3.3.2 - Vendita di beni a operatori economici


Vendita a operatori economici italiani
La procedura prevede i seguenti adempimenti:

  • Emissione di fattura elettronica con Iva; la fattura deve recare indicata la partita Iva del cliente;
  • Riguardo alla accise, valgono i documenti previsti per la circolazione nazionale;
  • Annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
  • Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA;
  • Dichiarazione annuale Iva.

Vendita a operatori economici di altro Paese UE

La procedura prevede i seguenti adempimenti:
• Verifica dell’esistenza e della correttezza del numero identificativo Iva del cliente estero (e stampa esito controllo);
• Emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 (con indicazione in fattura del numero identificativo Iva del cliente estero);
• Riguardo alle accise, i prodotti devono essere inviati a soggetto dotato di codice di accisa (deposito fiscale o destinatario registrato, ordinario o occasionale); nel caso di spedizione da parte di produttore dotato di codice accise, viene emesso l’e-AD; nel caso si spedizione da parte di piccolo produttore viene emesso il modello MVV; nel caso di spedizione di prodotti ad accisa assolta viene emesso il modello DAS;
• Reperimento della prova di avvenuto ricevimento della merce a destino:

o Spedizione attuata da deposito fiscale: nota di ricevimento, lettera di vettura CMR, timbrata e firmata dai 3 soggetti partecipanti all’operazione (mittente, vettore e destinatario), dichiarazione di ricevimento dei prodotti da parte del cliente estero, fattura dello spedizioniere o del vettore, documento bancario di pagamento della fattura dello spedizioniere o del vettore, etc. (cfr. Circolare n. 12 del 12 maggio 2020, articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 282/2011)
o Spedizione attuata da piccolo produttore di vino: restituzione copia MVV timbrato e firmato, lettera di vettura CMR, timbrata e firmata dai 3 soggetti partecipanti all’operazione (mittente, vettore e destinatario), dichiarazione di ricevimento dei prodotti da parte del cliente estero, fattura dello spedizioniere o del vettore, documento bancario di pagamento della fattura dello spedizioniere o del vettore, etc.
o Spedizione attuata da impresa commerciale (priva di deposito fiscale): lettera di vettura CMR, timbrata e firmata dai 3 soggetti partecipanti all’operazione (mittente, vettore e destinatario), dichiarazione di ricevimento dei prodotti da parte del cliente estero, fattura dello spedizioniere o del vettore, documento bancario di pagamento della fattura dello spedizioniere o del vettore, etc.

• Annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
• Presentazione del modello Intra cessioni;
Per i piccoli produttori di vino: comunicazione all’Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate (articolo 37 del D.Lgs. n. 504/1995);
• Comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) oppure trasmissione delle singole fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; 
• Comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE); 
• Dichiarazione annuale Iva.

Vendita di beni a operatori economici di Paesi extra-UE

La procedura prevede i seguenti adempimenti:
• Emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
• Annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
• Presentazione della dichiarazione di esportazione in Dogana, a mezzo di spedizioniere doganale; 
• Ai fini accise, se i prodotti escono dal territorio Ue da dogana italiana, vengono emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale; se escono da dogana di altro Paese Ue, deve essere emesso il modello e-AD (depositi fiscali) o il Modello MVV elettronico (piccoli produttori di vino) o il modello DAS (imprese commerciali prive di deposito fiscale);
• Reperimento della prova di avvenuta uscita della merce dal territorio Ue (mediante interrogazione del sito dell’Agenzia delle Dogane a mezzo MRN – “Movement Reference Number”)
• Comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE);
• Dichiarazione annuale Iva;

Per quanto riguarda le spedizioni con partenza da depositi fiscali, si ricorda che l’articolo 6, comma del D.Lgs. n. 504/1995, comma 15, afferma che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo ….”.
Al riguardo, l’articolo 3, comma 16, della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane, Prot. 158235/RU, del 7 dicembre 2010, afferma che: “Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate dall’Italia verso un Paese EFTA senza l’attraversamento di un altro Stato membro, vincolati al regime dell’esportazione abbinata al regime di transito comunitario interno, il documento di transito emesso nell’ambito della procedura NCTS sostituisce l’e-AD; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico risulta che trattasi di prodotto soggetto ad accisa e l’Ufficio di partenza constata l’esito della spedizione sulla base delle medesime procedure del transito comune.”.

Nel caso di trasporto / spedizione di prodotti sottoposti ad accisa scortati da documento di transito T2, detto documento, in certi casi, sostituisce il documento “e-AD” e il controllo circa l’arrivo degli stessi a destinazione viene gestito nell’ambito del circuito NCTS.
L’appuramento del T2 nel circuito NCTS equivale alla chiusura del regime sospensivo delle accise con il conseguente riaccredito delle garanzie prestate.

Qualche esempio : vendita in Svizzera, Norvegia, Regno Unito

Vendita di vino in Svizzera, con uscita da Dogana italiana
L’impresa italiana venditrice, titolare di deposito fiscale, è abilitata ad emettere i documenti previsti per la circolazione nazionale (ad esempio: DDT integrato).
Dichiarazione di esportazione con emissione bolletta EU-T2.
NON è necessario emettere l’e-AD.
Se venisse emesso anche l’e-AD, il medesimo NON si chiuderebbe in automatico; occorrerebbe farne richiesta di chiusura all’Agenzia delle Dogane, presentando la stampa della chiusura dell’MRN.

Vendita di vino in Norvegia, con uscita da Dogana di altro Paese Ue
L’impresa italiana venditrice, titolare di deposito fiscale, deve emettere l’e-AD sulla Dogana di esportazione. Il codice ARC deve essere riportato nella casella 44 del DAU.
Dichiarazione di esportazione con emissione bolletta EU-T2; poiché la garanzia viene già prestata in relazione al T2, riguardo alla garanzia impegnata ai fini e-AD viene indicato ZERO.
L’e-AD NON si chiude in automatico; occorre farne richiesta di chiusura all’Agenzia delle Dogane, presentando la stampa della chiusura dell’MRN.

Vendita di vino nel Regno Unito
L’impresa italiana venditrice, titolare di deposito fiscale, deve emettere l’e-AD sulla Dogana di esportazione. Il codice ARC deve essere riportato nella casella 44 del DAU.
Dichiarazione di esportazione con emissione bolletta EX-A; in questo periodo (almeno ancora per il 2021) NON conviene emettere il T2, considerati i numerosissimi casi di non chiusura dell’MRN, il che comporta che la garanzia del T2 rimane impegnata. 

  


 

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28/01/2022 - 18:29

Aggiornato il: 28/01/2022 - 18:29