3.8 Vendita a distanza di beni importati senza e con facilitazione da parte di interfaccia elettronica e vendita di beni a distanza eseguita da operatore economico extra Ue


L’articolo 38-bis del Dl n. 331/1993, detta la definizione di vendite a distanza affermando che:
“2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.
(…)
3. Le disposizioni dei commi … 2  non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.”.
La vendita a distanza di beni importati riguarda la cessione di beni che rispettano le seguenti condizioni:
• si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo (extra Ue) al momento della vendita e sono trasportati o spediti in un Paese Ue da o per conto del fornitore: 
• a un consumatore finale («privato consumatore»);
• a uno dei soggetti di cui all’articolo 72 del Dpr n. 633/1972;
• oppure, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa, ad uno dei soggetti appartenenti al cosiddetto «Gruppo dei 4».
• sono inviati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (beni di “scarso valore”); per valore intrinseco s'intende il valore del bene escluso il costo del trasporto, dell'eventuale assicurazione e dei diritti di confine;
• NON si tratta di prodotti sottoposti ad accisa.
I beni in questione, all’atto della vendita, devono essere fisicamente presenti in Paesi o territori extra Ue; nel caso in cui fossero presenti in Italia (ad esempio) in deposito doganale, pur in condizioni di merce «allo stato estero» tale disposizione NON potrebbe essere applicata.
Se i beni sopra considerati avessero un valore intrinseco superiore a 150 euro e/o fossero beni sottoposti ad accisa, troverebbero applicazione le regole ordinarie (e NON le regole qui considerate).
L’impresa italiana, riguardo alla vendita a distanza di beni importati, può adottare una delle seguenti soluzioni:
• A) - Vendere i suddetti beni tramite il proprio sito internet (senza avvalersi di un’interfaccia elettronica facilitatrice); 
• B) - Vendere i suddetti beni tramite un’interfaccia elettronica facilitatrice (ad esempio, tramite AMAZON).

A) - VENDITA MEDIANTE IL PROPRIO SITO (SENZA UTILIZZARE UN’INTERFACCIA ELETTRONICA FACILITATRICE):
Al fine di gestire le operazioni considerate, l’impresa italiana può adottare una delle seguenti procedure:
Regime speciale IOSS
Regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'IVA all'importazione
Regime tradizionale
Nel caso di importazione di prodotti che oltre a rispettare le sopra indicate condizioni, non sono sottoposti a divieti o restrizioni, in luogo del tracciato ordinario (H1 o H6) è possibile (facoltativo) utilizzare un tracciato (H7) caratterizzato da un numero di informazioni ridotto.
La Circolare ADM n. 26 del 30 giugno 2021 afferma che:
“Per l'identificazione della spedizione devono essere utilizzati i seguenti codici da indicare nel data element relativo al regime aggiuntivo del tracciato (11 10 000 000 - data element codice procedura aggiuntiva):
- C07, spedizioni di valore trascurabile;
- F48, importazione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui all'art. 74 sexies p.1 del DPR n.633/72 come novellato dal D.Lgs n.83/2021 (IOSS);
- F49, importazione nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui all'art. 70 p.1 del sopracitato DPR n.633/72 come novellato dal D.Lgs n.83/202l.”.

In base a tale tracciato:
• Nel caso di utilizzo del regime speciale IOSS, occorre indicare il codice IOSS
• La merce viene codificata in base al sistema armonizzato (6 cifre)
• NON viene indicato il codice EORI dell’importatore B2C
• L’Iva viene calcolata in base all’aliquota ordinaria (riguarda il caso in cui NON viene utilizzato il regime IOSS: con il regime IOSS l’Iva NON viene pagata in Dogana)

Nel seguito si provvede a delineare le modalità di funzionamento dei tre regimi con l’aiuto di alcuni esempi pratici.

