10.5 - Vendita di bevande alcoliche a provvista di bordo di navi e aeromobili


 

L’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972 assimila alle cessioni all'esportazione le cessioni di provviste di bordo destinate alle navi e agli aeromobili agevolati, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo.

La norma citata afferma infatti che:
“Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
(….)
d) (….) le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo; (….)”.

L’articolo 74 del D.Lgs. n. 141/2024 – Provviste e dotazioni di bordo, afferma che:
“(….)
2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare: 
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri; 
b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo; 
c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo; 
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.”.

Tale beneficio è escluso riguardo al vettovagliamento (Risoluzione n. 10 del 1° febbraio 2012) destinato alle navi adibite alla pesca costiera:

  • sia che si tratti di pesca locale: che si esercita sino ad una distanza di 6 miglia dalla costa;
  • che di pesca ravvicinata: che si esercita sino ad una distanza di 20 miglia.

Le operazioni in argomento concorrono altresì alla formazione del plafond per l’acquisto di beni sul mercato nazionale o in importazione e di servizi. Al riguardo l’articolo 8-bis, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.”.

Provviste di bordo destinate alle navi
Sono agevolate le provviste di bordo (di bevande alcoliche) destinate alle seguenti navi:

  • navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca professionale;
  • navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

Sono escluse le unità da diporto, salvo che le stesse vengano adibite alla navigazione in alto mare e siano destinate all’esercizio di attività commerciali.

Per quanto concerne la condizione di nave adibita alla navigazione in alto mare il terzo comma dell’articolo 8-bis, afferma che:

“Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale é superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.”.

Una parziale eccezione rispetto a quanto descritto riguarda le imbarcazioni adibite a operazioni di salvataggio o assistenza in mare, per le quali, come affermato dalla risposta a interpello n. 120/2022 è possibile beneficiare del regime di non imponibilità anche in assenza del requisito della navigazione in “alto mare”. 

Riguardo al soggetto cessionario di tali provviste di bordo, la regola è che deve trattarsi dell’armatore della nave interessata (cd. “fornitura diretta”).

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con la Risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2017, ha riconosciuto la non imponibilità IVA (ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, lett. d), del Dpr n. 633/1972) anche alla fornitura di carburante da società petrolifera all’intermediario, a condizione che la consegna del carburante fosse effettuata dalla società petrolifera, su indicazione dell’intermediario, direttamente nel serbatoio della nave e che tale circostanza fosse attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte di quest’ultima ai sensi dell’art. 269 par. 3 del Regolamento 952/2013 (CDU). 

Fabio Tullio Coaloa ed Emanuele Greco, nella nota “Non imponibilità Iva esclusa per le dotazioni di bordo indirette”, Eutekne Info, del 7 aprile 2022, hanno affermato che:  

“Già nel 2014, in realtà, rispondendo a una consulenza giuridica non pubblicata, l’Agenzia aveva avallato l’applicabilità della non imponibilità ai fornitori “indiretti” di provviste di bordo (in particolare alle somministrazioni di alimenti e bevande all’interno della nave, in cui le merci venivano imbarcate sulla nave direttamente dal fornitore indiretto, che conservava copia della fattura timbrata dalla dogana e dalla bolletta di esportazione). Veniva sottolineato che “l’orientamento restrittivo della Corte UE espresso dalla sentenza Elmeka ... potrebbe essere superato se fosse garantita e verificabile la tracciabilità delle merci ... e quindi al loro consumo a bordo delle navi”. 

Nel caso specifico, però, “il provveditore marittimo non si limita ad effettuare la cessione delle provviste di bordo all’appaltatore ma provvede, altresì, all’imbarco dei beni sulla nave” e quindi “non si ravvisa un doppio passaggio dei beni costituenti provviste di bordo... bensì una unica cessione nei confronti dell’appaltatore funzionale”. 

Inoltre, “le citate formalità doganali – espletate sotto la vigilanza degli uffici doganali – costituiscono un efficace sistema di tracciabilità della merce”. Ciò costituisce un elemento sufficiente per escludere l’esistenza di uno “stadio commerciale anteriore” che legittima l’estensione del regime di non imponibilità.”.

