Cessazione soggetto incaricato della revisione legale dei conti per revoca nelle s.r.l.


L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

Riferimenti normativi: art. 2477 c.c., art. 13 D.Lgs. 39/2020, art. 3 D.M. 261/2012

Termine: nessuno

Soggetti obbligati: nessuno

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati:

  • amministratori
  • professionista incaricato

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – CONTROLLO CONTABILE se varia la tipologia di soggetto preposto al controllo contabile (da revisore legale a società di revisione e viceversa)
  • Modello intercalare P  per il revisore o società di revisione legale revocato/a1
  • Modello intercalare P (eventuale) per il revisore o società di revisione legale nominato/a
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del revisore/società di revisione legale per revoca”.

1L'art. 3 del D.M. 261/2012 prevede che l’assemblea, che revoca l’incarico, debba provvedere contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione. La norma, tuttavia, non condiziona gli effetti della revoca alla data di efficacia della nuova nomina. Pertanto la revoca, essendo un atto unilaterale recettizio, produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del revisore.

Allegati:

  • Verbale di assemblea o decisione dei soci, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito, che revoca il revisore ed eventualmente nomina il sostituto 
  • Comunicazione della revoca2 inviata al revisore e documentazione che ne attesti l’avvenuta ricezione3

 

Per la forma degli atti consultare la pagina Atti probatori


2Sono sufficienti solo il verbale o la decisione dei soci se attestano la presenza in assemblea del revisore o la conoscenza della revoca da parte del revisore.
3Copia semplice della ricevuta di ritorno della raccomandata tramite la quale è stata spedita la comunicazione di revoca, oppure copia semplice della ricevuta di consegna del messaggio PEC con cui è stata comunicata la revoca al revisore; se la comunicazione è stata consegnata a mano la sua copia deve riportare anche la firma per ricevuta da parte del revisore.

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato4
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa4.

 


4L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è previsto nel caso in cui la società si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2 del c.c.
L'art. 2477, comma 3, del c.c. stabilisce che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti previsti) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 11:15

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 11:15

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