Categoria 2bis


Criteri e requisiti per il trasporto dei propri rifiuti

Nella categoria 2bis (ex art. 212 c. 8 Dlgs. 152/06 - trasporto dei propri rifiuti) si devono iscrivere:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 Kg o 30 litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti.

Per produttore iniziale si intende l’impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non l’impresa che ha prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi (circolare n. 2059 del 19/12/08 del Comitato Nazionale, 1 pag 22Kb).

La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Sezione Regionale o Provinciale nel cui territorio è stabilita la sede legale dell’impresa.

Fino all’emissione del provvedimento di iscrizione le imprese non sono autorizzate al trasporto dei rifiuti.  
 

ISCRIZIONE: documentazione da presentare

L’iscrizione deve essere inviata telematicamente allegando i seguenti documenti:
 
1. Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato da titolare/legale rappresentante dell'impresa
2. Fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante
3. Foglio riepilogativo dell'istanza, generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
4. Autocertificazione antimafia a cura del legale rappresentante dell'impresa che presenta domanda di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione (formato pdf, 2 pagine, 91 KB)
5. Diritti di segreteria  (importi e modalità di pagamento)

MEZZI DI TRASPORTO: disponibilità

Disponibilità
I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono essere nella piena ed esclusiva disponibiltà dell'impresa (vedi i titoli di disponibilità idonei per l'iscrizione all'Albo gestori ).    
 

COMPILAZIONE della domanda

Nella domanda devono essere indicati:
• il codice fiscale dell'impresa
• le posizioni INPS e INAIL
• l’attività svolta dall’impresa, come denunciata al Registro delle Imprese
• le tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività (codici eer )
  Le tipologie dei rifiuti (codici eer composti da 6 cifre), vanno ricercate nell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2014/995/UE
• le caratteristiche fisiche per ciascun rifiuto
• la targa dei veicoli utilizzati 
• le modalità di trasporto dei rifiuti

DURATA dell'iscrizione

L’iscrizione ha validità 10 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.

RINNOVO dell'iscrizione

Le imprese e gli enti sono tenuti a rinnovare l’iscrizione cinque mesi prima della scadenza (art. 22, comma 2 - D.M. 120/2014).
La domanda di rinnovo deve essere inviata telematicamente.

PROVVEDIMENTO: costi e ritiro

L'impresa riceverà via PEC una comunicazione con indicate le modalità per il ritiro del provvedimento.

Il rilascio del provvedimento d'iscrizione è subordinato alla presentazione dei versamenti:

  • tassa di concessione governativa pari a euro 168,00, sul c.c.p. 8003 intestato a "Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara " con causale 8617
  • diritto annuale d'iscrizione (modalità e importi)
     

MODIFICHE

Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro 30 giorni dal suo verificarsi  (es. inserimento /cancellazione/ reimmatricolazione veicoli).
Gli approfondimenti sono alla pagina Variazioni.
Per le imprese iscritte esclusivamente nella categoria 2bis, per le variazioni di mezzi, tipologie rifiuti, attività, seguire le indicazioni fornite alla pagina Variazioni per le imprese iscritte nella categoria 2bis
 

 

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Ultima modifica
Martedì, Novembre 2, 2021 - 08:39

Aggiornato il: Martedì, Novembre 2, 2021 - 08:39

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