3.2 - Commercio elettronico di beni fisici escluse le bevande alcoliche


Le procedure fiscali e doganali di vendita si differenziano, come già accennato, in base alla tipologia di acquirente e in funzione del Paese di invio dei beni. Prenderemo dunque in esame il commercio elettronico di beni fisici a consumatori finali e a operatori economici, entrambi analizzati rispetto alle possibili destinazioni.

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13/11/2017 - 15:19

Aggiornato il: 13/11/2017 - 15:19

3.2.1 - Vendita di beni a consumatori finali


Le procedure fiscali di vendita a consumatori finali si differenziano in funzione della destinazione dei beni: Italia, Paese UE o Paese extra-UE.

Vendita a consumatori finali italiani 

Le vendite relative al commercio elettronico indiretto effettuate in Italia sono esonerate:  

  • dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, c. 1 del Dpr 633/1972)
  • dall’obbligo di memorizzazione e di trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate; nulla vieta, tuttavia, che l’impresa provveda ad eseguire tale adempimento in via volontaria (Risposta a interpello n. 416 del 28 settembre 2020)
  • dall’obbligo di emissione del documento commerciale (DM 10 maggio 2019, come modificato dal DM 24 dicembre 2019)

In pratica, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Sul punto la Risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate afferma che “Ai fini Iva, la vendita online di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere (c.d. commercio elettronico indiretto) é assimilabile alla vendita per corrispondenza con conseguente esonero dall'obbligo di certificazione fiscale, fermo restando l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 24 D.P.R. n. 633 del 1972”.

Tali concetti sono stati ribaditi dalla Risposta a interpello del 19 Giugno 2019 n. 198.

Poiché il cliente può chiedere l’emissione della fattura, è necessario che il sito Internet dell’impresa venditrice sia predisposto in modo tale che sia possibile, per l’acquirente, effettuare la relativa opzione e, conseguentemente, indicare i dati necessari per la fatturazione, tra i quali il suo codice fiscale. A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura (se richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione) deve essere emessa in modalità elettronica con sua trasmissione allo SDI.

Riguardo all’obbligo di richiedere la fattura l’articolo 22, comma 3, del Dpr n. 633/1972, afferma che: “Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali é consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla”.

Al riguardo si osserva quanto segue:

  • Nel caso di punto di vendita fisso volto a vendere prodotti a consumatori finali (ad esempio, supermercato), il cliente operatore economico, se si tratta di prodotti oggetto dell’attività propria dell’impresa, deve chiedere l’emissione della fattura
  • Nel caso della vendita on line, è da ritenere che prevalga la regola generale circa l’obbligo da parte del venditore di predisporre due diverse procedure, una per la vendita a consumatori finali e l’altra per la vendita a operatori economici

In pratica:

  • Se la fattura viene richiesta da un soggetto che acquista i beni in qualità di consumatore finale, egli deve comunicare all’impresa venditrice il proprio codice fiscale
  • Se la fattura viene richiesta da un soggetto che acquista i beni nell’ambito della propria attività di impresa, arte o professione, egli deve comunicare all’impresa venditrice la propria partita Iva

Se non viene emessa fattura, il venditore si limita ad annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, nel registro dei corrispettivi (art. 24 del Dpr 633/1972). L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione. Valgono altresì le disposizioni recate dal DM 11 agosto 1975, in tema di maggiore termine di registrazione per i soggetti che si avvalgono di sistemi informatici (cfr. Risoluzione n. 228/E del 6 giugno 2008). L’operazione si considera effettuata all’atto della consegna o della spedizione dei prodotti, salvo che anteriormente venga eseguito il pagamento del corrispettivo o venga emessa fattura. Nel caso di utilizzo della carta di credito, il pagamento del corrispettivo si considera effettuato quando il cliente inserisce i dati della sua carta di credito nel formulario informatico messo a disposizione dall’impresa venditrice e, cliccando il tasto invio, dispone il pagamento. Tuttavia, se nelle condizioni generali di vendita viene, ad esempio, previsto che “Il prezzo per l'acquisto dei prodotti e le spese di spedizione e consegna, come indicato nel modulo d'ordine, saranno addebitati sulla tua carta di credito o sul canale di pagamento prescelto, al momento della spedizione dei prodotti acquistati.», è da ritenere che l’operazione si consideri effettuata all’atto della spedizione dei prodotti (coincidente con l’addebito della carta di credito del consumatore finale e l’accredito del conto corrente bancario aziendale dell’impresa venditrice).

Se a richiesta dei clienti o per scelta aziendale viene emessa fattura:

  • Secondo l’articolo 22, secondo comma del Dpr n. 633/1972 e la vecchia Circolare n. 3 del 15 gennaio 1973 i relativi importi al lordo dell’imposta devono essere compresi nell’ammontare complessivo giornaliero; sul registro dei corrispettivi è però necessario indicare: comprese le fatture dal n. …. al n. …. successive Risoluzioni consentivano tuttavia al contribuente di annotare le fatture sul registro delle fatture emesse.
  • Secondo, invece,  la recente risposta a interpello n. 198 del 19 giugno 2019, risulta che le fatture emesse devono essere annotate nel registro delle fatture emesse.

Alla luce di tale evoluzione, è consigliabile adottare la soluzione indicata nella citata risposta a interpello.

