Guida - Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero: aspetti fiscali, doganali, etichettatura


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Una guida realizzata con il contributo degli Esperti in commercio internazionale del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte

Per ulteriori informazioni sulla guida contattare: ALPS ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Imprese della provincia di Torino: Camera di commercio di Torino, tel. 011 571 6342 / 6341, e-mail alps-europa@to.camcom.it.
Imprese delle altre province piemontesi: Sportello Europa Unioncamere Piemonte, tel. 011 571 6191, e-mail alps-europa@pie.camcom.it.

La presente guida è stata realizzata con il contributo degli Esperti in commercio internazionale del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) per le seguenti parti della guida: Stefano Garelli e Giovanni Battista Mellano (relativamente alla scheda n.4).
La guida è aggiornata a giugno 2025.

Per ulteriori approfondimenti sui servizi consulenziali del Ceipiemonte si rimanda alla seguente pagina: www.centroestero.org/it/sviluppo-business-all-estero/i-nostri-servizi/servizi-consulenza.html.  

Il capitolo 11 dedicato all'etichettatura delle bevande alcoliche è aggiornato a luglio 2024 ed è stato realizzato con il contributo del Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino,
In tema di etichettatura si segnala per ulteriori approfondimenti il portale dedicato: https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

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20/06/2025 - 12:34

Aggiornato il: 20/06/2025 - 12:34

1 - Principi base per il commercio delle bevande alcoliche in Italia e all’estero


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04/10/2019 - 16:41

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:41

1.1 - Classificazione delle bevande alcoliche


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04/10/2019 - 16:42

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:42

1.1.1 - Aspetti di carattere generale


A livello mondiale, in virtù del lavoro svolto dal WCO - World Custom Organization, a partire dal 1° gennaio 1988, circa 200 Paesi utilizzano un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato “sistema armonizzato” (SA, in inglese: HS Codes – Harmonized System Codes). Tale sistema oggi rappresenta circa il 98% delle merci oggetto di scambio internazionale.

Esso consiste in  una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice numerico (codificazione) e da una relativa descrizione (designazione), nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali.

Esso è strutturato in 21 sezioni (merceologiche); ogni sezione si articola in capitoli (a due cifre), a loro volta suddivisi in voci (a quattro cifre), sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre (circa 5.000 posizioni).

Le 21 sezioni sono, complessivamente, suddivise in 99 capitoli (di cui, i primi 97, a contenuto definito e gli ultimi due a disposizione dei singoli Paesi).

Il Sistema Armonizzato viene periodicamente (ogni 5 anni) aggiornato dal WCO.

La versione attuale del SA è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.  La prossima edizione entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2027.

A livello Ue, le 6 cifre del sistema armonizzato sono state integrate con altre suddivisioni (giungendo sino a codici di 10 cifre):

  • sia al fine di attribuire aliquote daziarie ai prodotti considerati;
  • sia per disporre delle informazioni necessarie alle statistiche del commercio con l’estero.

In funzione di tali ulteriori suddivisioni, si parla di:

  • Nomenclatura combinata di Bruxelles - NC: la quale si compone di circa 10.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6 rappresentano i codici SA e le restanti 2 le sottovoci NC). Serve per la predisposizione: 

    delle dichiarazioni di esportazione; 
    e dei modelli Intrastat (sia per le cessioni intracomunitarie di beni che per gli acquisti intracomunitari di beni);

  • Tariffa integrata comunitaria (TARIC): la quale si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre; integrate a loro volta - in alcuni casi - da ulteriori 4 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice addizionale (o “CADD”), che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione.

A livello comunitario la NC e la TARIC vengono aggiornate tutti gli anni.

Nel sito dell'Agenzia delle Dogane è riportata la Tariffa doganale d’uso integrata, la quale contiene, oltre a quelle sopra indicate, ulteriori informazioni utili per gli operatori: https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/.

 

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16/06/2025 - 15:46

Aggiornato il: 16/06/2025 - 15:46

1.1.2 - Profilo doganale


Ai fini doganali, nella banca dati AIDA - Tariffa doganale d'uso integrata, le  bevande alcoliche sono contemplate nel Capitolo 22 - Bevande, Liquidi alcolici ed aceti, articolato in voci a 4 cifre dal 2203 al 2209, così ripartibili:

  • Bevande non alcoliche: voci 2201 e 2202;
  • Bevande alcoliche: voci da 2203 a 2208;
  • Aceti commestibili e loro succedanei: voce 2209.
     

Seguono ulteriori livelli di dettaglio sino alla decima cifra.

Nel seguito ci si limita a riportare il livello di dettaglio sino alla sesta cifra del Sistema Armonizzato (SA):

VoceDescrizione
22BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2201Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve.
2202Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 (NOTA1).
2203

Birra di malto.

Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre.

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2204 10 Vini spumanti
  • 2204 21 / 29 altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
    • 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
    • 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
    • 2204 29 altri
    • 2204 30 altri mosti di uva
2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2205 10 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
  • 2205 90 altri

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 17 ottobre 1995, cause riunite C-59/94 E C-64/94, nell’ambito di tale voce rientra anche la bevanda denominata "sangría" costituita per oltre il 50% da vino di uve fresche, con acqua, zucchero ed estratti di frutta.

2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' compresi altrove.

Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre.

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2207 10 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.
  • 2207 20 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione.

Suddivisione a 6 cifre SA:

  • 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce
  • 2208 30 Whisky
  • 2208 40 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati
  • 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genie'vre)
  • 2208 60 Vodka
  • 2208 70 Liquori
  • 2208 90 Altri
2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico.

Suddivisione a 6 cifre SA: come voca a 4 cifre.

NOTA 
2009

Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunte di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti.

