Cessazione del socio per esclusione disposta con sentenza del tribunale (società con due soci)


Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro socio.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2286, 2287, 2290, 2300, 2293 e 2315 c.c.

Sezioni di iscrizione nel R.I./REA

L'iscrizione dell'esclusione non modifica la sezione di iscrizione della società nel Registro delle imprese.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità DICHIARATIVA
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termini di presentazione della domanda: nessuno1
     
  • Sanzioni: non previste

1 La domanda deve essere presentata successivamente al deposito presso la cancelleria del Tribunale della sentenza di esclusione.

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Amministratore.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

  • Socio escluso
     
  • Professionista incaricato

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 che deve risultare compilato con codice atto:
    A04 per l’iscrizione della cessazione del socio
     
  • Un modello intercalare P1 per il socio escluso
     
  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui l’amministratore della società o il socio escluso, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda


Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica
 


1L'intercalare P è di "cessazione" se il socio cessa da tutte le cariche rivestite nella società, di "modifica" se cessa soltanto dalla carica di socio e mantiene le altre cariche rivestite nella società (per esempio, quella di responsabile tecnico ai sensi della Legge n. D.M. 37/2008).

Allegati alla domanda

  • Copia informatica1 semplice2della sentenza del Tribunale che ha disposto l'esclusione del socio.

1Copia per immagine su supporto informatico (ottenuta mediante scansione ottica) dell'atto cartaceo (sentenza del tribunale che dispone l'esclusione del socio)
2Trattandosi di un atto non soggetto ad iscrizione nel Registro imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A-1 e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che presenta la domanda.

Registrazione dell'atto

Non prevista

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,00
     
  • Imposta di bollo: euro 59,00 

 

Avvertenze

Cessazione da tutte le cariche del socio escluso che riveste anche altre cariche nella società - soggetto legittimato a presentare la  domanda di iscrizione

Se per effetto all'esclusione, il socio cessa anche dalle altre cariche rivestite nella società (per esempio, da quella di responsabile tecnico, ai sensi del D.M. 37/2008), la domanda di iscrizione della cessazione da tutte le cariche (quella di socio e quella di responsabile tecnico) deve essere presentata e sottoscritta da un amministratore della società. Il socio escluso è legittimato a presentare al Registro delle imprese esclusivamente la domanda di iscrizione della sua cessazione dalla carica di socio e non anche dalle altre cariche rivestite nella società.

Effetti giuridici dell'esclusione disposta con sentenza del Tribunale

L'esclusione disposta con sentenza del Tribunale non è soggetta al procedimento di esclusione prescritto dalla legge per l'ipotesi in cui l'esclusione sia deliberata dai soci. Essa produce i suoi effetti giuridici dalla data del deposito in cancelleria della sentenza o da altra data indicata nella stessa.

Poteri associati alla persona del socio escluso risultanti dalla visura camerale

I poteri associati alla persona del socio escluso e risultanti dalla visura relativa alla società di cui il socio faceva parte, nel blocco "Informazioni da statuto, statuto depositato", non vengono eliminati dall'Ufficio del Registro delle imprese con l'iscrizione della cessazione del socio per esclusione. Seppure la sentenza abbia determinato "di fatto", quindi sostanzialmente, lo scioglimento del rapporto sociale fra il socio stesso e la società e conseguentemente la perdita dei poteri precedentemente rivestiti, dal punto di vista meramente "formale", il contratto sociale continua a rappresentare tutti i poteri, anche quelli associati alla persona del socio escluso e ciò, fino a quando gli altri soci non avranno provveduto con atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) all'aggiornamento dei previgenti patti sociali, nella parte relativa ai poteri.
L'aggiornamento della visura relativamente ai poteri, pertanto, è eseguito dall'Ufficio soltanto con l'iscrizione dell'atto modificativo del contratto sociale, con il quale i soci rimasti hanno aggiornato i poteri dei soci amministratori della società.

Approfondimento

Come il recesso, l’esclusione del socio di società di persone determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio escluso.