Secondo l’opinione prevalente è da ritenere che:

  • Nel registro delle fatture emesse vengono annotare le fatture emesse B2C, a richiesta dei clienti o per scelta aziendale;
  • Nel registro dei corrispettivi vengono annotati i corrispettivi per i quali non è stata emessa la fattura.

In presenza di vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

  • eseguire l’annotazione dei corrispettivi distinguendo gli stessi secondo l’aliquota applicata
  • riguardo ad alcune tipologie di prodotti, nel rispetto delle condizioni previste, eseguire l’annotazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquote, con successiva ripartizione degli stessi in sede di liquidazione in proporzione degli acquisti (cd. “ventilazione”, Dm 24 febbraio 1973)

Alla luce delle considerazioni sopra delineate, in caso di impresa italiana che ceda i propri beni (mediante internet):

  • sia a consumatori finali italiani (commercio al minuto)
  • sia a operatori economici italiani (commercio all’ingrosso)

è necessario, pur nell’ambito della medesima attività, adottare due procedure distinte:

  • Vendita a consumatori finali: commercio al dettaglio; registro dei corrispettivi (e registro delle fatture emesse per le fatture eventualmente emesse); emissione della fattura a richiesta del cliente
  • Vendita a operatori economici: commercio all’ingrosso; registro delle fatture emesse; fatturazione obbligatoria

Non mancano comunque imprese che preferiscono non operare tale distinzione procedurale, emettendo, volontariamente, fatture elettroniche nei confronti della propria clientela, indipendentemente dal fatto che si tratti di consumatori finali o di operatori economici. In tal caso l’impresa deve annotare le fatture emesse nel registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del Dpr n. 633/1972. Nel momento in cui anche le imprese che svolgono attività di commercio elettronico saranno tenute a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri, è da ritenere che le imprese che hanno volontariamente scelto di emettere fattura elettronica potranno continuare ad adottare tale procedura.

Nel caso di reso di merce,  in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso (ove non sia stata emessa la fattura di vendita) il venditore è abilitato a rettificare in meno l’Iva dovuta solo se è possibile individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce. Nella Risoluzione 274/E del 5 novembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate viene affermato che, a tale scopo, il venditore deve tenere i documenti dai quali risultino:

  • le generalità del soggetto acquirente
  • l’ammontare del prezzo rimborsato
  • il codice di bene ceduto
  • il codice di reso

Inoltre, mediante la corretta tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione.

Sembra ragionevole ritenere che la procedura sopra indicata possa essere espletata anche nel caso di imprese non tenute alla contabilità di magazzino. Ove, invece, sia stata emessa fattura di vendita, l’impresa venditrice è abilitata a recuperare l’Iva addebitata mediante emissione di nota di variazione in diminuzione, secondo quanto previsto dall’art. 26 del Dpr 633/1972.

Vendita a consumatori finali di altri paesi UE 

L’articolo 38-bis del Dl n. 331/1993, detta la definizione di vendite a distanza affermando che:

  1. Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.
  2. (…)
  3. Le disposizioni dei commi 1… non si applicano:
    1. alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi
    2. alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione delle vendite a distanza le cessioni di beni d’occasione e di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d’occasione, assoggettati al regime del margine (articolo 37, comma 2, del Dl n. 41/1995, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2021).

In base alla definizione sopra riportata risulta che le vendite a distanza di beni in ambito comunitario, si caratterizzano per due elementi:

  • il trasporto dei beni a carico del venditore
  • il fatto che l’acquirente dei beni deve essere un consumatore finale o un soggetto al medesimo assimilato

Alla luce di tale disposizione, in ambito UE, la vendita a distanza NON riguarda soltanto l’ipotesi di vendita mediante un sito internet (e, cioè, il “commercio elettronico indiretto”), ma anche:

  • La vendita di beni a consumatori finali di altro Paese Ue, con contratto concluso mediante scambio di corrispondenza o per telefono, con trasporto a carico dell’impresa italiana
  • La vendita presso un punto vendita italiano ma con invio della merce al consumatore finale di altro Paese Ue a cura o a spese dell’impresa venditrice italiana

Al riguardo la Circolare n. 20 del 13 giugno 2006, afferma che:

“Ciò che caratterizza, in base alla disciplina comunitaria, le cosiddette "vendite a distanza", oltre alla circostanza che l'acquirente e' un "privato", non e' il mezzo tecnologico (fax, telefono, e-mail, ecc...) utilizzato per la conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce venga effettuato direttamente dal fornitore o per suo conto a destinazione del cliente in un diverso Paese membro.”

E ancora:

“In altre  parole,  ciò  che  essenzialmente  qualifica,  in  base alla disciplina comunitaria,   le  cosiddette  "vendite  a  distanza",  é  che  il trasporto della  merce  é  effettuato  direttamente  dal  fornitore o per suo conto nei  confronti  di un acquirente che opera come "privato consumatore", e non tanto  la  circostanza  che  nella  conclusione  del relativo contratto il cliente e  il  fornitore  si avvalgono di mezzi tecnologici di comunicazione a distanza (fax,  telefono,  e-mail,  ecc...).  Ne  consegue  che le cessioni di  beni sono  ammesse   al   regime   di   non  imponibilità  e  devono  essere assoggettate ad  imposta  nello  Stato  membro  di  destinazione  -  anche  se concluse presso  il  punto  vendita  del  fornitore  -  quando  il trasporto a destinazione dell'acquirente  in  altro  Stato  membro viene eseguito ad opera del cedente,  configurandosi  come  accessorio  all'operazione  principale  di cessione.”

