Domande e risposte - Progetto Basilea 2


  • Che cosa è e cosa fa il Comitato di Basilea?

Il Comitato di Basilea, fondato nel 1974, è composto dai rappresentanti delle Banche Centrali dei paesi del G-10 e si occupa di suggerire linee guida di comportamento alle autorità di vigilanza bancaria, col fine di rendere il sistema bancario stabile ed efficiente e di prevenirne le crisi.

  • Che cosa sono gli "accordi di Basilea"?

Gli accordi di Basilea stabiliscono come si calcola il "patrimonio" delle banche, a tutela della solidità delle stesse. Il patrimonio, secondo gli accordi, varia in relazione ai tipi di rischio assunti. Per il rischio creditizio, gli accordi di Basilea del 1988 -attualmente vigenti- prevedono che si accantonino 8 Euro di patrimonio ogni 100 di crediti concessi. Il nuovo accordo di "Basilea 2", in via di costruzione, quando sostituirà il precedente consentirà alle banche di aumentare o ridurre il requisito dell'8% a seconda della qualità dei prestiti e delle controparti. La qualità dei prestiti e delle controparti sarà pertanto oggetto di una valutazione quantitativa (rating), che potrà avvenire fuori della banca (rating ufficiali) o all'interno (rating interni di controparte).

  • Quando "Basilea 2" verrà effettivamente applicato dalle banche?

"Basilea 2" entrerà in vigore dal 2006, ma le banche che vorranno applicare la nuova normativa devono dimostrare di aver già utilizzato le metodologie richieste (modelli di rating interni) per almeno tre anni.

  • Quali banche interesserà "Basilea 2"?

Tutte le banche ne saranno interessate, ma i "modelli interni" più avanzati saranno probabilmente adottati solo dai grandi gruppi. Non è solo un problema di costo di implementazione dei modelli interni, ma anche di portafogli abbastanza ampi perché i modelli interni siano significativi e realmente predittivi dei comportamenti anomali (default, insolvenza) dei clienti affidati.

  • Perché il "Secondo Accordo", noto come "Basilea 2", è importante per le imprese?

L'accordo è importante per le imprese poiché ne modificherà in maniera sostanziale il rapporto con le banche: i "rating" permetteranno, sia pure gradualmente, di proporzionare il costo creditizio alla qualità dei prestiti e dei clienti. Le imprese nel cui futuro ci sarà un "rating" avranno interesse a svelare i propri progetti alle banche, per farne percepire il valore e la sostenibilità finanziaria. Le banche, conoscendo meglio le imprese, saranno più inclini a seguirle nei loro progetti di credito. Ci saranno opportunità per lo sviluppo di rapporti di Hausbank, fino a oggi tanto rari in Italia.

  • Che cosa è il "rating"?

Il rating è un indicatore quantitativo del rischio creditizio che la banca corre in un determinato rapporto con un determinato cliente. Determina quindi sia il merito di credito, in relazione alle politiche di allocazione del portafoglio della banca, nonché il costo del credito (in termini di spread sull'€uribor). Le banche potranno scegliere se utilizzare rating interni, cioè calcolati in seno alla banca, oppure esterni, cioè elaborati da agenzie autorizzate dall'Autorità di Vigilanza.

  • Le banche tratteranno differentemente le grandi imprese e le piccole?

L'ultima versione del nuovo accordo di "Basilea 2" accoglie le osservazioni che erano state rivolte alle versioni precedenti, separando il trattamento delle imprese più piccole - "Retail" - da quello delle più grandi - "Corporate" -. Mentre alle imprese "Corporate" verrà associato un rating specifico, alle imprese "Retail" verrà abbinato il rating del gruppo omogeneo di appartenenza, salvaguardando le buone pratiche aziendali. Il nuovo accordo prevede inoltre un trattamento più favorevole per le imprese del settore "Retail".

  • "Basilea 2" penalizzerà le PMI?