In questa voce può altresì rientrare il “vino dealcolato”, articolo 33-ter del D.Lgs. n. 504/1995 e Decreto prot. n. 672816 del 20 dicembre 2024 e n. 213946 del 14 maggio 2025 del MASAF - Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

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01/07/2025 - 12:52

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1.1.3 - Profilo delle accise


L'articolo 3 del D.Lgs. n. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che la classificazione dei prodotti sottoposti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

Il decreto citato distingue tra:

  • alcole etilico (articolo 32);
  • birra (articolo 34);
  • vino (articolo 36);
  • bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38);
  • prodotti alcolici intermedi (articolo 39).

In particolare:

Alcole etilico (articolo 32)

Per alcole etilico si intendono:

  1. tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 % in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
  2. i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
  3. le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Rientrano in tale ambito prodotti di fonte vitivinicola, quali, ad esempio:

  • l’alcol etilico “tutto grado”;
  • le acquaviti in genere, di frutta italiana, di vino italiano ("brandy italiano") e di vinaccia  (grappa);
  • alcune tipologie di brandy (ad esempio: il cognac, l'armagnac).

Rientrano in tale ambito anche prodotti di fonte non vitivinicola, quali, ad esempio:

  • il ruhm (distillato di canna da zucchero);
  • il whisky (distillato di cereali);
  • il gin (distillato di cereali);
  • il kirsch (distillato di ciliegie nere);
  • lo slivovitz (distillato di prugne);
  • il calvados (distillato di sidro).

Birra (articolo 34)

Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Vino (articolo 36)

Si intendono per:

  1. "vino tranquillo" o fermo ("still wine")  tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti  definiti nella lettera b), aventi:
    1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
    2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% ma non superiore al 18% in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
  2. "vino spumante" ("sparkling wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
    1. sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2. hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

Rientra nell’ambito del vino tranquillo (vino fermo) anche il vino frizzante il quale viene ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.

Nella Tabella delle codifiche per i prodotti alcolici (TA20) riguardo ai vini frizzanti viene indicato lo stesso codice CPA - Categoria Prodotti Accise dei vini tranquilli codice W200, anziché quello dei vini spumanti W300.

Rientrano in tale ambito anche i vini passiti e i vini muffati (come il vino ungherese Tokaij e il vino tedesco Riesling).

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38)

Si intendono per:

  1. "altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell'art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’articolo 34, che abbiano:
    1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 10% in volume;
    2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;
  2. "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all’articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
    1. essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
    2. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% ma non superiore al 13% in volume;
    3. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% ma non superiore al 15% in volume, purché l’alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito prodotti, quali, ad esempio:

  • i vinelli;
  • il sidro (succo di mela fermentato).

Prodotti alcolici intermedi (articolo 39)

Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% in volume ma non al 22% in volume.
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 38, è considerato "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all’art. 38, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui alla lettera b) dello stesso art. 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all’8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito alcune tipologie di "vini speciali":

  • vini liquorosi (ad esempio: Marsala, Caluso passito liquoroso, Madeira, Porto, Sherry o Jerez o Xeres);
  • "mistelle": vini dolci prodotti senza fermentazione, aggiungendo, al mosto, acquavite di vino o alcol in quantità tale da raggiungere una gradazione alcolica effettiva tra 16 gradi e 22 gradi;
  • vini aromatizzati (ad esempio: vermouth e Barolo chinato).

 

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28/03/2025 - 17:31

Aggiornato il: 28/03/2025 - 17:31

1.2 - Nozioni base in tema di accise


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04/10/2019 - 16:45

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:45

1.2.1 - Aspetti di carattere generale


L'accisa ("excise duty") è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti (prodotti petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, etc.).

La normativa relativa alle accise è contenuta nel TUA - Testo Unico delle Accise, D.Lgs. n. 504/1995.

A livello comunitario, il Consiglio europeo, a partire dal 1992, allo scopo di abolire (o attenuare) gli ostacoli che si frapponevano all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione.

Il processo di armonizzazione ha riguardato le accise aventi ad oggetto le bevande alcoliche, gli oli minerali, i tabacchi lavorati e i prodotti energetici.

Con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata  sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. E quest’ultima, con effetto dal 13 febbraio 2023 (almeno per le innovazioni di maggiore rilievo), è stata sostituita dalla direttiva (UE)  2020/262 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 21 marzo 2020).

Riguardo alle bevande alcoliche:

  • con la direttiva 92/83/CEE del 19 ottobre 1992, è stato istituito un sistema armonizzato delle accise che gravano sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti;
  • con la direttiva 92/84/CEE del 19 ottobre 1992, è stato attuato il ravvicinamento delle aliquote delle accise sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui prodotti intermedi, sul vino, sulla birra, fissando percentuali minime di applicazione.

Mentre l’Iva viene commisurata al valore dei prodotti (imposta ad valorem), l’accisa viene applicata sulla base della quantità fisica dei prodotti (imposta specifica). Nel nostro Paese l’accisa sul vino è zero. Nel caso delle altre bevande alcoliche l’imposta viene rapportata al litro anidro e cioè all’unità di volume al netto dell’acqua e cioè al solo contenuto di alcole.

L’accisa concorre a formare la base imponibile dell’Iva (Corte di Cassazione, sentenza n. 24015/2018).

