5.2 - Come si distinguono i vari tipi di società


I diversi tipi di società si distinguono principalmente:

• in rapporto all’«oggetto» (o scopo sociale);
• in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci.


Tipi societari secondo l’oggetto sociale

In rapporto all’«oggetto sociale» (o scopo sociale), il codice civile distingue tra:

• società commerciali (che esercitano una delle attività previste dall’art. 2195 c.c.)1 e
• società non commerciali (che esercitano attività economiche non commerciali, ad es. agricole o professionali): in tal caso è ammesso il ricorso alla Società semplice (v. par. successivo).


Tipi societari secondo il grado di responsabilità dei soci

In rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci, il codice distingue tra:

• società di persone: in esse i soci hanno di norma una responsabilità «illimitata e solidale» di fronte ad eventuali rovesci societari;
• società di capitali: in esse i soci hanno invece una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto: quindi in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.2

►«Responsabilità illimitata» significa che un socio, se la società non è in grado di pagare i creditori, risponde con tutto il suo patrimonio personale.

►«Responsabilità solidale» (o «in solido») significa che un socio risponde anche dei debiti contratti, in nome della società, dagli altri soci: se quindi i beni personali di un socio non sono sufficienti, la sua quota di debito deve essere pagata da tutti gli altri.3


1 Produzione industriale di beni e di servizi; intermediazione commerciale; attività ausiliarie delle precedenti (vedi primo capitolo, «Mettersi in proprio: la scelta imprenditoriale). Negli ultimi anni, a seguito dell’abrogazione della legge 1815/1939, sono stati introdotti casi di esercizio di attività professionali protette in società commerciali di persone (es. la società tra avvocati di cui al d.lgs. 96/2001).
2 Ciò in base al cosiddetto principio di «autonomia patrimoniale», secondo cui il patrimonio della società è distinto da quello dei soci.

3 Ciò implica anche che il creditore può decidere di soddisfarsi sui beni di un socio a sua scelta.

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09/11/2015 - 14:07

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:07

5.2.1 - Le società di persone


Le società di persone sono:

• Società semplice (S.s.);
• Società in nome collettivo (S.n.c.);
• Società in accomandita semplice (S.a.s.).

A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno «personalità giuridica»: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado quindi tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

Lo strumento di individuazione delle società di persone è la «ragione sociale», che è costituita:

• dall’eventuale nome della società;
• dal nome di uno o più soci;
• dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.n.c», «S.a.s.», ecc.).

Per esempio: «Bianchi & Rossi S.a.s.»; «Studio A di Mario Rossi & C. S.n.c.».

Il codice civile definisce la disciplina basilare delle società di persone trattando della Società semplice (S.s.). Ciò significa che laddove il Codice non prevede esplicitamente un trattamento particolare per la S.n.c. o per la S.a.s., a queste si applica la normativa disposta per la S.s.

►Nelle società di persone:

• le qualità personali dei singoli soci (competenza, abilità, correttezza, ecc.) sono più importanti dei beni conferiti alla società: il lavoro costituisce infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;
• il numero dei soci è ristretto, e di conseguenza il capitale conferito nella società non è, di norma, molto elevato;
• tutti i soci (eccetto gli accomandanti nelle S.a.s.) sono responsabili con il loro patrimonio personale per i debiti sociali («responsabilità illimitata») e rispondono anche della parte di debito non pagata dagli altri soci («responsabilità solidale»);
• l’amministrazione (quindi la parte più significativa delle attività d’impresa) può spettare solo ai soci o a parte di essi.

La società semplice

Caratteristica della Società semplice (S.s.), che a sua volta la distingue da ogni altro tipo di società, è che non può esercitare attività di impresa commerciale.

Casi tipici in cui viene usata questa forma sociale sono:

• attività agricole;
• attività professionali in forma associata;1
• attività di gestione di patrimoni mobiliari 2 o immobiliari (quest’ultima consiste in genere nella riscossione di affitti di uno o più immobili).

La disciplina delle società di persone – così come configurata trattando della S.s. – prevede che i poteri di amministrazione e di rappresentanza spettino di norma a tutti i soci «disgiuntamente» (cioè senza bisogno dell’assenso degli altri soci),3 salvo che nel contratto sociale non sia stabilito diversamente.

 

