3 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di altro Paese Ue con invio all'estero


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04/10/2019 - 17:08

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:08

3.1 - Vendita di vino da parte di piccoli produttori


Il piccolo produttore italiano che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue, non essendo titolare di codice di accisa, deve scortare il trasporto mediante MVV-E.
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  • deposito fiscale autorizzato;
  • destinatario registrato (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);
  • Ai fini dell'operazione in commento il vino ceduto viene considerato in regime sospensivo ai fini dell'accisa.

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

In base all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, il piccolo produttore ha l’obbligo di informare l’ADM competente per territorio delle operazioni intracomunitarie, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state espletate le suddette operazioni.


Alcuni esempi possono aiutare la comprensione dell'argomento.

ESEMPIO 1

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.
 
In Germania l’accisa sul vino tranquillo viene applicata con l’aliquota zero. Ciò nonostante è necessario espletare la procedura accise.
 
Il piccolo produttore italiano:

  • controlla il numero identificativo Iva (mediante accesso all'Archivio VIES) il codice d’accisa (mediante accesso alla banca dati SEED - System for Exchange of Excise Data), comunicati dal soggetto estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  • invia il vino al deposito fiscale del cliente tedesco con la scorta di MVV-E, indicando il codice di accisa del cliente tedesco;
  • emette fattura di vendita nei confronti del cliente tedesco per operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  • trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  • presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  • presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • aggiorna il registro di cantina;

Nel caso in cui l'operatore tedesco non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito fiscale italiano operante per conto terzi, il quale prende in carico il prodotto nel deposito fiscale e poi provvede a emettere l’e-AD nei confronti del deposito fiscale tedesco.

ESEMPIO 2

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo Iva olandese (ad esempio: ristoratore, enoteca, etc.)  e le invia in tale Paese.
 
L’Olanda riconosce lo status di piccolo produttore. L’Olanda sul vino applica l’accisa.
L’operatore olandese, prima della spedizione della merce, presenta all’Autorità fiscale del suo Paese competente per le accise richiesta di operare quale destinatario registrato occasionale (articolo 18, paragrafo 3, Direttiva UE n. 2020/262) e garantisce il pagamento dell’accisa.

L’Autorità fiscale olandese, rilascia all'operatore l’autorizzazione contenente il riferimento alla garanzia prestata e gli attribuisce un codice di accisa temporaneo.

L’operatore economico olandese invia al piccolo produttore italiano copia di detta autorizzazione.
 
Il piccolo produttore italiano:

  • controlla il numero identificativo Iva e il codice di accisa comunicati dal cliente estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  • invia il vino al cliente olandese, con la scorta di MVV-E e dell’autorizzazione trasmessa dal destinatario (trattenendosene copia);
  • emette fattura di vendita sul cliente olandese non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  • presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  • trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  • presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  •  aggiorna il registro di cantina;

Nel caso di invio di vino a operatore non registrato di Paese che applica accisa zero, è da ritenere che torni applicabile la stessa procedura sopra esaminata; l’operatore estero potrebbe recarsi presso la propria Autorità fiscale, farsi rilasciare l’attestazione (senza garanzia dell’accisa a destino, in quanto non dovuta) e inviarla al fornitore italiano, il quale provvede poi a utilizzarla per scortare la merce.
Nel caso in cui l'operatore economico olandese non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, il quale prende in carico il prodotto nel deposito fiscale e poi provvede a emettere l’e-AD nei confronti del deposito fiscale olandese.
Nel caso in cui l'operatore olandese non accettasse di svolgere la procedura sopra indicata, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare l’arrivo del prodotto in Olanda a deposito fiscale / destinatario registrato olandese operante per conto terzi.
 

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01/07/2025 - 15:51

Aggiornato il: 01/07/2025 - 15:51

3.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


L'impresa cedente italiana depositaria autorizzata che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue deve emettere il DAA telematico (e-AD).
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  • deposito fiscale autorizzato;
  • destinatario registrato (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);

I soggetti esteri sopra indicati, relativamente alle bevande alcoliche dai medesimi ricevute in regime sospensivo accise, sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

ESEMPIO
Produttore italiano di vino, titolare di deposito fiscale, cede 1.000 bottiglie di vino spumante a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.

La procedura si svolge come segue:

  • Il produttore italiano controlla il numero identificativo Iva ed il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero e stampa l'esito dei controlli eseguiti tenendoli agli atti;
  • Il depositario autorizzato italiano invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza ("draft") del DAA telematico (e-AD);
  • Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;
  • Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;
  • nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero (come, ad esempio, avviene in Germania per il vino spumante), il produttore italiano contabilizza l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10% dell’ammontare dell’accisa gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
  • il produttore italiano emette fattura per operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993 nei confronti dell’acquirente tedesco;
  • il produttore italiano trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  • il produttore italiano presenta il Modello Intra 1-bis cessioni;
  • il produttore italiano alla scadenza prevista si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco (notifica di ricevimento) e svincola la cauzione. Tale documento, come esaminato nel paragrafo 2.6, costituisce valida prova di ricevimento della merce da parte del cliente estero.
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17/06/2025 - 15:04

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:04

3.3 - Vendita di birra da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale.
Nel caso dei micro-birrifici occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  • il birrificio detiene birra in regime sospensivo: viene applicata la stessa procedura adottata dai birrifici ordinari;
  • il birrificio detiene solo birra ad accisa assolta. In tale evenienza può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
  •  emettere l'e-DAS unionale, secondo le modalità indicata nel successivo punto dedicato alla vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.
  • introdurre la birra in un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, spedendo successivamente la birra in regime sospensivo e chiedendo poi il rimborso dell’accisa pagata.

