3.3 - Commercio elettronico di bevande alcoliche


Nel presente paragrafo sono brevemente affrontate tematiche approfondite nella guida Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero della collana Unione europea. Istruzioni per l’uso, scaricabile dai seguenti link:

https://www.to.camcom.it/guideUE
http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

In questa sede ci si limita a fornire alcune informazioni essenziali di carattere normativo.
Secondo il TUA - Testo Unito Accise (D.Lgs. n. 504/1995),  sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.
I prodotti in argomento, in linea generale, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale.
Fanno eccezione rispetto a tale regola, i piccoli produttori di vino e cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, facendo riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola.
I piccoli produttori di vino sono dispensati:
• dall’obbligo del deposito fiscale;
• dalla gestione telematizzata della procedura accise;
• dal prestare cauzione.
Essi sono, invece, tenuti, come gli altri produttori ad assolvere agli obblighi prescritti dal Regolamento CE 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di carico scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.
I piccoli produttori di vino sono privi di codice di accisa.

In Italia, così come avviene negli altri Paesi UE, gli operatori che intendono gestire depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere alla competente Autorità (per Italia, l’Agenzia delle dogane) il rilascio di una licenza fiscale di esercizio.
In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti sottoposti ad accisa devono essere dotati di un codice di accisa ("excise number").  Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri che viene attribuito a ciascun deposito fiscale. Ad esempio: IT00 CN V 12345 K
 
In particolare, in Italia:
• I primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due zeri.
• Il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito fiscale;
• Il settimo carattere identifica il settore impositivo: A - Alcol e bevande alcoliche (escluso vino);  O - Oli minerali; R - Rappresentanti fiscali;  T - Tabacchi; V -  solo Vino;
• I successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia;
• L'ultimo carattere è un carattere di controllo, calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri.

In Italia la licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice d’accisa. In altri Paesi UE (ad esempio: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo al deposito fiscale (“tax warehouse”). Il codice di accisa viene attribuito anche ai destinatari registrati e agli speditori registrati. Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agenzia delle dogane o mediante accesso al seguente sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it   Servizi - SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise).

Alle imprese che operano in regime di accisa assolta viene invece attribuito un “codice ditta”.

Riguardo alle imprese che producono birra, occorre distinguere tra:
• Birrifici che non si avvalgono delle disposizioni agevolative in tema di “micro-birrifici”: come altri Depositi fiscali;
• Birrifici che si avvalgono di tali disposizioni agevolative (“Micro-birrifici” artigianali indipendenti):  questo regime è previsto per i soggetti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; sono dotati di codice di accisa.

Sino al 30 giugno 2019, i micro-birrifici artigianali indipendenti potevano detenere solo birra confezionata ad imposta assolta; essi, per ogni giornata di produzione, eseguivano l’accertamento e la liquidazione dell’imposta dovuta sul quantitativo di birra prodotta, determinato sulla base dei coefficienti di resa  (misuratore energetico o misuratore del mosto) con l’applicazione della vigente aliquota d’imposta. Tali operatori NON potevano spedire birra in sospensione di accisa.
A partire dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale di tali soggetti, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta,  con differimento del pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso.
Il decreto sopra citato prevede la possibilità di scegliere tra 2 diversi assetti del deposito cui corrispondono differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta della contabilità del deposito:

1) Micro-birrificio con giacenze in sospensione di accisa
In tal caso il birrificio:
• detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa;
• corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati;
• per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la XAB (da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti all’estero viene emesso l’e-AD, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue (nel caso di spedizione in altro Paese Ue) o sull’Ufficio doganale di uscita (nel caso di spedizione in Paese extra Ue);
• deve tenere un Registro della birra confezionata in sospensione di accisa (con carico dei prodotti confezionali e scarico per i prodotti immessi in consumo).