Le aliquote delle accise nei Paesi Ue sono disponibili sul seguente sito dell'Unione Europea: 
https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/85222bc8-95fe-4ff8-bc7c-37ad3b6e39eb_en?filename=excise_duties_alcohol_en.pdf

Le aliquote dell'accisa italiana sull'alcole e le bevande alcoliche sono reperibili mediante accesso al seguente indirizzo dell’ADM: https://www.adm.gov.it/portale/aliquote-accisa-nazionali
 

A partire dal 1° gennaio 2025 le aliquote dell’accisa italiana sulle bevande alcoliche sono le seguenti:

ProdottoAccisa
Alcol etilico (per ettolitro anidro)1.035,52 euro
Birra (per ettolitro e per grado plato)2,99 euro
Vino (per ettolitro) 
  - fermo (still wine)zero
  - spumante (sparkling wine)zero
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (per ettolitro) 
  - ferme (still)zero
  - spumanti (sparkling)zero
Prodotti alcolici intermedi (per ettolitro)88,67 euro
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16/06/2025 - 15:49

Aggiornato il: 16/06/2025 - 15:49

1.2.2 - Alcune definizioni


L’articolo 1 del D.Lgs n. 504/1995 delinea le seguenti definizioni:

Per prodotto sottoposto ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise. L’articolo 27 del D.Lgs. n. 504/1995 precisa che: sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

Per prodotto soggetto od assoggettato ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d’imposta non è stato o è stato assolto.

Per deposito fiscale ("tax warehouse") si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria (si veda art. 28 del D.lgs. 504/1195).

Per depositario autorizzato ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per soggetto obbligato accreditato (SOAC) si intende il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole.

Per regime sospensivo accise ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.

Per destinatario registrato ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro (si veda art. 8 del D.lgs. 504/1195).

Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.

Per speditore registrato ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (si veda art. 9 del D.lgs. 504/1195).

Per speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato (prodotti ad accisa italiana assolta) al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro;

Per destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro (prodotti ad accisa assolta in altro Paese Ue) e spediti nel territorio dello Stato; 

Per sistema informatizzato si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).

Alle definizioni di cui sopra è opportuno apportare qualche aggiunta:

Per rappresentante fiscale ("fiscal representative") si fa riferimento ad un soggetto con sede nel territorio di un determinato Paese Ue designato da un venditore o un debitore di accisa ubicato in un altro Paese comunitario con il compito di garantire e assolvere il pagamento dell’accisa e di svolgere i correlati adempimenti

Per deposito libero si intende un ‘impianto che non è espressamente disciplinato dal TUA (D.Lgs. n. 504/1995), presso il quale vengono ricevuti, spediti, trasformati o lavorati prodotti ad accisa assolta; per tali impianti tornano applicabili le disposizioni generali di cui all’articolo 12 e di cui all’articolo 28 del TUA.
 

Vino confezionato e vino sfuso

La normativa in tema di tutela agricola (articolo 2 del decreto n. 7290/2013), afferma che, a tali fini:   (…)

g) “Prodotti vitivinicoli confezionati”, prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura a perdere sul quale è presente l’indicazione prevista dall’articolo 12, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Si tratta della seguente indicazione:  il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, o, in alternativa, il numero di codice identificativo, denominato "codice ICQRF", attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.

Essa deve essere eseguita, in modo indelebile e deve essere ben visibile dall’esterno.

La normativa doganale, riguardo al vino, a partire dal 2017, distingue invece tra le seguenti voci:

  • 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
  • 2204 22 in recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
  • 2204 29 altri

In base alla suddetta classificazione, ai fini doganali, viene considerato:

  • vino confezionato, il vino in recipienti di capacità sino a 10 litri (bottiglie, fiaschi, bag in box, etc.);
  • vino sfuso: il vino in recipienti di capacità superiore ai 10 litri (damigiane, botti, etc.).   
 

 

 

Frutta sotto spirito e prodotti alimentari realizzati con l'impiego di alcol

Frutta sotto spirito
La frutta sotto spirito rientra nell’ambito della previsione dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:
“1. L'alcole etilico è sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro
anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
(….)
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.”.

La frutta sotto spirito è quindi da considerare un prodotto sottoposto ad accisa

Prodotti alimentari realizzati con l’impiego di alcol
I prodotti alimentari realizzati con  l’impiego di alcol, nel rispetto di determinate condizioni, sono da considerare come prodotti NON sottoposti ad accisa.  Relativamente alla loro fabbricazione valgono le disposizioni dell’articolo 27  del D.Lgs. n. 504/1995, il quale afferma che:
“(…) 
3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:
(….)
c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;
(….)
f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;
g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci; (…)”.

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 65/D dell’11 novembre 2004, è possibile affermare quanto segue:

  • L’aceto è un prodotto NON sottoposto ad accisa.
  • Gli aromi, nel rispetto di determinate condizioni ( 1) che il prodotto sia ottenuto e commercializzato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 25/1/1992, n.107; 2) che l’utilizzatore destinatario presenti “una tantum” apposita dichiarazione d’impiego all’ADM competente e ai propri fornitori; 3) che l’aroma rientri fra i codici NC 1302.1930, 2106.9020 e 3302), salvo casi particolari (indicati nella citata Circolare, alla quale si rinvia anche per ulteriori approfondimenti) circolano in ambito nazionale e comunitario senza l’utilizzo della documentazione prevista dalla normativa accise;
  • I prodotti alimentari finiti sono esenti da accisa e possono circolare liberamente in tutto il territorio comunitario se rispettano i limiti quantitativi del contenuto di alcole stabiliti dallo stesso art.27, comma 3, lettera g), del predetto D.Lgs. n.504/1995;
  • I semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, come afferma la la citata Circolare  (alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti) possono beneficiare dell’esenzione da accise “(…) esclusivamente se realizzati secondo gli stessi vincoli di contenuto alcolico previsti dal citato art.27, comma 3, lettera g), il quale detta le condizioni di accesso all’esenzione dall’accisa sia nel caso si tratti di semplice semilavorato, sia nell’ipotesi di prodotto alimentare finito. I semilavorati dotati delle predette caratteristiche e destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari potranno essere estratti dagli impianti di produzione e circolare nel territorio comunitario senza la scorta della documentazione prevista dalla normativa sulle accise.”.  
 

 

 

Territorio dello Stato e territorio Ue

Com’è possibile constatare dalla lettura delle tabelle nel seguito riportate non vi è una perfetta coincidenza tra il territorio doganale Ue, il territorio Ue rilevante ai fini delle accise e il territorio Ue rilevante ai fini dell’Iva.

Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:

  • dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia;
  • e delle acque italiane del lago di Lugano da Ponte Tresa e Porto Ceresio.

A partire dal 1° gennaio 2020, in conseguenza di quanto previsto dal Regolamento Ue n. 474/2019, Campione d’Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono entrate a far parte del territorio doganale Ue, ma continuano a restare fuori dal territorio IVA.

Per territorio dell’Unione Europea, ai fini dell'IVA,  si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:

  • per la Repubblica italiana: i comuni di Livigno e di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano; come sopra affermato, i due ultimi territori sono però rilevanti ai fini delle accise;
  • per la Repubblica francese: i Dipartimenti e le Regioni d’oltremare (DROM), le Collettività d’oltremare (COM) e i territori d’oltremare (TOM);
  • per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen;
  • per la Repubblica greca: il monte Athos; tale territorio è però rilevante ai fini delle accise;
  • per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
  • per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;

Montecarlo è considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.

Le isole Azzorre e l’isola di Madera fanno parte integrante del territorio del Portogallo.

Ai fini delle accise, le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

  1. del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
  2. di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;
  3. dell’isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinante al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
  4. della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l’osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 e successive modificazioni.
  5. delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

Sempre ai fini delle accise, l'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6  della direttiva (UE) 2020/262 prevede che:   
4. La Spagna può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano alle isole Canarie - con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica delle medesime - per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
5.   La Francia può notificare, mediante dichiarazione, che la presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano ai territori di cui al paragrafo 2, lettera b), – fatte salve misure d'adeguamento alla loro situazione ultraperiferica – per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa menzionati all'articolo 1, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.
6.   Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

TERRITORI PARTICOLARI – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE

Paesi/territoriTerritorio UEApplicazione
normativa
doganale UE
Applicazione
normativa IVA
UE
Applicazione
normativa
accise UE

Danimarca:

  1. Isole Faroer 
  2. Groenlandia

 

NO

NO

 

NO

NO

 

NO

NO

 

NO

NO

Finlandia:

  1. Isole Aland
SISINONO

Francia:

  1. Dipartimenti e
    regioni 
    d'oltremare
    (DROM)( nota 1)
  2. Collettività
    d'oltremare (COM)
    e Territori
    d'oltremare
    (TOM)(nota 2)

SI

 

NO

SI

 

NO

 

NO

 

NO

 

 

NO

 

NO

 

Germania:

  1. Isola di Heligoland
  2. Territorio di 
    Busingen


 

SI

SI
 

 

NO

NO

 

NO

NO

 

NO

NO

Grecia:

  1. Monte Athos
SISINOSI

Italia:

  1. Livigno
  2. Campione d'Italia
  3. Acque nazionali
    lago di Lugano

SI
SI
SI

 

NO
SI
SI

 

NO
NO
NO

 

NO
SI
SI

Paesi Bassi (Olanda):

  1. Antille olandesi
NONONONO

Portogallo:

  1. Azzorre
  2. Madeira

 

SI
SI

 

SI
SI

 

SI
SI

 

SI
SI

Spagna:

  1. Ceuta
  2. Melilla
  3. Isole Canarie

 

SI
SI
SI

 

NO
NO
SI

 

NO
NO
NO

 

NO
NO
NO

FONTE: European Commission - Taxation and Customs Union – Territorial status of EU Countries and certain territories
Nota (1): Guadalupa, Martinica, Guyana francese, La Riunione, Mayotte.
Nota (2): Saint Pierre et Michelon, Saint Barthélemy, Saint Martin, Terre Australi e Antartiche francesi; Wallis e Futura, Polinesia francese, Nuova Caledonia, Clipperton
 

ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI  – APPLICABILITA’ NORMATIVA UE DOGANALE, IVA E ACCISE 

Paesi/territoriApplicazione
Trattati UE
Applicazione
normativa IVA
UE
Applicazione
normativa 
IVA UE
Applicazione
normativa
accise UE
Monaco - Montecarlo (nota 1)NOSISI (nota 5)SI (nota 5)
Repubblica di San Marino (n 2)NOSINOSI (nota 5)
Akrotiri e Dekelia (basi
militari del Regno Unito
nell'Isola di Cipro) (nota 3)
NO (nota 6)SISI (nota 5)SI (nota 5)
Repubblica turca di Cipro
Nord
NONONONO
GibilterraNONONONO
AndorraNONONONO
Stato della Città del VaticanoNONONONO
Irlanda del Nord (nota 4)NOSISI (solo beni)SI

Nota (1): Considerato come territorio della Francia ai fini doganali, Iva e accise.
Nota (2): Considerata come territorio dell’Italia ai fini doganali e accise.
Nota (3): Considerate come territorio di Cipro ai fini doganali, Iva e accise.
Nota (4): Considerata come territorio UE ai fini doganali, Iva (solo riguardo alle cessione e agli acquisti di beni) e accise.
Nota (5): Le regole indicate si applicano solo in relazione alle transazioni verso o da questi Paesi o territori
Nota (6): Gli accordi UE trovano applicazione limitata come stabilito dall’articolo 355, paragrafo 5, lettera b, del TFUE – Trattato di Funzionamento Ue.