Riguardo ai destinatari di tali vendite occorre distinguere a seconda della tipologia dei beni venduti:

  • vendita di prodotti NON sottoposti ad accisa
  • vendita di prodotti sottoposti ad accisa

Nel caso di vendita di prodotti NON sottoposti ad accisa, le regole delle vendite a distanza possono essere applicate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • vendite nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d’imposta (privati consumatori)
  • vendite nei confronti degli organismi internazionali e consolari individuati in conformità all’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE; si tratta delle cessioni eseguite nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, delle cessioni eseguite nei confronti degli organismi dell’Unione Europea, della NATO, etc.; si tratta degli organismi internazionali di cui all’articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633
  • vendite nei confronti di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa; si tratta dei seguenti soggetti (cosiddetti “Gruppo dei 4”):
    • soggetti passivi assoggettati al regime forfetario dei produttori agricoli di cui all’articolo 34 del Dpr n. 633/1972 che NON abbiano optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari
    • soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno alcun diritto alla detrazione dell’Iva subita a monte (soggetti che operano in regime di totale esenzione, soggetti minimi e forfetari); quindi con IVA totalmente indetraibile
    • soggetti passivi assoggettati al regime del margine
    • enti NON soggetti passivi (enti NON commerciali puri)

I soggetti in questione se, nel loro Paese, superano la soglia di acquisti intracomunitari di 10.000 euro/anno ci comportano, a tutti gli effetti, come operatori economici; in tale evenienza nei loro confronti tornano applicabili le regole previste per i rapporti B2B. Al riguardo si ricorda che le vendite a distanza NON generano acquisti intracomunitari per i soggetti acquirenti, bensì acquisti interni al Paese di consumo. Di conseguenza, la soglia in questione è generata da altri acquisti effettuati da tali soggetti nel loro Paese di stabilimento.

Nel caso di vendita di prodotti sottoposti ad accisa, le regole delle vendite a distanza possono essere applicate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • vendite nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d’imposta (privati consumatori)
  • vendite nei confronti degli organismi internazionali e consolari individuati in conformità all’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE; si tratta delle cessioni eseguite nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, delle cessioni eseguite nei confronti degli organismi dell’Unione Europea, della NATO, etc.; si tratta degli organismi internazionali di cui all’articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633

N.B. :   Per quanto concerne l’applicazione dell’Iva riguardo alle vendite a distanza, occorre tenere presente la soglia comunitaria di protezione di 10.000 euro anno. In pratica:

  • sino alla soglia di 10.000 euro/anno, calcolata quale sommatoria delle vendite a distanza (beni fisici) e dei servizi elettronici (“beni digitali”) si applica l’Iva italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese di destinazione
  • oltre tale soglia occorre applicare l’Iva del Paese di destinazione

Al riguardo si osserva che si tratta di una soglia comunitaria e, quindi, nel caso di vendita a distanza di beni fisici e/o di beni digitali per 7.000 euro nei confronti di consumatori finali francesi e di 4.000 euro nei confronti di consumatori finali tedeschi, la soglia si intende superata.

In corso d’anno, la vendita che comporta il debordo della soglia deve essere assoggettata all’Iva del Paese di destinazione; le vendite precedenti restano sottoposte all’Iva del Paese di partenza.

In caso di superamento della soglia nel corso dell’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Nel caso di imprese che vendono i propri prodotti sia a operatori economici (B2B) sia a consumatori finali (B2C), il superamento della soglia viene calcolato solo con riferimento a tali ultime tipologie di vendite.

La soglia di 10.000 euro / anno NON si applica:

  • se l’impresa italiana venditrice on line possiede una stabile organizzazione in altro Paese Ue; in altri termini, occorre essere STABILITI in un solo Paese Ue
  • se l’impresa italiana venditrice on line possiede dei depositi logistici in altri Paesi Ue, mediante i quali esegue vendite a distanza verso altri Paesi Ue; in pratica, affinché operi la soglia, l’impresa italiana venditrice on line deve essere stabilita in un solo Paese Ue e i prodotti devono essere inviati ai consumatori partendo da tale Paese Ue
  • se l’impresa italiana esegue prestazioni di servizi, diversi dai servizi TTE, nei confronti di consumatori finali di altri Paesi Ue (ad esempio: prestazioni edili e altre prestazioni che si considerano effettuate nel Paese del consumatore)

Nel caso in cui la soglia NON trova applicazione, occorre applicare l’Iva del Paese di consumo qualunque sia l’importo delle operazioni poste in essere.