Ciò che si può affermare con certezza è che "Basilea 2" sfavorisce le imprese più rischiose che, rispetto alle meno rischiose, obbligano la banca ad accantonare percentuali superiori di patrimonio a fronte della stessa quantità di credito erogato. Quindi "Basilea 2" sfavorisce le PMI solo nella misura in cui esse sono più rischiose. Tuttavia, alle imprese appartenenti alla categoria "Retail" è applicato un tasso di ponderazione favorevole. Inoltre, studi preliminari svolti dal Comitato di Basilea mostrano che "Basilea 2" non dovrebbe sfavorire le PMI, anche perché a parità di rischio di default medio delle imprese di due portafogli, quello con più numerosi crediti di minore importo è sempre meno rischioso di quello con pochi crediti di importo maggiore (microgranularità).

  • Chi appartiene al segmento "Retail"?

Tutti i privati, ossia le famiglie, più le imprese con meno di 5 milioni di euro di fatturato ed un'esposizione non superiore a 1 milione di euro.

  • Le garanzie potranno migliorare l'accesso creditizio delle imprese?

Senza dubbio, purché i garanti siano ammissibili (come minimo, siano soggetti con un rating pari ad A-), e purché le garanzie siano "non sussidiarie" ed escutibili a prima richiesta.

  • Quale sarà il valore delle garanzie dei Confidi?

È dubbio che le attuali garanzie dei Confidi siano ammissibili dai sistemi di rating interni conformi a "Basilea 2". Le garanzie di oggi non sono "a prima richiesta", e - inoltre - secondo Basilea 2 i garanti dovrebbero avere un rating almeno pari ad A- o assumere la forma giuridica delle Banche. Un processo di aggregazione dei Confidi è quasi inevitabile. In Italia sono quasi 1000, in Germania, i Confidi, giuridicamente "Banche di Garanzia", sono 17 e dunque già pronti per "Basilea 2".

  • Che cos'è il "moltiplicatore" dei Confidi?

Il rapporto tra le garanzie emesse e i fondi disponibili a garanzia dei crediti assicurati. Al momento, nessun soggetto privo di rating potrebbe prestare garanzie ammissibili da "Basilea 2" se d'ammontare superiore ai propri fondi. Quella del moltiplicatore è un'"impasse" da superare, o con il rating o con una diversa normativa.

  • Qual'è il ruolo dei Dottori Commercialisti nell'assegnazione del rating da parte delle Banche alle Imprese?

Il rating bancario è un rating di controparte: non c'è una procedura negoziale che richieda "di necessità" una intermediazione professionale. Il commercialista ha però un ruolo importante, che si esplica con largo anticipo e prima dell'attribuzione del rating: è il compito quasi-educativo di orientare la politica gestionale e di bilancio dell'impresa, affinché la gestione dell'impresa sia orientata all'equilibrio dei cash flow e al rafforzamento patrimoniale e perché dal bilancio i risultati finanziari emergano con chiarezza e siano immediatamente percepibili. Inoltre, si deve considerare che nei modelli di rating interno bancario è verosimile che saranno prese in considerazione anche variabili qualitative e organizzative. In questo caso, sarà compito del commercialista-consulente prospettare le possibili migliorie della funzione interna di AFC (Amministrazione Finanza e Controllo) che possono dar luogo a un miglioramento della percezione da parte della banca che l'imprenditore "ha in mano" con sicurezza le leve della gestione finanziaria dell'impresa e può adeguarla costantemente.

  • Anche le banche che adotteranno l'approccio standard e che pertanto continueranno ad accantonare l'8% dei crediti concessi alle imprese "non rated", tenderanno a richiedere maggiori informazioni, anche qualitative, alle imprese? Se sì, per quali motivi?

Sì. Essenzialmente perché la scelta dello standardized può essere stata vincolata dalla carenza del sistema informativo interno della banca e quindi dalla impossibilità di calcolare le PD (minimo richiesto da un IRB). In questo caso, il risk manager può optare per lo standardized, implementando però il sistema informativo di nuove funzioni di raccolta dati in vista di un utilizzo del medesimo per il calcolo (in futuro) di PD (che dipendono da varianbili qualitative, oltre che sui bilanci) al fine di una possibile futura implementazione di un IRB foundation (in seconda battuta) o advanced (in terza battuta).