L’esclusione si dice:

  • facoltativa, quando è determinata da una deliberazione degli altri soci – art. 2286 c.c.
  • di diritto, quando è determinata dalla legge – art. 2288 c.c..

In entrambi i casi, per effetto dell’esclusione, il socio escluso cessa definitivamente di fare parte della società, mentre la società continua ad esistere con i soci rimasti, venendo a modificarsi solo la sua compagine sociale conseguentemente all’uscita del socio escluso.

Ma se con il recesso il rapporto sociale si scioglie per volontà del socio receduto, con l’esclusione il rapporto sociale si scioglie contro la volontà del socio escluso.

Quando l’esclusione è deliberata dai soci (quindi è facoltativa), è necessario che la deliberazione sia giustificata dalla sussistenza di almeno una delle condizioni previste dalla legge per escludere il socio.

La legge non consente ai soci di deliberare arbitrariamente e senza motivo l’esclusione, l’esclusione di un socio può essere deliberata soltanto per:

  • gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale1;
  • interdizione o inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  • sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori2;
  • perimento della cosa oggetto del conferimento prima che la proprietà della stessa sia acquisita dalla società3.

Quando l’esclusione è deliberata dai soci, inoltre, la stessa:

  • deve essere deliberata a maggioranza4, per capi (teste) e non per quote, non comprendendosi nel numero dei soci il socio da escludere5;
  • ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della sua comunicazione al socio escluso.

Se la società si compone di due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere obbligatoriamente pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro; si parla in questo caso di esclusione giudiziale6.

A differenza dell’esclusione facoltativa, che per operare necessita sempre di quattro condizioni imprescindibili (la deliberazione degli altri soci, la sussistenza di una causa di esclusione prevista dalla legge, la comunicazione della deliberazione al socio escluso e il decorso dei trenta giorni), l’esclusione di diritto opera automaticamente e immediatamente, cioè per effetto del solo fatto che:

  • il socio sia stato dichiarato fallito7
    oppure
     
  • il creditore particolare del socio abbia ottenuto nei suoi confronti la liquidazione della quota ai sensi dell’articolo 22708 c.c..

Si discute sulla possibilità di derogare con il contratto costitutivo della società all’esclusione di diritto, alcuni si pronunciano favorevolmente, mentre altri ritengono che dette norme abbiano carattere cogente e siano quindi inderogabili.

Principale conseguenza dell’esclusione, sia essa facoltativa sia di diritto, è la modificazione del contratto sociale della società di cui il socio escluso faceva parte.

Il contratto delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, infatti, si configura come un contratto “intuitu personae”, cioè come un contratto rispetto al quale l’identità o le qualità personali di ciascuno dei contraenti (soci) sono fondamentali, dunque determinanti il consenso degli altri soci: l’uscita o l’entrata di un socio o la sua sostituzione determina sempre la modificazione dell’atto costitutivo della società.

L’esclusione del socio, tuttavia, quando non è stata deliberata nell’ambito di un vero e proprio atto modificativo dell’atto costitutivo (atto pubblico o scrittura privata autenticata che, oltre a deliberare l’esclusione aggiorna anche i patti sociali, condizionando l’effetto delle modifiche conseguenti al perfezionarsi del procedimento di esclusione), modifica di per sé soltanto “sostanzialmente” il contratto sociale, posto che, conseguentemente al perfezionarsi dell’esclusione, la compagine sociale della società interessata diminuisce, di fatto, del socio escluso.

Dal punto di vista meramente “formale”, invece, il contratto sociale continuerà ad elencare fra i soci della società anche il socio escluso fino a quando gli altri soci, con atto notarile, non avranno aggiornato i previgenti patti sociali, diminuendo proporzionalmente il capitale sociale, ovvero, sostituendo il socio escluso con un nuovo socio.

E’ questo sicuramente il caso dell’esclusione dichiarata con sentenza del Tribunale.