1 Fino a tempi recenti la forma di S.s. è stata usata a causa della sostanziale difficoltà per i professionisti associati iscritti a un albo di esercitare la professione utilizzando la forma di società commerciale. Dopo l’entrata in vigore della legge 266/97 era venuto formalmente meno il divieto di esercitare le professioni protette sotto forma di società commerciale, anche se l’assenza di norme specifiche rendeva sempre problematico l’uso di tale veste giuridica (ad eccezione della cosiddetta «società tra avvocati», disciplinata dal d.lgs. n. 96/2001).
Al momento in cui si scrive, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto sviluppo, le società professionali possono essere costituite nelle seguenti forme:
• società di persone;
• cooperative.
In ogni caso le nuove norme in materia di società di professionisti non incidono sui modelli societari già previsti, ma dettano solamente un quadro di regole riservate a quei professionisti che vogliono svolgere, in via associata, la propria professione.
2Spesso la Società semplice viene utilizzata unicamente al fine di detenere quote di società di capitali. È bene tuttavia sapere che molti Registri Imprese ritengono che questo tipo di attività non sia consentito alle S.s., pertanto se se ne vogliono costituire a questo scopo è opportuno informarsi preventivamente presso la Camera di commercio.
3Di solito, per avere la necessaria agilità operativa e nello stesso tempo la garanzia che qualche socio in preda a «raptus» non combini dei grossi pasticci, nelle società di persone si conviene che l’amministrazione e la rappresentanza spettino disgiuntamente per l’ordinaria amministrazione e congiuntamente per la straordinaria.

La società in nome collettivo

La Società in nome collettivo (S.n.c.), a differenza della S.s. e come tutte le società cosiddette commerciali, può esercitare sia attività economiche non commerciali sia attività d’impresa commerciale. Si costituisce con atto pubblico (cioè redatto da un notaio) o scrittura privata autenticata (redatta dalle parti e autenticata da un pubblico ufficiale).

L’atto costitutivo (ed ogni eventuale modifica successiva) deve essere iscritto entro 30 giorni dalla data di costituzione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, mediante la c.d. Comunicazione Unica, e deve contenere almeno:
• la ragione sociale, contenente obbligatoriamente, oltre ad eventuali nomi di fantasia (es.: «Tutto per la sposa», «Pensione Miramare» ecc.), il nome di uno o più soci e il rapporto sociale «S.n.c.»;
• l’indicazione dei soci e dei loro «conferimenti» (trasferimenti di denaro dal proprio patrimonio al patrimonio sociale);
• l’oggetto (cioè lo scopo) della società e la sua durata;
• l’indicazione della sede della società.1

L’indicazione della durata è importante perché lo scadere del termine costituisce il momento in cui il socio che non vuole proseguire il rapporto può chiedere lo scioglimento della società anche se gli altri non sono d’accordo; mentre prima che questa data sia raggiunta la società non può essere sciolta, salvo il verificarsi di certe circostanze (ad esempio il conseguimento dell’oggetto sociale o la volontà comune di tutti i soci).

Il singolo socio ha comunque il diritto di uscire dalla società (il che però può avvenire solo a certe condizioni e quasi mai in modo indolore).

Sarà quindi utile, all’atto della stipula del contratto di società, curare con attenzione sia la definizione del termine che le modalità di recesso dei soci.

Come sopra accennato, nelle S.n.c. ciascun socio «conferisce» (cioè apporta) una propria quota di capitale: le quote possono essere differenti, e anche la ripartizione degli utili o delle perdite – dalla quale nessun socio può essere escluso – segue di solito la stessa proporzione che si è adottata nel conferimento delle quote.2

Nessun socio può svolgere un’attività in concorrenza (direttamente o attraverso altra società di persone) senza il consenso degli altri soci.
I soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente dei debiti della S.n.c.; il creditore, però, prima di rifarsi sui soci deve procedere esecutivamente nei confronti della società (cosiddetta «escussione» del patrimonio sociale).

Per il potere di amministrazione e quello di rappresentanza vale quanto disposto per la S.s.

► Nelle Società in nome collettivo:

• è consigliabile che i soci siano competenti nell’attività economica scelta come oggetto sociale (conoscano cioè il «mestiere»);
• la confidenza e la reciproca fiducia sono essenziali.

Nella S.n.c., infatti, tutti i soci partecipano di solito in prima persona all’attività.


1È consigliabile indicare nell’atto costitutivo il solo Comune senza specificazione di via e numero civico, che verranno invece indicati solo nella domanda di iscrizione nel Registro Imprese. Ciò consentirà di evitare il ricorso all’atto pubblico od alla scrittura privata autenticata in caso di modificazione della sede legale.
2 Possono anche convenirsi attribuzioni di utili o perdite non proporzionali alle quote.

La società in accomandita semplice

La Società in accomandita semplice (S.a.s.) è disciplinata in tutto come la S.n.c. con l’unica, ma assai rilevante, differenza che i soci vengono distinti in:

• accomandanti: sono soci non operativi.1 Dispongono di solito di mezzi finanziari e apportano il capitale, limitando però la loro responsabilità alla quota conferita;
• accomandatari: sono i soci operativi. Hanno le competenze tecniche richieste per lo svolgimento dell’attività, ed oltre al capitale apportano il loro lavoro, assumendo responsabilità illimitata e solidale.

Gli accomandanti non hanno poteri di amministrazione e rappresentanza; se violano il divieto di amministrare o rappresentare la società perdono il beneficio della responsabilità limitata. Per lo stesso motivo i loro nomi non possono comparire nella ragione sociale.

Gli accomandatari coincidono in tutto con la figura dei soci della S.n.c.

