10.2 - Piccoli produttori di vino
MODELLO MVV-E
OBBLIGO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO MVV-E
Come risulta dal documento “ICQRF – Vademecum – Campagna vitivinicola 2024/2025” e, in particolare, dall’Allegato: Quadro sinottico e Appendice, i piccoli produttori di vino, relativamente alle spedizioni di prodotti vitivinicoli:
- verso altri Stati Membri dell’Unione Europea;
- verso Paesi extra Ue o territori ai medesimi assimilati, con uscita da Dogana di altro Paese Stato Membro dell’Unione Europea;
sono obbligati ad emettere il documento MVV-E.
Per prodotti vitivinicoli si intendono i prodotti elencati all’allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse
SPEDIZIONI VERSO ALTRI STATI MEMBRI UE
Nel sopra indicato Quadro sinottico viene affermato che:
- il piccolo produttore di vino deve emettere il documento MVV - E (documento elettronico)
- Il trasporto deve essere scortato da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN
- La regola in questione vale sia per i prodotti sfusi che i prodotti confezionati
- NON è richiesta la timbratura preventiva del documento;
- La validazione del documento ha luogo mediante l’apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV. Il QR code e la marca temporale
In alternativa all’MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN, occorre emettere: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: “procedura di riserva- fallback procedure”:
- Modello MVV predisposto dallo speditore e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR;
- Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata.
Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto.
La procedura in questione vale sia per i prodotti sfusi che i prodotti confezionati;
NON è richiesta la timbratura preventiva del documento;
La validazione del documento ha luogo mediante PEC.
SPEDIZIONI VERSO PAESI EXTRA UE O TERRITORI AI MEDESIMI ASSIMILATI, CON USCITA DA DOGANA DI ALTRO PAESE MEMBRO UE
Vale la stessa procedura descritta relativamente alle spedizioni verso altri Stati Membri dell’Unione Europea.
Riguardo ai territori assimilati, si tratta dei territori di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3 della Direttiva (UE) 2020/262 del 19 dicembre 2019, la quale dal 13 febbraio 2023 ha sostituito la Direttiva 2008/118/CE.
L’articolo 4 della Direttiva (UE) 2020/262, afferma che:
“Applicazione territoriale
1. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano al territorio dell'Unione.
2. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a) isole Canarie;
b) i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE;
c) isole Åland;
d) isole Anglo-normanne.
3. La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 3, TFUE né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a) isola di Helgoland;
b) territorio di Büsingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno.”.
INTEGRAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO CON IL DOCUMENTO MVV-E
Nel seguito, a scopo illustrativo, si riporta, in sintesi, il contenuto del documento MVV-E, traendo le necessarie informazioni dalla pubblicazione MIPAAF “Dematerializzazione dei registri di carico e scarico ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del Dl 91/2014 – Guida rapida alla gestione del documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)”.
Nel caso dei prodotti vitivinicoli il documento MVV-E, relativamente ad alcune funzionalità, è integrato con il registro elettronico.
In particolare sono condivise le seguenti funzionalità :
- Anagrafica soggetti e anagrafica Vigne
- Catalogo Prodotti e storico Catalogo
E’ quindi possibile utilizzare lo stesso soggetto sia nelle operazioni di scarico/vendita nel registro (la cosiddetta CASD) ma anche referenziare lo stesso come destinatario della merce specificata nel documento MVV-E.