N. B. : Al fine di applicare l’Iva del Paese di destinazione sono previste due diverse procedure:

  • la procedura dello sportello unico (“OSS”- One Stop Shop”), disciplinata dall’articolo 74-sexies del Dpr n. 633/1972
  • la procedura tradizionale che comporta l’apertura della posizione Iva nei singoli Paesi di destinazione, disciplinata dall’articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl  n. 331/1993

Informazioni dettagliate ed esempi fatture sono disponibili nelle seguenti due schede dedicate:

Vendita a consumatori finali di Paesi extra-UE

Nel caso di vendita a consumatori finali di Paese extra Ue, l’impresa italiana venditrice:

  • Deve scegliere con quale condizione di resa INCOTERMS 2020 vendere la merce: in genere, DAP (merce resa nel Paese estero NON sdoganata all’arrivo) o DDP (merce resa nel Paese estero sdoganata all’arrivo);
  • Deve verificare (esame Paese per Paese) l’esistenza di procedure specifiche previste dalla normativa del Paese di destinazione (regole specifiche sono previste, ad esempio, da Svizzera, Norvegia e Regno Unito);
  • Nel caso di vendita a consumatori finali di Paesi con i quali sono in vigore accordi daziari, deve verificare se i beni venduti possono qualificarsi come beni di «origine preferenziale comunitaria», nel qual caso provvede ad attestare tale origine (in genere: dichiarazione in fattura);
  • Deve dichiarare la merce per l’esportazione definitiva dall’Italia (operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972); in genere la dichiarazione doganale viene presentata a mezzo di uno spedizioniere doganale; deve recuperare la prova di avvenuta esportazione;
  • Nel caso di vendita con resa DDP deve curare anche l’importazione nel Paese extra Ue di destinazione;

L’art. 8, primo comma, del Dpr 633/1972 afferma che costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili "Le cessioni [...] eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti".

N.B: La procedura di esportazione non si differenzia a seconda della natura del cliente (consumatore finale o operatore economico).

Esempio di svolgimento dell’operazione ed esempio di fattura di vendita:

  1. il cliente estero ordina la merce, accedendo al sito Internet dell’impresa italiana venditrice, carica i propri dati identificativi, ed esegue il pagamento a mezzo carta di credito o con altro strumento
  2. l’impresa italiana venditrice emette la fattura (immediata) nei confronti del cliente estero, recante la menzione “operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a, del Dpr 633/1972” e la annota sul registro fatture emesse
  3. l’impresa italiana venditrice, a mezzo corriere o altro vettore, predispone il collo per l’invio della merce al consumatore finale
  4. la merce viene dichiarata per l’esportazione definitiva, normalmente, a mezzo di spedizioniere doganale; ove si tratti di consumatore finale localizzato in Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi doganali di carattere preferenziale e la merce, alla luce di tali accordi, possa essere qualificata di origine preferenziale comunitaria, al fine di non gravare il prezzo finale del bene di dazio (o di ridurre l’importo di quest’ultimo), è opportuno apporre in fattura la dichiarazione prevista dell’accordo (in genere, se spedizione di importo non superiore a 6.000 euro) o scortare l’invio della merce con il modello EUR 1 (o il modello ATR in caso di invio in Turchia) il quale attesta la posizione di merce in libera pratica. Per esportare in Canada o in Giappone per importi superiori a 6000 euro, l'esportatore deve presentare domanda all'Agenzia delle Dogane per l'iscrizione al REX.
  5. l’impresa italiana deve entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione; a tal fine occorre chiedere allo spedizioniere doganale copia del Documento Accompagnamento Esportazione (DAE), recante il Movement Reference Number (MRN) e occorre controllare, mediante il sito Internet dell’Agenzia delle dogane, il risultato di uscita, stampandolo e tenendolo agli atti:   http://www.agenziadogane.it   [Selezionare Servizi on line, Tracciamento di movimento di operazioni di transito – MRN]

Al fine di verificare la corretta compilazione della dichiarazione dell’esportazione, è opportuno chiedere allo spedizioniere doganale anche il tracciato del Documento Amministrativo Unico (DAU).
In conseguenza del processo di reingegnerizzazione AIDA, il DAU verrà sostituito.  Comunque la necessità di controllare il contenuto della dichiarazione di esportazione resta immutata. 
Riguardo alla merce spedita a mezzo corriere rapido, la Circolare n. 16/D dell’11 maggio 2011, afferma che:  “Nel caso di spedizioni di merce in paesi extra-UE le dichiarazioni di esportazione sono  intestate normalmente  al Corriere Espresso con codice 8 o 9 nella casella 2 (esportatore/speditore) della dichiarazione doganale e ad essa è allegata, come prescritto dalla nota prot. 31544 del 10 ottobre 2008,   la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione ed altri elementi di identificazione della spedizione. Dall’istruttoria condotta risulta che, una volta effettuata l’operazione di esportazione, i Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (M.R.N.), al fine di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane dello stato dell’operazione di esportazione. Nel caso in cui da tale verifica il M.R.N. relativo risulti chiuso (uscita conclusa), le fatture ad esso associate sono da considerarsi vistate ai fini della non imponibilità IVA.”
       6.  la merce giunge nel Paese di destinazione; ove la condizione di resa sia DDP (Delivered Duty Paid) - Incoterms 2010, l’impresa italiana, a mezzo di spedizioniere doganale di tale Paese (o altra figura professionale prevista in tale Paese) deve provvedere a sdoganare la merce, pagando l’eventuale dazio e l’eventuale imposta sugli scambi prevista nel Paese estero (Iva o altra imposta sui consumi) e a recapitare la merce al consumatore finale.

Stante la peculiarità delle normative nazionali, nel caso considerato (vendita a consumatori finali di Paesi extra-UE), è opportuno condurre un’analisi preventiva caso per caso.