NB: Le merci in condizione di “libera pratica” provenienti o destinate da /a Paesi o territori che NON applicano il regime dell’Iva UE, formano oggetto di operazioni, rispettivamente di importazione o di cessione all’esportazione. Fa eccezione la Repubblica di San Marino, relativamente alla quale, nei rapporti con l’Italia, vengono applicate le regole di cui all’articolo 71 del Dpr n. 633/1972  e del Decreto MEF 21 giugno 2021- Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

ALTRI PAESI E TERRITORI PARTICOLARI - APPROFONDIMENTI:

Altri Paesi e territoriCaratteristiche
Principato di MonacoSi intende compreso nel territorio della Repubblica francese
Isola di ManSi intende compreso nel territorio del Regno Unito
Zona di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e DhekeliaSi intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro
Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca")Si intende posta fuori dal territorio comunitario (Circolare n. 39/2004). Si tratta del territorio della Repubblica Turca di Cipro del Nord, con capitale Nicosia Nord, repubblica autoproclamata ma non riconosciuta dalla comunità internazionale.
Repubblica di San MarinoIn data il 27 novembre 1992 ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia,
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.
Stato della Città del VaticanoLo Stato della Città del Vaticano è sorto con il Trattato Lateranense, stipulato tra la Santa Sede e l’Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929.
Non fa parte del territorio doganale Ue.
In data 30 giugno 1930 è stata stipulata una convenzione doganale tra lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano, riconosciuta dall’articolo 2 del Regolamento Ue n. 2913/1992.
Ai fini Iva, si tratta di un Paese terzo.
Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)Si tratta di territori austriaci situati in Germania.
Ai fini accise, i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania.
Ai fini Iva, viene applicata l'Iva austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).
IBFD afferma che: "7.1.4. Customs exclusion zones
Supplies of goods and/or services and self-supplies effected in the customs exclusion zones of the local communities, Jungholz and Mittelberg, by an entrepreneur having his place of residence, seat, place of abode and/or permanent business establishment in these communities are taxed at the reduced standard rate of 19% pursuant to Sec. 10(4) of the VATA. It is the intention of Sec. 10(4) of the VATA to avoid distortion of competition for such entrepreneurs in respect of German VAT rates".

 

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16/06/2025 - 16:01

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:01

1.2.3 - Licenza di esercizio


Le attività di fabbricazione, lavorazione e detenzione di prodotti in regime sospensivo di accisa devono essere eseguite in regime di deposito fiscale. Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

L’istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è subordinata al rilascio di un’apposita licenza fiscale di esercizio; in tale ambito a ciascun deposito fiscale viene attribuito uno specifico codice identificativo denominato "codice di accisa".

Anche le attività di commercializzazione e deposito di prodotti ad accisa assolta comportano l’obbligo di richiesta di specifica licenza fiscale di esercizio.

La procedura per il rilascio della licenza fiscale di esercizio può essere così sintetizzata:

  1. denuncia dell’attività all’Ufficio delle Dogane competente per territorio;
  2. verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane, al fine di controllare l’idoneità dell’impianto;
  3. suggellamento, ove previsto, delle parti di impianto rilevanti ai fini delle operazioni di controllo della produzione e dei prodotti custoditi in regime sospensivo accisa;
  4. tenuta delle scritture contabili;
  5. ogni ulteriore adempimento specifico per la tipologia dell’impianto (opificio di produzione o deposito).

In caso di esito positivo della verifica, a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo e versamento del diritto annuale di licenza alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, l’Ufficio delle Dogane competente per territorio, rilascia la licenza fiscale di esercizio.

La licenza fiscale di esercizio ha durata illimitata ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale di licenza, da versarsi nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’importo del diritto annuale è pari a:

  • 103,29 euro per gli impianti (depositi fiscali) di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché per i depositi commerciali in regime sospensivo;
  • 258,23 euro per gli impianti (depositi fiscali) di lavorazione, trattamento e condizionamento di altre bevande alcoliche;
  • 51,64 euro per gli impianti di produzione su base forfetaria.
  • 33,57 euro per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.

Riguardo agli esercizi di vendita di prodotti alcolici l’articolo 29 del D.Lgs. n. 504/1995, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43/2024 ha apportato notevoli semplificazioni:

  • Viene previsto che l’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:
    quando si opera come speditore o destinatario certificato
    quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato.
  • Negli altri casi l’impresa interessata non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale di esercizio, ma deve semplicemente trasmettere una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), il quale, a sua volta, trasmetterà i dati all’ADM.
  • Per i soggetti che vendono bevande alcoliche con contrassegno fiscale e/o birra non è più necessario presentare una denuncia separata. E’ sufficiente una comunicazione unica tramite il SUAP, la quale vale anche ai fini fiscali.
  • Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’ADM, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.

Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.”.

Secondo la Nota dell’Agenzia delle Dogane n. 131411 del 20 settembre 2019 “…. le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.”.
 

 

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01/07/2025 - 12:54

Aggiornato il: 01/07/2025 - 12:54

1.2.4 - Codice d’accisa, codice ditta e numero identificativo


In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti sottoposti ad accisa devono essere dotati di un codice (codice di accisa - "excise number"). Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri. Esso viene attribuito a ciascun deposito fiscale.

Nel nostro Paese, riguardo al codice d’accisa:

  • I primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due zeri;
  • Il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito fiscale;
  • Il settimo carattere identifica il settore impositivo: A - Alcol e bevande alcoliche; O - Oli minerali; R - Rappresentanti fiscali; T - Tabacchi; V - solo Vino;
  • I successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia;
  • L'ultimo carattere è un carattere di controllo, calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri.

Nel nostro Paese la licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice d’accisa.

In altri Paesi Ue (ad esempio: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo al deposito fiscale (tax warehouse).

Tale codice viene rilasciato dall’Ufficio delle Dogane territorialmente competente ai seguenti operatori che movimentano prodotti ad accisa sospesa:

  • Depositi fiscali
  • Destinatari registrati
  • Speditori registrati

Il codice di accisa può essere controllato recandosi agli Uffici dell'Agenzia delle dogane o mediante accesso al sito SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise): https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/seed/seed_consultation.jsp?Lang=it&ContextPath=.

Il "codice ditta" viene rilasciato agli operatori che movimentano prodotti ad accisa assolta; tale codice presenta la stessa struttura del codice d’accisa. Riguardo al settimo carattere (settore impositivo), nell’ambito degli alcoli sono previsti i carattere M per la vendita di prodotti alcolici e il carattere X per l’alcole.

