Categorie e classi di iscrizione


Le categorie e le classi di iscrizione all'Albo gestori Ambientali secondo l'art. 8 del D.M. 120/2014

Il D.M. n. 120/2014, il nuovo regolamento dell’Albo gestori entrato in vigore in data 7 settembre 2014, ha suddiviso le attività soggette all’iscrizione all’Albo Gestori nelle seguenti categorie:

CATEGORIA 1:   (vedi note a fondo pagina)
   – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)
      L’attività di raccolta e trasporto di R.U. è suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

  • Raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale
  • Raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali
  • Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi
  • Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio, centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento
  • Raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade
  • Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati su spiagge marittime e lacuali sulle rive dei corsi d’acqua
  • Attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più tipologie di rifiuti urbani (abbigliamento e prodotti tessili, batterie e accumulatori, farmaci, cartucce toner esaurite, toner per stampanti esauriti, oli e grassi commestibili)

Attività di spazzamento meccanizzato
Attività di gestione dei centri di raccolta
 

CATEGORIA 1 con procedura semplificata (art. 16, comma 1 lettera a) – D.M. 120/2014)
Le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al D.Lgs 18/8/2000 n. 267 che svolgono attività di gestione di rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni, devono iscriversi nell’Albo sulla base di un’apposita comunicazione di inizio attività.


CATEGORIA  2bis  (ex art. 212 c. 8 – D.lgs 152/2006)
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006 

CATEGORIA  3bis    (RAEE - gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
- Trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori,
- Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65

CATEGORIA  4
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi   (vedi note a fondo pagina)

CATEGORIA  5
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi   (vedi note a fondo pagina)

CATEGORIA  6  (trasporto transfrontaliero di rifiuti)
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

CATEGORIA  7 
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.  (CATEGORIA NON ANCORA ATTIVA). 

CATEGORIA  8
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

CATEGORIA  9
Bonifica di siti

CATEGORIA 10
Bonifica di beni contenenti amianto

 
CLASSI DI ISCRIZIONE
Le categorie sono suddivise in classi in relazione alla dimensione dell’attività
 

NOTE

Fermo restando quanto previsto all’art. 212, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5, consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta. Il Comitato nazionale deve stabilire i criteri per l'applicazione della presente disposizione.

Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4, 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
 

 

 

 

 

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Maggio 13, 2020 - 12:16

Aggiornato il: Mercoledì, Maggio 13, 2020 - 12:16

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