2) Micro-birrificio SENZA giacenze in sospensione di accisa
In tal caso il birrificio:
• detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta;
• corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti;
• per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la XAB (da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti all’estero viene emesso il DAS, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue (nel caso di spedizione in altro Paese Ue) o sull’Ufficio doganale di uscita (nel caso di spedizione in Paese extra Ue);
• deve tenere un Registro della birra confezionata NON in sospensione di accisa (con carico e scarico dei prodotti confezionati).
Sono previste semplificazioni per i micro-birrifici con produzione annua non superiore a 3.000 hl.
A partire dal 1° luglio 2019,  per tutti i micro birrifici artigianali indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, è entrata in vigore la riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40%.
Dal 20 maggio 2019 ha preso il via la fase sperimentale della Telematizzazione del DAS, secondo le linee di intervento contenute nella Nota n. 46242/RU del 17 aprile 2019.  Una volta valutati gli esiti della sperimentazione che in questa prima fase riguarda, senza validità ai fini fiscali, solo la circolazione dei  prodotti energetici in ambito nazionale, dal 1° gennaio 2020, si procederà all’estensione agli altri prodotti, salvo proroghe. Il nuovo obbligo coinvolgerà gradualmente tutti gli operatori che già oggi, emettono o ricevono il documento il DAS in formato cartaceo per la movimentazione dei prodotti in regime di accisa assolta.
 

 

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13/09/2021 - 17:20

Aggiornato il: 13/09/2021 - 17:20

3.3.1 - Vendita di beni a consumatori finali


Vendita a consumatori finali italiani

Nel caso di vendita di prodotti sottoposti ad accisa a consumatori finali italiani, ai fini dell’Iva, valgono le stesse regole delineate in merito ai beni non sottoposti ad accisa, ossia:
• esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972; a partire dal 1° gennaio 2019, la fattura (se richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione) deve essere emessa in modalità elettronica con sua trasmissione allo SDI.
• esonero esonero dall’obbligo di emissione del documento commerciale (di cui al DM 7 dicembre 2016, come previsto Dm 10 maggio 2019, modificato dal DM 24 dicembre 2019; articolo 2, comma 1, lettera oo, DPR n. 696/1996) 
• obbligo di annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr n. 633/1972).
Per il momento, in base a quanto previsto dal decreto MEF del 10 maggio 2019, le imprese, riguardo all’attività di commercio elettronico, non sono obbligate a memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri e di trasmetterli all’Agenzia delle Entrate.

Ai fini delle accise, valgono le seguenti regole:
• vendita con applicazione dell’accisa italiana (sul vino l’accisa è zero);
• riguardo ai documenti di accompagnamento:
­ 1) vendita di vino, essendo il trasporto eseguito dal venditore (o da terzi per suo conto): esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri (10 litri secondo il Regolamento Ue n. 273/2018), etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 132 bottiglie da 0,75 litri – 11 cartoni da 12 bottiglie;  al supero dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale (DDT integrato o DA/IT integrato); normalmente, anche in caso di non supero della soglia di 100 litri, viene comunque emesso un DDT;
­ 2) vendita di prodotti alcolici contrassegnati (ad esempio: liquori, grappa, etc.): esonero da DAS e da altri documenti di circolazione (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995); normalmente viene comunque emesso un DDT;
­ 3) vendita di birra: esonero da documenti di circolazione (Circolare N. 4/D del 15 aprile 2014); normalmente viene comunque emesso un DDT.

