1.1.2 - Caratteristiche dell'impresa


Esercizio di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di beni e di servizi

L’«attività economica» è un’attività diretta alla creazione di nuova ricchezza, non solo attraverso la produzione di nuovi beni, ma anche aumentando il valore di quelli esistenti (per esempio trasformandoli o mettendoli in commercio). Non rientrano in questa definizione le attività culturali, intellettuali o sportive: ad esempio lo scrittore, lo scienziato, il calciatore non sono considerati imprenditori.

Organizzazione dell'attività

L’attività economica si considera «organizzata» – e può assumere quindi caratteristiche d’impresa – quando è svolta attraverso un’«azienda».
In proposito il codice civile (art. 2555) definisce l’azienda come il «complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa»: macchinari, impianti, attrezzature, locali, arredi, ecc., o più genericamente capitali. Tuttavia oltre che di capitali l’azienda è fatta anche di lavoro, cioè di risorse umane, ognuna con una propria funzione, coordinate e dirette dall’imprenditore.

L’organizzazione deve avere un’importanza apprezzabile nell’esercizio dell’attività: se questa è esercitata con strumenti modesti e senza ricorrere al lavoro altrui, non è attività organizzata (e non può quindi, in questo senso, considerarsi impresa). Per esempio un grafico web che lavori da solo e con l’utilizzo di mezzi ridotti (studio in casa, telefono, computer, ecc.) non è considerato in genere imprenditore ma lavoratore autonomo, come vedremo trattando di questo argomento.

Non è richiesto che l’imprenditore sia anche proprietario dei beni organizzati: è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo (affitto di un’azienda, uso gratuito di un capannone industriale, ecc.).

Quando l’imprenditore non è proprietario di azienda
Proprietario di azienda non vuol dire necessariamente imprenditore. Ad esempio, se Mario Bianchi acquista un negozio di frutta e verdura e lo gestisce personalmente, è imprenditore e proprietario insieme; ma se decide di darlo in locazione, cessa di essere imprenditore, e quindi non ne ha più gli obblighi né i diritti. In questo caso, imprenditore diventa il «conduttore», cioè chi ha preso l’azienda in affitto, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini fiscali, contributivi e delle responsabilità verso terzi.

Professionalità

La professione è l’esercizio abituale e prevalente di un’attività: per «professionalità» s’intende quindi la sistematicità, la non sporadicità dell’attività esercitata.
Ad esempio, uno studente universitario che occasionalmente faccia interviste per una società di indagini demoscopiche non svolge attività professionale, quindi non è considerato imprenditore.
Non è necessario, invece, che l’attività sia svolta ininterrottamente: una attività stagionale, quando sia esercitata in forma organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (per esempio la gestione di uno stabilimento balneare), costituisce attività d’impresa.
In genere, il requisito della professionalità implica anche lo «scopo di lucro», che in senso stretto è l’intento di ottenere dei ricavi superiori ai costi e conseguire quindi un utile. Tuttavia, le imprese pubbliche e alcuni tipi di imprese private (ad esempio le cooperative) non hanno scopo di lucro in questo senso. Per esse, dunque, tale concetto è inteso in senso più ampio, come «scopo genericamente egoistico» o quantomeno come «criterio di economicità di gestione» (in modo da coprire i costi).

Quando l’attività non è «impresa»

Se si vuole avviare un’attività:
• con un fine non economico (ad esempio un circolo ricreativo o culturale);
non organizzata tramite un’azienda (ad esempio un fotografo ambulante con un’attrezzatura modesta);
• esercitata non in forma professionale (ad esempio delle ripetizioni private a tempo perso),
è facile dedurre che non si tratta di impresa.
Gli enti che hanno un obiettivo non economico quale quello morale, ricreativo, culturale, sportivo, scientifico, ecc., sono inquadrati in apposite figure giuridiche («Associazioni», «Fondazioni», ecc.).1


1 Su questo argomento si rimanda al capitolo sugli aspetti giuridici

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
09/11/2015 - 10:50

Aggiornato il: 09/11/2015 - 10:50