3.5 - Vendita tramite reti di imprese o consorzi
Come esaminato nelle precedenti sezioni, a partire dal 1° luglio 2021, le vendite on line di beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, hanno trovato una notevole semplificazione, venendo meno l’obbligo di aprire posizioni Iva in altri Paesi Ue, salvo nel caso di esistenza di depositi in loco.
Riguardo ai prodotti sottoposti ad accisa resterà ancora, per qualche tempo, la necessità di assolvere tale tributo nei Paesi di destinazione dei prodotti.
La gestione del sito internet continua comunque ad essere un lavoro piuttosto pesante e che richiede tempo:
• Svolgimento della procedura relativa allo sportello unico (OSS);
• Aggiornamento del sito in termini di suo funzionamento e di gestione del catalogo prodotti;
• Gestione della pubblicità, delle promozioni, etc.
• Soddisfacimento delle richieste dei consumatori finali (risposte a eventuali richieste di chiarimento);
• Gestione dei resi legati al diritto di recesso;
• Etc.
Per far fronte al pesante impegno previsto, laddove ritenuto utile è possibile aggregarsi con altre imprese in modo da ottimizzare i costi legati a tale modalità di presenza all’estero. Attualmente esistono le seguenti principali forme di aggregazione:
• il consorzio o la cooperativa
• la rete di imprese.
Nel caso del consorzio o della cooperativa:
• Il sito internet potrebbe essere intestato al consorzio /cooperativa; tale organismo potrebbe occuparsi di tutte le relative incombenze, anche fiscali
• i flussi logistici, in funzione degli ordini ricevuti dal consorzio /cooperativa, potrebbero essere organizzati, ad esempio, secondo una delle due seguenti modalità:
- i singoli produttori vendono i prodotti al consorzio / cooperativa con resa EXW e il consorzio o la cooperativa si occupano di ritirarli e di consegnarli al cliente finale, provvedendo alle relative incombenze fiscali;
- oppure, il consorzio o la cooperativa, si avvalgono di un operatore logistico dotato di deposito ordinario o fiscale (nel caso delle bevande alcoliche), presso il quale invitano i soci a consegnare i prodotti (acquistandoli con resa FCA - deposito logistico) e poi ne curano lo smistamento ai clienti finali, provvedendo alle relative incombenze fiscali.
Così operando, i soci del consorzio o della cooperativa si troverebbero a porre in essere delle ordinarie cessioni nazionali di beni, con emissione di fattura elettronica nei confronti del consorzio o della cooperativa.
Nel caso della rete d’imprese, la funzione di “concentratore” delle fatture potrebbe essere svolta da un’impresa mandataria, facente parte della rete (ad esempio, una SRL commerciale partecipata dalle singole imprese della rete). Per il resto valgono le procedure delineate con riferimento al consorzio / società consortile.
Al momento la normativa sui contratti di rete pone ancora troppi limiti all’operatività delle imprese (ad esempio: impossibilità di condivisione dei mezzi di trasporto appartenenti alle imprese retiste).
E’ invece prevista la possibilità di utilizzo in comune del personale in regime di codatorialità o di distacco.
E’ auspicabile che tale normativa venga al più presto migliorata.
Riguardo agli strumenti di collaborazione tra imprese sopra indicati si osserva che con il comma 131 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), è stato riproposto, a favore delle imprese agricole e agroalimentari che realizzano reti d’impresa o si costituiscono in forma di cooperativa o consorzio, a valere per il triennio 2021-2023, il credito d’imposta del 40%, introdotto dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, a fronte di investimenti, nel limite di 50.000 euro, sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Al fine di disciplinare in dettaglio i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta, la norma prevede l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della Legge di Bilancio.
Al momento tale provvedimento non risulta ancora emanato.