Deposito bilancio di esercizio delle società cooperative


Le società cooperative depositano il bilancio di esercizio nel Registro delle imprese secondo quanto disposto dalle norme relative alle società per azioni 1

Un'unica differenza é prevista con esclusivo riguardo alle cooperative sociali, essa riguarda i costi del deposito in quanto il deposito del bilancio di esercizio delle cooperative sociali non è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo e sconta i diritti di segreteria per un importo di euro 32,30 pari al 50% di quello previsto per le società per azioni e le altre società cooperative.

Le società cooperative non devono presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci.

Per la dichiarazione di permanenza delle condizioni di mutualità prevalente, necessaria a consentire le attività di vigilanza degli Enti preposti, non deve più essere compilato e allegato il modello C17, essendo stato sostituito dal riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE”2 integrato nel modello B.

Le società cooperative che non abbiano ancora presentato la domanda di iscrizione all’Albo delle società cooperative devono prima presentare la domanda di iscrizione all’Albo delle società cooperative3 e poi, contestualmente al deposito del bilancio, eseguire l’adempimento finalizzato a dichiarare la permanenza delle condizioni della mutualità prevalente4.

Nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di documentare la condizione di prevalenza, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile" nella tassonomia vigente: (tag XBRL itcc-ci_CommentoInformazioniAgliArtt25132545-sexiesCodiceCivile).

 
1Le norme sulle società cooperative non disciplinano espressamente il deposito del bilancio di esercizio di queste società nel Registro delle imprese. Per queste società, il deposito del bilancio è disciplinato dalle norme sulle società per azioni. L’articolo 2519 c.c. (Norme applicabili) dispone, infatti, che alle società cooperative, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo XI, Libro V del codice civile, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni. L’atto costitutivo può prevedere, tuttavia, che nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, trovino invece applicazione, sempre in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
2Durante la compilazione del modello B per una società cooperativa, il sistema operativo rende obbligatoria la compilazione di tale riquadro (per la compilazione della modulistica consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna Bilanci 2017)
3Compilando il modello S2.
4Compilando l’apposito riquadro. I due adempimenti, pertanto, devono costituire oggetto di due domande distinte.

 

 

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Ultima modifica
Lunedì, Marzo 13, 2023 - 14:36

Aggiornato il: Lunedì, Marzo 13, 2023 - 14:36

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