Domicilio digitale (indirizzo PEC) - prima iscrizione


Le imprese individuali devono indicare il proprio domicilio digitale (PEC) nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese (modello I1).
Le imprese già iscritte che non lo abbiano pubblicizzato devono presentare un'apposita domanda per l'iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (modello I2).

 

Riferimenti normativi: art. 5 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179,  convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 37, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Termine:

  • contestualmente alla domanda di iscrizione dell’impresa, in caso di prima iscrizione
  • entro il 1° ottobre 2020, in caso di impresa già iscritta1.


Soggetti obbligati: titolare.

Soggetti legittimati: 

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica:

Modello I1 (in caso di prima iscrizione dell'impresa) compilato nel riquadro 5/SEDE DELL’IMPRESA

Modello I2 (in caso di impresa già iscritta) compilato nel riquadro 5/INDIRIZZO DELLA SEDE

in corrispondenza dei campi: 

  • "indirizzo e-mail certificata (nome)"
  • "indirizzo e-mail certificata (dominio)"2

Importi:

  • Diritti di segreteria: esente
  • Imposta di bollo: esente
     

Avvertenze:

  • Cos'è il domicilio digitale: l'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) definisce il domicilio digitale “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio (…)”. Il domicilio digitale, pertanto, può essere costituito o da una casella di posta elettronica certificata (che secondo la lettera v-bis del medesimo articolo è il “sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi”) oppure da un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (disciplinato dall’art. 44 del Regolamento (UE) n. 910/2014).
     
  • Imprese obbligate a pubblicizzare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle imprese: tutte le imprese costituite in forma societaria: società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, società in liquidazione e società estere con sede secondaria in Italia;
    le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali.
     
  • Soggetti che non devono pubblicizzare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle imprese: le associazioni, fondazioni, altri enti non societari e le persone fisiche - iscritti solo nel Repertorio Economico Amministrativo. Hanno la facoltà di richiedere l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese i seguenti soggetti: le società e le imprese individuali soggette a procedure concorsuali, le imprese individuali inattive.
     
  • Modalità di presentazione della domanda: con una pratica telematica di Comunicazione Unica, predisposta tramite:
    Dire 
    Pratica semplice - Iscrizione PEC, procedura semplificata riservata ai titolari muniti di dispositivo di firma digitale.
     
  • Come richiedere un domicilio digitale (indirizzo PEC): per richiedere un domicilio digitale occorre rivolgersi ad un gestore di PEC iscritto nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
     
  • Verifica dell'iscrizione del domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle imprese: alla pagina https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec è possibile verificare gratuitamente se l'impresa ha già iscritto il proprio domicilio digitale. Per verificarne lo stato (attivo/inattivo, valido/non valido) occorre rivolgersi al gestore di Posta Elettronica Certificata che lo ha rilasciato.
     
  • Domicilio digitale (indirizzo PEC) scaduto: occorre rinnovare l'indirizzo di posta elettronica certificata contattando il gestore che lo ha rilasciato. A seguito del rinnovo di un domicilio digitale già iscritto nel Registro delle imprese, non occorre presentare alcuna domanda al Registro delle imprese.
     
  • Titolarità esclusiva del domicilio digitale (indirizzo PEC): l'impresa individuale deve richiedere l’iscrizione di un domicilio digitale che sia attivo e di cui essa stessa sia l'unico titolare. Pertanto il domicilio digitale deve essere intestato al titolare dell’impresa3
     
  • Domicilio digitale (indirizzo PEC) iscritto nel Registro delle imprese e domicilio elettronico indicato in ComUnica: considerato che, per ciascuna domanda/denuncia presentata al Registro delle imprese/REA, deve essere indicato, nel campo appositamente previsto della distinta ComUnica, il domicilio (PEC) dell'impresa dove sono notificate le comunicazioni, le ricevute e gli atti relativi alla pratica, è opportuno che in tale campo sia indicato il domicilio digitale dell'impresa iscritto nel Registro delle imprese.

1Le imprese che provvedono a iscrivere il proprio domicilio digitale successivamente al 1° ottobre 2020 sono sottoposte alla sanzione prevista dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012.

2L'indirizzo PEC deve essere digitato in due campi separati:

  • "nome casella" : sono i caratteri che precedono il simbolo @;
  • "dominio casella" : sono i carattari che seguono il simbolo @ (deve essere un dominio di posta elettronica certificata).

3Per maggiori informazioni vedi la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia del 27 aprile 2015.

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Mercoledì, Luglio 10, 2024 - 09:30

Aggiornato il: Mercoledì, Luglio 10, 2024 - 09:30

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