3.2 - I documenti per le operazioni commerciali con l’estero


3.2 I documenti più comunemente richiesti nelle operazioni commerciali con l’estero

Le merci sono designate e classificate per settori, secondo una precisa nomenclatura, presupposto indispensabile che consente di identificarle in modo univoco ai fini dell’applicazione dei relativi dazi e imposte.
A seconda delle merci trattate, possono poi essere richiesti in dogana documenti e certificati aggiuntivi per poter introdurre i prodotti nel Paese di destinazione.
I documenti utilizzati comunemente nell’ambito delle operazioni commerciali con l’estero sono elencati di seguito.

Fattura commerciale. Emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese destinatario della merce e nel numero di copie da esso richieste deve riportare: la ragione sociale con indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario; la descrizione, la quantità e il prezzo della merce nella valuta concordata; i termini di resa della merce (si veda il capitolo 4); il nome del vettore o spedizioniere; gli oneri accessori, se ve ne sono (tra cui imballaggi e assicurazioni); la modalità di regolamento del prezzo; il Paese di origine della merce; riferimenti legislativi per l’applicazione o l’esenzione IVA.

Distinta di carico. Emessa dal venditore, deve riportare: il numero di fattura commerciale cui la distinta fa riferimento; il numero e la tipologia dei colli; la descrizione delle merci contenute in ciascun collo; eventuali estremi del container all’interno del quale vengono caricate le merci.

Certificato di origine. Deve essere richiesto alla Camera di commercio competente territorialmente ed è esclusivamente destinato a provare l’origine non preferenziale della merce; non attesta l’esportazione, sebbene sia rilasciato a fronte di una fattura di vendita all’estero. Le disposizioni di rilascio sono impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico e le esigenze dei crediti documentari non possano interferire sul rispetto di tali disposizioni e sulle informazioni ammesse nel certificato stesso.
Per ulteriori informazioni consultare: il Regolamento (UE) n.952/2013 del 9/10/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (CDU); il Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28/07/2015 che integra il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; il Regolamento di esecuzione (UE) n.2447 del 24/11/2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) n.952/2013; Disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Unione Italiana delle Camere di commercio per il rilascio dei Certificati comunitari d’origine da parte delle Camere di commercio (allegato alla nota n. 75361 del 26 agosto 2009).
Sull’origine delle merci si rimanda all’approfondimento disponibile on line nella scheda n. 2


Certificato EUR.1. È un documento che serve ad attestare l’origine comunitaria delle merci, costituendo il titolo giustificativo per l’applicazione del regime tariffario preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base agli accordi bilaterali tra l’Unione europea e alcuni Paesi. Viene rilasciato solo su domanda scritta presentata dall’esportatore e sotto la sua responsabilità alle autorità doganali del proprio paese. Ulteriori informazioni sull’origine preferenziale e una lista dei Paesi con cui l’UE ha stipulato accordi preferenziali sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en

Attestato di libera vendita. Questo documento è richiesto da alcuni Paesi extra-UE e attesta, a fronte della documentazione presentata, che la merce esportata dall’azienda italiana ha libera circolazione in Italia ed eventualmente, anche negli altri Paesi UE. La merce indicata deve essere conforme alla normativa vigente in materia di salute o sicurezza e il richiedente deve essere consapevole che l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista dalla legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione. Viene rilasciata dalla Camera di commercio competente territorialmente dietro presentazione di una domanda dell’esportatore redatta su carta intestata.

Carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission). È un documento doganale internazionale che consente l’esportazione temporanea delle merci destinate a fiere e mostre, nonché dei campioni commerciali o del materiale professionale, nei Paesi aderenti alla convenzione ATA. Esonera l’operatore dall’obbligo di depositare presso la dogana, a garanzia, l’ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione alla dogana stessa. Agevola il movimento da un Paese all’altro delle merci in esso descritte mediante la semplice presentazione del documento agli uffici doganali di ciascun Paese. Il Carnet ATA viene rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente e può essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di commercio sia da privati, purché residenti in Italia. Le istruzioni e la modulistica necessaria per la richiesta del Carnet si possono ritirare presso lo sportello delle singole Camere di commercio piemontesi

Documento di trasporto. È un documento che attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il mittente e il vettore e che comprova la presa in carico della merce da parte del vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti.
I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, ferroviaria e stradale.

