Allegato 2 - Definizioni e link utili


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21/10/2015 - 17:13

Aggiornato il: 21/10/2015 - 17:13

A2.1 - Definizione di PMI


PMI - Piccola e media impresa
La Commissione Europea ha presentato la Raccomandazione 2003/361/CE (pubblicata sulla GUUE L 124 del 20.05.2003), che ha sostituito, a partire dal 1°gennaio 2005, la precedente 96/280/CE quale strumento per definire in tutta Europa cosa sia una impresa di “media”, “piccola” e “ridottissima” dimensione.
Sulla base delle nuove indicazioni viene considerata:

"Media impresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

  • numero di addetti minore di 250
  • fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro
  • indipendenza


"Piccola impresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

  • numero di addetti minore di 50
  • fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro
  • indipendenza


"Microimpresa" un´impresa che rispetta i seguenti requisiti:

  • numero di addetti minore di 10
  • fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro
  • indipendenza

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’anno in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

  • dai dipendenti che lavorano nell’impresa
  • dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa
  • dai proprietari gestori
  • dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti
  • Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Il requisito dell’indipendenza (vd. art 3 della Raccomandazione 2003/361/CE) è stato aggiornato per tener conto dei fenomeni di collegamento tra imprese: accanto al nuovo concetto di “impresa autonoma” vengono aggiunti i concetti di impresa “associata” e “collegata”, che, superando il precedente e rigido sistema del controllo del potere di voto, permettono una qualificazione più flessibile di PMI nell’ambito di fenomeni di gruppo.


Per ulteriori approfondimenti sulla nuova definizione è possibile consultare il sito della  Commissione Europea.

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29/10/2015 - 16:30

Aggiornato il: 29/10/2015 - 16:30

A2.2 - La regola de minimis


L’art. 107 par. 1 del Trattato CE prevede, come regola generale, l’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico. Non si tratta peraltro di un divieto assoluto, dal momento che i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 107 specificano una serie di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (deroghe).

Esistono poi aiuti di Stato di importo così poco elevato da rendere inapplicabile l’art. 107.1: la regola del de minimis fissa proprio la soglia al di sotto della quale un aiuto non ha effetto sensibile sulla concorrenza e non deve essere quindi notificato alla Commissione Europea per l’approvazione.

La definizione di de minimis è stata recentemente modificata con il Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013. In sintesi (e rinviando comunque al testo del regolamento per ulteriori dettagli), la  regola de minimis prevede che l'impresa (incluse le imprese controllate o controllanti, c.d. “impresa unica”) possa beneficiare di un importo massimo di 200.000 Euro (100.000 per l’attività di trasporto merci su strada per conto terzi) nell'arco di 3 esercizi finanziari (quello della concessione e i due precedenti).
L'importo dei 200.000 Euro comprende qualsiasi aiuto pubblico (qualunque ne sia la fonte) accordato ai sensi della regola de minimis e non pregiudica la possibilità per il beneficiario di ottenere altri aiuti ai sensi di regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione.

Il regolamento si applica a imprese di tutti i settori di attività diversi da produzione agricola, pesca e acquacoltura (è invece inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) - che hanno un proprio de minimis (Regolamenti UE n. 1408/2014 e 717/2014).

Il regolamento detta inoltre specifiche regole sulle modalità di calcolo del contributo nel caso di aiuti concessi sotto forma di prestiti o nell’ambito di regimi di garanzia e sulle modalità di controllo che gli stati membri e le autorità erogatrici degli aiuti devono adottare per garantire il rispetto del tetto da parte delle imprese beneficiarie.

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29/10/2015 - 16:31

Aggiornato il: 29/10/2015 - 16:31