6 - Campionature gratuite
6.1 Invio in altro Paese Ue
Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:
- cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
- Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.
1. Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
- l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
- ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese Ue.
2. Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente
Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
- l’impresa italiana deve rendersi debitrice dell’Iva italiana, mediante emissione di autofattura elettronica da trasmettere allo SDI – Sistema di Interscambio;
- ai fini delle accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese Ue.
Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, nel caso in cui l'impresa italiana:
- espleta correttamente le formalità previste ai fini accise (invio dei prodotti a codice d'accisa estero);
- è identificata ai fini Iva nel Paese di arrivo;
l'operazione:
- ai fini italiani è qualificabile come non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993 ("trasferimento di stock");
- ai fini del Paese di destino, viene a configurarsi come cessione gratuita interna a tale Paese con obbligo di assolvimento dell'Iva del Paese stesso.
In tale evenienza, l’impresa italiana deve:
- emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c, al costo, nei confronti della posizione Iva aperta nel Paese estero;
- presentare il Modello Intra cessioni;
- inserire l’operazione nell’esterometro.
6.2 Invio in Paese extra Ue
Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:
- cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
- Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.
Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
- l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
- ai fini doganali è sufficiente redigere una lista valorizzata o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno) del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2, lettera c, Dpr n. 633/1972); tenuto conto del fatto che le regole del valore in Dogana hanno carattere internazionale e fanno riferimento all’operazione di importazione, al fine di consentire al cliente estero di rispettare tali regole è consigliabile fare riferimento al valore di mercato di tali beni (articolo 74 del CDU – Regolamento UE); nel caso di invio dei beni in Paese che non accetta la fattura pro-forma, si rende necessario emettere fattura ordinaria per operazione fuori campo Iva (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972;
- Ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi), del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); nonostante tale disposizione è opportuno scortare i beni con un DDT o altro documento similare;
- L’impresa italiana cedente, per ragioni cautelative, deve essere munita della prova dell’avvenuta esportazione.
Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente
Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:
- la cessione viene eseguita in regime di non imponibilità ai sensi dell’ articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972: emissione di fattura ordinaria o di autofattura (singola o globale mensile) o annotazione sul registro omaggi. In questi due ultimi casi, ai fini doganali, deve essere emessa una lista valorizzata o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno) del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2, lettera c, Dpr n. 633/1972); come sopra indicato, rispetto al costo dei beni è preferibile indicare il valore di mercato di tali beni (articolo 74 del Regolamento UE n. 952/2013);
- Ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi), del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); nonostante tale disposizione è opportuno scortare i beni con un DDT o altro documento similare;
- L’impresa italiana cedente deve essere munita della prova dell’avvenuta esportazione.