Riguardo ai documenti di accompagnamento si precisa che:
• L’articolo 1 del Dpr n. 472/1996 ha abrogato l’obbligo di emissione della BAM – Bolla Accompagnamento Merci, per la generalità delle merci, fatta eccezione per alcuni prodotti, tra i quali i prodotti sottoposti al regime delle accise, per i quali l’obbligo di emissione di tale documento continua a sussistere esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio;
• L’articolo 4, primo comma, n. 1 del Dpr n. 627/1972, esclude tuttavia l’obbligo di emissione della BAM per i trasporti di beni ceduti dai commercianti al minuto e dai soggetti ai medesimi assimilati, salvo che tali beni siano destinati a imprenditori obbligati a chiedere l’emissione della fattura ai sensi del terzo comma dell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972.
• L’articolo 4, secondo comma,  del Dpr n. 627/1978 prevede che “Per  i trasporti  esonerati dall'obbligo del documento ai sensi del precedente comma,  nn. 1), …. , se il trasporto é eseguito   a  mezzo   vettore,  il   mittente  rilascia   a  quello   apposita dichiarazione sottoscritta, da cui risulti il titolo dell'esenzione.”.

Vendita a consumatori finali di altro Paese UE

Nel caso di vendita a distanza di beni sottoposti ad accisa, in misura non superiore alla soglia intracomunitaria annuale di 10.000 euro:

  • ai fini dell’accisa, occorre comunque applicare l’accisa del Paese di destinazione;
  • mentre ai fini dell’Iva è possibile applicare l’Iva italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva dei singoli Paesi di destinazione.

Esempio

Piccolo produttore di vino vende vino a consumatori finali irlandesi per un importo NON superiore a 10.000 euro /anno, curandone l’invio a destinazione.

Tale produttore:

  • ai fini dell’accisa deve inviare il vino in Irlanda con emissione di MVV elettronico appoggiato su codice di accisa irlandese, assolvendo l’accisa di tale Paese (al momento 3,19 euro alla bottiglia di 0,75 litri);
  • ai fini dell’Iva italiana, nella determinazione della base imponibile deve tenere conto dell’accisa irlandese, e deve applicare l’Iva italiana del 22% inserendo l’operazione nella liquidazione ordinaria dell’Iva.

Nel caso, invece, di vendita a distanza sopra soglia di beni sottoposti ad accisa,  gli stessi devono giungere al consumatore di altro Paese UE ad accisa ed Iva del Paese estero assolte.

In pratica, nel caso di vendita a distanza sopra soglia di vino e di altre bevande alcoliche nei confronti di consumatori finali di altro Paese UE è necessario:

• applicare l’accisa del Paese di destino; tale obbligo comporta la necessità di appoggiare l’arrivo della merce nel Paese estero ad un deposito fiscale / destinatario registrato di tale Paese  (soluzione prevista per il caso di spedizione di prodotti dall’Italia in regime sospensivo); oppure, utilizzare un rappresentante fiscale accise del Paese di destino (soluzione che l’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE prevede per il caso di spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta);
• applicare l’Iva del Paese di destino: tale obbligo, dal 1° luglio 2021, può essere assolto adottando una delle seguenti soluzioni:

  • utilizzare il regime speciale dello sportello unico (OSS);
  • oppure, identificarsi ai fini Iva nel Paese di destino (direttamente o a mezzo di rappresentante Iva).

Come già affermato in precedenza, si ricorda che:

Rientrano tra le VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE le cessioni di prodotti sottoposti ad accisa effettuate:

  • Nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d’imposta (in pratica: CONSUMATORI FINALI)
  • Nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, organismi dell’Unione Europea, NATO, etc.; si tratta degli organismi internazionali o consolari di cui all’articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633, o individuati negli altri Stati membri in conformità all’articolo 151 della Direttiva 2006/112/CE

NON rientrano tra le VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE le cessioni di prodotti sottoposti ad accisa effettuate nei confronti di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa; si tratta dei seguenti soggetti (cosiddetti “Gruppo dei 4”):

  • soggetti passivi assoggettati al regime forfetario dei produttori agricoli di cui all’articolo 34 del Dpr n. 633/1972 che NON abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari; 
  • soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno alcun diritto alla detrazione dell’Iva subita a monte (soggetti che operano in regime di totale esenzione, soggetti minimi e forfetari); quindi con IVA totalmente indetraibile;
  • soggetti passivi assoggettati al regime del margine;
  • enti NON soggetti passivi (enti NON commerciali puri).            

