Secondo quanto stabilisce l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 359/2001, per essere esonerati dal pagamento del diritto non è sufficiente cessare l’attività o sciogliere la società e depositare il bilancio finale di liquidazione, ma occorre presentare l’istanza di cancellazione dal Registro delle imprese.
In base a tale principio, per essere esonerati dal pagamento del diritto annuale del 2019, la domanda di cancellazione deve essere presentata entro il 30 gennaio, sempreché entro il 31 dicembre 2018:
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l’impresa individuale abbia cessato l’attività
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le società e gli altri soggetti collettivi in liquidazione abbiano approvato il bilancio finale o il piano di riparto
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le società di persone e i consorzi si siano sciolti senza messa in liquidazione.
Si ricorda che anche i Soggetti Only REA e le persone fisiche iscritte nel REA, per essere esonerati dal pagamento del 2019, devono presentare l’istanza di cancellazione entro il 30 gennaio.
Infine, l’esonero si applica anche per le unità locali/sedi secondarie chiuse entro il 31 dicembre 2018 la cui denuncia sia presentata entro il 30 gennaio 2019.
ATTENZIONE: le imprese che presentano la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese o la denuncia di chiusura di unità locale/sede secondaria successivamente al 30 gennaio, saranno tenute al pagamento del diritto annuale per il 2019.