Certificato di assicurazione. È un documento che riporta le condizioni e le clausole del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento dal mittente al destinatario.

In tema di documenti richiesti per accompagnare le spedizioni di merci in Paesi extra-UE, la Camera di commercio competente rilascia, oltre ai certificati di origine:
• visti su fatture di esportazione/listini/dichiarazioni per l’esportazione
• visti per la legalizzazione della firma del legale rappresentante su documenti destinati all’estero.
Per informazioni in merito contattare le singole Camere di commercio.  
 

LA FATTURA ELETTRONICA 

La normativa comunitaria in materia di fatturazione elettronica è attualmente basata sul principio dell’accordo tra le parti (emittente e destinatario della fattura).

Al riguardo l’articolo 232 della Direttiva 2006/112/CE afferma che:
“Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario”
L’articolo 21, comma 1, del Dpr n. 633/1972, in linea con la suddetta normativa, afferma che:

“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.”.

Il nostro Legislatore, tuttavia, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre di un efficace strumento di contrasto dell’elevata evasione fiscale che connota il nostro Paese, ha abbandonato il principio dell’accordo tra le parti, adottando la soluzione della fatturazione elettronica obbligatoria:

• dapprima nei rapporti tra gli operatori economici italiani e la Pubblica Amministrazione (dal 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, con ampliamento alla restante Pubblica Amministrazione, a partire dal 31 marzo 2015);
• e, a partire dal 1° gennaio 2019, con estensione dell’obbligo ai rapporti tra privati.

Al fine di attuare tale ultima deroga, il Governo italiano ha dovuto chiedere l’autorizzazione al Consiglio dell’Unione Europea, il quale ha concesso la stessa con Decisione del 16 aprile 2018, a valere sino 31 dicembre 2021, con possibilità di proroga. Il Governo italiano nel marzo 2021, in vista della scadenza del 31 dicembre 2021, ha chiesto una proroga di ulteriori 3 anni (sino al 31 dicembre 2024), con estensione alle imprese in regime forfettario o di vantaggio, dimostrando gli effetti positivi della fatturazione elettronica obbligatoria. La seconda autorizzazione è stata concessa con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 a valere per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Preso atto della nuova autorizzazione, il Legislatore italiano con l’articolo 18, del Dl n. 36 del 30 aprile 2022 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha esteso l’obbligo della fattura elettronica e delle relative note di variazione, ai seguenti soggetti:
•    contribuenti forfettari
•    contribuenti in regime di vantaggio 
•    associazioni non lucrative in regime legge 398/1991
che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.
Sono invece esonerate da tale obbligo, fino al 31 dicembre 2023, le cosiddette micro PARTITE IVA (soggetti che nel 2021 NON hanno superato la suddetta soglia).
Relativamente a tali soggetti la fatturazione elettronica obbligatoria scatta a partire dal 1° gennaio 2024. 

E’ possibile tracciare la seguente sintesi normativa:

•    A partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra operatori economici stabiliti in Italia e nei confronti di consumatori finali italiani, è diventata obbligatoria l’emissione della fattura elettronica e delle relative note di variazione elettroniche;
•    Sino al 30 giugno 2022 sono rimaste escluse da tale obbligo (di emissione della fattura elettronica) i contribuenti in regime di vantaggio e i contribuenti in regime forfettario; 
•    A partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo è stato estero anche ai contribuenti in regime di vantaggio e ai contribuenti in regime forfettario (oltre che alle associazioni non lucrative in regime legge 398/1991), salvo il caso delle micro-partite Iva;
•    A partire dal 1° gennaio 2024, viene generalizzato l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche per i soggetti che ne erano esclusi.