Esempio di fattura di vendita
ALFA SRL
Corso Palestro n. 5
10122 Torino               
Capitale sociale 500.000 euro interamente versato
Registro imprese, codice fiscale e partita Iva IT ……………………….

                                                                                                   Torino, 28 luglio 2022

Fattura n. 350                
Egregio Signor               
Jean Balmat
Rue du Mont Blanc, 15                
Généve (Svizzera)

Ordine n. ….. del ………….
Merce resa DAP - Delivered at place . abitazione del cliente

A Vostro debito per:
•   piccozza modello Aiguille du Dru:       100,00 euro
•   ramponi modello Dôme des Neiges    200,00 euro
•   spese di trasporto e altre spese           10,00  euro
Totale a nostro avere                                310,00 euro

"Operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a, del DPR 633/1972"
Pagato a mezzo carta di credito in data odierna.

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale unionale.

Annotazione della fattura nel registro fatture emesse:
Registro fatture emesse italiano:
Totale        NI 8/1/a     FC IVA
310,00       310,00      0

Jean Balmat, ....

Nel caso in cui il consumatore finale, una volta visionati i beni, receda dal contratto e restituisca gli stessi (in tutto o in parte) all’impresa italiana, a spese di quest’ultima, questa dovrà provvedere a:

  • curare l’esportazione dal Paese estero
  • curare il rientro in Italia, dichiarando i beni per l’importazione definitiva, oppure adottando la soluzione del rientro in franchigia doganale di cui all’art. 68, c. 1, lett. d, del Dpr 633/1972

In tale evenienza, l’impresa italiana, ai sensi dell’art. 26, c. 2, Dpr 633/1972, ha la facoltà di:

  • emettere nota credito ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a, Dpr 633/1972, a storno (totale o parziale) della fattura previamente emessa (soluzione consigliata)
  • oppure di limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino). In tale evenienza l’impresa italiana deve comunque provvedere a rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond per il periodo d’imposta successivo

Riguardo alla gestione doganale dei resi, l’Agenzia delle Dogane, con la Determinazione n. 419205/RU del 19 novembre 2020, ha provveduto  introdurre una procedura semplificata. L’operatore economico ove rispetti le condizioni soggettive e oggettive previste in tale provvedimento, a seguito di sua specifica istanza:

  • viene iscritto in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)”. L’iscrizione è effettuata in via preventiva ed ha validità annuale;
  • in virtù di tale iscrizione i controlli riguardanti le merci di ritorno sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche. I benefici in questione possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.

L’Agenzia delle Dogane ha illustrato la procedura in questione con la Circolare n. 46 del 30 novembre 2020.

Vendita a consumatori finali della Repubblica di San Marino

A partire dal 1° ottobre  2021 valgono le disposizioni  indicate nell’articolo 15 del DM 21 luglio 2021 (vendite a distanza), il quale afferma che:

1. Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati  dal  fornitore  o  per  suo  conto,  anche  quando  il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella  spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello  di  arrivo  della spedizione o del trasporto  a  destinazione  di  acquirenti  che  non agiscono nell'esercizio di  imprese,  arti  e  professioni,  scontano l'imposta nel Paese di destinazione,  quando  il  cedente  nel  corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un  ammontare  complessivo superiore a 28.000 euro  e  sempreché  tale  limite  non  sia  stato superato nell'anno in corso.  Al  di  sotto  della  predetta  soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta  nel Paese di destinazione dei beni. 
2. Gli operatori economici aventi sede, residenza  o  domicilio  in Italia esercitano  l'opzione  per  il  pagamento  dell'imposta  nella Repubblica di San Marino secondo le modalità e  i  termini  previsti dall'art. 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del  decreto-legge n. 331 del 1993.

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03/02/2022 - 10:13

Aggiornato il: 03/02/2022 - 10:13

3.2.2 - Vendita di beni a operatori economici


Come per i consumatori finali, le procedure fiscali di vendita si differenziano in funzione del Paese di invio dei beni: Italia, Paese UE o Paese extra-UE. 
 

Principali condizioni di resa dei prodotti utilizzate nel commercio elettronico

Nell’ambito del commercio internazionale l’accordo tra le parti sul luogo di consegna è di particolare importanza e di non facile gestione. In merito si fa riferimento all’utilizzo dei termini di resa codificati dalla Camera di commercio internazionale di Parigi (CCI), conosciuti come Incoterms, nella loro edizione 2020. Nel caso della vendita a distanza, in ambito Ue, la merce viene normalmente resa alla condizione DDP - Delivered Duty Paid (Incoterms 2020 della CCI – Camera di commercio internazionale di Parigi), nel senso che il prezzo comprende anche l’Iva. Così operando l’impresa venditrice assume a suo carico tutti gli oneri (trasporto, assicurazione, Iva italiana o del Paese di destinazione) fino al luogo di residenza del cliente.
Nel caso, invece, di vendite a clienti di Paesi extra Ue, vengono, in genere, previste clausole meno impegnative per l’impresa italiana venditrice (ad esempio, la clausola DAP – Delivered At Place), addossando al cliente estero gli adempimenti relativi all’importazione dei beni nel suo Paese, salvo diversa disposizione della normativa interna di tali Paesi.
La clausole Incoterms introdotte soprattutto per regolare gli scambi internazionali di beni, possono essere utilizzate anche negli scambi nazionali.
Per approfondimenti si rimanda alla guida ABC dell’import-export della medesima collana Unione Europea Istruzioni per l'Uso. 