  • Perché si sono rese necessarie nuove regole per il calcolo del patrimonio di Vigilanza ?

Gli organismi di Vigilanza ed alcune banche hanno constatato che le regole statiche stabilite dall'Accordo di Basilea del 1988, in presenza di nuove tecniche di risk management, risultavano superate. Conseguentemente, le regole per calcolare il patrimonio di Vigilanza non riflettevano più gli effettivi rischi degli istituti finanziari. Basilea II ha quindi adottato tecniche più avanzate per la misurazione dei rischi "reali".

  • Che cosa si intende per processo di rating ?

Il processo di rating è la risultanza di un adeguato mix di dati quantitativi, andamentali e qualitativi che consente l'attribuzione di un giudizio sulla rischiosità del cliente e, conseguentemente, la definizione del corretto pricing. Sinteticamente: ·La valutazione quantitativa è un giudizio sugli ultimi due bilanci. Giudizio che si ottiene con l'utilizzo di modelli di scoring. ·La valutazione qualitativa è un giudizio su una serie di informazioni non deducibili dai documenti ufficiali; qualora disponibili, dal business plan. Le più ricorrenti sono: figura dell'imprenditore ed esperienza, qualità della clientela, dipendenza da fornitori e clienti, immagine sulla piazza, efficacia della localizzazione, evoluzione complessiva rispetto al passato, potenzialità finanziaria della proprietà. ·La valutazione sull'andamento del rapporto banca-impresa è un giudizio su dati: oesterni: provenienti dalla Centrale Rischi (rapporto fra accordato ed utilizzato di sistema, eventuale sconfinamento medio di sistema, segnalazione fatture e/o ricevute S.b.f. insolute ecc..) o interni: relativi al rapporto con il singolo istituto.

  • Che cosa si intende per inadempienza o default?

Secondo Basilea II (paragrafo n.452 del Nuovo Accordo di Basilea), il cliente è considerato inadempiente allorché si verifichi una delle seguenti condizioni: - La banca giudica improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione di eventuali garanzie, che l'obbligato adempia in toto alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario. - L'obbligato presenta verso il gruppo bancario crediti scaduti rilevanti da oltre 90 giorni*. Gli sconfinamenti di conto sono considerati alla stregua dei crediti scaduti dal momento in cui l'obbligato ha superato l'importo accordato o ha ricevuto notifica di un accordato inferiore rispetto al saldo corrente in essere. In sintesi, se lo sconfinamento perdura oltre il limite di 180 giorni, l'esposizione è considerata come un'inadempienza. *L'Italia ha colto l'opportunità, concessa ai Paesi Membri, di innalzare il limite da 90 a 180 giorni; tuttavia questa prescrizione è applicabile per un periodo transitorio di 5 anni.

  • Perché, recentemente, le segnalazioni di Centrale Rischi sono divenute argomento particolarmente dibattuto?

Premesso che vi sono diverse tipologie di segnalazione rischi (crediti al consumo, persone fisiche, persone giuridiche), dette segnalazioni sono divenute nel tempo sempre più analitiche e fotografano l'esatta situazione debitoria del soggetto. Pertanto, l'andamento mensile di dette segnalazioni è sempre più oggetto di particolari attenzioni da parte degli istituti affidanti.

  • Commento alla seguente affermazione: ..."con Basilea 2 i soggetti che potranno erogare controgaranzie saranno: Stato, Enti locali e territoriali, Banche multilaterali di sviluppo. Le banche "normali" e gli intermediari iscritti al 107 TUB non potranno rilasciare controgaranzie valide ai fini della mitigazione del rischio".

