Deposito bilancio di esercizio consorzi per l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 7 del D.L. n. 83/2012


I consorzi per l'internazionalizzazione hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

Nelle attività' dei consorzi per l'internazionalizzazione funzionali al raggiungimento dell'oggetto sono ricomprese le attività' relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri, anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.

I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602, 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale. E' altresì' ammessa la partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi previsti dal comma 6 dell’articolo 42 del D.L. n. 83/2012.

Secondo quanto dispone l’articolo 42, comma 7 del D.L. n. 83/2012, ai consorzi per l’internalizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35, 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ne consegue che, come i Confidi:

  • gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni;

  • l'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione1 una copia del bilancio, nel formato elaborabile XBRL, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese;

  • le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale2 attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Per maggiori dettagli sul deposito del bilancio di esercizio, consultare, quando applicabili, le regole contenute nelle schede adempimento relative al deposito del bilancio di esercizio delle società per azioni.


1 In caso di presentazione tardiva della domanda le sanzioni sono:

  • € 91,56  per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (dal 1° al 30° giorno di ritardo);
  • € 274,66 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale  (dal 31° giorno di ritardo).
    Per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative

2 In caso di presentazione tardiva della domanda le sanzioni sono:

  • € 68,66  per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (dal 1° al 30° giorno di ritardo);
  • € 206,00 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale  (dal 31° giorno di ritardo).
    Per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative

 

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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