 

Vendita a operatori economici italiani


Il venditore è obbligato a emettere la fattura elettronica di vendita e ad annotare la stessa nel registro delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/1972). Sono esonerate dall’emissione della fattura elettronica le imprese in regime forfetario e in regime di vantaggio. Esse, nei rapporti B2B,  possono continuare ad emettere fattura cartacea.
In tema di fatturazione, occorre distinguere tra fatture immediate e fatture differite.
In base alla Circolare n. 13/E del 17 giugno 2019, valgono le seguenti regole:

Fatture immediate (TD01):
• Devono essere trasmesse allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
• Come data della fattura occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione (in genere, nel caso del commercio elettronico, data di incasso del corrispettivo o di spedizione della merce);
• Devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione;
• Concorrono a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Fatture differite (TD24):
• Presuppongono l’emissione del DDT anteriormente o contestualmente all’incasso del corrispettivo o all’emissione della fattura; tale evenienza si verifica, ad esempio, nel caso di pagamento in contrassegno;
• Come data della fattura occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione; in presenza di più consegne (più DDT) nel corso dello stesso mese nei confronti del medesimo cliente, la Circolare n. 18 del 24 giugno 2014 suggerisce di indicare la data dell’ultimo DDT; è possibile indicare quale data fattura l’ultimo giorno del mese (Risposta a interpello n. 389 del 24 settembre 2019);
• Devono essere annotate in apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione;
• Devono essere trasmesse allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• Concorrono a formare il debito Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Nel caso di reso di merce è possibile recuperare l’Iva addebitata mediante emissione di nota credito (TD04) secondo le regole previste dall’art. 26 del Dpr 633/1972.
 


Vendita a operatori economici di altri Paesi UE
 

Poiché il trattamento Iva delle operazioni dipende dallo status del soggetto acquirente (consumatore finale o operatore economico), l’impresa italiana dovrebbe prevedere nelle condizioni generali di vendita l’obbligo di correttezza da parte dell’acquirente riguardo alla comunicazione del suo status e all’indicazione del suo numero identificativo Iva, nel caso il medesimo sia un operatore economico, riservandosi la possibilità di assumere tutte le necessarie misure in caso di comportamenti dolosi o colposi (ivi compresa la possibilità di addebitare l’Iva e le eventuali sanzioni).
L’ambito del rischio dovrebbe soprattutto riguardare il caso di acquirenti che comunicano, falsamente, di essere operatori economici, indicando il numero identificativo Iva di un altro soggetto realmente esistente. Al fine di evitare tali situazioni, l’impresa italiana dovrebbe periodicamente (ad esempio, in sede di compilazione della dichiarazione Intrastat) attuare un controllo dei numeri identificativi Iva comunicati dai clienti mediante l’archivio VIES stampando l’esito dell’avvenuto controllo e tenendolo agli atti.
Ci si rende conto che le peculiarità del commercio elettronico rendono maggiormente difficile tale modalità di controllo, tuttavia si tratta di un aspetto che non può essere trascurato. In base alle regole in tema di cessioni intracomunitarie di beni, l’operazione comporta i seguenti adempimenti:

  • richiedere il numero di identificazione Iva al cessionario di altro Paese UE, comunicandogli il proprio (ad esempio, tramite ordine/conferma d'ordine)
  • verificare la validità del numero comunicato dal soggetto estero mediante interrogazione a mezzo Internet, accedendo all’archivio  VIES:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/istanze/inclusione-archivio-vies/scheda-info-partite-iva_intra-imprese  stampando l’esito del controllo e tenendolo agli atti (ad esempio in allegato alla fattura emessa). Poiché il controllo a mezzo Internet, riguardo ad alcuni Paesi, consente di verificare solamente l’esistenza del numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero e non la titolarità dello stesso, in tali casi, occorre rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate che provvederà a confermare la corrispondenza tra il numero identificativo e il titolare dello stesso (articolo 50, commi 1 e 2, del DL 331/1993)
  • emettere la fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva italiana, indicando in fattura il proprio numero identificativo Iva e quello del cliente estero; in fattura viene indicata la dicitura “Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993”; tale fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei prodotti 
  • annotare la fattura di vendita in contabilità generale e sul registro delle fatture emesse entro la data di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni all’estero
  • reperire e tenere agli atti la documentazione atta a provare che i beni sono usciti dal territorio italiano e sono giunti al destinatario finale (cfr. l’articolo 45 bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e la Circolare n. 12 del 12 maggio 2020)
  • trasmettere all’Agenzia delle Dogane, in via telematica, secondo la periodicità prevista dalla legge, l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (Modelli Intra-1 e Intra-1 bis)
  • trasmettere la singola fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, oppure, per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, inserire la fattura emessa nell’esterometro.