Vendita a distanza di beni importati - Regime Speciale OSS - Esempio

Impresa italiana decide di vendere on line a consumatori Ue beni che vengono acquistati presso fornitore cinese con invio diretto ai consumatori finali comunitari.
Si tratta di beni aventi le seguenti caratteristiche:
• si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore a un consumatore in uno Stato membro;
• sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro (beni di “scarso valore”); il valore in euro dell'importazione é determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
• non sono soggetti ad accise (NON si tratta cioè di bevande alcoliche o prodotti del tabacco).
I beni in questione possono essere importati nel Paese di consumo o in altro Paese Ue.
Come viene affermato nelle Note esplicative dell’Unione europea: “Il ricorso allo IOSS semplifica inoltre la logistica dato che i beni possono entrare nella Ue ed essere immessi in libera pratica in qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello della loro destinazione finale”.
L’articolo 74-sexies1, comma 3, del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“ I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti." 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Fase organizzativa:
• L’impresa italiana stipula una convenzione con il fornitore cinese, idonea a regolare il rapporto commerciale;
• L’impresa italiana, al fine di beneficiare del Regime speciale IOSS,  deve chiedere all’Agenzia delle Entrate italiana l’emissione di uno specifico numero Identificativo IOSS  (da utilizzare solo ai fini IOSS). Si tratta di un codice alfanumerico di 12 caratteri.
• L’impresa italiana concorda con il fornitore extra Ue la condizione di reso della merce: in ipotesi, FCA – stabilimento cinese;
• L’impresa italiana concorda con un corriere espresso l’impegno da parte di quest’ultimo a ritirare la merce presso il fornitore cinese, a curare le operazioni di importazione in ambito Ue e a consegnarla ai consumatori finali Ue;
• L’impresa italiana comunica al corriere espresso il proprio codice IOSS;
• L’impresa italiana tiene la contabilità prevista dall’articolo 63 del Regolamento n. 282/2011 e predispone un software in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di informazioni attivate dall’Amministrazione fiscale del Paese di consumo (Regolamento 2021/965 del 9 giugno 2021).
Fase operativa:
• Un consumatore finale francese accede al sito internet dell’impresa italiana e acquista la merce X (che rispetta tutti i requisiti IOSS), pagando il relativo prezzo (Iva francese compresa) a mezzo carta di credito;
• L’impresa italiana acquista la merce dal fornitore cinese (comunicando allo stesso gli estremi del destinatario della merce);
• Il fornitore cinese provvede a dichiarare la merce per l’esportazione dalla Cina verso la Francia;
• Il corriere espresso ritira la merce in Cina e la trasporta al consumatore finale in Francia, dichiarando la stessa alla Dogana francese (o di altro Paese Ue), indicando nel tracciato H7 il codice IOSS dell’impresa italiana, senza pagare dazio e Iva; codici da indicare nel tracciato: C07 – F48; la merce viene sdoganata in base alla fattura emessa dal fornitore italiano (e quindi in base al valore intrinseco indicato dal fornitore italiano); 
• il consumatore finale francese riceve il prodotto, senza più pagare nulla;
• L’impresa italiana, entro la fine del mese solare successivo a quello di riferimento, presenta la dichiarazione mensile IOSS, recante il dettaglio per Paese di consumo, aliquota Iva, etc., delle operazioni poste in essere e l’Iva applicata; entro la stessa scadenza versa l’Iva applicata; nel caso in cui il cui corrispettivo e' fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
• L’Agenzia delle Entrate smista ai Paesi di consumo la dichiarazione IOSS e l’Iva ai medesimi spettante. 

  

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI – REGIME SPECIALE DI DICHIARAZIONE E DI PAGAMENTO DELL’IVA ALL’IMPORTAZIONE