Basilea II (paragrafo n.53) prevede per i crediti vantati da banche ed intermediari finanziari verso "soggetti sovrani" l'applicazione di più favorevoli ponderazioni di rischio per il calcolo del Patrimonio di Vigilanza. Sono "soggetti sovrani": amministrazioni pubbliche, banche centrali, enti del settore pubblico equiparati a soggetti sovrani e banche multilaterali di sviluppo. Qualora le Autorità di Vigilanza nazionali lo consentano, anche i rischi controgarantiti da soggetti sovrani potranno godere delle medesime più favorevoli ponderazioni. (paragrafo n.201) Chiaramente, le banche e gli intermediari iscritti al 107 TUB, non possono emettere controgaranzie su propri rischi. ... Attenzione peraltro a non confondere le controgaranzie di cui sopra con le garanzie e/o controgaranzie rilasciate dalle banche ordinarie e dagli intermediari finanziari a favore di altri soggetti (aziende, persone fisiche ecc..) che contribuiscono, in misura significativa, alla mitigazione del rischio.(esempi paragrafo n.145)

  • Si forniscano informazioni più precise del modello IRB.

Il Nuovo Accordo di Basilea ("Basilea II"), stabilisce i nuovi criteri che le banche e gli intermediari finanziari dovranno seguire a partire dal 1 gennaio 2007, per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali minimi. In sostanza, pone le regole con cui le banche dovranno valutare tre tipologie di rischi: creditizio, operativo e di mercato. Il rischio creditizio dovrà essere misurato utilizzando "modelli di rating", da scegliere fra due approcci: · Esterno: modelli standard. · Interno: modelli IRB Nell'approccio esterno la banca applica i rating assegnati dalle agenzie specializzate, (Moody's, Fitch IBCA, Standard & Poor's ecc...). Qualora il cliente non sia dotato di rating (in Italia, solamente una decina di società non quotate hanno un rating), la banca dovrà attenersi alle specifiche disposizioni previste da Basilea II. Nell'approccio interno (IRB) la banca elabora un proprio sistema interno di valutazione e misurazione del rischio di credito, la cui metodologia dovrà essere validata dall'Organo di Vigilanza. I principali istituti di credito hanno optato per detto sistema, in quanto consente una più puntuale misurazione del rischio. L'approccio IRB può essere: · base (foundation approach) · avanzato (advanced approach). I requisiti minimi di un sistema IRB Le banche, per poter utilizzare un proprio sistema IRB, devono osservare alcuni requisiti minimi (cfr paragrafo 387 e seguenti dell'Accordo). Accenniamo ai principali: · segmentare la propria clientela (privati, small business, PMI, Corporate ecc..) · per ogni segmento ricavare serie storiche statistiche per un periodo minimo di 5 anni, che consentano di stimare le seguenti componenti di rischio: (cfr paragrafo n. 211): -Probability of default (P.D.): probabilità di inadempienza -Loss given default (L.G.D): perdita in caso di inadempienza -Exposure at default (E.A.D): esposizione al momento dell'inadempienza -Maturity (M) : scadenza effettiva -Expected Loss (E.L.): perdita attesa -Unexpected Loss (U.L.): perdita inattesa La validazione del sistema, da parte dell'Organo di Vigilanza, richiede un'applicazione sperimentale di almeno tre anni. In estrema sintesi, la distinzione fra l'IRB base e l'IRB avanzato è dovuta alla possibilità da parte della banca di stimare autonomamente gli input necessari all'attribuzione del rating, oppure, con l'esclusione del PD, accogliere i valori prudenziali fissati dal Comitato di Basilea. ----------- PD - IRB base: Stima della banca - IRB avanzato: Stima della banca ----------- LGD - IRB base: Valori fissati da Basilea - IRB avanzato: Stima della banca ----------- EAD - IRB base: Valori fissati da Basilea - IRB avanzato: Stima della banca ----------- M - IRB base: Valori fissati da Basilea (L'Autorità nazionale di Vigilanza può permettere la stima da parte della banca) - IRB avanzato: Stima della banca

 

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Ultima modifica
Venerdì, Febbraio 7, 2020 - 15:12

Aggiornato il: Venerdì, Febbraio 7, 2020 - 15:12