Esempio di fattura di vendita

ALFA SRL
Corso Palestro n. 5
10122 Torino
Capitale sociale 500.000 euro interamente versato
Registro imprese, codice fiscale e numero identificativo Iva IT ……

                                                                                                               Torino, 28 luglio 2022

Fattura n. 350 
 

Spettabile
VANOISE SARL
Rue de l’Aiguille Verte, 18
Termignon
(Francia)
Numero identificativo Iva FR ........
Ordine n. ….. del …………. 
Merce resa DAP – Delivered at place – stabilimento del cliente

A Vostro debito per: 
• 100 magliette di cotone                                2.000,00 euro

“Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993”

Totale fattura                                                 2.000,00 euro

Pagato a mezzo carta di credito in data odierna

 

 

Nel caso di reso di merce da parte del cliente estero all’impresa italiana, essa, ai sensi dell’art. 26, c. 2, Dpr 633/1972, ha la facoltà di:

  • emettere nota credito non imponibile art. 41, c. 1, lett. a), del DL 331/1993, a storno della fattura previamente emessa (soluzione consigliata) e presentare il Modello Intra-1 ter, ai fini fiscali e statistici
  • oppure limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino). In tale evenienza l’impresa italiana deve comunque provvedere a presentare il Modello Intra-1 ter ai soli fini statistici e a rettificare in diminuzione l’ammontare del plafond per il periodo d’imposta successivo.

Nel caso di emissione di Nota di credito, la stessa deve essere trasmessa allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX oppure, per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, è possible inserire la fattura emessa nell’esterometro.

Vendita a operatori economici di Paesi extra-UE

La procedura di esportazione non si differenzia a seconda della natura del cliente (consumatore finale o operatore economico) per cui valgono le considerazioni riportate nel paragrafo 3.2.1 Vendita a consumatori finali di Paesi extra-UE.

Al fine di individuare il trattamento daziario e fiscale dei prodotti nei Paesi extra-UE di destino, nonché la documentazione necessaria per la spedizione e lo sdoganamento all’arrivo a destinazione e le relative procedure, è possibile accedere al sito Access2markets::  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home  
Per il reperimento delle informazioni occorre operare come segue: 

  • inserire il codice doganale dei prodotti (prime 4-6 cifre); si ricorda che le prime 6 cifre della sottovoce doganale sono comuni a tutti i Paesi che hanno adottato il sistema armonizzato di classificazione e di denominazione delle merci (circa 200 Paesi al mondo); le ulteriori cifre costituiscono delle aggiunte attuate dai singoli Paesi (le quali, di conseguenza, normalmente non coincidono con la codifica UE)
  • inserire il Paese di origine della merce
  • inserire il Paese di destinazione della merce
  • per individuare la documentazione necessaria, cliccare su Procedure e Formalità
  • cliccare sulle singole voci indicate nelle tabelle

Ulteriori informazioni sono anche disponibili nella seguente guida: https://www.to.camcom.it/34-i-dazi

Esempio di fattura di vendita
 


 

ALFA SRL
Corso Palestro n. 5
10122 Torino
Capitale sociale 500.000 euro interamente versato
Registro imprese, codice fiscale e numero identificativo Iva IT ……………………….
                                                                                                  Torino, 28 Luglio 2022

Fattura n. 350                                                       

Spettabile

LEMAN SARL
Rue du Mont Blanc, 15
Génève
Svizzera

Ordine n. ........del ..........
Merce resa DAP - Delivered at place – stabilimento del cliente

A vostro debito per:

• 100 magliette di cotone                                2.000,00 euro


"Operazione non imponibile articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr  633/1972"

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……..) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale unionale.
Pagato a mezzo carta di credito in data odierna

 

 

 

Vendita a operatori economici della Repubblica di San Marino

OPERAZIONI EFFETTUATE SINO AL 30 SETTEMBRE 2021

Nel caso di vendita a operatore economico della Repubblica di San Marino occorre espletare la seguente procedura:

  • emettere il DDT (Documento di Trasporto) in 3 esemplari (4 nel caso di vettore) con indicazione della causale del trasporto (due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, al competente Ufficio tributario di San Marino all’atto dell’introduzione dei beni in detto territorio)
  • emettere fattura in 4 esemplari (3 per il destinatario) – Operazione non imponibile IVA ai sensi artt. 71 e 8 Dpr 633/1972 – indicazione del numero identificativo fiscale del cessionario (SM + 5 numeri) – annotazione sul registro art. 23 Dpr 633/1972
  • ritorno entro 4 mesi di un esemplare della fattura con marca debitamente perforata con indicazione della data e con il timbro a secco circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino
  • allegare al DDT l’esemplare della fattura vistata e annotare, a margine delle corrispondenti scritture effettuate sul registro vendite, l’avvenuto ricevimento della fattura vistata
  • in caso di mancato arrivo l’operatore deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e per conoscenza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L’Ufficio Tributario sanmarinese effettua i dovuti controlli e ne comunica l’esito
  • redigere il Modello Intra-1 bis delle cessioni intracomunitarie per la sola parte fiscale (prime 4 colonne) – sono esonerati i soggetti che non effettuano cessioni intracomunitarie (Risoluzione 83/E del 23 aprile 1977) 

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1° OTTOBRE 2021

L’articolo 12 del Dl n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019 prevede che in futuro le cessioni e gli acquisti di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino saranno gestiti a mezzo di fattura elettronica.

Con il Decreto 21 luglio 2021 sono state introdotte le disposizioni attuative.

