3.2.1 - Il Documento di Trasporto (DDT)


3.2.1 Il Documento di Trasporto (DDT)

Il documento di trasporto o di consegna è previsto dal Dpr 472/1996. In virtù della disciplina recata da tale decreto, è venuto meno l’obbligo generalizzato di accompagnare il trasporto con un documento pre-numerato.
Il documento di trasporto o di consegna serve a due scopi:
• consente di avvalersi della fatturazione differita (di cui al comma 4 dell’articolo 21 del Dpr 633/1972)
• consente ai contribuenti di vincere le presunzioni di cui all’articolo 53 del Dpr n. 633/1972 (come sostituito dal Dpr 441/1997).

Il documento in questione deve essere emesso in forma libera prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali e deve contenere i seguenti elementi:
• data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione)
• generalità del cedente, del cessionario e dell’impresa incaricata del trasporto
• descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti; per la quantità è sufficiente l’indicazione in cifre.

Occorre numerare progressivamente il DDT, in quanto è previsto che sulla fattura differita debba essere indicata la data e il numero del documento di trasporto o di consegna. Ai fini della fattura differita, poiché questa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è da ritenere che si possa fare riferimento alla data di inizio trasporto e non alla data di formazione del documento.
Quando i DDT, per esigenze organizzative aziendali, siano formati in data antecedente a quella della consegna/spedizione, occorre indicare sul DDT anche la data di consegna o spedizione.

Al DDT è equiparato qualsiasi altro documento (nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico) purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra indicati.

Il DDT può alternativamente:
• essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni al cessionario a mezzo posta, a mezzo corriere o a mezzo sistema informatico consentendo la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario
• scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.
Ai fini delle presunzioni di cessione o di acquisto, la consegna a terzi di beni dati “in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà” può risultare, oltre che da libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità dell’articolo 39 del Dpr 633/1942, anche da qualsiasi altro documento conservato, a norma dello stesso articolo.
Quindi il DDT, ai fini del superamento della presunzioni di cessione o di acquisto, deve contenere l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni), con l’obbligo di conservazione sia da parte dell’emittente che del soggetto destinatario dei beni.

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19/07/2023 - 09:42

Aggiornato il: 19/07/2023 - 09:42