►Le società in accomandita (semplice e per azioni) possono definirsi anche «società miste» o «a responsabilità mista», data la presenza di due categorie di soci con diverso grado di responsabilità. Essi sono:

• i soci «accomandatari», responsabili illimitatamente e solidalmente: sono gli amministratori e i rappresentanti dell’impresa;
• i soci «accomandanti», con responsabilità limitata alla quota conferita: sono di solito i principali finanziatori dell’impresa, e delegano i poteri di gestione e rappresentanza agli accomandatari.

«Accomandare» significa infatti «affidare», «dare in gestione».

 

1Salvo il caso dell’«accomandante d’opera»: v. più avanti, «Alcune indicazioni utili per la scelta della forma sociale».

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5.2.2 - Le società di capitali


Le società di capitali1 sono:

• Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
• Società unipersonale a responsabilità limitata;
• Società semplificata a responsabilità limitata;
• Società per azioni (S.p.a.);
• Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.).

Le società di capitali hanno «personalità giuridica»: sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici distinti dalle persone dei soci. È quindi la società, e non il singolo socio, ad essere titolare dei diritti e degli obblighi che nascono dallo svolgimento dell’attività.

Lo strumento di individuazione della società di capitali è la «denominazione sociale», che è costituita:

• dal nome della società (composto da un nome di fantasia o dal nome di uno o più soci);
• dall’indicazione del «rapporto sociale» («S.r.l.»; «S.p.a.», ecc.).

Per esempio: «Fiat Group Automobiles S.p.a.»; «Bianchi & Rossi S.r.l.».

►Nelle società di capitali:

• i beni conferiti alla società hanno maggiore importanza delle qualità personali dei soci: i capitali costituiscono infatti il mezzo principale con cui i soci contribuiscono all’attività sociale;
• è più facile cedere le proprie quote sociali;
• i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale2 (cosiddetta «responsabilità limitata»);
• l’amministrazione può spettare anche ai non soci.


1Alcuni considerano società di capitali anche le cooperative, che però hanno uno status giuridico del tutto particolare e vengono esaminate di seguito in un paragrafo a parte.
2 Con l’eccezione dell’accomandatario nella S.a.p.a.

La società a responsabilità limitata

La Società a responsabilità limitata (S.r.l.) si costituisce esclusivamente per atto pubblico, al quale può essere allegato uno statuto che regola il funzionamento degli organi sociali. Entro 20 giorni dalla data di costituzione, l’atto viene iscritto a cura del notaio sia presso l’Ufficio del Registro Imprese sia presso l’Agenzia delle Entrate nel cui territorio la società ha la sede legale, mediante la Comunicazione Unica.1

L’atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente:
• la denominazione sociale;
• le generalità dei soci e le loro quote di conferimento;
• l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;
• l’oggetto (cioè lo scopo) della società ed eventualmente la sua durata;
• l’indicazione della sede della società;
• le norme di ripartizione degli utili;
• l’indicazione degli amministratori e dei loro poteri;
• l’indicazione del Sindaco Unico o del revisore contabile (se esistenti);
• l’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Il capitale sociale di norma (art. 2463 c.2 n.4 c.c.) non è inferiore a 10.000 euro. Deve essere conferito in denaro2 (salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo) e direttamente nelle mani degli amministratori della società (non più in banca).
Ferma restando la necessità della sottoscrizione integrale del capitale sociale, una recente legge3 ha tuttavia introdotto la possibilità di determinare un capitale inferiore a 10.000 euro, purché pari ad almeno un euro.

Si hanno quindi due casi:
• capitale sociale non inferiore a 10.000 euro: i soci depositano il 25% del capitale (cioè 2.500 euro, come minimo) nelle mani degli amministratori della società con l’impegno a coprire in ogni momento la somma rimanente;
• capitale sociale tra 1 e 9.999 euro: i conferimenti, obbligatoriamente in denaro, devono essere versati per intero nelle mani degli amministratori. Inoltre una somma pari ad 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio annuale deve essere destinata a riserva legale finché il patrimonio netto non abbia raggiunto i 10.000 euro.4

Il capitale sociale è diviso in quote, detenute dai diversi soci, che hanno il potere in proporzione al numero di quote in loro possesso. Essendo stato abolito dal 2009 il libro dei soci per la S.r.l., la proprietà delle quote e i loro trasferimenti sono registrati presso il Registro Imprese della Camera di commercio.

I bilanci sono pubblici e devono essere depositati presso il Registro Imprese.

La S.r.l.:

• risponde dei propri debiti esclusivamente con il proprio patrimonio, escludendo quindi le proprietà personali dei soci (al di fuori della quota conferita);
• ha come organo deliberante l’Assemblea dei Soci;5
• ha come organo amministrativo, secondo la scelta dei soci:

- o un Amministratore Unico;
- o un Consiglio di Amministrazione, che può delegare la maggior parte dei propri poteri ad un consigliere (l’«Amministratore Delegato»);6

• può disporre di:
- un organo di controllo (Sindaco Unico od eventualmente, se previsto dallo statuto, Collegio Sindacale),7 che verifica la correttezza dell’amministrazione e l’adeguatezza dell’assetto amministrativo;
- un revisore contabile, che esercita il cosiddetto controllo contabile.

