Deposito bilancio di esercizio consorzi confidi ex art. 13 del D.L. n. 269/2003 convertito in L. n. 326/2003


L'art. 13 del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, definisce i «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Per «attività di garanzia collettiva dei fidi» si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione1 una copia del bilancio, nel formato elaborabile XBRL, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale2 attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Per maggiori dettagli sul deposito del bilancio di esercizio, consultare, quando applicabili, le regole contenute nelle schede adempimento relative al deposito del bilancio di esercizio delle società per azioni.


1 In caso di presentazione tardiva della domanda le sanzioni sono:

  • € 91,56  per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (dal 1° al 30° giorno di ritardo);
  • € 274,66 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale  (dal 31° giorno di ritardo).
     Per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative

2 In caso di presentazione tardiva della domanda le sanzioni sono:

  • € 68,66  per ogni amministratore, più spese di notifica verbale (dal 1° al 30° giorno di ritardo);
  • € 206,00 per ogni amministratore, più spese di notifica verbale  (dal 31° giorno di ritardo).
    Per ulteriori informazioni vai alla pagina Sanzioni amministrative

 

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

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