Di conseguenza, riguardo alle vendite dei prodotti sottoposti ad accisa, poste in essere nei confronti dei soggetti appartenenti “al Gruppo dei 4”, valgono le seguenti regole:

  • se il soggetto estero acquirente nell’anno precedente o in quello in corso ha posto in essere acquisti intracomunitari per un importo superiore alla soglia prevista nel suo Paese (in genere: 10.000 euro): si tratta di una ordinaria cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993; 
  • in caso contrario Iva dovuta nel Paese di consumo (a condizione che il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità di quanto previsto dalla normativa accise). I soggetti in questione possono comunque optare per l’applicazione dell’imposta del proprio Paese (prima soluzione sopra indicata).

Una volta preso atto della necessità di assolvere l’accisa e l’Iva del Paese di destino, occorre individuare le modalità di organizzazione dei flussi operativi.
Nel seguito vengono delineate tre diverse procedure operative:

1. vendita con spedizione da deposito istituito in altro Paese UE;
2. vendita diretta in regime sospensivo (caso tipico dell’impresa di produzione di vino e di altre bevande alcoliche);
3. vendita diretta di prodotti con accisa italiana assolta (caso tipico dell’impresa di commercializzazione).

Prima modalità - Vendita con spedizione da deposito istituito in altro Paese UE

Trasferire il vino e le altre bevande alcoliche dalla cantina al deposito fiscale /destinatario registrato del Paese estero, con emissione:

  • ai fini accise: di e-AD (deposito fiscale) o di MVV (piccolo produttore)
  • ai fini Iva: di fattura (da se stessi posizione Iva italiana a se stessi – posizione Iva del Paese di destino, al costo), per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41/2/c del DL 331/1993, espletando la procedura delle cessioni intracomunitarie.

Nel momento in cui il cliente consumatore finale del Paese estero si collega al sito Internet italiano e acquista il prodotto, l’impresa italiana dà l’incarico all’operatore logistico di spedire il prodotto al cliente ed emette fattura, dalla posizione Iva del Paese di destino, gravata dell’Iva del Paese di destino (la base imponibile di tale fattura comprende anche l’eventuale accisa estera).
La procedura in argomento è alternativa a quella prevista dall’articolo 41/1/b del DL 331/1993: essa comporta un trasferimento di beni a se stessi e una successiva cessione interna al Paese di arrivo.

Di conseguenza, la soluzione in argomento comporta necessariamente l’apertura di una posizione Iva nel Paese di destinazione. Essa è estranea al regime speciale OSS. L’operazione di cessione nei confronti dei consumatori finali di tale Paese, sotto il profilo dell’Iva, è un’operazione interna al Paese stesso e concorre alla dichiarazione Iva ordinaria relativa al Paese considerato.

Ai fini italiani, l’operazione di vendita interna al Paese estero viene rilevata in contabilità generale.

  
 

Seconda modalità - Vendita diretta in regime sospensivo (caso tipico dell'impresa di produzione di vino e di altre bevande alcoliche)

La modalità in questione è quella prevista per i produttori di bevande alcoliche dotati di deposito fiscale e per i piccoli produttori di vino. 
E’ da ritenere che tali soggetti, spedendo bevande in regime sospensivo, NON siano abilitati ad utilizzare la figura del rappresentante fiscale accise. 
La presente modalità può essere utilizzata anche dalle imprese commerciali dotate di un proprio deposito fiscale o che utilizzano il deposito fiscale di un operatore logistico.

