4.3 Vendita di birra da parte di produttori dotati di deposito fiscale


La cessione di birra, in regime sospensivo, con invio in Paese extra Ue, comporta l’emissione del DAA elettronico (e-AD).
Sotto il profilo operativo, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (caso 2).

Nel caso dei micro-birrifici occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  • il birrificio detiene birra in regime sospensivo: viene applicata la stessa procedura adottata dai birrifici ordinari;
  • il birrificio detiene solo birra ad accisa assolta. In tale evenienza può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
    • in caso di uscita da dogana italiana: emettere la documentazione prevista per la circolazione nazionale (ad esempio: DDT);
    • in caso di uscita da dogana di altro paese Ue: occorre emettere l’e-DAS sulla dogana di esportazione;
    • in alternativa a quanto previsto nei due punti precedenti, introdurre la birra in un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, spedendo successivamente la birra in regime sospensivo, con emissione di e-AD sulla dogana di esportazione, e con possibilità di chiedere poi il rimborso dell’accisa pagata.
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17/06/2025 - 15:28

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:28