Collaboratore di società di mediazione creditizia


Attività regolamentata

L’attività di collaboratore che esercita per conto di una società di mediazione creditizia1 consiste nel promuovere il collocamento di servizi propri di quest’ultima in forza di un contratto conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.
 


1 Per il contatto con il pubblico le società di mediazione creditizia si possono avvalere di dipendenti o collaboratori, si veda articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Come si avvia l'attività

A seguito della trasmissione1 del nominativo del collaboratore all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori)  e sottoscrivendo un contratto di mandato o una lettera di incarico. 
 


1 La trasmissione del nominativo deve essere effettuata dalla società di mediazione creditizia.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di collaboratore di società di mediazione creditizia è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2)

  • Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della documentazione comprovante l’avvenuta trasmissione del nominativo del collaboratore  all’OAM1 da parte della società di mediazione creditizia
     
  • Al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività allegare, copia semplice del Mandato o lettera di incarico
     

1 Articolo 128-novies, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori”.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della trasmissione del nominativodel collaboratore  all’OAM1 da parte della società di mediazione creditizia ma è stata allegata  la copia semplice del Mandato o della lettera di incarico

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare il nominativo tra i collaboratori del mediatore creditizio/preponente iscritto all’OAM.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca la copia semplice del Mandato o della lettera di incarico
Il mandato o la lettera di incarico devono essere sempre allegati in copia semplice, in caso contrario, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché gli stessi possano essere successivamente allegati.  Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di mandato o lettera di incarico.

Manca la sottoscrizione del mandato da parte di entrambi i contraenti: preponente/mandante (società di mediazione creditizia) e collaboratore della società di mediazione creditizia
Il mandato è un contratto, pertanto, deve essere sottoscritto sia dal preponente/mandante (società di mediazione creditizia) che dal collaboratore della società di mediazione creditizia.
Se manca la sottoscrizione di entrambi, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere successivamente allegata la copia semplice del mandato sottoscritto da entrambi i contraenti.  Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di mandato.

Manca la sottoscrizione del mandato o della lettera di incarico da parte del preponente/mandante (la società di mediazione creditizia)
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice del mandato o della lettera di incarico sottoscritto/a dal preponente/mandante (la società di mediazione creditizia).
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é rifiutata, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore.
Per tale ragione, l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA completa di mandato/lettera di incarico debitamente sottoscritto/a.

Manca nella descrizione dell’attività la tipologia di  intermediazione  finanziaria
La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “collaboratore di mediatore creditizio”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.

Pertanto, nel caso venga indicata nella descrizione dell’attività l’espressione generica  “intermediario finanziario”, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata l’esatta tipologia di intermediario finanziario.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA, integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto l’ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l’attività; in tale caso, l’impresa deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.
 


1 Articolo 128-novies, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori”.

 

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2)

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “collaboratore di società di mediazione creditizia”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data della trasmissione del nominativo del collaboratore all’OAM da parte della società di mediazione creditizia  e non precedente alla data di conferimento del mandato/lettera di incarico.

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

Nessuna.

Avvertenze

Forma giuridica

L’attività di collaboratore di società di mediazione creditizia può essere svolta solo come impresa individuale1.

Esercizio dell’attività per conto di un solo mediatore creditizio iscritto all’OAM

Il collaboratore di società di mediazione creditizia non può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti1.

Attività non soggetta a SCIA

L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro Imprese competente tramite la Comunicazione unica, in quanto tale istituto  è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio2.
 


1 Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “ I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
2 Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “ omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “ Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

 

Informazioni

Contratto di agenzia

Ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia, una parte (detta “agente”) assume, verso retribuzione, l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (detta “preponente” o “mandante”) la conclusione di contratti in una zona determinata.

  • l’agente è colui che riceve l’incarico di promuovere dei contratti;
  • il preponente/mandante è colui che conferisce e che conclude il contratto promosso dall’agente.
     

Mandato o lettera di incarico

Per costituire il rapporto di agenzia non sono previste forme particolari, tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (“ai fini della sostanza” ovvero “esistenza”), la forma scritta è richiesta ai fini della prova della sua costituzione, ossia ad probationem. In assenza di una forma predeterminata per legge, nella prassi commerciale l’incarico di agente viene conferito o mediante la stipulazione di un mandato oppure attraverso una lettera di incarico.

Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto sia dal mandante che dall’agente.

La lettera di incarico, invece, dovrà essere sottoscritta solo dal preponente/mandante e ad essa dovrà far seguito la conseguente lettera di accettazione dell’agente; in questo caso il contratto viene concluso attraverso un vero e proprio scambio di corrispondenza tra le parti.
 

Natura giuridica

Il collaboratore di società di mediazione creditizia opera sulla base di un contratto di agenzia ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile1.
 

Distinzione tra il collaboratore di società di mediazione creditizia e l’agente di commercio di cui alla Legge 3 maggio 1985, n. 204

Il collaboratore di società di mediazione creditizia opera, come l’agente di commercio, in forza di un contratto di agenzia, ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.

Le due figure giuridiche pur avendo quindi in comune, il fatto di operare sulla base di un mandato conferito dall’intermediario preponente ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, differiscono in particolare sui seguenti aspetti:

  1. i requisiti morali e professionali previsti per l’esercizio dell’attività di collaboratore di società di mediazione creditizia sono diversi2 da quelli previsti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio;
     
  2. l’esercizio dell’attività di collaboratore di società di mediazione creditizia non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro Imprese competente tramite la Comunicazione unica, in quanto tale istituto  è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio3.
     

Attività esercitata a favore di una sola società di mediazione creditizia

Il collaboratore di società di mediazione creditizia può svolgere la propria attività a favore di una sola società di mediazione creditizia iscritta nell’elenco4.
 

Polizza di assicurazione

I collaboratori delle società di mediazione creditizia per poter operare non devono stipulare la loro polizza individuale5.
 


1 Articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile….omissis”.
2 L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i
L’esercizio dell’attività di agente di commercio è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’ articolo 5, lettera c), della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, punti 1), 2) e 3) della stessa legge.
3 Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
4 Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
5 Si veda a riguardo le faq sul sito http://www.organismo-am.it

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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