Vendere il vino e le altre bevande alcoliche al consumatore finale di altro Paese Ue, con invio dei prodotti allo stesso, previa sosta tecnica presso deposito fiscale / destinatario registrato di tale Paese; in tale evenienza:

  • ai fini accise: i prodotti vengono spediti dall’Italia in regime sospensivo mediante emissione di e-AD o di MVV e assolvono l’accisa estera nel Paese estero;
  • ai fini Iva: 
  • l’impresa venditrice italiana può adottare una delle due seguenti soluzioni:
    • avvalersi del regime speciale OSS, nel qual caso essa, determina l’Iva da applicare sulla vendita, tenendo conto dell’accisa dovuta nel Paese di destinazione, e versa l’Iva all’Agenzia delle Entrate italiana; adottando la soluzione in argomento l’impresa italiana è esonerata dall’obbligo di emettere la fattura, salvo che questa sia richiesta del cliente estero;
    • avvalersi del sistema tradizionale,  emettendo fattura nei confronti del cliente finale e gestendo l’Iva tramite la posizione Iva aperta nel Paese di destinazione; tale fattura:
      - ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl  n. 331/1993”;
      - ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).

 

 

   

Terza modalità - Vendita diretta di prodotti con accisa italiana assolta (caso tipico impresa di commercializzazione)

Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche ad accisa italiana assolta, ai fini delle accise, è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE. Si tratta della procedura tipicamente prevista per le imprese commerciali.
In tale evenienza:
  • ai fini delle accise:  i prodotti vengono spediti ad accisa italiana assolta, scortati dal modello DAS e  vengono sottoposti ad accisa del Paese estero, in genere, a mezzo di rappresentante fiscale accise, con diritto al rimborso dell’eventuale accisa italiana, comprovando l’assolvimento degli obblighi accisa nel Paese di destinazione;
  • ai fini dell’Iva, l’impresa venditrice italiana può adottare una delle due seguenti soluzioni:
    • avvalersi del regime speciale OSS, nel qual caso essa, determina l’Iva da applicare sulla vendita, tenendo conto dell’accisa dovuta nel Paese di destinazione, e versa l’Iva all’Agenzia delle Entrate italiana; adottando la soluzione in argomento l’impresa italiana è esonerata dall’obbligo di emettere la fattura, salvo che questa sia richiesta del cliente estero;
    • avvalersi del sistema tradizionale,  emettendo fattura nei confronti del cliente finale e gestendo l’Iva tramite la posizione Iva aperta nel Paese di destinazione; tale fattura:
      - ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl  n. 331/1993”;
      - ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).

Al fine di individuare gli adempimenti da porre in essere in caso di vendita a distanza di prodotti assoggettati ad accisa, può essere utile consultare la Direttiva 2008/118/CE (art. 36) e la procedura prevista dall’Agenzia delle Dogane italiana per il caso in cui tale attività sia posta in essere da parte di operatori economici di altro Paese Ue nei confronti di consumatori finali italiani.
Tale procedura è prevista dalla Determina Prot. n. 24211/RU del 14 dicembre 2012. 

La Direttiva 2008/118/CE, a partire dal 1° gennaio 2023 sarà sostituita dalla Direttiva (UE)  2020/262 del 19 dicembre 2019. 


Vendita a consumatori finali di Paesi extra-UE

La vendita di prodotti sottoposti ad accisa non è sostanzialmente diversa rispetto a quella degli altri prodotti. In merito si rimanda al paragrafo 3.2.1  (“Vendita di beni nei confronti di consumatori finali di Paesi extra-UE”).

In pratica, nel caso di vendita a consumatore finale di Paese extra-UE, con trasporto a cura o a spese del venditore italiano, valgono le seguenti regole:

  • adempimenti in partenza: procedura di cessione all’esportazione:
    Ai fini Iva: cessione all’esportazione, operazione non imponibile articolo 8/1/a
    Ai fini accise (prodotti sottoposti ad accisa): la procedura da adottare dipende dal fatto che il prodotto esca dal territorio Ue da dogana italiana o da dogana di altro Paese Ue: nel primo caso, valgono i documenti previsti per la circolazione nazionale; nel secondo è necessaria l’emissione dell’e-AD o del modello MVV (quest’ultimo nel caso dei piccoli produttori di  vino);
  • adempimenti in arrivo (nel Paese del cliente): dipendono dalla condizione di resa della merce: normalmente DDP o DAP; nel caso di merce resa DDP, l’impresa italiana deve formulare un prezzo che tenga conto anche dello sdoganamento in arrivo e dei correlati oneri doganali e fiscali; nel caso, invece, di resa DAP, l’onere dello sdoganamento in arrivo grava sul cliente estero.   