Tale regime speciale è alternativo rispetto al regime speciale IOSS. Si tratta di una semplificazione destinata ai corrieri espresso e ai soggetti incaricati del servizio postale che consente agli stessi di non pagare l’Iva all’atto dello sdoganamento ma sulla base di una dichiarazione mensile da trasmettere all’Agenzia delle Entrate del Paese di identificazione (nel caso specifico: Italia).
Anche in questo caso deve trattarsi di beni che si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e che sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore a un consumatore in uno Stato membro
Il regime speciale (regime semplificato) in argomento trova applicazione ove vengano rispettate le seguenti condizioni:
• beni in spedizioni di valore intrinseco NON superiore a 150 euro;
• beni NON sottoposti ad accisa;
• beni importati / immessi in libera pratica nello stesso Stato membro in cui termina la spedizione  o il trasporto;
• al fine di poter utilizzare il tracciato H7, in sede di importazione: si tratta di beni per i quali non sono previsti a divieti o restrizioni.
Riguardo alla procedura in questione l’Agenzia delle Dogane ha emanato le Determinazioni 219776 e 219778 del 30 giugno 2021.

Esempio

Impresa italiana decide di vendere on line a consumatori Ue beni che vengono acquistati presso fornitore cinese con invio diretto ai consumatori finali comunitari.
La relativa procedura può essere così sintetizzata:
Fase organizzativa:
• L’impresa italiana stipula una convenzione con il fornitore cinese, idonea a regolare il rapporto commerciale;
• Il corriere espresso che intende avvalersi del presente regime speciale è tenuto a chiedere preventivamente una specifica autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane.Al riguardo, l’articolo 1 della Determinazione 219778 del 30 giugno 2021 afferma che: “Il soggetto che intende avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, previsto dall'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è tenuto a chiedere preventivamente, a norma degli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, all'Ufficio delle Dogane competente in base alle disposizioni unionali, l'autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.”.
Fase operativa:
• Un consumatore finale francese accede al sito internet dell’impresa italiana e acquista la merce X (che rispetta tutti i requisiti sopra indicati), con resa DAP-abitazione del cliente, pagando il relativo prezzo (Iva francese esclusa) a mezzo carta di credito;
• L’impresa italiana acquista la merce dal fornitore cinese (comunicando allo stesso gli estremi del destinatario della merce) e incarica il corriere espresso di riferimento di eseguire il ritiro della merce in Cina e di trasportarla al consumatore finale francese;
• il fornitore cinese emette fattura di vendita nei confronti dell’impresa italiana e provvede a dichiarare la merce per l’esportazione dalla Cina verso la Francia, sulla base di un esemplare della suddetta fattura;
• L’impresa italiana emette fattura nei confronti del cliente francese per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 e la annota sul registro fatture emesse;
• Il corriere espresso ritira la merce in Cina e la trasporta al consumatore finale in Francia, dichiarando la stessa alla Dogana francese (o di altro Paese Ue), indicando nel tracciato H7, i codici C07-F49, senza pagare dazio e Iva; la dichiarazione doganale viene predisposta sulla base della fattura emessa dall’impresa italiana; ai fini della determinazione della base imponibile Iva, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
• il corriere espresso consegna la merce al cliente finale e chiede il pagamento dell’Iva francese, in base all’aliquota ordinaria;
• il corriere espresso presenta una dichiarazione Iva mensile all’Agenzia delle Dogane e versa la relativa Iva. Al riguardo, l’articolo 70.1 del Dpr n. 633/1972 afferma che: “Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.”. Riguardo alla suddetta dichiarazione l’articolo 3 della Determinazione n. 219778 del 30 giugno 2021 afferma che: “Gli importi dovuti dal soggetto che si avvale del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione in relazione ai beni presentati in dogana per conto della persona alla quale essi sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA, sono aggregati su base mensile, in considerazione delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.
Il pagamento è eseguito entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un'unica soluzione ovvero mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.”.
Nel caso di mancata consegna / non accettazione del pacco da parte del consumatore finale, il corriere espresso deve conservare la relativa prova al fine di giustificare il mancato pagamento dell’Iva alla Dogana per tali spedizioni.
I Paesi membri dell’UE possono consentire l’uso dell’aliquota Iva ordinaria per le merci dichiarate nell’ambito del presente regime speciale.
L’Italia, ad esempio, ha introdotto tale previsione: nel caso venga utilizzato il tracciato H7 l’Iva deve essere applicata con l’aliquota ordinaria.
La persona alla quale i beni sono destinati  può optare per la procedura di importazione ordinaria, al fine di avvalersi di una eventuale Iva ridotta.
Il corriere espresso è tenuto a conservare la documentazione relativa alle importazioni effettuate nell’ambito del presente regime speciale e a fornirla in via elettronica, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.  