Come riportato nella Risposta a interpello del 22 novembre 2022, n. 568,  “Tale orientamento risulta, altresì, coerente con la recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2022, n. 12140 (….). In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto l'applicazione del regime di non imponibilità, di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 8-bis d.P.R. n. 633 del 1972, anche alle cessioni indirette di prodotti e bevande (cd vettovagliamento).
In tale occasione, i giudici di legittimità hanno chiarito che a ''consegna direttamente a bordo realizza, dunque, la concomitanza tra il trasferimento della proprietà e il momento in cui l'armatore è autorizzato a disporre dei beni, proprio perché nessun altro passaggio è risultato occorrente. La consegna, difatti, si traduce nella possibilità per chi la riceve, di disporre di fatto dei beni come se ne fosse il proprietario, secondo la definizione unionale di cessione...''.
Riguardo alle navi adibite alla pesca professionale la non imponibilità opera per le sole unità adibite alla navigazione d’alto mare (ad esempio, pesca d’altura esercitata nel Mediterraneo o pesca oceanica esercitata oltre gli Stretti).

Il beneficio della non imponibilità di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972, si applica altresì alle cessioni di provviste di bordo nei confronti dell’armatore di UNITA’ DA DIPORTO, utilizzate in navigazione di alto mare, destinate a un utilizzo commerciale:

  • Noleggio o locazione di unità da diporto;
  • Utilizzo per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • Utilizzo da parte di centri di immersione e di addestramento subacquee (come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo);

Possono essere fatturate in regime di non imponibilità, nel rispetto di alcune condizioni.

Al fine di fruire della non imponibilità Iva è necessario che l’acquirente (armatore) dimostri che sussistono le condizioni per il regime di non imponibilità sulla base degli obblighi di registrazione in vigore:

  • Yacht commerciali: Iscrizione nel Registro internazionale;

Oppure:

  • Navi da diporto: iscrizione nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto o in altro registro navale straniero, con l’indicazione dell’uso commerciale;
  • Imbarcazioni da diporto: iscrizione nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici della motorizzazione civile con l’indicazione dell’uso commerciale;
  • Natanti: siano comunque immatricolati nei registri alla stregua delle imbarcazioni.

Quanto sopra esposto riguardo alla navigazione in alto mare vale sia per le navi battenti bandiera italiana che per le navi battenti bandiera estera.

Riguardo agli adempimenti che devono essere osservati dai soggetti acquirenti delle provviste di bordo, l’articolo 8-bis, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, afferma che:

“(….) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.”.

L’articolo 1, commi da 708 a 712,  della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178  - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ha introdotto nel nostro ordinamento:

  • La dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, ai fini della non imponibilità, di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • La dichiarazione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

e ha introdotto un regime sanzionatorio analogo a quello previsto riguardo alle violazioni commesse in riferimento delle dichiarazioni d’intento.

Con il  Provvedimento direttoriale n. 151377/2021 del 15 giugno 2021 è stato approvato il Modello di dichiarazione (unico per entrambe le dichiarazioni):
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/modello-istruzioni-dichiarazioni-imbarcazioni

Con la Risoluzione del 06/08/2021 n. 54, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione della dichiarazione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità IVA, nei seguenti casi:

  1. soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato (procedura provvisoria, consistente nella trasmissione al COP – Centro Operativo di Pescara di una copia scansionata della dichiarazione);
  2. fornitori indiretti;
  3. utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare, nell'ipotesi di navi in costruzione.

Con la Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che:
“Tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al dettato normativo, che prevede un generalizzato obbligo di presentazione telematica della dichiarazione in esame, è stata perfezionata una soluzione implementativa che consente di estendere la procedura telematica anche ai soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia. 
Pertanto, a far data dalla pubblicazione della presente Risoluzione, anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la "dichiarazione alto mare" accedendo all'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.”.

Sono altresì agevolate le forniture di provviste di bordo destinate alle seguenti unità:

  • navi di cui all’articolo 239 del Codice dell’ordinamento militare: navi militari e navi da guerra;
  • navi di cui all’articolo 243 del Codice dell’ordinamento militare e cioè navi in dotazione: 
    o    All’Esercito italiano;
    o    All’Aereonautica militare;
    o    All’Arma dei Carabinieri (ivi comprese le Guardie Forestali, incorporate in tale Arma in virtù del D.Lgs. n. 177/2016);
    o    Al Corpo della Guardia di Finanza;
    o    E al Corpo delle Capitanerie di porto.

Sono, di conseguenza, escluse dal beneficio le provviste di bordo destinate alle navi in dotazione alla Polizia di Stato.

Prova di imbarco

L’articolo 269 del CDU - Codice Doganale Unionale, entrato in vigore in data 1° maggio 2016, afferma che:

"Esportazione di merci unionali:

  1. Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.
  2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci unionali: (...) c) merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;
  3. Le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all'esportazione di cui alla normativa doganale si applicano ai casi di cui al paragrafo 2, lettere …  c)".  

In pratica, in base a quanto previsto dall’articolo 269 del CDU, l’uscita dal territorio doganale Ue delle provviste di bordo ha luogo senza che le medesime siano vincolate al regime di esportazione. 