L’organo di controllo e il revisore contabile sono obbligatori solo in presenza di determinate condizioni previste dall’art. 2477 c.c. 8

► La S.r.l. è un tipo di società in cui l’elemento personale è abbastanza importante, ma contemporaneamente si ha il vantaggio della responsabilità limitata: copre quindi la fascia di imprese con dimensioni medie,9 superiori alla S.n.c. ed inferiori alla S.p.a. (infatti ha di norma un capitale minimo obbligatorio di 10.000 euro contro i 50.000 euro della S.p.a).10

 

1A seguito della Legge n. 340/2000, l’atto costitutivo non deve più essere sottoposto ad omologazione da parte del Tribunale.
2A tale proposito il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato una nota in data 4 settembre 2013, chiarendo che per la costituzione delle nuove S.r.l. possono essere utilizzati:
• assegni circolari (intestati ad uno degli amministratori o alla società);
• denaro contante (solo per importi inferiori ai 1.000 euro);
• bonifico bancario a favore di uno degli amministratori.
3Il d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99.
4 Dal 2004, il conferimento può avvenire anche mediante la stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti dai soci. Possono inoltre far oggetto di conferimento anche tutti gli elementi di attivo suscettibili di valutazione economica.
5 Per quanto riguarda le modalità di assunzione delle deliberazioni dei soci, dal 2004 non è più obbligatoria la cosiddetta modalità collegiale (riunione dei soci in luogo e data prestabilita), ma l’atto costitutivo può prevedere modi più agili ed informali di consultazione e di consenso scritto (lettera, fax ecc.). In casi particolari (es. le modifiche dell’atto costitutivo) viene tuttavia mantenuto l’obbligo della deliberazione collegiale.
6Dal 1.1.2004 l’amministrazione può essere delegata anche a dei Co-Amministratori, i quali, operando disgiuntamente, non formano un Consiglio di Amministrazione.
7 Dal 2011 per la S.r.l. il codice civile prevede in via ordinaria la figura del Sindaco Unico e solo in alternativa quella tradizionale del Collegio Sindacale.
8L’art. 20 comma 8 del «decreto competitività» (d.l. 91/2014) ha abrogato l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore contabile nelle S.r.l. con un capitale sociale uguale o superiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. L’organo di controllo resta tuttavia obbligatorio quando la S.r.l.:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell’articolo 2435-bis del codice civile [1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità]. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
9 Da quando è stata introdotta la S.r.l. unipersonale (e ancor più con la recentissima introduzione delle S.r.l. semplificate) questo tipo di società può essere utilizzato anche per imprese con dimensione aziendale minima ma soggette a forte rischio di capitale.

10 Come segnalato nel cap. 11, il l c.d. «decreto competitività» (d.l. 24 giugno 2014 n. 91, entrato in vigore il 25 giugno 2014), ha introdotto importanti modifiche al codice civile sulle disposizioni societarie. Tra queste la riduzione della soglia minima di capitale per la costituzione di una S.p.a, che è passata da 120.000 a 50.000 euro.

La Società unipersonale a responsabilità limitata

Recependo una normativa dell’Unione europea,1 è stata introdotta anche nel nostro sistema la possibilità che la S.r.l. venga costituita con un unico socio.

Con questa novità, anche gli imprenditori individuali possono usufruire della limitazione di responsabilità.

In effetti è sempre stato possibile, nel nostro ordinamento, che una società di capitali si trovasse nel corso del tempo ad avere un solo socio, ma in tal caso questo perdeva il beneficio della responsabilità limitata. La nuova disciplina riconosce invece la possibilità che la S.r.l. venga costituita fin dall’inizio con un unico socio «fondatore» (e quindi, eccezionalmente, non con un contratto tra più persone ma con un’enunciazione unilaterale).

Il socio unico beneficia della limitazione di responsabilità2 purché:
• non sia una «persona giuridica» (cioè per es. una S.p.a. non può essere socio unico di una S.r.l. unipersonale)3 o socio unico di altre società di capitali (cioè in pratica non può possedere un’altra S.r.l. unipersonale);
• abbia effettuato i conferimenti dal proprio patrimonio al patrimonio sociale nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
• abbia fatto constatare nei modi dovuti la unipersonalità della S.r.l. al Registro Imprese della Camera di commercio.


1Decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 88, in conformità alla Direttiva Comunitaria n. 667 del 1989.
2Dal 2004, la responsabilità diventa illimitata se, previamente verificatosi lo stato di insolvenza, il socio unico non abbia provveduto al versamento del capitale o non abbia dichiarato al Registro Imprese che le quote sono di spettanza di un solo soggetto.
3 In generale è un problema dibattuto se il socio di una società possa essere una persona giuridica, oltre che una persona fisica (cioè ad es. se una S.r.l. possa essere socia di una S.n.c., di una S.p.a., ecc.).

