Commercio al dettaglio di generi non alimentari - esercizi di vicinato


Definizione: l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa presso un esercizio di vicinato di generi non alimentari consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli direttamente al consumatore finale in appositi locali aperti al pubblico.

Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq. (nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti) o a 250 mq. (nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).

A chi rivolgersi per ricevere informazioni sull'attività:  SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il locale di esercizio di vicinato).

Cosa serve: attività regolamentata il cui esercizio è soggetto al regime amministrativo/concentrazione di regimi amministrativi previsto/i dal D.Lgs. 222/2016 - TABELLA A Sezione I punto 1.1. (link a ItaliaSemplice)

Ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro Imprese/REA (I1, I2, S5 o UL) occorre compilare:

  • il riquadro “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA”, in aggiunta ai riquadri relativi alla descrizione dell'attività e alla data di inizio, del modello (I1, I2, S5 o UL)

oppure

  • il modello Note, in aggiunta al modello I1, I2, S5 o UL, se l'attività è soggetta ad un regime amministrativo diverso dalla SCIA (es. comunicazione per subingresso), indicando gli estremi dell’adempimento previsto dal D.Lgs. 222/2016 - TABELLA A Sezione I punto 1. 1: l'Ente a cui è stato presentato, la data della ricevuta di presentazione telematica o la data della ricevuta di avvenuta consegna PEC e il numero di protocollazione laddove già disponibile.

 

Riferimenti normativi:

  • Articolo 4, lett. d) e articolo 7, D.lgs 31 marzo 1998, n. 114
  • Articolo 65, D.lgs 26 marzo 2010, n. 59
  • Articolo 6-bis della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28
  • D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222
  • D.G.R. 19 giugno 2017, n. 20-5198
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Ultima modifica
Martedì, Aprile 21, 2020 - 15:08

Aggiornato il: Martedì, Aprile 21, 2020 - 15:08

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