Resta comunque ferma la necessità di disporre della prova di imbarco e di trasmettere la dichiarazione di esportazione, con conferma del risultato di uscita (dal territorio Ue) ottenuta mediante accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione a mezzo MRN.

Alla relativa bolletta di esportazione viene ora attribuito, dall’articolo 269 del CDU, un semplice valore cartolare di prova dell’approvvigionamento e non è più necessaria l’effettiva uscita della merce dall’Unione Europea, come avviene necessariamente per l’art. 8 del Dpr n.633/72.

L’articolo 74 del D.Lgs. n. 141/2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, nell’ultimo comma, afferma che:
“4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.”.

Nella Circolare ADM n. 20/2024, al riguardo, viene affermato quanto segue:
“L’art. 74 reca la disciplina in materia di provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aerei in linea con il quadro normativo unionale definito nell’art. 269 del CDU, riproponendo unicamente i contenuti delle disposizioni previgenti compatibili con le norme unionali.
L’articolo in esame contiene quindi la definizione di provviste e dotazioni di bordo mutuandola dagli articoli 252 e 267 del TULD ed introduce una previsione specifica in ordine alle procedure doganali applicabili alle merci imbarcate, richiamando al riguardo la disciplina definita nella normativa unionale.
Come è noto, infatti, le forniture di beni destinati a provviste e dotazioni di bordo sono contemplate nella legislazione doganale unionale all’ art. 269 par.2 e 3 del CDU.
Agli approvvigionamenti di navi e aerei si applicano regole particolari in quanto i beni non sono esportati fuori dal territorio doganale, ma destinati ad essere utilizzati o consumati a bordo; a tali approvvigionamenti non si applica il regime di esportazione in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 269 par. 1 e par. 2 lett. c) del CDU.
La dichiarazione di esportazione è tuttavia richiesta al ricorrere delle seguenti condizioni:
- trattasi di una fornitura di beni che beneficia di una esenzione dal pagamento dell’IVA o delle accise;
- è necessario fornire la prova di tale approvvigionamento.
Non rileva invece la destinazione della nave che può essere diretta in un Paese terzo o in uno Stato membro dell’Unione.
In linea con quanto previsto dalla normativa unionale, l’art. 74 dispone che per le provviste e le dotazioni di bordo la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco.
La ratio della disposizione, che prevede la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione al ricorrere delle condizioni definite dalla normativa unionale, è quella di consentire al fornitore delle provviste e dotazioni di bordo di poter disporre della prova dell’avvenuto approvvigionamento richiesta dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale.
In ordine alla compilazione della dichiarazione doganale di esportazione sulla base di quanto previsto al capitolo 99 della Tariffa doganale (Codici speciali della nomenclatura combinata), sottocapitolo II relativo a Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci, è possibile utilizzare codici tariffari semplificati così come di seguito indicato:
- 99302400: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata (NC);
- 99302700: merci indicate al capitolo 27 della NC;
- 99309900: merci classificate altrove.
Sulla base di quanto riportato nelle linee guida unionali sull’esportazione e l’uscita delle merci, il cui allegato B è dedicato alle Ship supplies, sono escluse dalla semplificazione dichiarativa le merci soggette ad accisa, che pertanto saranno indicate nella dichiarazione di esportazione con l’esatta classificazione prevista nella Nomenclatura Combinata. Analoga limitazione si applica in caso di dichiarazione di riesportazione di merci non unionali destinate all’approvvigionamento di navi e aerei, vincolate ad un regime speciale diverso dal transito (es. deposito doganale).
Si fa inoltre presente che la dichiarazione di esportazione relativa alle provviste e dotazioni di bordo dovrà riportare l’indicazione del codice F61(approvvigionamento e rifornimento di combustibile) nel data element 11 10 000 000 (regime aggiuntivo) del nuovo messaggio B1 previsto dal sistema AES per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, o nella seconda suddivisione della casella 37 per il messaggio ET ancora in uso.”.

Sotto il profilo dell’Iva le operazioni in considerazione non rientrano nella previsione dell’articolo 8/1/a o dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, bensì tra le operazioni assimilate alle esportazioni di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972.
Riguardo al trattamento Iva delle operazioni in argomento, è possibile tracciare il seguente quadro di sintesi:

  • Cessione all’esportazione di dotazioni / provviste di bordo con trasporto /spedizione dei beni in argomento fuori dal territorio doganale Ue: valgono le regole di cui all’articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 (Cfr. in merito la Risposta a interpello n. 174 del 6 aprile 2022); 
  • Cessione assimilata alla cessione di esportazione, con caricamento dei beni su nave (italiana o estera) che attracca in porto italiano: valgono le regole di cui all’articolo 8/bis del Dpr n. 633/1972; 
  • Cessione interna nel caso di cessione di beni «….. destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da (PURO) diporto ….»; vale la regola di cui all’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, la quale esclude dalla non imponibilità la cessione “…dei beni  destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato”; relativamente a tali cessioni occorre emettere fattura con Iva;
  • Cessione intracomunitaria: cessione di provviste e dotazioni di bordo con invio a clienti (operatori economici) di altro Paese Ue, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993.