La Società semplificata a responsabilità limitata

Nel corso del 2012 è stato introdotto un nuovo modello societario: la Società semplificata a responsabilità limitata la cui disciplina, nell’anno successivo, ha subito alcune importanti modificazioni.1

All’inizio la S.r.l. semplificata poteva essere costituita solo da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni: tale limite è stato eliminato,2 per cui possono partecipare alla S.r.l. semplificata persone fisiche di qualunque età.

La costituzione deve avvenire con atto pubblico: quindi con l’intervento del notaio, ma con esenzione dall’onorario notarile.

L’atto costitutivo deve essere depositato a cura del notaio o degli amministratori all’ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, così come gli atti modificativi e gli eventuali trasferimenti di quote.3 Le relative denunce sono esenti da bollo e da diritti di segreteria.

Il capitale sociale minimo deve essere:
• di almeno 1 euro;
• inferiore ai 10.000 euro, limite minimo «ordinario» per le S.r.l.;
• sottoscritto ed interamente versato in denaro all’organo amministrativo all’atto della costituzione.

Un apposito decreto ministeriale4 ha formulato la versione tipizzata ed inderogabile dello statuto ed ha individuato i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci. L’amministrazione, inizialmente riservata ai soli soci, può ora essere affidata anche a persone esterne alla società.

I vantaggi di questo nuovo tipo di società sono sostanzialmente riconducibili ad una riduzione dei costi iniziali e ad uno snellimento delle procedure per la costituzione della società e le sue variazioni.

Trattandosi di forma giuridica nuova, ancor priva della necessaria elaborazione giurisprudenziale, è consigliabile rivolgersi alla Camera di commercio od ad altro soggetto qualificato per conoscere nel dettaglio le caratteristiche del contratto societario.


1La S.r.l. semplificata è stata introdotta con l’articolo 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 marzo 2012. Successivamente con il decreto legge 28 giugno 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 99, sono state apportate significative modificazioni e, al contempo, sono state soppresse le S.r.l. a capitale ridotto.
2Con il decreto legge 76/2013, convertito in legge 99/2013.
3I trasferimenti di quote a favore di soggetti ultratrentacinquenni, in un primo tempo nulli, sono ora possibili data la possibilità di partecipazione di soci di qualunque età anagrafica.
4D.m. 138/2012, entrato in vigore il 29 agosto 2012.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Questa forma societaria è stata eliminata dall’ordinamento giuridico con la medesima normativa (vedi nota 24) con cui è stata modificata la disciplina della S.r.l. semplificata, che ne ha, per così dire, riassorbito le principali caratteristiche.

Le S.r.l. a capitale ridotto già operative ed iscritte nel Registro Imprese sono state convertite di diritto in S.r.l. semplificate.

La società per azioni

È estremamente improbabile che chi si mette in proprio voglia aprire di primo acchito una Società per azioni (S.p.a.), in quanto questa forma sociale è adatta esclusivamente per le grandi imprese. Per completezza di informazione, tuttavia, ne diamo di seguito qualche cenno.

Per le S.p.a. valgono di massima le stesse disposizioni delle S.r.l., con queste differenze:

• l’organo di controllo gestionale interno è obbligatorio in tutti i casi ed è rappresentato dal Collegio Sindacale;1
• il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile;2
• il capitale sociale non può essere inferiore a 50.000 euro;3
• esso inoltre non è suddiviso in quote ma in azioni, cioè in titoli di credito liberamente acquistabili e vendibili sul mercato (v. riquadro di seguito);
• riguardo all’organo amministrativo, oltre allo schema classico (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) sono ora possibili anche altri schemi tratti dal diritto di altri Paesi europei.4

Dato il forte rilievo nella vita economica del Paese, il legislatore ha previsto per le S.p.a., oltre al controllo interno (dato dal Collegio Sindacale), anche due tipi di controllo esterno:

• quello esercitato dalla CONSOB, che controlla la correttezza delle operazioni delle società quotate in borsa od in mercati regolamentati;
• quello esercitato dalle società di revisione, che certifica la regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio da parte delle S.p.a. emittenti azioni quotate in mercati regolamentati.

La S.p.a. è il tipo di contratto sociale più adatto per la costituzione delle grandi imprese, in quanto consente di reperire ingenti capitali. I settori più interessati sono generalmente il credito, la finanza, la grande industria, la grande distribuzione commerciale, ecc.

Azioni ed obbligazioni: per saperne di più

In una S.p.a. (o in una S.a.p.a.) il capitale sociale può essere diviso in un numero predeterminato di quote che abbiano valore uguale. Se ad esempio una S.p.a. ha un capitale di 300.000 euro, può dividerlo in 300.000 quote da 1 euro ciascuna; ogni quota viene rappresentata da un documento chiamato azione, che può essere liberamente acquistato e venduto sul mercato.

Chi acquista una o più azioni diventa automaticamente socio della società che le ha emesse.

L’azione è un titolo di credito «nominativo», in quanto deve generalmente riportare il nome del titolare (in casi circoscritti e ben determinati sono ammesse la azioni «al portatore»).