Occorre tenere presente che, a seguito dell’introduzione dell’e-DAS unionale, da utilizzare per la spedizione di prodotti ad accisa italiana assolta a operatori economici altro Paese Ue, allo speditore certificato viene attribuito un codice identificativo unico, da indicare sul documento stesso.
 

Operatori economiciCodice
accisa
Codice
ditta
Codice
identificativo
Depositi fiscaliX  
Depositi commerciali (depositi liberi) X 
Destinatari registratiX  
Speditori registratiX  
Destinatari certificati (1)  X
Speditori certificati  X
Rappresentanti fiscali accise X 


Nota (1) La Circolare ADM n. 3/2023 afferma che:
“La possibilità di operare in tale veste presuppone, in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".

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16/06/2025 - 16:04

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:04

1.2.5 - Fatto generatore, esigibilità e pagamento delle accise


In base all’articolo 1 del TUA (D.Lgs. n. 504/1995), per i prodotti alcolici sottoposti ad accisa, l’obbligazione tributaria (“Fatto generatore”) sorge al momento della loro fabbricazione, ovvero della loro importazione o del loro ingresso irregolare nel territorio dello Stato. 

In base all’articolo 2 del TUA, l’accisa è esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato ("Fatto generatore dell’imposta").

Si considera immissione in consumo anche l’ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono d’imposta (articolo 4 del TUA).

Il depositario autorizzato, come regola generale, deve versare l’accisa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di immissione in consumo del prodotto.

Il versamento dell’accisa può essere eseguito direttamente in Tesoreria o tramite conto corrente postale oppure utilizzando il modello di versamento unificato "F24 Accise", con la possibilità di compensare l’importo delle accise da versare con eventuali crediti tributari.

E’ tuttavia prevista una deroga, per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio e di dicembre:

  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.
  • Per i prodotti immessi in consumo nel mese di dicembre, occorre distinguere tra:
    • I prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    • I prodotti immessi in consumo dal 16 al 31 dicembre, il versamento deve essere eseguito alla scadenza ordinaria e con le modalità ordinarie.

Il destinatario registrato deve versare l’accisa entro il giorno lavorativo successivo a quello di immissione in consumo.
Il destinatario certificato, come afferma la Circolare ADM n. 3/2023, “… deve versare l’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti trasportati dallo speditore certificato dello Stato membro, anche evidentemente nel caso in cui l’esercente nazionale sia un depositario autorizzato.”.
 

NB: I versamenti che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

 

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16/06/2025 - 16:06

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:06

1.2.6 - Cauzioni


Il regime sospensivo consente ai soggetti autorizzati di operare con prodotti che non sono ancora stati sottoposti ad imposta (in sospensione di imposta).

Tale regime, tuttavia, al fine di tutelare gli interessi dell’Erario (garanzia dell’accisa sospesa), comporta  l’obbligo di prestare idonee cauzioni.

Sono esclusi da tale obbligo i piccoli produttori di vino.

Il D.Lgs. n. 504/1995 riguardo ai prodotti alcolici prevede le seguenti cauzioni:

  • deposito (articolo 5);
  • circolazione (articolo 6);
  • ricevimento prodotti (articoli 8 e 8-bis);
  • contrassegni fiscali (articolo 13).

Cauzione per il deposito

L’articolo 5, comma 3, afferma che:

“3. Il depositario è obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;(…)”.
 

Al momento, essendo l’accisa pari a zero, la cauzione per il deposito NON è prevista per il vino.

Per gli altri prodotti la cauzione è applicabile secondo l’aliquota prevista nella seguente tabella.

TIPO DI IMPIANTOCAUZIONE
Stabilimenti di produzione (distillerie), opifici di rettificazione1%
Stabilimenti di produzione di prodotti alcolici intermedi1%
Fabbriche di birra e annessi opifici di condizionamento1%
Cantine e stabilimenti di produzione di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra1%
Opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel settore dell'alcol etilico1%
Magazzini di invecchiamento degli spiriti1%
Fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 hl1%
Tutti gli altri impianti e magazzini (1)10%
Prodotti condizionati muniti di contrassegno di Stato custoditi nei magazzini e depositi di cui ai punti precedenti100%

Nota (1): Tra gli altri impianti si comprendono:

  • i depositi doganali di proprietà privata a regime di deposito fiscale;
  • i magazzini distaccati di fabbrica di spiriti;
  • i magazzini dei commercianti all’ingrosso di prodotti sfusi e condizionati senza contrassegni di Stato;
  • i magazzini e i depositi, di cui ai punti precedenti, ove sono custoditi prodotti condizionati muniti di contrassegni di Stato.

Sull’argomento si segnala la Risoluzione n. 1 - Agenzia Dogane e Monopoli 10 maggio 2019.

Cauzione per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

L’articolo 6, comma, afferma che:

"4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato é tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità europea. E' disposto lo svincolo della cauzione quando é data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal territorio della Comunità,... L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia sia per i trasferimenti nazionali sia, previo accordo con gli Stati membri interessati, per i trasferimenti intracomunitari, di prodotti energetici effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse".

La cauzione deve essere fornita nelle seguenti misure:

  •  circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa: 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero,  dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione (Decreto del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1994);
  •  trasferimenti a destinatari registrati (italiani): 100% dell'imposta nazionale gravante;
  •  trasferimenti, in regime sospensivo di prodotti alcolici contrassegnati (articolo 23 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210): 100% dell'imposta nazionale gravante.