Occorre distinguere tra due diverse procedure:

  • cessioni effettuate da imprese obbligate ad emettere fattura elettronica;
  • cessioni effettuate da imprese esonerate dalla fattura elettronica

Le cessioni di beni poste in essere da parte di operatori economici italiani, tenuti all’obbligo della fattura elettronica, nei confronti di operatori economici della Repubblica di San Marino (nel seguito: RSM) che abbiano comunicato il numero di identificazione ai medesimi attribuito dalla RSM, sono imponibili ai sensi dell’articolo 8/1/a o dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, a seconda che il trasporto sia a carico del venditore o dell’acquirente.

In relazione a tali cessioni occorre osservare la seguente procedura:

  • ​Comunicazione al venditore italiano del numero identificativo da parte del cliente della RSM;
  • Trasporto / spedizione della merce al cliente della RSM, con emissione di DDT;
  • Emissione di fattura elettronica, recante indicato il numero di identificazione del cliente della RSM, con sua trasmissione allo SDI dell’Agenzia delle entrate;
  • Lo SDI trasmette la fattura elettronica all’Ufficio Tributario della RSM, il  quale, una  volta   verificato   il   regolare   assolvimento   dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e  comunica l'esito  del  controllo  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle entrate (SDI) attraverso apposito canale telematico; l’Ufficio Tributario della RSM trasmette la fattura al cliente della RSM;
  • L'operatore  economico  italiano   visualizza   telematicamente l'esito del  controllo  effettuato  dall'ufficio  tributario  di  San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a  disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della  fattura,l'ufficio  tributario  non  ne   ha   convalidato   la   regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni  successivi  emette nota di variazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Dpr n. 633/1972 (con addebito dell’Iva), senza il pagamento di sanzioni e interessi;
  • L’operatore economico italiano inserisce la fattura nel Modello Intra cessioni e lo trasmette all’Agenzia delle Dogane

Nel caso di cessioni di beni poste in essere da parte di operatori economici italiani esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica (ad esempio, contribuenti in regime forfetario), fermo restando la non imponibilità dell’operazione, viene svolta la seguente procedura:

  • Comunicazione al venditore italiano del numero identificativo da parte del cliente della RSM;
  • Trasporto / spedizione della merce al cliente della RSM, con emissione di DDT;
  • Emissione di fattura in formato elettronico (ad esempio, PDF allegato a e-mail) o in formato cartaceo, recante indicato il numero di identificazione del cliente della RSM, con sua trasmissione allo SDI dell’Agenzia delle entrate;la fatturacartacea é emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario
  • Ricevimento fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario della RSM.

 

L'operatore italiano  che,  entro  quattro  mesi  dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario  l'esemplare  della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario della RSM ne da' comunicazione, al medesimo ufficio tributario  e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;  se entro  trenta  giorni  non  ha  ricevuto  l'esemplare  della  fattura vidimata emette nota di variazione, ai sensi dell'art. 26,  comma  1, del Dpr n. 633/1972 (con addebito dell’Iva), senza il pagamento di sanzioni e interessi.

REGIME TRANSITORIO

L’articolo 22 del Decreto 21 luglio 2021, riguardo alla decorrenza delle nuove disposizioni, afferma che:                

“1. Il presente decreto entra in vigore il 1°  ottobre  2021.  Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del  decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno  2022, per le cessioni  di  beni  effettuate  nell'ambito  dei  rapporti  di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,  di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica,  n.  633 del 1972, la fattura puo' essere emessa e ricevuta, con le  modalita' indicate dal presente decreto, in formato elettronico  o  in  formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui  al periodo precedente le fatture sono  emesse  e  accettate  in  formato elettronico, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del presente decreto. “.

 

 


                                     
           

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25/01/2022 - 21:14

Aggiornato il: 25/01/2022 - 21:14

3.2.3 - Obblighi posti a carico dei gestori di piattaforme informatiche


Il Legislatore italiano, al fine di contrastare l’evasione dei tributi che spesso caratterizza le vendite di beni fisici attuate tramite piattaforme informatiche (“Market place”), del tipo E-Bay ed Amazon:

  • con il Dl n. 135 del 14.12.2018 (“decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n. 12/2019, riguardo ad alcuni prodotti (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) importati da territori / Paesi terzi, di valore intrinseco NON superiore a 150 euro, aveva previsto l’obbligo della corresponsione dell’Iva in capo al gestore della piattaforma informatica;
     
  • con il successivo Dl n. 34 del 30 aprile 2019 (“decreto crescita”), convertito dalla Legge n. 58/2019:
    • ha spostato al 1° luglio 2021 quanto previsto dal Dl. N. 135/2018 (in tema di obbligo di corresponsione dell’Iva in capo al gestore della piattaforma informatica);
    • ha posto in capo ai gestori un obbligo di segnalazione periodica di dati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, riguardo a tutti i prodotti commercializzati tramite le suddette piattaforme informatiche

L’articolo 13 - Vendita di beni tramite piattaforme digitali del Dl crescita afferma che:

"1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
 

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

2. Soppresso

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

(…)”.

Le disposizioni sopra riportate sono venute meno a partire dal 1° luglio 2021.

L’articolo 39 del Dpr n. 633/1972, afferma che:

“I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione e' fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorita' fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate. “.

 

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25/01/2022 - 21:38

Aggiornato il: 25/01/2022 - 21:38