Questa soluzione tecnologica offre inoltre diversi vantaggi in termini di:
- utilizzo di tutte quelle informazioni già specificate all’atto della predisposizione del registro di carico e scarico (es. ragione sociale dell’azienda, sede legale, localizzazione degli stabilimenti/depositi ecc.) per la precompilazione automatica di alcune sezioni del documento di accompagnamento, come per esempio, i dati dello speditore;
- condivisione di un’Anagrafica unica (quella definita nel registro telematico) per la specificazione di tutti quei soggetti da indicare a vario titolo nel documento MVV-E che scorta il trasporto (in primis destinatario della merce ma anche acquirente, committente ecc.) con precompilazione automatica di tutti i dati anagrafici;
- semplice modalità di compilazione dei prodotti trasportati potendo riportare nel documento MVV-E i prodotti vitivinicoli in giacenza nel proprio stabilimento/deposito (oppure definiti nel CATALOGO PRODOTTI) senza quindi la necessità di specificarne la designazione ma riportando solo la quantità da trasportare (e l’unità di misura);
- possibilità di utilizzare anagrafiche (destinatario, acquirente ecc.) e prodotti vitivinicoli non presenti nel registro telematico (e indicati solo all’atto della compilazione del documento MVV-E) senza alcun vincolo;
- necessità di un’unica abilitazione per poter utilizzare in modo integrato sia le funzionalità del registro che quelle per la compilazione e validazione del documento MVV-E elettronico.
FASI DI VITA DEL DOCUMENTO MVV-E
Per quanto riguarda le fasi di vita del documento MVV-E, nella pubblicazione citata vengono individuate cinque diverse fasi:
- FASE 1 – Compilazione del documento MVV-E elettronico da parte dello SPEDITORE (stato BOZZA): in questa fase il documento di accompagnamento, identificato dal codice ICQRF e da un progressivo, viene predisposto e può essere liberamente modificato e integrato con le informazioni di interesse nonché stampato su modello conforme senza nessun vincolo;
- FASE 2 – Validazione del documento MVV-E elettronico da parte dello SPEDITORE (stato VALIDATO): Al completamento di questa fase il documento di accompagnamento (identificato da un numero di riferimento costituito dalle lettere maiuscole MVV-E, dal codice ICQRF dello stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo e dall’anno di riferimento) risulta “congelato”, può essere stampato ma non è più possibile aggiornare i dati riportati (con l’unica eccezione del campo “Ulteriori Note”).
- FASE 3 – Annullamento del documento MVV-E validato da parte dello SPEDITORE (stato ANNULLATO): Al completamento di questa fase il documento di accompagnamento, validato in precedenza, viene dichiarato “non valido” e non può più essere utilizzato per scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli.
- FASE 4 – Consegna del documento MVV-E validato al TRASPORTATORE (stato VALIDATO): in questa fase il documento di accompagnamento, nello stato VALIDATO, viene preso in carico dal trasportatore che provvede al trasferimento della merce al destinatario. Tale fase non è tracciata dall’applicazione;
- FASE 5 – Presa in carico del documento MVV-E validato da parte del DESTINATARIO: E’ la fase finale del ciclo di vita del documento MVV-E elettronico in cui viene preso in carico dal destinatario che riceve la merce (se nell’MVV-E è specificato il codice ICQRF del destinatario) il quale ha l’obbligo di verificarne l’aderenza rispetto ai prodotti consegnati, il quantitativo indicato e la descrizione del prodotto dichiarato.
Il documento MVV-E che esce da questa fase può assumere uno dei tre stati seguenti:
- ACCETTATO CON REVISIONE DEI QUANTITATIVI di prodotto specificati
- ACCETTATO DAL DESTINATARIO (senza revisione dei quantitativi)
- RESPINTO DAL DESTINATARIO
CONTENUTO DEL MODELLO MVV-E
Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli è strutturato in SEZIONI, alcune delle quali compilate automaticamente dal sistema con i dati nel medesimo contenuti (come nel caso della sezione speditore), altre, invece, devono essere compilare a cura dell’operatore.
SEZIONE SPEDITORE: riporta i dati anagrafici del soggetto che spedisce la merce (cognome e nome, nel caso di persone fisiche, ragione sociale o denominazione sociale, nel caso di società o di altri organismi, sede legale, codice fiscale, partita Iva, luogo di spedizione, con relativo indirizzo).
SEZIONE FRONTESPIZIO: riporta l’Ufficio ICQRF relativo al luogo di spedizione e l’indicazione se si tratta di trasporto di prodotto sfuso destinato all’estero.