  

VENDITA A DISTANZA DI BENI IMPORTATI – REGIME ORDINARIO
Si tratta della procedura da applicare obbligatoriamente nel caso di:
• prodotti sottoposti ad accisa;
• prodotti che superano la soglia (valore intrinseco) di 150 euro.
Negli altri casi si tratta di una scelta alternativa a quella dei regimi speciali in precedenza esaminati.

Esempio

Impresa italiana decide di vendere on line a consumatori Ue beni che vengono acquistati presso fornitore cinese con invio diretto ai consumatori finali comunitari.
Si supponga che i beni importati rispettino tutte le condizioni previste per l’applicazione dei regimi speciali, me che si decida di utilizzare la procedura ordinaria.
La relativa procedura può essere così sintetizzata:
• Un consumatore finale francese accede al sito internet dell’impresa italiana e acquista la merce X, pagando il relativo prezzo a mezzo carta di credito;
• L’impresa italiana acquista la merce dal fornitore cinese (comunicando allo stesso gli estremi del destinatario della merce) e incarica il corriere espresso di riferimento di eseguire il ritiro della merce in Cina e di trasportarla al consumatore finale francese;
• il fornitore cinese emette fattura di vendita nei confronti dell’impresa italiana e provvede a dichiarare la merce per l’esportazione dalla Cina verso la Francia, sulla base di un esemplare della suddetta fattura;
• Il corriere espresso ritira la merce in Cina e la trasporta al consumatore finale in Francia, dichiarando la stessa alla Dogana francese (o di altro Paese Ue); la dichiarazione doganale (predisposta su tracciato H7) viene predisposta sulla base della fattura emessa dall’impresa italiana nei confronti del consumatore finale francese;
• il corriere espresso consegna la merce al cliente finale e chiede il pagamento dell’Iva francese, in base all’aliquota ordinaria;
Se, invece, si trattasse di un prodotto che, invece, NON rispetta le sopra indicate condizioni (ad esempio, prodotto con un valore intrinseco superiore a 150 euro e/o prodotto sottoposto ad accisa la procedura verrebbe così variata:
• in sede di sdoganamento in arrivo NON potrebbe essere utilizzato il tracciato H7;
• la Dogana procederebbe ad applicare, nei confronti dell’importatore i diritti dovuti (ad esempio:  l’eventuale dazio o l’eventuale accisa e l’Iva).  

  

B) - VENDITA MEDIANTE L’UTILIZZAZIONE DI UN’INTERFACCIA ELETTRONICA FACILITATRICE)
L’articolo 14 bis Direttiva 2006/112/CE, afferma che: 
“1.   Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
c) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni.”.

Riguardo al concetto di facilitazione, l’articolo 5 ter del Regolamento n. 282/2011, afferma che:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine «facilita» designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.
Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
b) tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato.”.

Per un approfondimento del concetto di facilitazione si rinvia alle Note esplicative della Commissione Europea sulle norme sull’Iva nel commercio elettronico del settembre 2020 (punto 2.1.6 e seguenti).