 

ESEMPIO

Produttore italiano di birra dotato di deposito fiscale, al fine di facilitare la vendita di tale prodotto in Francia nei confronti di ristoranti, alberghi ed enoteche, non dotati di codice d’accisa, decide di vendere il prodotto ad accisa francese assolta. In base a tale scelta il prezzo praticato comprende l’accisa francese e le spese sostenute in Francia per lo svolgimento della procedura accise. A tal fine incarica un operatore economico francese avente la qualifica di destinatario registrato di assolvere gli obblighi accisa previsti dalla normativa francese.
La merce, prima di essere inviata al cliente, transita presso il destinatario registrato francese dove resta in sosta tecnica per il tempo necessario a svolgere gli adempimenti accisa.
Per il resto la procedura è simile a quella descritta con riferimento al produttore di vino dotato di deposito fiscale.
Il destinatario registrato addebita l’accisa e il proprio compenso al produttore italiano.

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19/03/2025 - 09:41

Aggiornato il: 19/03/2025 - 09:41

3.4 Vendita di prodotti intermedi e di bevande spiritose da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (paragrafo 3.2).

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10/10/2019 - 14:15

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:15

3.5 Vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.


Ai fini delle accise, nel caso di cessione di vino e/o di altre bevande alcoliche, ad accisa assolta, con invio delle stesse in altro Paese Ue da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre svolgere la procedura dello speditore certificato / destinatario certificato.
Per svolgere tale procedura occorre però disporre della necessaria infrastruttura informatica oltre che della specifica autorizzazione da parte dell’ADM.
Al riguardo, nella Circolare ADM n. 3/2023 viene affermato che: “Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo di questa Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.”.
Tenute presenti le difficoltà pratiche di allestire e di gestire tale procedura informatica, in genere, i supermercati, le enoteche, etc., si avvalgono dei servizi di operatori logistici specializzati i quali si impegnano a consegnare i prodotti ai destinatari esteri svolgendo la relativa procedura accise.


ESEMPIO
Enoteca italiana riceve, da ristoratore belga, un ordine di acquisto di vino e di altre bevande alcoliche, ad accisa italiana assolta, con resa DAP – locale del cliente - Bruxelles.
L’Enoteca italiana e il ristoratore belga, per lo svolgimento della procedura accise si rivolgono, rispettivamente, a un operatore logistico italiano (speditore certificato) e a un operatore logistico belga (destinatario certificato).
L’Enoteca italiana svolge la seguente procedura:

  • trasmette la conferma d’ordine al cliente belga;
  • prende contatto con l’operatore logistico italiano – speditore certificato e conclude il contratto di spedizione e di assolvimento procedura accise; l’operatore logistico si impegna a ritirare i colli presso la sede dell’enoteca e di trasportarli a destinazione a mezzo vettore;
  • predispone i colli per la spedizione;
  • compila il DDT, indicando i dati del cedente, del vettore e del destinatario estero;
  • compila la parte di propria spettanza della lettera di vettura CMR;
  • verifica che il numero identificativo Iva del cliente sia registrato nell’Archivio VIES;
  • emette fattura di cessione intracomunitaria per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e trasmette i relativi dati allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; a seconda di quanto previsto in contratto il corrispettivo indicato in fattura comprende o meno l’accisa italiana;
  • entra in possesso della prova di cessione intracomunitaria (messaggio di conferma da parte dell’Ufficio delle Dogane, copia della lettera di vettura CMR,
  • completa della sottoscrizione dell’operatore logistico mittente, del vettore e del destinatario o mancante di tale ultima sottoscrizione (CMR incompleto).

L’operatore logistico italiano – speditore certificato:

  • ritira i prodotti dall’enoteca e li trasporta nel proprio magazzino;
  • annota in apposito registro i prodotti destinati al ristoratore belga al momento in cui lasciano il magazzino, con annotazione di:
  • estremi dell’e-DAS unionale;
  • luogo in cui i prodotti sono consegnati.
  • predispone (per la parte di sua spettanza), timbra e sottoscrive la lettera di vettura CMR  e fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento dell’e-DAS unionale, che identifica la movimentazione;

L’operatore logistico belga – destinatario certificato

  • prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato italiano, presta una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
  • al momento dell’arrivo dei prodotti, li prende in consegna, li introduce nel proprio deposito e li iscrive nella contabilità accise, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
  • paga l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti in argomento;
  • trasmette la nota di ricevimento all’Amministrazione finanziaria belga;

L’Amministrazione finanziaria belga, una volta convalidato il messaggio lo trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana (competente Ufficio ADM);
Il competente Ufficio delle Dogane italiano ricevuto il messaggio di convalida della nota di ricevimento trasmesso dall’Autorità competente dello Stato membro di arrivo (Belgio), invia (tramite ADM) il messaggio di conferma all’operatore logistico italiano , il quale provvede a ritrasmetterlo all’enoteca italiana venditrice.
NB. Volendo approfondire la procedura espletata dal destinatario certificato belga, è possibile accedere al seguente link: https://finance.belgium.be/en/node/12399

In alternativa alla procedura sopra indicata, se ritenuto conveniente/opportuno, l’enoteca italiana potrebbe reintrodurre i prodotti in un deposito fiscale italiano, al fine di convertirli in prodotti in regime sospensivo, con successiva spedizione all’estero con emissione di e-AD da parte del deposito fiscale.

 

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19/03/2025 - 09:49

Aggiornato il: 19/03/2025 - 09:49