SEZIONE DESTINATARIO: riporta i dati anagrafici del soggetto destinatario della merce (cognome e nome, nel caso di persone fisiche, ragione sociale o denominazione sociale, nel caso di società o di altri organismi, sede legale, codice fiscale, partita Iva; il destinatario può essere diverso dall’acquirente). Nel caso di soggetti stranieri (sia UE che extra-UE) non è richiesto il Codice Fiscale in quanto sostituito dalla denominazione dell’impresa speditrice e come localizzazione viene richiesto l’indirizzo e lo stato estero. E’ anche previsto il caso in cui il destinatario coincide con lo speditore (p.e. laddove si tratta di uno spostamento di merce della stessa azienda da uno stabilimento ad un altro)
SEZIONE LUOGO DI CONSEGNA: la sezione va specificata se il luogo di recapito della merce non coincida con l’indirizzo del destinatario e consente la specificazione del luogo di consegna dei prodotti vitivinicoli.
SEZIONE ACQUIRENTE: riporta tutte le informazioni relative ad un eventuale acquirente dei prodotti vitivinicoli elencati nel documento MVV-E
SEZIONE COMMITTENTE / VENDITORE: vanno specificate tutte le informazioni relative ad eventuali committenti oppure venditori nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli conto terzi.
SEZIONE TRASPORTATORE: è dedicata all’indicazione delle informazioni sulla causale del trasporto, sul nominativo del trasportatore, sul conducente dell’automezzo e su altri dati aggiuntivi relativi al trasporto come il tipo e la targa del mezzo.
SEZIONE ULTERIORI INFORMAZIONI: Questa sezione è dedicata alla specificazione di tutte quelle informazioni aggiuntive come:
- attestati e certificazioni;
- Codice SEED dello Speditore
- Codice SEED del Destinatario
- indicazioni inerenti la compilazione del certificato di origine o provenienza di cui art. 11 Reg. UE 273/2018;
- certificazioni di controllo all’esportazione;
- data e ora di inizio trasporto.
SEZIONE PRODOTTI: In questa sezione vanno elencati tutti i prodotti vitivinicoli trasportati.
- CORRETTA GESTIONE DEL DOCUMENTO MVV-E
Al riguardo, nel seguito, si riportano i capitoli 2.3 e 2.4 tratti dal documento ICQRF “Campagna vitivinicola 2024/2025 – VADEMECUM VENDEMMIALE”:
“2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
Com’è noto, la normativa attualmente vigente nello specifico settore comprende, in particolare, sia norme dell’Unione Europea, cioè il Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, sia norme nazionali, vale a dire il decreto ministeriale n. 7490 del 2 luglio 2013 (6) i decreti dipartimentali n. 1021 del 17 giugno 2014, n. 788 del 21 settembre 2015 (decreti PEC e relativo aggiornamento a giugno 2024)(7) ed i decreti dipartimentali n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 20208.
Nell’allegato quadro sinottico e nella relativa appendice illustrativa sono riportati i casi ed i modi di emissione dei documenti in questione.