Esempio

Società italiana (fornitore indiretto: «underlying supplier») intende vendere in ambito UE, con la facilitazione di un’interfaccia elettronica (ad esempio: AMAZON), beni importati da Paesi extra Ue di valore intrinseco NON superiore a 150 euro.
I beni vengono spediti dal Paese extra Ue direttamente al consumatore finale UE.
Si supponga che:
• L’interfaccia elettronica sia identificata ai fini Iva in Italia (AMAZON); essa possieda un «numero identificativo IOSS » attribuito alla stessa dall’Agenzia delle Entrate italiana; 
• L’interfaccia elettronica abbia comunicato il numero identificativo IOSS all’operatore economico incaricato di curare il trasporto e le operazioni doganali;
• Il consumatore finale sia localizzato in Francia
La piattaforma viene considerata un fornitore presunto «deemed supplier».
L’operazione di vendita effettuata dall’impresa italiana nei confronti del consumatore finale viene scissa in due diverse operazioni:
• Una cessione B2B effettuata dall’impresa italiana venditrice («underlying supplier») nei confronti della piattaforma;
• Una cessione B2C effettuata dalla piattaforma nei confronti del consumatore finale; 
Sotto il profilo dell’Iva italiana:
• La cessione B2B, è considerata una cessione senza trasporto, con la conseguenza che si considera effettuata nel luogo in cui il bene si trova all’atto della cessione;  trattandosi di bene esistente all’estero viene emessa fattura per operazione non soggetta all’Iva ai sensi dell’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972;
• La cessione B2C è, invece considerata una cessione con trasporto che si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene; la stessa é da assoggettare all’Iva del Paese del consumatore finale (gestita a mezzo del regime speciale IOSS).
Riguardo al momento impositivo, per entrambe le cessioni, il momento di effettuazione dell’operazione e, di conseguenza, di esigibilità dell’imposta, si verifica nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.
Riguardo alla cessione B2B, come sopra indicato, il fornitore indiretto deve emettere fattura (in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972).
Aspetti procedurali:
• Il consumatore finale francese acquista i beni tramite l’interfaccia elettronica e paga il relativo prezzo (iva francese compresa);
• La società italiana di e-commerce acquista i beni dal fornitore extra Ue e li «vende» all’interfaccia elettronica;
• Il fornitore extra Ue invia i beni al consumatore finale francese;
• Il corriere espresso trasmette in via telematica la dichiarazione di immissione in libera pratica all’Agenzia delle Dogane francese, indicando sulla stessa il numero identificativo IOSS, i dati identificativi del consumatore finale, il valore intrinseco della merce (così come risulta dalla fattura emessa dall’impresa italiana), etc., in base alla documentazione fornita dall’ interfaccia elettronica (la quale, a sua volta ha ricevuto le informazioni dal fornitore italiano); 
• La Dogana francese verifica la correttezza dell’operazione (il numero identificativo IOSS, valore intrinseco del bene, etc.):
• Se l’operazione è corretta: NON applica dazio e Iva francese;
• In caso contrario: applica l’eventuale dazio (se il valore intrinseco è superiore a 150 euro) e l’Iva;
• Il pacco viene consegnato al consumatore finale:
• Se la Dogana ha constatato la correttezza dell’operazione: senza oneri a carico del consumatore finale;
• In caso contrario: con riscossione dell’eventuale dazio e dell’Iva (in tale evenienza il consumatore ha il diritto di rifiutare il pacco o di pagare con richiesta di eventuale rimborso da parte all’interfaccia elettronica, la quale si rivale sulla società italiana).
• Il gestore dell’interfaccia elettronica presenta all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione mensile IOSS e versa l’Iva all’Erario italiano che la rigira, unitamente alla dichiarazione all’Amministrazione finanziaria francese.  

  

VENDITA A DISTANZA DI BENI ESEGUITA DA OPERATORE ECONOMICO EXTRA UE CON FACILITAZIONE INTERFACCIA ELETTRONICA

L’articolo 14 bis Direttiva 2006/112/CE, afferma che:
“(….)
2.   Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.»;

La procedura in questione presenta le seguenti caratteristiche:
• ha per oggetto beni  che all’atto della vendita sono già presenti nel territorio Ue; deve quindi trattarsi di beni prodotti in ambito Ue o importati nel territorio Ue; dovendo porre in essere vendite a distanza, è da ritenere che si deve trattare di beni in libera pratica (ad esempio, esistenti in un deposito ordinario di Paese Ue);
• l’impresa venditrice on line di Paese extra Ue, deve aprire una posizione fiscale in ambito Ue (laddove consentito per identificazione diretta oppure a mezzo di rappresentante fiscale);
• l’interfaccia facilitatrice (ad esempio: AMAZON) deve essere identificata ai fini Iva nel Paese del deposito logistico.

