Campagna bilanci 2025


Le informazioni utili per il deposito dei bilanci.

Tassonomia

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2025 è la versione "2018-11-04", pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal portale di XBRL Italia.

Dal 21 giugno 2021 il servizio di compilazione e spedizione delle domande di deposito "Bilanci on-line" è stato dismesso e sostituito da DIRE (Depositi e Istanze REgistro imprese). 

Società quotate

A decorrere dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2021 le società quotate in borsa (intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino, quali ad es. obbligazioni), con esclusione di quelle quotate su mercati non regolamentati, sono tenute a redigere le relazioni finanziarie annuali secondo il formato elettronico unico di comunicazione noto come European Single Electronic Format (ESEF).

Per il bilancio d'esercizio è previsto l'uso del formato XHTML integrato (eXtensible HyperText Markup Language) in sostituzione del formato PDF/A.  L’obbligo sussiste anche se la società quotata non presenta un bilancio consolidato (Regolamento UE 815/2019 del 17.12.2018, art. 3 co. 11 sexies D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021). 

Qualora la società quotata debba depositare anche il bilancio consolidato redatto secondo i principi IAS/IFRS, questo va redatto in una modalità “mista”, in formato ZIP o in alternativa nel formato "XBRI" previsto a partire dal 2025, utilizzando opportune marcature (“tag”) in XBRL (eXtensible Business Reporting Language) nell’XHTML. 

Entrambe le tipologie di file dovranno essere sottoscritte digitalmente con firma CAdES (.p7m).

Per le società che hanno redatto un fascicolo unico contenente sia il bilancio consolidato che il bilancio d'esercizio, nel deposito del bilancio consolidato è data facoltà di allegare il file zip del fascicolo unico.

L’utente potrà predisporre la domanda utilizzando uno dei software disponibili sul mercato associando ai file contenenti il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato il codice documento B00. 

E' disponibile un servizio online di validazione della pratica generata, raggiungibile dai seguenti portali:

 

Rendicontazione di sostenibilità

Con il D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, entrato in vigore il 25 settembre 2024 (in attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) la dichiarazione di carattere non finanziario è stata sostituita con la rendicontazione di sostenibilità.

L’art. 3 del D.lgs. 125/2024 stabilisce che le imprese obbligate - per l’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2024 si tratta delle imprese di grandi dimensioni1 che costituiscono enti di interesse pubblico2 - devono includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione, denominata rendicontazione individuale di sostenibilità:

  • le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità;
  • le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La rendicontazione individuale di sostenibilità, da allegare al bilancio di esercizio, può essere contenuta:

  • in un documento allegato distinto in formato PDF/A (codice documento R10) 
    oppure
  • in un'apposita sezione della relazione sulla gestione in formato PDF/A, relazione sulla gestione che a tal fine deve essere allegata una seconda volta (codice documento R10), compatibilmente con le dimensioni informatiche complessive della pratica di bilancio.

La rendicontazione individuale di sostenibilità deve essere accompagnata dall’attestazione sulla conformità da allegare al bilancio in formato PDF/A (codice documento 99 con descrizione: ATTESTAZIONE sulla Rendicontazione individuale di sostenibilità).

L’art. 7 dello stesso decreto prevede l’esenzione dalla redazione della rendicontazione individuale di sostenibilità, qualora le informazioni siano incluse:

  • nella rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre;
  • nella relazione consolidata sulla gestione della società madre europea (art. 29 e 29-bis direttiva 2013/34/UE);
  • nella rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre extra-europea conforme agli standard UE.

In tali casi, alla domanda di deposito del bilancio di esercizio della società esonerata deve essere allegata:

  • la relazione sulla gestione individuale (codice documento R05) contenente:
    a. il nome e la sede legale della società madre;
    b. il link al sito web sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità;
    c. la dichiarazione che la società è esentata ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 125/2024;
  • la copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità (codice documento R10), ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento (articolo 6 D.lgs. 125/2024), se la traduzione non è certificata, la società inserisce una dichiarazione in tal senso.