Con la Risposta a interpello n. 244/2024 è stato affrontato il tema di forniture di provviste di bordo a navi attraccate in porti di altri Paesi Ue o di Paesi extra Ue. 
Riguardo alle navi presenti in porti di altri Paesi Ue, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: 
«(….) Da quanto sopra consegue che se il cessionario, soggetto UE o extra-UE, in possesso di un'imbarcazione presso un porto UE, non ha comunicato all'Istante un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione dei prodotti di cui trattasi, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato articolo 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia.».
Tale risposta, a quanto risulta, NON viene condivisa da primarie compagnie di navigazione. Tali compagne sostengono che riguardo alle cessioni in argomento è applicabile la procedura di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972.
Riguardo, invece, alle navi presenti in Paesi extra Ue, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:
«(….) si ritiene, quindi, che le cessioni dei prodotti di cui trattasi, la cui consegna avviene in un porto extra-UE, costituiscano cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633 del 1972, sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla predetta disposizione.».  

Esempio 1

Produttore italiano di vino, dotato di deposito fiscale, il quale rifornisce la Costa Crociere con caricamento della merce a bordo nave nel porto Savona:

  • riceve in via telematica la dichiarazione di navigazione in alto mare;
  •  scorta la merce con la documentazione nazionale (ad esempio: DDT integrato);
  • emette fattura elettronica nei confronti di Costa Crociere Spa per operazione non imponibile articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972;
  • dichiara la merce all’esportazione ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 3, del CDU, a mezzo di spedizioniere doganale;
  • reperisce la prova di avvenuta esportazione mediante accesso al cassetto doganale o mediante accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione a mezzo MRN, stampando l’esito positivo di uscita e tenendolo agli atti.
     
Esempio 2

Produttore italiano di vino vende il medesimo direttamente ad armatore italiano o estero.
Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • fornitura di provviste di bordo con caricamento delle stesse su nave presente in porto italiano: il produttore italiano chiede e riceve in via telematica la dichiarazione di navigazione in alto mare, emette fattura per operazione non imponibile articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972; dichiara la merce in dogana per l’esportazione; entra in possesso della prova di avvenuta esportazione;
  • fornitura di provviste di bordo con caricamento delle stesse su nave presente in porto di altro Paese Ue: secondo la Risoluzione n. 244/2024 valgono le regole previste per la cessione intracomunitaria (identificazione dell’armatore nel Paese di imbarco, prova dio cessione intracomunitaria, etc.); come sopra affermato, secondo alcune compagnie di navigazione, trova applicazione l’articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972, come nel caso di nave presente in porto italiano;
  • fornitura di provviste di bordo con caricamento delle stesse su nave presente in porto di Paese extra Ue: in tale evenienza è da ritenere ragionevole emettere fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, dichiarando la merce per l’esportazione definitiva presso dogana italiana, entrando successivamente in possesso della prova di avvenuta esportazione. Il cliente può essere un armatore italiano o un armatore estero.
     
Forniture di provviste di bordo eseguite nei confronti di soggetti diversi dall'armatore

Le cessioni di provviste di bordo fornite a soggetti diversi dall'armatore, con consegna della merce in Italia, in linea generale, sono da assoggettare a Iva.

A tale riguardo, nella pubblicazione NAUTICA E FISCO, sopra citata, paragrafo III.1.2., viene affermato che:

"Gli stessi beni, se acquistati dai fornitori di tali soggetti, perdono la non imponibilità, a meno che i detti fornitori non siano esportatori abituali ed effettuino l’acquisto con utilizzo del plafond".

Tuttavia, come in precedenza illustrato, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2022, n. 12140, nel caso di consegna diretta a bordo nave da parte del primo cedente per conto del promotore dell’operazione triangolare, sembrerebbe possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8-bis, lettera d), del Dpr n. 633/1972. 

Ove le provviste di bordo fossero consegnate a soggetto di altro Paese Ue o di Paese extra Ue, con invio delle stesse in tali Paesi, tornerebbero applicabili, ove vengano soddisfatte le condizioni per le medesime previste, le disposizioni, rispettivamente, in tema di cessioni intracomunitarie e di cessioni all'esportazione.  