Nel rinviare al predetto allegato, si ritiene opportuno evidenziare che, con il decreto n. 9281513 del 30 ottobre 2020, tenuto conto del contenuto dell’art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (9), nell’applicare l’articolo 18 del DM n. 7490 del 2 luglio 2013 nonché l’art. 3, comma 5, del DM n. 748 del 7 luglio 201710, è stato previsto:
➢ per i trasporti verso gli altri Stati membri dell’UE di prodotti non soggetti ad accisa e per i trasporti spediti da piccoli produttori, l’obbligo di utilizzare, esclusivamente, dal 1° gennaio 2021, il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico MVV-E (vedi paragrafo 2.4);
➢ esclusivamente per la circolazione nazionale di tutti i prodotti vitivinicoli, compresa l’esportazione effettuata direttamente da dogana italiana, la facoltà di utilizzare, in alternativa all’utilizzo dell’MVV-E, i documenti cartacei emessi nei casi e nei modi già disciplinati dai Capi I e II del DM 2 luglio 2013 e dai citati decreti n. 1021 del 17 giugno 2014 e n. 788 del 21 settembre 2015;
➢ esclusivamente per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati, compresa l’esportazione effettuata direttamente da dogana italiana, la facoltà, in piena alternativa all’utilizzo dell’MVV-E e dei menzionati documenti cartacei, di continuare ad utilizzare un «documento» emesso ai fini fiscali (fattura accompagnatoria e documento di trasporto), purché redatto in conformità dell’art. 4 del decreto n. 9281513 del 30 ottobre 2020;
➢ l’obbligo di utilizzo esclusivo del documento MVV-E anche per i trasporti nazionali da e per gli stabilimenti promiscui di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall’uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi (fatta salva la deroga per i trasporti di uve di cui al comma 6 del medesimo articolo 3 del DM n. 748/2017).----------
6 reperibile alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6733 invece dell’art. 2, c. 1, lett. g) e h), vige l’art. 1, c. 2, lett. h) ed i), del DM n. 293 del 20/03/2015;
7 reperibili alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752
8 reperibili alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504
9 “5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.”
10 reperibile alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468
2.4 Documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV-E)
Per quanto riguarda la corretta gestione del documento MVV-E, si ritiene opportuno richiamare, in sintesi, i seguenti elementi.
L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Fatta salva la possibilità di effettuare talune variazioni inerenti al luogo di consegna, al conducente e al mezzo di trasporto, dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code che, tramite un’applicazione, consente di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.
Per l’emissione dell’MVV-E:
✓ non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione.
✓ la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato. Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:
• un supporto cartaceo (la stampa dell’MVV-E oppure un documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E);
• un supporto elettronico mobile (ad esempio lo smartphone) (11) sul quale è visualizzabile l’MVV-E.
Il documento commerciale recante il riferimento all’MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l’MVV-E, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
Se il documento MVV-E è su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:
✓ conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
✓ destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.
Se è debitamente compilata la casella 17l l’MVV-E può essere utilizzato anche come:
✓ certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273;
✓ certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.
La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L’MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.
Al paragrafo 9 dell’allegato al decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020, sono previste le modalità di inserimento nel sistema informativo e la validazione delle eventuali variazioni, che avvengono nel corso del trasporto, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo di trasporto; le stesse variazioni sono normalmente inserite nel sistema informativo prima della conclusione del trasporto: qualora ciò non sia possibile e il trasporto avvenga con la scorta di un documento cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto sono aggiunte a mano sul medesimo documento cartaceo nella casella 16, posta sul retro del documento, debitamente sottoscritte dal conducente. In tal caso, dette variazioni dovranno essere inserite dallo speditore sul sistema informativo e validate 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
Esclusivamente nel caso in cui per il trasporto sia obbligatorio il documento MVV-E ed il SIAN sia indisponibile, l’art. 8 del decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020 prevede un’apposita procedura di riserva, prevedendo, in sostituzione dell’MVV-E, l’emissione di un documento MVV cartaceo convalidato tramite PEC; conseguentemente, sono state implementate le funzionalità SIAN che consentono l’inserimento di tale MVV cartaceo nel sistema informativo, quando quest’ultimo ritorna nuovamente disponibile, prevedendo che la registrazione debba essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
L’MVV-E deve essere annullato:
– per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione diversa dal luogo di consegna, dal conducente e dal mezzo di trasporto;
– quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora.
Nel caso di speditore soggetto alle procedure restrittive di cui all’art. 17 del Reg. 2018/273 per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell’Ufficio territoriale competente dell’ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest’ultimo. In tal caso lo speditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare il flag “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità” e il documento rimarrà “sospeso” fino alla validazione (o non validazione) dell’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.---
11 Supporto elettronico mobile: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.