In particolare, in base alla nuova normativa:
•    Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato XML;
•    Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e per il ricevimento delle stesse oltre che per la relativa conservazione, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio;
•    Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico viene messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori finali rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura;
•    I soggetti obbligati trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali é stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità sopra indicate (e cioè a mezzo SDI). Si tratta della cd. “comunicazione delle operazioni transfrontaliere”. La trasmissione telematica di tale comunicazione, sino al 30 giugno 2022 veniva eseguita in forma riepilogativa mensile; a partire dal 1° luglio 2022 essa viene invece eseguita fattura per fattura.
•    In caso di emissione di fattura, tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle sopra previste, la fattura si intende come non emessa. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.
 

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20/09/2023 - 11:14

Aggiornato il: 20/09/2023 - 11:14

3.2.1 - Il Documento di Trasporto (DDT)


3.2.1 Il Documento di Trasporto (DDT)

Il documento di trasporto o di consegna è previsto dal Dpr 472/1996. In virtù della disciplina recata da tale decreto, è venuto meno l’obbligo generalizzato di accompagnare il trasporto con un documento pre-numerato.
Il documento di trasporto o di consegna serve a due scopi:
• consente di avvalersi della fatturazione differita (di cui al comma 4 dell’articolo 21 del Dpr 633/1972)
• consente ai contribuenti di vincere le presunzioni di cui all’articolo 53 del Dpr n. 633/1972 (come sostituito dal Dpr 441/1997).

Il documento in questione deve essere emesso in forma libera prima dell’inizio del trasporto o della consegna, a cura del cedente, secondo le normali esigenze aziendali e deve contenere i seguenti elementi:
• data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione)
• generalità del cedente, del cessionario e dell’impresa incaricata del trasporto
• descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti; per la quantità è sufficiente l’indicazione in cifre.

Occorre numerare progressivamente il DDT, in quanto è previsto che sulla fattura differita debba essere indicata la data e il numero del documento di trasporto o di consegna. Ai fini della fattura differita, poiché questa deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è da ritenere che si possa fare riferimento alla data di inizio trasporto e non alla data di formazione del documento.
Quando i DDT, per esigenze organizzative aziendali, siano formati in data antecedente a quella della consegna/spedizione, occorre indicare sul DDT anche la data di consegna o spedizione.

Al DDT è equiparato qualsiasi altro documento (nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico) purché lo stesso contenga gli elementi essenziali sopra indicati.

Il DDT può alternativamente:
• essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni al cessionario a mezzo posta, a mezzo corriere o a mezzo sistema informatico consentendo la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario
• scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.
Ai fini delle presunzioni di cessione o di acquisto, la consegna a terzi di beni dati “in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà” può risultare, oltre che da libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità dell’articolo 39 del Dpr 633/1942, anche da qualsiasi altro documento conservato, a norma dello stesso articolo.
Quindi il DDT, ai fini del superamento della presunzioni di cessione o di acquisto, deve contenere l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni), con l’obbligo di conservazione sia da parte dell’emittente che del soggetto destinatario dei beni.

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19/07/2023 - 09:42

Aggiornato il: 19/07/2023 - 09:42

3.2.2 - Il Documento Amministrativo Unico (DAU)


3.2.2 Il Documento Amministrativo Unico (DAU)

Digitalizzazione Dogane:

Il modello DAU sottodescritto è ad oggi stato sostituito da dichiarazioni compilate e sottoscritte in modalità digitale inviate al Servizio Telematico Doganale. 

La prova di uscita ai fini IVA per le vendite in esportazione è costituita dal c.d. “visto uscire” telematico, ovvero la positiva conclusione del regime con l’uscita delle merci dal territorio UE la cui prova è il relativo messaggio sul sito di ADM: https://www.adm.gov.it/portale/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn

La valenza ai fini fiscali per le dichiarazioni di importazione è costituita dal “prospetto ai fini contabili”, a cui è possibile accedere solo avendo aderito al Servizio Telematico Doganale – EDI (Servizio Telematico Doganale - E.D.I. - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it) ) ed avendo abilitato le funzionalità sul MAU – Modello Autorizzativo Unico nella sezione “Mio profilo” nella speciale “Area riservata” ( https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm ). 
 

Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario con precise caratteristiche previste dalle norme comunitarie. Costituisce la forma in cui vengono rese le “dichiarazioni doganali”, per tutti i regimi e le destinazioni doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. La sua applicazione è disciplinata dal Regolamento CEE 2454/1993, le c.d. “D.A.C. – Disposizioni di Applicazione del Codice doganale”.

Dal 1° gennaio 2007, in ragione delle modifiche introdotte dal Regolamento CE 2286/2003 e dal Regolamento CE 215/2006, così come recepite anche dalla circolare 45/D dell’11 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Dogane, è in uso il nuovo formato del DAU, che meglio si presta alle nuove esigenze informatiche e alle relative procedure con cui le dogane oggi operano. Ad oggi, con le ulteriori novità introdotte nel 2009, il deposito e la trattazione delle operazioni doganali in esportazione, transito ed esportazione abbinata a transito sono possibili solo attraverso il sito telematico dell’Agenzia delle Dogane, per l’accesso al quale bisogna presentare apposita istanza di adesione. Per informazioni e adesioni consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane:
Servizio Telematico Doganale - E.D.I. - Agenzia delle dogane e dei Monopoli (adm.gov.it)

La casella 1, Dichiarazione, è a sua volta suddivisa in tre sottocaselle.

La prima sottocasella identifica la tipologia di operazione; in essa possiamo trovare i seguenti codici:
EX: esportazione (definitiva o temporanea)
EU: operazioni con Paesi EFTA (importazione o esportazione)
CO: dichiarazione di vincolo a deposito doganale o zona franca
IM: operazioni di importazione (definitiva o temporanea).

La seconda sottocasella riporta il codice identificativo dell’operazione e il relativo regime doganale, e segnatamente:

A: dichiarazione in procedura ordinaria di accertamento e “presso luogo approvato”

La terza sottocasella dovrà indicare l’eventuale ricorso al transito, interno o esterno, e segnatamente:

T1: spedizione di merce in regime di transito comunitario esterno (vedasi la Circolare 26/D del 22 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Dogane)
CIM: spedizione esportazione abbinata a regime doganale ferroviario (lettera CIM)
TIR: spedizione esportazione abbinata a regime doganale stradale (carnet TIR)
T2: spedizione di merce nazionale o comunitaria in regime di transito comunitario interno (per i paesi EFTA).

Per la merce in uscita, attualmente la copia 1 del DAU viene acquisita dall’Ufficio doganale di esportazione, che rilascia all’operatore la copia cartacea del DAE (Documento Accompagnamento Export), che serve a scortare la merce fino all’Ufficio doganale di uscita dalla comunità europea. Quest’ultimo, attraverso un messaggio telematico all’Ufficio presso il quale è stata depositata la dichiarazione di esportazione, transito o esportazione abbinata a transito, appura l’operazione mediante il cosiddetto messaggio di uscita o visto uscire. Gli operatori che necessitano della prova di uscita ai fini IVA devono verificare lo stato dell’operazione, digitando il numero MRN (Movement Reference Number), sul sito dell’Agenzia delle Dogane al seguente link:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn

N. B.  
Ai fini IVA, l’unica prova dell’uscita della merce dal territorio doganale è il messaggio di uscita rilevabile sul sito della dogana italiana; nel caso in cui la dichiarazione doganale venga depositata presso un ufficio doganale non italiano, non è possibile verificare lo stato dell’MRN, e bisognerà pertanto ricorrere alle c.d. prove alternative (si veda a tal proposito il comunicato n. prot. 72094 del 20.05.2009 dell’Agenzia delle Dogane).

 

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30/10/2023 - 22:11

Aggiornato il: 30/10/2023 - 22:11