11.2.4 - Etichettatura prodotti vitivinicoli aromatizzati
L’etichettatura di questi prodotti segue disposizioni comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 251/2014), a cui si accompagnano disposizioni nazionali relative alle Indicazioni Geografiche.
Le indicazioni obbligatorie sono:
• denominazione del prodotto vitivinicolo aromatizzato, da individuare secondo quanto previsto dal Regolamento UE 251/2014
• titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
• volume nominale
• nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
• sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’OSA responsabile
• ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
• lotto di produzione
• informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi
• elenco degli ingredienti
• dichiarazione nutrizionale
L' elenco degli ingredienti può essere fornito direttamente sull'imballaggio/etichetta apposta ad esso oppure per via elettronica (es. QR Code). Nel caso in cui l'elenco degli ingredienti sia fornito tramite strumento digitale l'indicazione relativa agli allergeni (es. "contiene solfiti") deve in ogni caso figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta apposta ad esso.
La dichiarazione nutrizionale può essere riportata, in forma completa, direttamente sull’imballaggio/etichetta a esso apposta oppure può essere limitata al valore energetico, espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tal caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve comunque essere fornita per via elettronica (es. QR Code).
Se riportate per via elettronica, tali informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
I prodotti vitivinicoli aromatizzati che sono stati prodotti prima dell'8 dicembre 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, anche se le etichette non recano le nuove informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale).
Vige inoltre l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli imballaggi devono essere muniti dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.