2.1.2 - Vendita a consumatori di altro Paese Ue


Ai fini dell’Iva, nel caso di vendita di bevande alcoliche in Italia a privati consumatori di altro Paese Ue, in ossequio al criterio del Paese di origine, l’impresa italiana cedente deve applicare l’Iva italiana.
Dette cessioni sono sottoposte alle regole previste per le cessioni interne al territorio dello Stato (applicazione dell’Iva italiana).

Ai fine accise, nel caso di prodotti acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo è applicata l’accisa dello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1995, in linea con l’articolo 32, paragrafo 3, lettera b, della Direttiva (UE) 2020/262 e della precedente Direttiva 2008/118/CE,  afferma che:
 “1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose (1), 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi (2), 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri. (…)”.
3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10.

L’articolo 11 del D.Lgs n. 504/1995, come risulta evidente dalla sua formulazione, prende in considerazione il caso del consumatore finale italiano che si reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, nel rispetto dei limiti previsti, trasportandole con il proprio mezzo in Italia.
L’articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 consente di affermare che quanto previsto dall’articolo 11 sopra citato vale anche nella situazione opposta in cui l’acquisto viene effettuato in Italia da parte di un consumatore finale di altro Paese Ue.

Riguardo a come si debba calcolare la soglia, l’Agenzia delle Dogane nelle sue FAQ ha affermato che:
“Trasporto di prodotti alcolici (vino, birra, . . . ) al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell’U.E.
Quesito – Sono in procinto di rientrare in Italia da un altro Paese dell’Unione Europea: posso portare con me delle bottiglie di prodotti alcolici?
Risposta – L'articolo 11 del Testo Unico delle Accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che, per taluni prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati. Al comma 2 del citato articolo, inoltre, sono specificati i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio: tali limiti sono riferibili a ciascun viaggiatore che, effettuato l'acquisto per uso proprio a titolo di privato consumatore, è in possesso della documentazione commerciale comprovante l’acquisto effettuato e trasporta tali beni al proprio seguito.”.

La risposta è riferita al caso del consumatore italiano che reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, trasportandole in Italia con il proprio mezzo.
Tuttavia, la stessa, almeno sotto il profilo italiano, vale anche per i beni ceduti a consumatori finali di altro Paese Ue e dagli stessi trasportati nel loro Paese.

I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti sopra indicati si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le regole previste per la cessione a operatori economici di altro Paese Ue (ad esempio, nel caso di produttore di vino: emissione di e-AD o di e-MVV, a seconda che si tratti di spedizione da deposito fiscale o da parte di piccolo produttore di vino, appoggio della spedizione a codice di accisa del Paese di destino, assolvimento dell'accisa in tale Paese da parte del destinatario estero).
Le stesse regole da ultimo citate (acquisti considerati effettuati per fini commerciali), come espressamente affermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05, valgono nel caso in cui  i prodotti siano spediti direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto.

Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05 
Causa C-5/05 - Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Vino — Artt. 7 10 — Determinazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili — Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati — Spedizione in un altro Stato membro da parte di un’impresa di trasporti — Regime applicabile nello Stato membro di destinazione»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 1° dicembre 2005 
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12 — Prodotti soggetti ad accisa — Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l’accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 7, 8 e 22, n. 3).
Massime della sentenza
La direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, dev’essere interpretata nel senso che nel caso in cui un privato, che non agisca a titolo professionale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un’impresa di trasporti stabilita in questo stesso secondo Stato, trova applicazione l’art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti riscosse in quest’ultimo Stato. 
Infatti, ai fini dell’applicazione della direttiva 92/12, i prodotti non detenuti a fini personali e che dunque non rientrano nell’ambito dell’art. 8 della direttiva devono essere necessariamente considerati detenuti a fini commerciali e, per questa ragione, rientrare nell’ambito dell’art. 7 della medesima. Orbene, l’applicazione del menzionato art. 8 esige che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati. A termini dell’art. 7, n. 6, della direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle disposizioni dell’art. 22, n. 3, della direttiva stessa. “.

NB:
L’articolo 7 della Direttiva 92/12/CE (in vigore al tempo della sentenza) riguardava i movimenti a scopo commerciale.
L’articolo 8, stessa Direttiva, affermava che:
“Articolo 8 
Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.”. 
 

Riguardo agli adempimenti relativi alla vendita dei prodotti in argomento, valgono le seguenti regole:

Ai fini Iva:

  •  Se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):
    • esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
    •  annotazione dei corrispettivi di vendita nel registro dei corrispettivi.
  •  Se la cessione è posta in essere da altri soggetti:
    • obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell'emissione di un apposito documento commerciale;
    •  annotazione dei corrispettivi di vendita nel registro dei corrispettivi.

Ai fini accise:

  • Esonero da DAS (articolo 9, comma 2, del Decreto n. 210/1996) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola (limitatamente alla cessione di vino):

  • Trasporto eseguito dal consumatore finale (1):
  • beneficia dell’esonero previsto dall’articolo 25 del Regolamento n. 436/2009 (esonero da documento accompagnamento sino a 100 litri confezionati);
  • deve essere rispettato il limite quantitativo di cui all’articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995 (90 litri, con un massimo di 60 litri di spumante).

NB (1): E’ comunque opportuno scortare il trasporto con fattura o con DDT.

Condividi su:
Stampa:
Stampa capitolo in un file PDF:
17/06/2025 - 14:45

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:45