L’art. 4 del D.lgs. 125/2024 stabilisce che le imprese obbligate - per l’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2024 si tratta degli enti di interesse pubblico società madri di un gruppo di grandi dimensioni3 - devono includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione del bilancio consolidato, denominata rendicontazione consolidata di sostenibilità:

  • le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità;
  • le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione;
  • l’indicazione delle società figlie, incluse nel consolidamento, che non forniscono le informazioni di sostenibilità ai sensi dell’art. 7.

La rendicontazione consolidata di sostenibilità, da allegare al bilancio consolidato, può essere contenuta:

  • in un documento allegato distinto in formato PDF/A (codice documento R10) 
    oppure
  • in un'apposita sezione della relazione sulla gestione in formato PDF/A, relazione sulla gestione che a tal fine deve essere allegata una seconda volta (codice documento R10), compatibilmente con le dimensioni informatiche complessive della pratica di bilancio.

La rendicontazione di sostenibilità consolidata deve essere accompagnata dall’attestazione sulla conformità da allegare al bilancio in formato PDF/A (codice documento 99 con descrizione: ATTESTAZIONE sulla Rendicontazione consolidata di sostenibilità).

Le società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono esonerate, ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 125/2024, dalla redazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità, qualora le informazioni siano incluse:

  • nella rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta dalla società madre (art. 4 D.lgs. 125/2024);
  • nella relazione consolidata sulla gestione redatta dalla società madre europea in conformità agli articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE;
  • nella rendicontazione consolidata di sostenibilità redatta dalla società madre extra-europea in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-ter della direttiva 2013/34/UE o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità.

In tali casi, alla domanda di deposito del bilancio consolidato della società esonerata deve essere allegata:

  • la relazione sulla gestione consolidata (codice documento R05) contenente obbligatoriamente:
    a. il nome e la sede legale della società madre;
    b. il link al sito web sul quale sono rese disponibili la relazione sulla gestione consolidata della società madre o della società madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata sulla sostenibilità della società madre extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità;
    c. la dichiarazione che la società è esentata ai sensi dell’articolo 7 D.lgs. 125/2024;
  • la copia della rendicontazione consolidata di sostenibilità (codice documento R10), ovvero della relazione sulla gestione consolidata della società madre europea o extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia fornita una traduzione in una di tali lingue del documento (articolo 6 D.lgs. 125/2024), se la traduzione non è certificata, la società inserisce una dichiarazione in tal senso.
     

Attenzione!

Le imprese non obbligate possono depositare volontariamente la Rendicontazione di Sostenibilità, allegandola al bilancio d’esercizio o consolidato, in formato PDF/A (codice R10), al fine di evidenziare il proprio impegno sulle tematiche in questione. In tal caso non occorre allegare l’attestazione del revisore o della società di revisione.


1Ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. 125/2024 lettera n) sono imprese di grandi dimensioni: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: eur 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

2Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

3Ai sensi dell’articolo 1 del D.lgs. 125/2024 lettera o) il gruppo di grandi dimensioni è così definito: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: eur 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. La verifica del superamento dei limiti numerici di cui alla presente lettera o) può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati ai numeri 1) e 2) sono maggiorati del 20 per cento.

Bilancio e allegati: forma per il deposito

Il bilancio di esercizio, nascendo come documento informatico, nel formato elaborabile XBRL (o nel formato XHTML in caso di società quotate) deve essere allegato alla domanda sotto forma di originale/duplicato informatico oppure di copia conforme informatica di documento informatico.

Gli altri documenti allegati (relazione sulla gestione, dei sindaci…), potendo nascere all’origine sia come documenti informatici che come documenti cartacei, devono essere allegati alla domanda, rispettivamente nella forma del duplicato dell’originale informatico, oppure della copia informatica del documento informatico o ancora della copia informatica di documento cartaceo.

Le seguenti tabelle riportano una rappresentazione schematica della forma giuridica e del formato informatico previsti per il deposito:

Bilancio di esercizio e allegati: forma giuridica per il deposito

Bilancio di esercizio - ulteriori allegati - formato informatico

 

Per le dichiarazioni da apporre sul bilancio e sugli allegati consulta le pagine

Dichiarazioni del bilancio XBRL

Dichiarazioni degli allegati al bilancio

Dichiarazioni nota integrativa in formato PDF/A


 

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Ultima modifica
Mercoledì, Luglio 16, 2025 - 12:03

Aggiornato il: Mercoledì, Luglio 16, 2025 - 12:03

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