Cessazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per dimissioni nelle s.r.l.


In caso di dimissioni, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni.

Riferimenti normativi: art. 2477 c.c., art. 13 D.Lgs. 39/2020, artt. 5 e 6 D.M. 261/2012

Termine: nessuno

Soggetti obbligati: nessuno

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati:

  • amministratori
  • professionista incaricato

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – CONTROLLO CONTABILE se varia la tipologia di soggetto preposto al controllo contabile (da revisore legale a società di revisione e viceversa)
  • Modello intercalare P  per il revisore o società di revisione legale cessato/a
  • Modello intercalare P (eventuale) per il revisore o società di revisione legale nominato/a
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del revisore/società di revisione legale per dimissioni”.

1L'art. 6, comma 3, del D.M. 261/2012 dispone che la cessazione del revisore decorra dalla data di efficacia della nuova nomina e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la società non sia più assoggettata a revisione, la data di cessazione deve essere, invece, coerente con la manifestazione di volontà espressa dal revisore nella comunicazione di dimissioni inviata alla società, tenendo conto che, essendo un atto unilaterale recettizio, le dimissioni producono effetto dal momento in cui la società ne viene a conoscenza.

Allegati:

In caso di nomina del soggetto incaricato della revisione legale in sostituzione del revisore dimissionario:

  • Verbale di assemblea o decisione dei soci, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito, in cui i soci prendono atto delle dimissioni e nominano il nuovo soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In caso di cessazione del revisore senza sostituzione:

  • Verbale di assemblea o decisione dei soci, quest'ultima corredata del verbale riepilogativo del risultato conseguito, in cui i soci prendono atto delle dimissioni e dell'insussistenza dell'obbligo di nomina del revisore;

oppure

Per la forma degli atti consultare la pagina Atti probatori

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato2
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa2.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre i cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

Avvertenze:

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore è previsto nel caso in cui la società si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2477, comma 2 del c.c.
L'art. 2477, comma 3, del c.c. stabilisce che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma (superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei limiti previsti) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

 

 

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Ultima modifica
Giovedì, Settembre 30, 2021 - 11:16

Aggiornato il: Giovedì, Settembre 30, 2021 - 11:16

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