E' disposto lo svincolo della cauzione:

  • quando e' data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario; tale circostanza:
    •  nel caso di circolazione nazionale é attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Agenzia delle dogane mediante il sistema informatizzato e da quest'ultima validata;
    •  nel caso di circolazione comunitaria è attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle dogane in base alla nota di ricevimento trasmessa alla stessa dalla competente Autorità del Paese di arrivo; in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
  • per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità, come attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle dogane in base alla nota di esportazione trasmessa dall'Ufficio doganale di esportazione preso atto del risultato di uscita inviato dall'Ufficio doganale di uscita; in assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del  risultato di uscita trasmesso dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'Ufficio doganale di uscita.

Garanzia per il ricevimento dei prodotti

Gli articoli 8 e 8-bis, TUA, a riguardo dispongono che:

  • Il destinatario registrato, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, ha l’obbligo di fornire garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi, in misura pari al 100% del suo ammontare (articolo 8, comma 3).
  • Il destinatario certificato, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte dello speditore certificato, ha l’obbligo di fornire garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi, in misura pari al 100% del suo ammontare. Tale garanzia è prestata con le modalità ritenute idonee dall’Amministrazione finanziaria ed è valida in tutti i Paesi dell’Unione europea (articolo 8-bis, commi 3 e 4).
     

Cauzione per i contrassegni fiscali

L’articolo 13, commi 5 e 6, afferma che:

"5. Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultino applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; fatto salvo quanto previsto dal comma 8, per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato. 
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno fiscale, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata".

 

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16/06/2025 - 16:09

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:09

1.2.7 - Contrassegni di Stato


Alcuni prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali.

Al riguardo, la Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 6 luglio 2004 n. 36/D, afferma che:

"... sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive modificazioni, vigente alla data dell’1.1.2002, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto. Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell’accisa sull’alcole etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno previsti dal presente regolamento".

I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.

In Italia, i contrassegni di Stato sono attualmente previsti per i seguenti prodotti:

  • Grappe;
  • Vini aromatizzati - vermouth;
  • Vini liquorosi;
  • Acquavite di canna / cereali / frutta / agave;
  • Spiriti (liquori);
  • Alcole puro;
  • Distillato di vino.

Ivi comprese:

  • le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione;
  • la frutta sotto spirito;
  • gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto.

I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'articolo 3 del Decreto ministeriale n. 322/2003 prevede quattro tipologie di contrassegni da applicare ai citati prodotti:

  1. contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all’accisa sull’alcole etilico;     
  2. contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico;     
  3. contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico;     
  4. contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all’accisa sui prodotti intermedi.

I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con quelli previsti per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, come previsti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

Gli importatori di prodotti da contrassegnare possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni fiscali da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della presentazione in dogana per l'importazione. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo è determinato in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni fiscali, i prodotti non vengono presentati in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni fiscali non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni fiscali restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.


Per i prodotti contrassegnati per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei contrassegni fiscali ad essi applicati è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione di cui al comma 5 è svincolata, subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio delle dogane, che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
 

 

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04/03/2025 - 11:54

Aggiornato il: 04/03/2025 - 11:54

1.2.8 - Birrifici, micro-birrifici, piccoli birrifici indipendenti


Si tratta di un comparto che nel nostro Paese comprende circa 1.200 birrifici dei quali circa il 25% è agricolo, e cioè produce in proprio le materie prime necessarie (orzo, luppolo, etc.).
La birra è un prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, orzo, frumento o loro miscele, acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

La birra è allocata nella voce doganale 2203; rientrano nell’ambito della birra anche i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui alla voce doganale 2206.

In entrambi i casi essa deve avere un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

Riguardo alle imprese che producono birra, occorre distinguere tra:

  • birrifici che non si avvalgono delle disposizioni agevolative in tema di "micro-birrifici": come altri depositi fiscali;
  • birrifici che si avvalgono di tali disposizioni agevolative ("micro-birrifici"):  questo regime è previsto per i soggetti con una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri; sono dotati di codice di accisa.

L’articolo 1, commi 72 e 73 della Legge di bilancio 2025,  n. 207 del 31 dicembre 2024 stabilisce che per l’anno 2025 viene applicata la riduzione delle accise, già introdotta negli anni 2022 e 2023, per la birra realizzata nei birrifici artigianali:

  • birrifici con una produzione annua fino a 10.000 ettolitri: accisa ridotta del 50%;
  • birrifici con una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri: accisa ridotta del 30%;
  • birrifici con una produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri: accisa ridotta del 20%.          

Riguardo ai micro-birrifici, a partire dal 1° luglio 2019, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto MEF del 4 giugno 2019, commentato dalla Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 4, prot. 57561 del 28 giugno 2019, è stato ridefinito l’assetto del deposito fiscale di tali soggetti, introducendo nuove modalità di accertamento e di contabilizzazione della birra prodotta, con differimento del pagamento dell’accisa, dalla fase di produzione del mosto alla fase di condizionamento del prodotto o, addirittura, di immissione in consumo dello stesso.

Il decreto sopra citato prevede, la possibilità di scegliere tra 2 diversi assetti del deposito cui corrispondono differenti modalità di accertamento dell’accisa e di tenuta della contabilità del deposito:

Micro-birrificio con giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:  

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa sospesa;
  • corrisponde l’accisa al momento dell’immissione in consumo dei prodotti confezionati;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi - Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014); per i prodotti spediti in altro paese UE viene emesso l’e-AD, nei confronti di codice d’accisa di altro Paese Ue;  per i prodotti spediti in Paese extra Ue, se la merce esce da una dogana nazionale viene emessa la documentazione prevista per la circolazione interna (bolla di accompagnamento XAB); se, invece esce da dogana di altro Paese Ue occorre emettere l’e-AD sull’ufficio doganale di esportazione;
  • deve tenere un Registro della birra confezionata in sospensione di accisa (con carico dei prodotti confezionali e scarico per i prodotti immessi in consumo).