Vendita di prodotti a clienti della Repubblica di San Marino

  • la RSM, sotto il profilo delle accise, viene considerata territorio dello Stato Italiano;
  • nella RSM non risultano esistere imprese munite di codice di accisa  che vendono vino e altre bevande alcoliche (in regime sospensivo) all’ingrosso o al dettaglio;
  • per le spedizioni di vino e di altre bevande alcoliche a clienti della RSM:
    - non è possibile appoggiare la spedizione su un codice d’accisa della RSM
    - non è possibile emettere l’e-AD
    - occorre vendere i prodotti “accisa italiana assolta” ed emettere i documenti previsti per la circolazione nazionale (ad esempio, per il vino, il DDT integrato).
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25/01/2022 - 22:19

Aggiornato il: 25/01/2022 - 22:19

3.3.2 - Vendita di beni a operatori economici


Vendita a operatori economici italiani
La procedura prevede i seguenti adempimenti:

  • Emissione di fattura elettronica con Iva; la fattura deve recare indicata la partita Iva del cliente;
  • Riguardo alla accise, valgono i documenti previsti per la circolazione nazionale;
  • Annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
  • Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA;
  • Dichiarazione annuale Iva.

Vendita a operatori economici di altro Paese UE

La procedura prevede i seguenti adempimenti:
• Verifica dell’esistenza e della correttezza del numero identificativo Iva del cliente estero (e stampa esito controllo);
• Emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 (con indicazione in fattura del numero identificativo Iva del cliente estero);
• Riguardo alle accise, i prodotti devono essere inviati a soggetto dotato di codice di accisa (deposito fiscale o destinatario registrato, ordinario o occasionale); nel caso di spedizione da parte di produttore dotato di codice accise, viene emesso l’e-AD; nel caso si spedizione da parte di piccolo produttore viene emesso il modello MVV; nel caso di spedizione di prodotti ad accisa assolta viene emesso il modello DAS;
• Reperimento della prova di avvenuto ricevimento della merce a destino:

o Spedizione attuata da deposito fiscale: nota di ricevimento, lettera di vettura CMR, timbrata e firmata dai 3 soggetti partecipanti all’operazione (mittente, vettore e destinatario), dichiarazione di ricevimento dei prodotti da parte del cliente estero, fattura dello spedizioniere o del vettore, documento bancario di pagamento della fattura dello spedizioniere o del vettore, etc. (cfr. Circolare n. 12 del 12 maggio 2020, articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione n. 282/2011)
o Spedizione attuata da piccolo produttore di vino: restituzione copia MVV timbrato e firmato, lettera di vettura CMR, timbrata e firmata dai 3 soggetti partecipanti all’operazione (mittente, vettore e destinatario), dichiarazione di ricevimento dei prodotti da parte del cliente estero, fattura dello spedizioniere o del vettore, documento bancario di pagamento della fattura dello spedizioniere o del vettore, etc.
o Spedizione attuata da impresa commerciale (priva di deposito fiscale): lettera di vettura CMR, timbrata e firmata dai 3 soggetti partecipanti all’operazione (mittente, vettore e destinatario), dichiarazione di ricevimento dei prodotti da parte del cliente estero, fattura dello spedizioniere o del vettore, documento bancario di pagamento della fattura dello spedizioniere o del vettore, etc.

• Annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
• Presentazione del modello Intra cessioni;
Per i piccoli produttori di vino: comunicazione all’Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate (articolo 37 del D.Lgs. n. 504/1995);
• Comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) oppure trasmissione delle singole fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; 
• Comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE); 
• Dichiarazione annuale Iva.

