Deposito bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia


Le società costituite all'estero, che hanno una o più sedi secondarie, sono soggette per ciascuna sede alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità nel Registro delle imprese del bilancio di esercizio.

Ufficio competente

Registro delle imprese individuato come ufficio di riferimento1 in Italia, nel cui territorio sia localizzata la sede secondaria della società estera.

 


1Per “ufficio di riferimento” deve intendersi l’ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta almeno una sede secondaria dell’impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese che la riguardano. La sede secondaria iscritta nell’ufficio di riferimento rappresenta la “sede principale di riferimento” in Italia delle imprese in questione.
 

Riferimenti normativi

Artt. 2508, 2509 c.c. e 101-ter, 101-quater disp. att. c.c.

 
Regime pubblicitario - Tipo adempimento
  • Regime pubblicitario: pubblicità dichiarativa (ex art. 2448 c.c.)  
     
  • Tipo di adempimento: domanda di deposito nel Registro delle imprese

 

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni
  • Termine di presentazione della domanda: nessuno
     
  • Sanzioni: non previste

 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda
  • Rappresentante della società estera in Italia1
     
  • Legale rappresentante della società estera1


​Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione


1In mancanza di una specificazione da parte della norma, si ritiene che obbligati alla presentazione della domanda siano il rappresentante della società estera in Italia e il legale rappresentante della società estera.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

Professionista incaricato.

​Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

 

Modulistica obbligatoria ed eventuale

Si ricorda che per il deposito del bilancio di esercizio devono essere utilizzate le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it e che lo stesso non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. 

  • Modello B deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicato il tipo di bilancio, la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio di esercizio1 e che il soggetto è esonerato dal bilancio in XBRL

    con codice atto:

715 per il deposito del bilancio
 

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
  • la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda, attestante quanto segue: “Il bilancio di esercizio della società estera è stato pubblicato nello Stato ove è situata la sede principale della società in data ...(indicare eventuali altri estremi dell’avvenuta pubblicazione)”, qualora alla domanda non sia allegata copia della documentazione comprovante la pubblicità del bilancio nello Stato di appartenenza, oppure attestante che “Presso lo Stato nel quale è ubicata la sede principale della società estera non è previsto l’obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio”;
     
  • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui il rappresentante in Italia o il legale rappresentante della società estera, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

 

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica


1Il campo “data di approvazione del bilancio” deve essere compilato obbligatoriamente, pertanto, nell’ipotesi in cui la legislazione vigente dello Stato estero di appartenenza non preveda l' approvazione del bilancio, si suggerisce di indicare la data di deposito del bilancio.

Allegati: bilancio in formato PDF/A
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

Il bilancio di esercizio in lingua straniera1, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e il codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti della società estera che l'hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata2 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

Il bilancio di esercizio in lingua straniera1,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e il codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti della società estera che l'hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20003 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula
     

1Se il documento non è redatto in lingua straniera deve essere allegato in lingua italiana e non deve essere corredato dalla copia della traduzione e del verbale di asseverazione della traduzione.

2Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

3La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

4La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: documentazione comprovante l'avvenuta pubblicazione del bilancio di esercizio della società estera nello Stato di appartenenza
  • Copia informatica1 semplice2 della documentazione comprovante l’avvenuta pubblicazione del bilancio di esercizio della società estera nello Stato estero nel quale è ubicata la sede principale della società, accompagnata dalla copia semplice della traduzione in lingua italiana3

oppure


1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo.

2Trattandosi di un documento non soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare a scopo meramente probatorio, non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che presenta la domanda

3L’articolo 33, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 prescrive che agli atti e documenti esteri deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Per traduttore ufficiale, alla luce della normativa vigente, si deve intendere qualunque perito:

  •     iscritto all’albo dei periti giudiziari presso i Tribunali;
  •     che si faccia asseverare la sua traduzione da un competente pubblico ufficiale (es. notaio o cancelliere del tribunale);
  •     autorizzato da una precisa norma a svolgere tale funzione (per esempio, il notaio quale pubblico ufficiale che conosca la lingua straniera ai sensi dell’articolo 68 L.N.).

4Qualora la stessa dichiarazione non sia resa nel Modello Note, allegato al modello S2, come indicato nella sezione Modulistica.

5Vale quello eventualmente già allegato ai fini della presentazione e della sottoscrizione della domanda.

Allegati: verbale di approvazione in formato PDF/A (eventuale)

Se esistente in quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel quale è ubicata la sede principale della società estera.                   

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

Il verbale di approvazione in lingua straniera,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti della società estera che l'hanno redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

Il verbale di approvazione in lingua straniera,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti della società estera che l'hanno redatta può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
     

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: relazione sulla gestione (eventuale)

Se esistente in quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel quale è ubicata la sede principale della società estera.