 L’azione esprime la misura in cui il socio partecipa alla società: ad esempio se un socio conferisce 1.000 euro, avrà 1.000 azioni; se conferisce 2.000 euro 2.000 azioni, e così via.

Oltre alla quota di partecipazione, l’azione incorpora anche i diritti del socio: diritto al «dividendo» (cioè alla distribuzione degli utili tra i soci), diritto di voto nelle assemblee (se previsto), ecc.

Le azioni possono essere di diversi tipi. I più ricorrenti sono:

• azioni ordinarie;
• azioni privilegiate (con priorità nella distribuzione degli utili, e generalmente con limitazione del diritto di voto a determinati argomenti);
• azioni di risparmio (non comportano diritto di voto; costituiscono una categoria particolare di azioni privilegiate, create per promuovere l’investimento azionario dei piccoli risparmiatori).

Per raccogliere denaro, oltre ad emettere azioni – con il conseguente aumento di capitale sociale – le S.p.a. (e dal 2004 anche le S.r.l.) possono offrire delle obbligazioni, cioè dei titoli non legati al capitale sociale. A differenza delle azioni, le obbligazioni non incorporano lo status di socio, ma solo un diritto di credito.5


1Composto da sindaci effettivi (da tre a cinque) e sindaci supplenti (due).
2Nelle S.p.a. che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile può essere svolto dall’organo di controllo interno.
3Vedi nota 21. Diversamente che per le S.r.l., il versamento del 25% del capitale non è sostituibile da altre garanzie; inoltre non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.
4Nel primo schema, detto dualistico, abbiamo due organi: l’Assemblea dei Soci elegge infatti un Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo della gestione), che nomina a sua volta un Consiglio di Gestione (organo amministrativo). Nel secondo schema, detto monistico, si ha invece un solo organo: il Consiglio di Amministrazione, che elegge nel suo seno un Comitato per il controllo di gestione. Si ha in quest’ultimo caso un organo formalmente unico ma con distinzione di funzioni tra i componenti (alcuni «operativi» ed altri incaricati del controllo gestionale).

5 In caso di emissione di «obbligazioni convertibili» il creditore può scegliere tra la restituzione di quanto prestato alla società o l’acquisizione di un certo numero di azioni secondo un rapporto predeterminato con le obbligazioni sottoscritte
 

La Società in accomandita per azioni

La Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) è un tipo societario usato rarissimamente nel nostro Paese, e fonde le caratteristiche:

• della S.a.s. (soci accomandatari amministratori e illimitatamente responsabili degli obblighi sociali) e
• della S.p.a. (le quote sono rappresentate da azioni, la disciplina per il funzionamento è analoga a quella della S.p.a.).

I soci accomandatari sono amministratori di diritto, e possono essere revocati dai soci (accomandatari e accomandanti riuniti insieme in assemblea) che siano titolari della maggioranza del capitale sociale.

Classificazione delle società secondo il grado di responsabilità dei soci

Società in cui ogni socio è personalmente responsabile

Società semplice e Società in nome collettivo

Società in cui solo alcuni soci sono personalmente responsabili

Società in accomandita semplice e Società in accomandita per azioni

Società in cui nessun socio è personalmente responsabile

Società a responsabilità limitata (*) e Società per azioni

(*) Comprese le S.r.l. unipersonali e semplificate.

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09/11/2015 - 14:16

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:16

5.2.3 - Le società cooperative


Le Società cooperative meritano un cenno a parte. A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest’ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso.

La cooperativa si può definire infatti come l’unione di persone che svolgono un’attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Nelle cooperative i soci, oltre ad essere produttori, sono anche consumatori di parte dei beni e servizi prodotti: scopo della società non è quindi quello di realizzare degli utili e distribuirli tra i soci, ma di vendere ai soci stessi beni e servizi a prezzi di favore, senza quel margine di profitto normalmente applicato dalle imprese commerciali nelle vendite a terzi.

Allo scopo mutualistico può aggiungersi, entro certi limiti, anche lo scopo di lucro, che rimane tuttavia puramente secondario. In pratica, infatti, i beni e i servizi prodotti non consumati dai soci vengono venduti anche ai non soci; i prezzi praticati, sia pure inferiori a quelli di una normale impresa commerciale, sono fissati di solito in modo da conseguire degli utili. Questi verranno distribuiti ai soci solo entro certi limiti, per non perdere le agevolazioni accordate dalla legge.

Non avendo per obiettivo il profitto (cioè la retribuzione del capitale), le cooperative non possono avere nel bilancio annuale un utile da ripartire tra i soci superiore ad una minima percentuale del capitale sociale.1

I soci devono essere almeno nove o – a determinate condizioni – almeno tre.2 Dopo la riforma del diritto societario, per tutte le obbligazioni sociali risponde la sola società cooperativa con il proprio patrimonio.3

La riforma del diritto societario del 2004 ha introdotto il principio della cosiddetta «mutualità prevalente»,4 la cui certificazione è di competenza del Ministero dello sviluppo economico mediante l’iscrizione in un apposito Albo che consente l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge. L’adempimento rientra tra quelli effettuabili tramite la Comunicazione Unica.