Vendita di beni a operatori economici di Paesi extra-UE

La procedura prevede i seguenti adempimenti:
• Emissione di fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
• Annotazione della fattura sul registro fatture emesse;
• Presentazione della dichiarazione di esportazione in Dogana, a mezzo di spedizioniere doganale; 
• Ai fini accise, se i prodotti escono dal territorio Ue da dogana italiana, vengono emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale; se escono da dogana di altro Paese Ue, deve essere emesso il modello e-AD (depositi fiscali) o il Modello MVV elettronico (piccoli produttori di vino) o il modello DAS (imprese commerciali prive di deposito fiscale);
• Reperimento della prova di avvenuta uscita della merce dal territorio Ue (mediante interrogazione del sito dell’Agenzia delle Dogane a mezzo MRN – “Movement Reference Number”)
• Comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE);
• Dichiarazione annuale Iva;

Per quanto riguarda le spedizioni con partenza da depositi fiscali, si ricorda che l’articolo 6, comma del D.Lgs. n. 504/1995, comma 15, afferma che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo ….”.
Al riguardo, l’articolo 3, comma 16, della Determinazione dell’Agenzia delle Dogane, Prot. 158235/RU, del 7 dicembre 2010, afferma che: “Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate dall’Italia verso un Paese EFTA senza l’attraversamento di un altro Stato membro, vincolati al regime dell’esportazione abbinata al regime di transito comunitario interno, il documento di transito emesso nell’ambito della procedura NCTS sostituisce l’e-AD; in tale ipotesi, dal documento amministrativo unico risulta che trattasi di prodotto soggetto ad accisa e l’Ufficio di partenza constata l’esito della spedizione sulla base delle medesime procedure del transito comune.”.

Nel caso di trasporto / spedizione di prodotti sottoposti ad accisa scortati da documento di transito T2, detto documento, in certi casi, sostituisce il documento “e-AD” e il controllo circa l’arrivo degli stessi a destinazione viene gestito nell’ambito del circuito NCTS.
L’appuramento del T2 nel circuito NCTS equivale alla chiusura del regime sospensivo delle accise con il conseguente riaccredito delle garanzie prestate.

Qualche esempio : vendita in Svizzera, Norvegia, Regno Unito

Vendita di vino in Svizzera, con uscita da Dogana italiana
L’impresa italiana venditrice, titolare di deposito fiscale, è abilitata ad emettere i documenti previsti per la circolazione nazionale (ad esempio: DDT integrato).
Dichiarazione di esportazione con emissione bolletta EU-T2.
NON è necessario emettere l’e-AD.
Se venisse emesso anche l’e-AD, il medesimo NON si chiuderebbe in automatico; occorrerebbe farne richiesta di chiusura all’Agenzia delle Dogane, presentando la stampa della chiusura dell’MRN.

Vendita di vino in Norvegia, con uscita da Dogana di altro Paese Ue
L’impresa italiana venditrice, titolare di deposito fiscale, deve emettere l’e-AD sulla Dogana di esportazione. Il codice ARC deve essere riportato nella casella 44 del DAU.
Dichiarazione di esportazione con emissione bolletta EU-T2; poiché la garanzia viene già prestata in relazione al T2, riguardo alla garanzia impegnata ai fini e-AD viene indicato ZERO.
L’e-AD NON si chiude in automatico; occorre farne richiesta di chiusura all’Agenzia delle Dogane, presentando la stampa della chiusura dell’MRN.

Vendita di vino nel Regno Unito
L’impresa italiana venditrice, titolare di deposito fiscale, deve emettere l’e-AD sulla Dogana di esportazione. Il codice ARC deve essere riportato nella casella 44 del DAU.
Dichiarazione di esportazione con emissione bolletta EX-A; in questo periodo (almeno ancora per il 2021) NON conviene emettere il T2, considerati i numerosissimi casi di non chiusura dell’MRN, il che comporta che la garanzia del T2 rimane impegnata. 

  


 

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28/01/2022 - 18:29

Aggiornato il: 28/01/2022 - 18:29