Cancellazione dall'Albo Gestori Ambientali


La cancellazione dell'impresa dal registro imprese o dal repertorio delle notizie economiche e amministrative è acquisita d'ufficio dalla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali

Dal 13/11/2012 la cancellazione dell'impresa dal registro imprese o dal repertorio delle notizie economiche e amministrative è acquisita d'ufficio dalla Sezione Regionale (delibera del Comitato Nazionale n. 5/2012).

Le imprese che non sono cancellate dal registro imprese o dal repertorio delle notizie economiche e che intendono cancellarsi dall'Albo gestori devono presentare domanda di cancellazione.
La domanda di cancellazione deve essere inviata telematicamente tramite Agest telematico allegando la seguente documentazione:

CATEGORIE  1, 4, 5, 8, 9, 10
1. Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa 
2. Fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante
3. Foglio rieplogativo dell'istanza generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
4. Diritti di segreteria (modalità e importi)

CATEGORIA 2BIS  - trasporto dei propri di rifiuti 
1. Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
2. Fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante
3. Foglio rieplogativo dell'istanza generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
4. non è dovuto il pagamento del diritto di segreteria (se iscritta esclusivamente nella categoria 2bis)

CATEGORIA 3BIS  - RAEE
1. Modello di domanda generato in automatico dal sistema telematico, firmato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa
2. Fotocopia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante
3. Foglio rieplogativo dell'istanza generato in automatico dal sistema, riportante lo stesso codice identificativo del modello di domanda di cui sopra
4. non è dovuto il pagamento del diritto di segreteria (se iscritta esclusivamente nella categoria 3bis).

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Ultima modifica
Mercoledì, Maggio 27, 2020 - 17:02

Aggiornato il: Mercoledì, Maggio 27, 2020 - 17:02

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