3.2.2 - Il Documento Amministrativo Unico (DAU)


3.2.2 Il Documento Amministrativo Unico (DAU)

Digitalizzazione Dogane:

Il modello DAU sottodescritto è ad oggi stato sostituito da dichiarazioni compilate e sottoscritte in modalità digitale inviate al Servizio Telematico Doganale. 

La prova di uscita ai fini IVA per le vendite in esportazione è costituita dal c.d. “visto uscire” telematico, ovvero la positiva conclusione del regime con l’uscita delle merci dal territorio UE la cui prova è il relativo messaggio sul sito di ADM: https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn

La valenza ai fini fiscali per le dichiarazioni di importazione è costituita dal “prospetto ai fini contabili”, a cui è possibile accedere solo avendo aderito al Servizio Telematico Doganale – EDI (Servizio Telematico Doganale - E.D.I. - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) ) ed avendo abilitato le funzionalità sul MAU – Modello Autorizzativo Unico nella sezione “Mio profilo” nella speciale “Area riservata” ( https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm ). 
 

Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario con precise caratteristiche previste dalle norme comunitarie. Costituisce la forma in cui vengono rese le “dichiarazioni doganali”, per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. La sua applicazione è disciplinata dal Regolamento CEE 2454/1993, le c.d. “D.A.C. – Disposizioni di Applicazione del Codice doganale”.

Dal 1° gennaio 2007, in ragione delle modifiche introdotte dal Regolamento CE 2286/2003 e dal Regolamento CE 215/2006, così come recepite anche dalla circolare 45/D dell’11 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane, è in uso il nuovo formato del DAU, che meglio si presta alle nuove esigenze informatiche e alle relative procedure con cui le dogane oggi operano. Ad oggi, con le ulteriori novità introdotte nel 2009, il deposito e la trattazione delle operazioni doganali in esportazione, transito ed esportazione abbinata a transito sono possibili solo attraverso il sito telematico dell’Agenzia delle Dogane, per l’accesso al quale bisogna presentare apposita istanza di adesione. Per informazioni e adesioni consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane:
Servizio Telematico Doganale - E.D.I. - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

La casella 1, Dichiarazione, è a sua volta suddivisa in tre sottocaselle.

La prima sottocasella identifica la tipologia di operazione; in essa possiamo trovare i seguenti codici:
EX: esportazione (definitiva o temporanea)
EU: operazioni con Paesi EFTA (importazione o esportazione)
CO: dichiarazione di vincolo a deposito doganale o zona franca
IM: operazioni di importazione (definitiva o temporanea).

La seconda sottocasella riporta il codice identificativo dell’operazione e il relativo regime doganale, e segnatamente:

A: dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento e “presso luogo approvato”

La terza sottocasella dovrà indicare l’eventuale ricorso al transito, interno o esterno, e segnatamente:

T1: spedizione di merce in regime di transito comunitario esterno (vedasi la Circolare 26/D del 22 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Dogane)
CIM: spedizione esportazione abbinata a regime doganale ferroviario (lettera CIM)
TIR: spedizione esportazione abbinata a regime doganale stradale (carnet TIR)
T2: spedizione di merce nazionale o comunitaria in regime di transito comunitario interno (per i paesi EFTA).

Per la merce in uscita, attualmente la copia 1 del DAU viene acquisita dall’Ufficio doganale di esportazione, che rilascia all’operatore la copia cartacea del DAE (Documento Accompagnamento Export), che serve a scortare la merce fino all’Ufficio doganale di uscita dalla comunità europea. Quest’ultimo, attraverso un messaggio telematico all’Ufficio presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione, transito o esportazione abbinata a transito, appura l’operazione mediante il cosiddetto messaggio di uscita o visto uscire. Gli operatori che necessitano della prova di uscita ai fini IVA devono verificare lo stato dell’operazione, digitando il numero MRN (Movement Reference Number), sul sito dell’Agenzia delle Dogane al seguente link:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn

N. B.  
Ai fini IVA, l’unica prova dell’uscita della merce dal territorio doganale è il messaggio di uscita rilevabile sul sito della dogana italiana; nel caso in cui la dichiarazione doganale venga depositata presso un ufficio doganale non italiano, non è possibile verificare lo stato dell’MRN, e bisognerà pertanto ricorrere alle c.d. prove alternative (si veda a tal proposito il comunicato n. prot. 72094 del 20.05.2009 dell’Agenzia delle Dogane).

 

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30/10/2023 - 22:11

Aggiornato il: 30/10/2023 - 22:11