Composizione negoziata per la crisi d'impresa


Composizione negoziata

Informazioni sulla procedura per la composizione negoziata della crisi d’impresa 

Il D.L. n. 118, del 24 agosto 2021, recante fra l’altro misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, ha previsto misure per aiutare l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza. A partire dal 15 luglio 2022 la disciplina della procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa è contenuta negli artt. da 12 a 25 quinquies del D. Lgs. n. 14 del 12/01/2019 (così come modificato dal D. Lgs. n. 83 del 17/06/2022)

L’Imprenditore in parola può presentare domanda alla Camera di commercio ove si trova la sede legale dell’impresa, affinché nomini un esperto indipendente il cui compito sarà di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.  
L'intera procedura della composizione negoziata della crisi (presentazione della domanda dell'impresa, nomina dell'esperto, conduzione delle trattative), è gestita tramite la piattaforma telematica nazionale disponibile al seguente link: composizionenegoziata.camcom.it

Come avviare la procedura

La richiesta di nomina dell’esperto va presentata attraverso la piattaforma telematica nazionale raggiungibile al seguente indirizzo: composizionenegoziata.camcom.it

La piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, renderà disponibile un test pratico, per la verifica della perseguibilità del risanamento adeguato anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.

Attivazione misure protettive

In forza dell'art. 18 del D. Lgs14/2019, l'imprenditore  
"L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.  
...omissis ...  
Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata."

L'istanza di applicazione delle misure protettive deve essere effettuata sulla piattaforma sopra citata ponendo la spunta nell'apposito riquadro e compilando il modulo ivi linkato.

L'istanza verrà pubblicata sul registro delle imprese d'ufficio successivamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato dalla Commissione.

L'ufficio del registro imprese comunicherà in tempo reale all'impresa l'avvenuta pubblicazione. Al ricevimento della comunicazione l'imprenditore deve entro il giorno stesso della pubblicazione depositare ricorso presso il Tribunale competente. 

Al ricevimento del numero di ruolo (R.G.) da parte del Tribunale e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese, l'imprenditore deve chiedere la pubblicazione nel Registro delle imprese del numero di ruolo in parola presentando apposita pratica telematica

Per informazioni sulla presentazione della pratica telematica clicca qui.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici al seguente indirizzo email: prodotti.ri@to.camcom.it

Attivazione sospensione di obblighi e di cause di scioglimento

In forza dell'art. 20 del D. Lgs14/2019 l'imprenditore può dichiarare la:

"Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione."

La dichiarazione di sospensione  deve essere effettuata sulla piattaforma sopra citata ponendo la spunta nell'apposito riquadro e compilando il modulo ivi linkato.

La dichiarazione di sospensione viene pubblicata d'ufficio sul registro delle imprese a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato dalla Commissione.

La sospensione in parola si applica solo per le società di capitali.

Per ulteriori informazioni contattare gli uffici al seguente indirizzo email: prodotti.ri@to.camcom.it


Diritti di segreteria e imposta di bollo

L’importo del diritto di segreteria è pari a € 252,00 per singola istanza, a cui si aggiungono 16,00 euro per l'imposta di bollo telematica, per un totale di euro 268,00. 

Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione mediante il sistema di pagamento PagoPA al seguente link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_TO

La presentazione dell’istanza è vincolata all'allegazione della ricevuta del pagamento online di cui sopra.

Maggiori informazioni sul sistema di pagamento PagoPA

In riferimento a SIPA, occorre tener presente che: 

  • Utilizzando lo strumento di pagamento online delle Camere di Commercio si richiede di compilare i campi come segue:
    • SERVIZIO: Composizione Negoziata 
    • CAUSALE: Istanza INEG_0000000XXX 
    • IMPORTO: 268
  • I «Dati anagrafici del pagante», saranno sempre quelli del soggetto che usufruisce del servizio. 
  • I centesimi di euro sono divisi da un punto (anche inserendo la virgola il sistema la tramuta automaticamente in punto). 
  • Non sono previsti segnali di errore per cui le etichette devono essere compilate con la massima attenzione. 
  • Il Rappresentante Impresa deve prestare attenzione alla compilazione dei campi “Dati Anagrafici del pagante”, che dovranno riportare il Codice Fiscale dell’impresa che ha presentato l’istanza e una casella e-mail in corso di validità per ricevere la conferma di pagamento, da allegare all’istanza.
  • Se il versamento è effettuato da un soggetto diverso (es. agenzia – "cliente" su SIPA) rispetto a chi usufruisce del servizio ("pagante" su SIPA), si dovrà selezionare la voce "Eventuali dati di fatturazione" e inserire nella maschera "Dati anagrafici del Cliente" i dati dell'agenzia che effettua il pagamento e poi confermare il codice fiscale/partita IVA nel riepilogo dati (solo così la ricevuta pagoPA riporterà anche i dati di chi ha effettuato il versamento alla voce "Versamento effettuato").
  • occorre firmare digitalmente la ricevuta di pagamento
  • caricare nella sezione “ALLEGATI OBBLIGATORI” la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria


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Per maggiori informazioni contattare l'ufficio all'indirizzo email composizione.negoziata@to.camcom.it, indicando il proprio numero di telefono, e sarete ricontattati nel più breve tempo possibile.

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Ultima modifica
Mercoledì, Novembre 8, 2023 - 08:09

Aggiornato il: Mercoledì, Novembre 8, 2023 - 08:09