Anche in questo caso, il fornitore è qualificabile come fornitore indiretto (“underlying supplier”), mentre l’interfaccia elettronica è qualificabile come fornitore presunto( “deemed supplier”).
L’operazione di vendita effettuata dall’impresa extra Ue – posizione Iva italiana nei confronti del consumatore finale viene scissa in due diverse operazioni:
Una cessione B2B effettuata dall’impresa venditrice extra Ue – posizione Iva italiana («underlying supplier») nei confronti della piattaforma;
Una cessione B2C effettuata dalla piattaforma nei confronti del consumatore finale; 
Sotto il profilo dell’Iva italiana:
La cessione B2B, è considerata una cessione senza trasporto, con la conseguenza che si considera effettuata nel luogo in cui il bene si trova all’atto della cessione (Italia o altro Paese Ue);  nel caso in cui il bene, all’atto della cessione, sia presente in Italia, viene emessa fattura per operazione esente articolo 10, comma 3, del Dpr n. 633/1972;
La cessione B2C è, invece considerata una cessione con trasporto che si considera effettuata nel luogo di arrivo del bene; la stessa é da assoggettare all’Iva del Paese del consumatore finale (gestita a mezzo del regime speciale OSS).
Riguardo al momento impositivo, per entrambe le cessioni, il momento di effettuazione dell’operazione e, di conseguenza, di esigibilità dell’imposta, si verifica nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.
Riguardo alla cessione B2B, come sopra indicato, il fornitore indiretto deve emettere fattura. Riguardo a tale operazione è possibile fare ricorso ad accordi di autofatturazione (“self billing”), in base alla normativa del Paese nel quale ha luogo la cessione.
 

Esempio

Società svizzera commercializza prodotti nei confronti di consumatori finali Ue, acquistandoli da una società italiana.
La società svizzera è dotata di posizione Iva in Italia a mezzo di rappresentante fiscale.
Le vendite on line poste in essere dalla società svizzera - posizione Iva italiana sono facilitate da un’interfaccia elettronica (“Market place”) identificata ai fini Iva in Italia. 
Tale interfaccia elettronica:
• mette a disposizione della società svizzera – posizione Iva italiana il negozio virtuale;
• gestisce la logistica dei prodotti (deposito e consegna ai consumatori finali)
• gestisce le vendite in considerazione mediante il regime speciale OSS. 
La società italiana produce i beni, li cede alla società svizzera – posizione Iva italiana, con applicazione dell’Iva, e li introduce nel deposito logistico dell’interfaccia elettronica.
Si supponga che i consumatori finali siano localizzati in Italia, Francia e Germania.
L’operazione si svolge come segue:
• la società svizzera – posizione Iva italiana emette fattura nei confronti dell’Interfaccia elettronica, per operazione esente articolo 10, comma 3, del Dpr n. 633/1972; tale operazione NON ha effetti sul pro-rata (NON compromette il diritto della società svizzera – posizione Iva italiana a portare in detrazione l’Iva subita a monte (sull’acquisto dal produttore italiano); 
• l’interfaccia elettronica è abilitata a gestire con il regime speciale OSS, sia le vendite a distanza nei confronti dei consumatori finali tedeschi e francesi sia quelle nei confronti dei consumatori finali italiani;
• l’interfaccia elettronica:
o incassa il corrispettivo Iva compresa pagato dai consumatori finali, 
o presenta la dichiarazione trimestrale OSS all’Agenzia delle Entrate italiana e versa la relativa Iva;
o emette fattura per le commissioni spettanti nei confronti della società svizzera – sede centrale e rigira alla stessa il netto incassato;
o presenta la dichiarazione ordinaria Iva italiana inserendo nella stessa la fattura di acquisto dei beni, chiedendo il rimborso del credito Iva.  

  
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04/03/2022 - 19:19

Aggiornato il: 04/03/2022 - 19:19