Esempio 1

Piccolo produttore di vino fornisce 100 confezioni di bottiglie di vino a provveditore di bordo avente sede in Italia. In tale caso:

  • il produttore di vino:
    • ai fini Iva: emette fattura elettronica nei confronti del provveditore di bordo con applicazione dell'Iva, salvo che quest'ultimo, prima dell'effettuazione dell'operazione, chieda la fatturazione senza applicazione dell'Iva in base a dichiarazione d'intento;
    • ai fini accise: invia le confezioni al provveditore di bordo scortandole con la documentazione  prevista per la circolazione nazionale (ad esempio, DDT integrato).
  • il provveditore di bordo, all’atto del rifornimento della nave, emette fattura per operazione non imponibile articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972 e provvede  a espletare le formalità doganali previste.

NB (1): Secondo Giampaolo Giuliani, Provviste delle navi, luci sull’Iva, Il Sole 24 Ore del 14 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto applicabile il regime della non imponibilità riguardo alle provviste di bordo acquistate dai provveditori di bordo, con una consulenza giuridica chiesta dall’associazione nazionale provveditori e appaltatori navali in base alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 settembre 2006 (cause riunite C-181/04 e C-183/04). Trattandosi di una risposta non divulgata, volendo applicare il regime di non imponibilità, è opportuno chiedere una dichiarazione scritta da parte del provveditore di bordo, meglio se supportata dalla predetta consulenza giuridica.

 

Esempio 2

Come caso precedente, ma rapporto con provveditore di bordo, dotato di numero identificativo Iva, come risulta dall’Archivio VIES e di codice di accisa, avente sede in altro Paese Ue, con invio delle provviste in tale Paese. In tal caso:

  • il piccolo produttore di vino:
    • ai fini Iva: verifica l'esistenza e la correttezza del numero identificativo Iva comunicato dal provveditore di bordo, tenendo agli atti l'esito del controllo; emette fattura nei confronti del provveditore di bordo indicando sulla stessa la menzione "Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a, del Dl n. 331/1993"; annota tale fattura sul registro fattura emesse e, alle scadenze previste, presenta i modelli Intra 1 e Intra 1 bis; trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, recupera le prove di cessione intracomunitaria;
    • ai fini accise: verifica l'esistenza e la correttezza del codice di accisa comunicato dal provveditore di bordo, tenendo agli atti l'esito del controllo; invia le confezioni al provveditore di bordo di altro Paese Ue scortandole con il documento MVV-E; presenta all'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 5 del mese successivo,  la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • il provveditore di bordo all’atto del rifornimento della nave provvede  a espletare le formalità  di esportazione previste dal proprio Paese.
Esempio 3

Come caso precedente, ma rapporto con provveditore di bordo avente sede in Paese extra Ue, con invio delle provviste in tale Paese. In tal caso:

  • il piccolo produttore di vino:
    • ai fini Iva: emette fattura nei confronti del provveditore di bordo di Paese extra Ue indicando sulla stessa la menzione "Operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr n. 633/1972" o articolo 8, comma 1, lettera b, del Dpr n. 633/1972, a seconda della condizione di resa INCOTERMS 2020 prevista in contratto,  annota tale fattura sul registro fatture emesse; dichiara il vino per l'esportazione definitiva; entra in possesso della prova di avvenuta esportazione, mediante accesso al cassetto doganale o al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione a mezzo MRN;
    • ai fini accise; invia le confezioni al provveditore di bordo estero scortandole con la documentazione prevista per la circolazione nazionale (se la merce esce dal territorio Ue da dogana nazionale) oppure con il Modello MVV-E (se la merce esce dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue);
  • il provveditore di bordo dichiara le provviste per l'importazione definitiva o per l'introduzione in deposito doganale (soluzione maggiormente utilizzata) e all’atto del rifornimento della nave  e della conseguente cessione all’esportazione o uscita in transito dal deposito doganale del suo Paese, provvede  a espletare le formalità previste dal proprio Paese.

Provviste di bordo destinate agli aeromobili

Nel caso degli aeromobili sono da considerare agevolati gli aeromobili posseduti da:

  • organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali.

Per il resto valgono le disposizioni sopra considerate.

Rientrano nell’ambito della non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del Dpr n.633/1972 anche le provviste di bordo acquistate da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, anche se destinate ad aeromobili che effettuano voli interni (Sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa n. C-382/02 del 16 settembre 2004).                           
 

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10/06/2025 - 12:39

Aggiornato il: 10/06/2025 - 12:39