2.1.1 - Vendita a consumatori italiani


VENDITA DI VINO

L’articolo 4 del D.Lgs.  n. 228/2001- Esercizio dell’attività di vendita afferma che:
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. (….)”.

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • Nel caso di vendita al dettaglio esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica, con invio al cliente di copia di cortesia della stessa;
  • se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva ordinario:  obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale, salvo che i medesimi optino per l’emissione delle fatture elettroniche; 
  • se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972): 
    o     esonero dall’obbligo di emissione del documento commerciale (articolo 1, DM 24 dicembre 2019; articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
    o     esonero (in base alla legislazione vigente) dall’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri;
    o     annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi;

L’esonero riguarda la vendita di vino ottenuto all’interno dell’azienda agricola stessa. Nel caso di vendita di vino oggetto di mera commercializzazione (cioè di vino che non ottenuto all’interno dell’azienda) la medesima é soggetta all’obbligo di certificazione mediante i corrispettivi telematici o all’emissione delle fatture elettroniche.

Riguardo alla vendita diretta, si ricorda che qualora questa non sia svolta esclusivamente all’aperto all’interno del perimetro aziendale, è obbligatorio presentare apposita comunicazione di avvio attività al Comune e al servizio sanitario tramite pratica SUAP.

Obblighi dell’impresa ai fini accise:
Esonero dall’obbligo di emissione del DAS nazionale (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola:

  • Trasporto eseguito dal venditore: esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 133 bottiglie da 0,75 litri – 11 cartoni da 12 bottiglie;
  • Trasporto eseguito dal consumatore finale (vino contenuto in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri): esonero da documento accompagnamento sino a 30 litri (a tale quantitativo è possibile aggiungere i 100 litri di cui al punto precedente);

Al superamento dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale.
Nel caso di vendita di vino sfuso occorre emettere la documentazione per la circolazione nazionale (esaminata nel paragrafo 2.5, al quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti).

VENDITA DI BIRRA

Nel caso di vendita diretta di birra da parte di impresa agricola, trattandosi di prodotto NON rientrante tra i prodotti agricoli di cui alla parte prima della Tabella A) allegata al DPR 633/1972  la medesima è soggetta all’obbligo di certificazione mediante i corrispettivi telematici.

Nel caso di vendita diretta della birra presso il birrificio - punto vendita al dettaglio, valgono le seguenti regole:
Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica;
  • obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale, salvo che il birrificio decida di emettere fattura per tutte le operazioni effettuate;

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS nazionale (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995);

In base alle considerazioni sopra delineate in relazione ai documenti di accompagnamento, è da ritenere che nei rapporti con i consumatori finali (commercio al dettaglio) non sussista l’obbligo di emissione della BAM; può tuttavia essere emesso un DDT oppure è possibile scortare la merce venduta a mezzo della copia cartacea della fattura elettronica eventualmente emessa.


VENDITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI
Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla vendita di birra.

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS nazionale, se confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti di contrassegno fiscale (articolo 30, comma 2, lettera a, del D.Lgs. N. 504/1995);
  • In caso contrario, obbligo di emissione del DAS nazionale.
     

 

 

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17/06/2025 - 14:41

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:41