Se tutti i soci illimitatamente responsabili sono società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e in accomandita semplice devono depositare nel Registro delle imprese il bilancio consolidato.
Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale/principale della società controllata(società in nome collettivo o in accomandita semplice).
Art. 111 –duodecies disp.att. c.c., art. 2361 c.c.D.Lgs. 6/2003art. 26 D.Lgs. 127/1991
Legale rappresentante della società controllata (società in nome collettivo o in accomandita semplice): in mancanza di una specificazione da parte della norma, si ritiene che obbligato alla presentazione della domanda sia il legale rappresentante della società controllata.
Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione
Professionista incaricato.
Si ricorda che per il deposito del bilancio consolidato della società in nome collettivo o in accomandita semplice devono essere utilizzate le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it e che lo stesso non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Modello B deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE nel quale deve essere indicato il tipo di bilancio, la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio di esercizio1 e che il soggetto è esonerato dal bilancio in XBRL
codice atto:
721 per il deposito del bilancio consolidato della società di persone
a dichiarazione resa dal soggetto legittimato che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: “La variazione dell’indirizzo della sede legale è stata disposta in data… dal Comune di… a seguito di variazione toponomastica”, qualora non sia allegata la copia della documentazione comprovante la variazione toponomastica rilasciata dal Comune o la dichiarazione sostitutiva attestante la variazione medesima; - See more at: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15753#sthash.1ayLovrD.dpuf
la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui il legale rappresentante della società controllata, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.
Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica
1Il campo “data di approvazione del bilancio” deve essere compilato obbligatoriamente, pertanto si suggerisce di indicare come data di approvazione la data di deposito del bilancio.
Il bilancio consolidato della società in nome collettivo o in accomandita semplice, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e il codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che lo hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:
Il bilancio consolidato della società in nome collettivo o in accomandita semplice, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione e il codice fiscale della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che lo hanno redatto può essere allegato in una delle seguenti forme:
1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.
2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.
3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.
Non prevista
Vai alla pagina Avvertenze deposito bilancio consolidato Snc Sas
Le società in nome collettivo e in accomandita semplice (sono escluse le società semplici), i cui soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, devono redigere e pubblicare nel Registro delle imprese il bilancio consolidato a norma del D.Lgs. 127/1991. Le stesse devono anche redigere il bilancio di esercizio secondo le norme previste per le società per azioni, ma tale bilancio a differenza del consolidato non deve essere depositato nel Registro delle imprese.
Pubblicità legale nel Registro delle imprese
La domanda di deposito del bilancio consolidato della società in nome collettivo o in accomandita semplice i cui soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, deve essere presentata al Registro delle imprese dove ha sede la società.
La legge non prevede un termine per la presentazione di questa domanda né impone alla società di redigere il bilancio consolidato nel formato elaborabile XBRL.
Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio consolidato se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.