Quanto alle forme della costituzione, all’amministrazione ed al controllo valgono di massima le norme sulle S.p.a. Tuttavia nell’atto costitutivo i soci possono prevedere la scelta della disciplina delle S.r.l., ma solo per le cooperative con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Le cooperative con almeno tre soci e meno di nove soci devono invece adottare le stesse norme della S.r.l.

I vari tipi di cooperative

Le cooperative possono essere di vario tipo a seconda dell’attività svolta e delle dimensioni. Ad esempio:
• cooperative di consumo: acquistano merci all’ingrosso dal produttore per venderle ai soci (o a terzi) a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi;
• cooperative di produzione e lavoro: i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un’attività di produzione di beni o servizi;
• cooperative agricole: sono molto diffuse ed operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell’allevamento del bestiame;
• cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all’acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci;
• cooperative di credito: raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi (ed eventualmente a terzi) i finanziamenti necessari a condizione di favore;
• cooperative sociali (l. 381/91): operano nell’interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi oppure lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, se finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; beneficiano di apposite agevolazioni.5

 

1Caratteristica peculiare delle cooperative è la variabilità del capitale in rapporto al variare del numero dei soci.
2 Fino al 2001 il codice civile prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa. Con la riforma del diritto societario del 2004 l’istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato, ma ad oggi è comunque sempre possibile – a determinate condizioni – costituire società cooperative con un numero di soci minimo di 3. Recita infatti l’art. 2522 c.c.: «Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata (...)».
3Inoltre non esiste più la distinzione tra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata: i soci della cooperativa assumono sempre, per le obbligazioni sociali, una responsabilità limitata al solo capitale sottoscritto.
4Consistente nella prevalenza, ad esempio:
• dell’attività svolta a favore dei soci;
• degli apporti di beni e servizi da parte dei soci;
• ecc.
5Le cooperative sociali sono riconosciute dal d.lgs. 460/97 quali ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), soggetti, cioè, che si organizzano in forma imprenditoriale per il conseguimento di finalità sociali.

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09/11/2015 - 14:17

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:17

5.2.4 - Un particolare tipo di società di capitali: la Start up innovativa


È stato recentemente introdotto nell’ordinamento italiano1 un quadro organico di riferimento per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative. Secondo la definizione data dalla legge la Start up innovativa è una società di capitali (S.p.a., S.r.l., cooperativa) non quotata in mercati regolamentati, che possiede determinati requisiti:

• maggioranza del capitale detenuto da persone fisiche;
• sede principale in Italia;
• valore della produzione annua, a partire dal secondo anno, di non oltre 5 milioni di euro;
• assenza di distribuzione di utili;
• oggetto sociale dedicato in modo esclusivo o prevalente allo sviluppo, alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico.

La Start up deve inoltre:
• sostenere spese di ricerca o sviluppo pari o superiore al 15% del maggior importo tra costo e valore della produzione, oppure
• impiegare per almeno un terzo del totale personale altamente qualificato, oppure
• essere titolare o licenziataria di privativa industriale relativa ad invenzioni industriali.

È stata istituita una sezione speciale del Registro Imprese nella quale le società di capitali devono iscriversi se vogliono acquisire lo status giuridico di Start up. Tale iscrizione ha carattere costitutivo, per cui le agevolazioni fiscali, alcune deroghe al diritto societario e la disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell’impresa, previste dalla normativa sulle Start up, possono applicarsi solo completato tale adempimento.

Per informazioni più approfondite è bene consultare l’apposito sito predisposto dal sistema camerale: http://startup.registroimprese.it/


1 Con decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012.

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09/11/2015 - 14:18

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:18

5.2.5 - Altre forme sociali


Questa figura è stata introdotta già da diversi anni nel nostro ordinamento in conformità alla normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2137/85) ed è finalizzata a favorire la collaborazione di tre soggetti economici nell’ambito Ue: infatti questo tipo di società può essere costituito solo tra contraenti appartenenti ad almeno due Paesi comunitari con un massimo di venti membri.

La relativa disciplina (Contenuta nel decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) prevede che il GEIE debba essere costituito per atto scritto e che l’atto costitutivo e le successive modificazioni siano soggetti, oltre che alla pubblicità nazionale (iscrizione nel Registro delle Imprese) anche alla pubblicità a livello comunitario.

La responsabilità dei soci GEIE è illimitata e l’amministrazione può spettare (diversamente da tutti gli altri casi) anche ad una persona giuridica, attraverso un suo rappresentante. Data la sua particolare natura questo tipo di società è assoggettato ad agevolazioni comunitarie.

Una disciplina apposita è prevista anche sotto il profilo fiscale sia per quanto riguarda le imposte dirette che le indirette: in particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i redditi e le perdite del GEIE sono imputati direttamente a ciascun membro anziché al Gruppo.

