Collaboratore di agente in attività finanziaria (l'agente è un'impresa individuale o una società di persone)


Attività regolamentata

L’attività di collaboratore che esercita per conto di un agente in attività finanziaria1, essendo quest’ultimo un’impresa individuale o una società di persone, consiste nel promuovere il collocamento di servizi propri di quest'ultimo in forza di un contratto conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.


1 Articolo 128-novies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385: “Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2”

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Come si avvia l'attività

A seguito di iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), avendo sottoscritto un contratto di mandato o una lettera di incarico, stipulato una polizza assicurativa e  versato la tassa di concessione governativa.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria, essendo quest’ultimo un’impresa individuale o una società di persone, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della documentazione comprovante l’Iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL neanchegli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione2 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.
L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di acquisire l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca nella descrizione dell’attività la tipologia di  intermediazione  finanziaria
La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “collaboratore di agente in attività finanziaria”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.).

Pertanto, nel caso venga indicata nella descrizione dell’attività l’espressione generica  “intermediario finanziario”, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata l’esatta tipologia di intermediario finanziario.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l’attività, in tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2)

Descrizione dell’attività

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “collaboratore di agente in attività finanziaria”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.).

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
nessuna documentazione.


Sospensione dell’attività
nessuna documentazione.


Ripresa dell’attività
nessuna documentazione.


Cessazione dell’attività
nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

Nessuna.

Informazioni

Contratto di agenzia

Ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia, una parte (detta “agente”) assume, verso retribuzione, l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (detta “preponente” o “mandante”) la conclusione di contratti in una zona determinata.

  • l’agente è colui che riceve l’incarico di promuovere dei contratti;
  • il preponente/mandante è colui che conferisce e che conclude il contratto promosso dall’agente.

 

Mandato o lettera di incarico

Per costituire il rapporto di agenzia non sono previste forme particolari, tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (“ai fini della sostanza” ovvero “esistenza”), la forma scritta è richiesta ai fini della prova della sua costituzione ossia ad probationem. In assenza di una forma predeterminata per legge, nella prassi commerciale l’incarico di agente viene conferito o mediante la stipulazione di un mandato oppure attraverso una lettera di incarico.

Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto sia dal mandante che dall’agente.

La lettera di incarico, invece, dovrà essere sottoscritta solo dal preponente/mandante e ad essa dovrà far seguito la conseguente lettera di accettazione dell’agente; in questo caso il contratto viene concluso attraverso un vero e proprio scambio di corrispondenza tra le parti.

 

Natura giuridica

Il collaboratore di agente in attività finanziaria opera sulla base di un contratto di agenzia,  ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile1.

 

Distinzione tra il collaboratore di agente in attività finanziaria e l’agente di commerciodi cui alla Legge 3 maggio 1985, n. 204

Il collaboratore di agente in attività finanziaria, opera, come l’agente di commercio, in forza di un contratto di agenzia, ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.

Le due figure giuridiche pur avendo quindi in comune, il fatto di operare sulla base di un mandato conferito dall’intermediario preponente ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, differiscono in particolare sui seguenti aspetti:

  1. i requisiti morali e professionali previsti per l’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria sono diversi2 da quelli previsti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.

  2. l’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro imprese competente tramite la Comunicazione unica, in quanto tale istituto  è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio3.


 

Attività esercitata a favore di un solo agente

Il collaboratore di agente in attività finanziaria può svolgere la propria attività a favore di un solo agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco4.

 

Polizza di assicurazione

Ai sensi dell’articolo 128-quinquies comma 1-bis del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria  è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

N.B. I collaboratori per poter operare devono stipulare5 la loro polizza individuale indipendentemente da quella stipulata dall’agenzia di cui sono collaboratori.
 


1 Articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile….omissis”.
2 L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i
L’esercizio dell’attività di agente di commercio è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’ articolo 5, lettera c), della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, punti 1), 2) e 3) della stessa legge.
3 Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
4 Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
5 Si veda a riguardo le faq sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Avvertenze

Forma giuridica

L’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria può essere svolta solo come impresa individuale1.


Esercizio dell’attività per conto di un solo agente iscritto all’OAM

Il collaboratore di agente in attività finanziaria non può svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti2.


Attività non soggetta a SCIA

L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro imprese competente tramite la Comunicazione unica, in quanto tale istituto  è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio3.
 


1 Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
2 Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.
3 Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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