Al socio escluso è riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota, cioè ad avere, dalla società una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota deve essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Per espressa previsione di legge, il pagamento della quota al socio escluso deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si è perfezionata l’esclusione.


Pubblicità legale nel Registro delle imprese

L’articolo 2300 del codice civile pone a carico degli amministratori l’obbligo di dare pubblicità a tutte le modificazioni dell’atto costitutivo e agli altri fatti modificativi di cui è obbligatoria l’iscrizione. Questo significa che, costituendo l’esclusione del socio una modificazione dell’atto costitutivo, la sua iscrizione nel Registro delle imprese deve essere richiesta dagli amministratori.

L’obbligo di dare pubblicità a tale evento non può dirsi posto anche a carico del socio escluso poiché lo stesso, conseguentemente all’esclusione, perde ogni potere di gestione ed cessa di far parte della società. Ma l’articolo 2290 del codice civile prevede, tuttavia, che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio debba essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e che, in mancanza, lo stesso non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato (effetto nei confronti dei terzi). La pubblicità dell’esclusione del socio nel Registro delle imprese, quindi, non soddisfa soltanto l’interesse dei soci rimasti, evitando che il socio escluso possa continuare ad impegnare la società nei confronti dei terzi, soddisfa anche l’interesse del socio escluso in quanto esclude, dal momento in cui l’esclusione ha avuto effetto, ogni sua responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali successivamente contratte, restando lo stesso responsabile per le obbligazioni sociali verso i terzi unicamente fino al giorno in cui si è perfezionata l’esclusione stessa.

Per questa ragione, e proprio in funzione di quanto dispone l’articolo 2290 c.c., il socio escluso è considerato  “soggetto interessato”, quindi legittimato alla presentazione della domanda di iscrizione della sua esclusione al Registro delle imprese, ciò che si può argomentare facendo riferimento anche a quanto prevede l’articolo 2189 del codice civile laddove stabilisce il principio generale secondo il quale le domande di iscrizione al Registro delle imprese sono presentate dai soggetti interessati.

La domanda deve essere presentata successivamente al momento in cui l’esclusione si è perfezionata ed ha prodotto i suoi effetti e non prima e, qualunque sia il soggetto che la presenta, non è soggetta a sanzione amministrativa.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio escluso, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L’ignoranza dell’esclusione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.


1Si considerano ipotesi di gravi inadempienze, per esempio:
1)   il mancato o ritardato conferimento promesso;
2)   il mancato assolvimento degli obblighi di garanzia relativamente al conferimento;
3)   l’uso illegittimo delle cose sociali;
4)   la contravvenzione rispetto al divieto di concorrenza;
5)   il prelievo di somme di denaro dal conto corrente bancario solo quando non trovano giustificazione alcuna;
6)   l’emissione di assegni per soddisfare scopi personali su un conto corrente intrattenuto dalla società presso un istituto di credito;
7)   il comportamento del socio il quale nei rapporti con i terzi disconosca in toto l’operato dei soci amministratori, incidendo così negativamente sulle attività della società;
8)   qualunque inadempienza di un patto previsto dal contratto sociale.
2Quando si tratti del socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa.
3Quando si tratti del socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa.
4Non è obbligatorio il ricorso al metodo collegiale.
5L’articolo 2287 c.c. disciplina puntualmente il procedimento di esclusione (facoltativa).
6È ovvio che, nel caso di società composta da solo due soci, la maggioranza per deliberare l'esclusione di uno dei due soci non potrebbe mai formarsi: ecco perché è previsto che questa sia disposta dal tribunale.
7Il fallimento di un socio, infatti, ha inevitabili ripercussioni dannose sul gruppo dei soci  e sulla prosecuzione dell’attività comune.
8Per cui viene meno il fondamento che consente al socio di continuare a fare parte della società. Tale norma non trova applicazione nelle società in nome collettivo e nelle società in accomandita semplice in forza dell’art. 2305 c.c. che prevede che il creditore particolare del socio non possa chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, finché dura la società.

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 09:55

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 09:55

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