Commercio al dettaglio per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione (internet) di generi non alimentari

Attività regolamentata

L’attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione (es. internet) di generi non alimentari consiste nell’acquistare gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli direttamente al consumatore finale tramite corrispondenza, televisione, internet o altri sistemi di comunicazione.

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività).

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’attività, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: la SCIA è allegata alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che la trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, la trasmette al Comune dove ha sede l’attività.
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica: la SCIA é presentata, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP del  Comune dove ha sede l’attività e, solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 71, comma 5 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al SUAP del Comune competente per territorio.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività).

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede  l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Se l'attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line, è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevuta della Comunicazione unica1 e alla data di presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’attività2, inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é  soggetta a sanzione amministrativa.
     

1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
2 Laddove, la Comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “ Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare originale informatico della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede  l’attività, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    al fine di comprovare il legittimo avvio dell’attività, allegare copia semplice della SCIA presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’attività e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune, dove ha sede l’attività, ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

 

Sospensione attività
Nessuna documentazione/SCIA.


Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/SCIA.


Cessazione attività
Nessuna documentazione/SCIA.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA (contestuale o non contestuale) per ciascuna di esse.

Incompatibilita'

L’attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione (internet) di generi non alimentari è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività

L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando al SUAP competente la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione della SCIA al SUAP stesso. L’attività quindi può essere avviata il giorno stesso della presentazione (ricevimento) della SCIA (sempre in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione (ricevimento) o in un giorno successivo (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), mai prima della sua presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica Registro imprese/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio della SCIA.

Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line: attività accessoria

Il  D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222 (decreto SCIA 2) nell’individuare i procedimenti oggetto di comunicazione, di SCIA (scia, scia unica o scia condizionata), di silenzio assenso nonché quelli per cui è necessario un provvedimento espresso, ha stabilito che quando l'attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line “è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo“. La SCIA, pertanto, deve essere presentata solo in caso di attività svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione e altri mezzi di comunicazione, compreso il commercio on line.

Forma speciale di vendita al dettaglio

L’attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione (es. internet) di generi non alimentari rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio.

Avvertenze

Dove si presenta la SCIA

Dall’8 maggio 2010, data di entrata in vigore dell’articolo 68, del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59, l’attività di commercio al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (es. internet) è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune nel quale l’impresa intende esercitare l’attività e non più quindi al Comune nel quale l’esercente ha la residenza o la sede legale. 

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Aggiornato il: 16/11/2018 - 11:26

A chi rivolgersi