Il consorzio

Il Consorzio è un contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La differenza sostanziale tra la società commerciale e il consorzio è che la prima è finalizzata all’esercizio di un’impresa, mentre il secondo è costituito da più imprese per condividere risorse o servizi o per meglio organizzare un’attività economica.

Il contratto di consorzio deve essere redatto per iscritto, indicando:
• l’oggetto e la durata;
• gli obblighi dei consorziati;
• le condizioni che regolano ammissione, esclusione e recesso dei soci;
• gli organi e le persone che hanno la rappresentanza e l’amministrazione;
• le modalità di scioglimento.

Quando l’attività consorziata ha un rilievo esterno (ad es. un consorzio per l’acquisto o per la vendita) il legale rappresentante deve iscrivere il consorzio nel Registro delle Imprese.

La società consortile

Invece che con un consorzio vero e proprio, l’attività svolta con finalità consortili può essere perseguita anche con una società commerciale: tipicamente la S.r.l. o la S.p.a., che assumono la denominazione:

• «Società consortile a responsabilità limitata», o
• «Società consortile per azioni».

In tali casi si applica la normativa del tipo sociale di riferimento (alla S.r.l. consortile cioè si applicano le norme della S.r.l. e non quelle del consorzio).

Il contratto di rete

Oltre al consorzio occorre accennare per affinità ad un nuovo strumento, introdotto nell’ordinamento giuridico nel 20091 e più volte modificato: il Contratto di rete, che la legge mette a disposizione degli imprenditori per creare aggregazioni d’impresa sinergiche, organizzate e durature, fruendo al contempo di incentivi ed agevolazioni fiscali.

Tale strumento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, può limitarsi ad un profilo di accordo contrattuale tra soggetti del tutto autonomi, oppure assumere soggettività propria mediante costituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comune destinato a rapportarsi con i terzi.

Nel primo caso il Contratto di rete deve essere depositato nel Registro Imprese di tutte le Camere di commercio nei cui territori hanno sede i soggetti partecipanti.

Nel secondo caso il Contratto acquisisce personalità giuridica autonoma di «Rete di imprese» e va iscritto nella sezione ordinaria del Registro Imprese della Camera di commercio in cui è stabilita la sua sede legale.


1Dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

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09/11/2015 - 14:19

Aggiornato il: 09/11/2015 - 14:19

5.2.6 - Società irregolari


Le società commerciali regolarmente costituite e registrate nel Registro delle Imprese della Camera di commercio si dicono regolari. Vi sono peraltro società che presentano anomalie nell’iter costitutivo e non risultano iscritte nel Registro delle Imprese: tali società si definiscono irregolari.

In tutti i casi di questo tipo, per la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le norme previste per la S.s. (ogni socio può essere chiamato a rispondere illimitatamente e solidalmente).

Un’altra conseguenza pratica è che – non essendo possibile l’iscrizione nel Registro delle Imprese – vi sono ricadute fortemente negative sulla possibilità di effettuare le normali procedure amministrative per l’esercizio dell’attività prescelta (es. invio SCIA, richiesta autorizzazioni ecc.).

Società di fatto

Tra le società irregolari, una forma ormai praticamente estinta è quella della Società di fatto (S.d.f.). Pur se non espressamente regolate dal codice civile attuale (lo erano col codice precedente del 1865), sono assimilate alle Società in nome collettivo irregolari (che cioè non hanno depositato l’atto costitutivo al Registro delle Imprese).

Fino a poco tempo fa, quando più persone avevano un interesse comune in un’attività imprenditoriale, potevano costituire una Società «di fatto», cioè senza un accordo scritto. In tal modo venivano meno le spese che la costituzione di una società regolare comporta (notaio, Registro delle Imprese, ecc.). Oggi la costituzione di una S.d.f. è teoricamente possibile (soprattutto per gli artigiani, visto che le norme vigenti in materia continuano a prevederla), ma di fatto impraticabile. Esiste infatti una precisa volontà politica di eliminare questa forma irregolare. Da molti anni ormai il Registro delle Imprese della Camera di commercio non accetta più alcuna nuova iscrizione di Società di fatto. Ne deriva che la S.d.f. non è in grado di ottenere e produrre ad altri una pubblica certificazione della propria esistenza, con conseguenze paralizzanti sotto il profilo dell’operatività.

Società occulte

Oltre alle S.d.f. esistono altre forme irregolari, che però non è il caso di approfondire in questa sede. Accenniamo brevemente alle società occulte, che si formano quando più persone convengono di gestire segretamente un affare in comune: l’attività sociale viene svolta da uno dei soci «in nome proprio» (iscrivendosi cioè al Registro Imprese come imprenditore individuale), mentre l’esistenza degli altri soci viene mantenuta segreta. In tal caso i soci occulti, se scoperti, risponderanno illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali e potranno perfino essere dichiarati falliti.

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29/10/2015 - 11:08

Aggiornato il: 29/10/2015 - 11:08