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione sulla gestione in lingua straniera,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti della società estera che l'hanno redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione sulla gestione in lingua straniera,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti della società estera che l'hanno redatta può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
     

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

Allegati: relazione del sindaco unico/collegio sindacale (eventuale)

Se esistente in quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel quale è ubicata la sede principale della società estera

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione del sindaco unico/collegio sindacale in lingua straniera,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (dal/dai sindaco/i), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione del sindaco unico/collegio sindacale in lingua straniera,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (dal/dai sindaco/i), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
     

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

 

Allegati: relazione del revisore/società di revisione (eventuale)

Se esistente in quanto previsto dalla legislazione dello Stato nel quale è ubicata la sede principale della società estera.

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione del revisore/società di revisione in lingua straniera, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del revisore/legale rappresentante della società di revisione1 che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dal sindaco/i o dal revisore/legale rappresentante della società di revisione
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata2 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione del revisore/società di revisione in lingua straniera, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del revisore/legale rappresentante della società di revisione1 che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula

 


1Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall’organo di controllo esterno (revisore legale dei conti/società di revisione legale dei conti).

2Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

3La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

4La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

 

Allegati: traduzione giurata del bilancio e altri documenti che completano il bilancio redatti in lingua straniera (eventuale)

Traduzione

  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La traduzione in lingua italiana del bilancio di esercizio e degli altri documenti che lo completano, in formato .pdf/A-1, riportante la data e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del traduttore che ha firmato la traduzione in lingua italiana, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente da chi ha eseguito la traduzione
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La traduzione in lingua italiana del bilancio di esercizio e degli altri documenti che lo completano, in formato .pdf/A-1, riportante la data e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del traduttore ha sottoscritto la traduzionein lingua italiana, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20001 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20052 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula

Verbale di asseverazione della traduzione in lingua italiana 

  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

Il verbale di asseverazione, in formato .pdf/A-1, riportante la data e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del traduttore e del cancelliere del tribunale competente che hanno sottoscritto il verbale di asseverazione, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20001 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20052 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.
2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

 

Registrazione dell'atto

Non prevista.

 

Importi
  • Diritti di segreteria: euro 62,40
  • Imposta di bollo: euro 65,00.
Avvertenze

Vai alla pagina Avvertenze deposito bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia

 

Approfondimento

Le società costituite all’estero, le quali stabiliscono  nel territorio dello Stato italiano una o più sedi secondarie, con rappresentanza stabile, sono soggette per ciascuna sede alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità nel Registro delle imprese del bilancio di esercizio.

Il bilancio d’esercizio è redatto dagli amministratori ed è costituito da:

  • stato patrimoniale
  • conto economico
  • rendiconto finanziario1
  • nota integrativa

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa, tuttavia, rappresentano parti di un sistema unitario e organico per cui devono essere considerate in maniera strettamente congiunta, non fosse altro per le correlazioni esistenti, in questo senso esse costituiscono un unico documento contabile.

Il bilancio di esercizio deve essere “redatto con chiarezza” e “rappresentare in modo veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

 

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

La domanda di deposito del bilancio di esercizio di società estera avente sede in Italia deve essere presentata al Registro delle imprese competente dal legale rappresentante in Italia della società estera. La domanda deve essere presenta all'Ufficio del Registro delle imprese, individuato come ufficio di riferimento2 in Italia, nel quale é iscritta la sede secondaria della società estera.

Alla domanda deve essere allegata copia del bilancio di esercizio della società estera, così come redatto e pubblicato nello Stato nel quale é ubicata la sede principale della società. Tale copia deve essere corredata dalla copia della traduzione giurata in lingua italiana (traduzione e verbale di asseverazione), solo se il bilancio é stato redatto in lingua staniera e dalla copia del verbale di approvazione e degli organi di amministrazione e controllo se previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenze e redatti dalla società.

La legge non prevede un termine per la presentazione di questa domanda né impone alla società estera, avente sede secondaria in Italia, di redigere il bilancio di esercizio nel formato elaborabile XBRL.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio della società estera avente sede secondaria in Italia, se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
 



1I bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2Per “ufficio di riferimento” deve intendersi l’ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta almeno una sede secondaria dell’impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese che la riguardano. La sede secondaria iscritta nell’ufficio di riferimento rappresenta la “sede principale di riferimento” in Italia delle imprese in questione.
 

 

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Ultima modifica
Giovedì, Aprile 11, 2024 - 10:24

Aggiornato il: Giovedì, Aprile 11, 2024 - 10:24

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