Micro-birrificio SENZA giacenze in sospensione di accisa

In tal caso il birrificio:

  • detiene in deposito birra condizionata ad accisa assolta;
  • corrisponde l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti;
  • per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale emette la bolla di accompagnamento XAB (da deposito fiscale a depositi liberi – Circolare n. 4/D del 14 aprile 2014), mentre per i prodotti spediti in altro Paese UE viene emesso l'e-DAS unionale, nei confronti del destinatario certificato di altro Paese Ue; per i prodotti spediti in Paese extra Ue, se la merce esce da una dogana nazionale viene emessa la documentazione prevista per la circolazione interna (bolla di accompagnamento XAB); se, invece esce da dogana di altro Paese Ue occorre emettere l’e-DAS unionale sull’ufficio doganale di esportazione;
  • deve tenere un Registro della birra confezionata NON in sospensione di accisa (con carico e scarico dei prodotti confezionati);
  • sono previste semplificazioni per i micro-birrifici con produzione annua non superiore a 3.000 hl.

Il comma 15-septies dell'articolo 5 del decreto legge 146 del 2021 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico Accise (di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico.   
Tali modifiche, come noto, sono diventate operative a partire dal 1° gennaio 2022.
Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di "piccoli produttori indipendenti" di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di "vino spumante", di "altre bevande fermentate".
In particolare, con riferimento all'imposizione sulla birra, si innalza la gradazione alcolica della birra a bassa gradazione, cui possono essere applicate aliquote ridotte; viene elevata da 2,8% a 3,5% volumi (articolo 1, n. 2, che modifica l'articolo 5 della direttiva accise), per incoraggiare la creazione di nuovi prodotti a bassa gradazione alcolica. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa. 
Viene altresì data una più precisa definizione di “grado plato”. Al riguardo l’articolo 35, comma 1, seconda parte, afferma che:
“Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra é derivata, alla quale é sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma é arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.”.    

Altre definizioni:

PICCOLI BIRRIFICI INDIPENDENTI
L’articolo 2, comma 4-bis, della Legge n. 1354/1962, come modificato dall’articolo 35  della Legge n. 154/2016, con effetto dal 25 agosto 2016, ha introdotto la definizione di “birra artigianale” e di “piccolo birrificio indipendente”, affermando che: “Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.”.

Mentre negli anni 2022 e 2023, l’articolo 25, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 504/1995 prevedeva aliquote fiscali ridotte per tali piccoli birrifici indipendenti, nel 2024 erano previste le regole generali che prevedono un trattamento fiscale di favore solo per i micro-birrifici.  
 

 


 

 

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04/04/2025 - 21:51

Aggiornato il: 04/04/2025 - 21:51

1.2.9 - Piccoli produttori di vino e piccoli produttori indipendenti di vino


L’articolo 37 del D.Lgs. 504/1995 afferma che:

Disposizioni particolari per il vino

1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo;
sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell'Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.
2. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno dell'Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
(...)".

Nella nuova formulazione dell’articolo sopra riportato (come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 180/2021), in vigore dal 14/12/2021, è venuta meno l’affermazione “ottenuta nell’azienda agricola”.  E’ tuttavia da ritenere che tale soppressione abbia natura solo formale e non faccia venire meno la necessità di rispettare  il requisito della prevalenza di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Al riguardo, ad esempio, l’articolo 1-bis del Dl n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, in riferimento al registro telematico di cantina, ma da intendersi come un principio avente validità generale, stabilisce che sono previste semplificazioni "... per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale".

Per il calcolo del quantitativo medio occorre basarsi sui dati comunicati al MIPAAF.

Fino al permanere dell’aliquota zero sul vino il piccolo produttore: 

  • è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione;
  • per i trasferimenti intracomunitari si limita ad emettere il modello e-MVV.

Riguardo al secondo punto si osserva che non in tutti i Paesi Ue è previsto il regime del piccolo produttore di vino. Tali Paesi hanno tuttavia l’obbligo di consentire agli operatori economici locali il ricevimento del prodotto con semplice e-MVV (nel caso di vino spedito da soggetto che operi nel regime di piccolo produttore di vino).

Restano ferme le altre incombenze stabilite dalla normativa fiscale e da quella di tutela agricola:

  • obbligo di informare l’Ufficio delle Dogane competente per territorio riguardo all’invio di vino in altri Paesi Ue; tale obbligo viene assolto presentando a tale Ufficio, entro il quinto giorno di ciascun mese, un riepilogo delle spedizioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (art.8 DM 153/2001)
  • obbligo di tenere un apposito registro di carico / scarico (Registro di cantina telematico);
  • obbligo di emissione del documento di accompagnamento;
  • obbligo di sottoporsi a controllo (prescritto dal Regolamento CEE n. 2238/1993 del 26 luglio 1993).

Il piccolo produttore di vino può produrre vini tranquilli, vini frizzanti e vini spumanti. Non è invece abilitato a produrre vini liquorosi o vini aromatizzati; i vini in questione rientrano nell’ambito dei prodotti intermedi; la loro produzione, come espressamente previsto dall’articolo 28 , comma 1, lettera b), n. 1 del TUA, richiede impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

Nelle FAQ GAMM@ delle Dogane francesi (aggiornate alla data dell’11 giugno 2015), sono specificate le casistiche collegate al riconoscimento del piccolo produttore di vino negli stati membri UE (si veda la FAQ 31- Cas des petits producteurs de vins situés dans d'autres États membres): https://www.douane.gouv.fr/GammaFormation/res/gamma_faq_vfV5.pdf.

Riconoscimento della figura del piccolo produttore - elenco paesi

 

PAESESIGLARICONOSCIMENTO
AustriaATSI
BelgioBESI
BulgariaBGSI
Repubblica CecaCZSI
CiproCYSI
CroaziaHRNO
DanimarcaDKNO
EstoniaEENO
FinlandiaFINO
FranciaFRNO
GermaniaDESI
GreciaELSI
IrlandaIENO
ItaliaITSI
LettoniaLVNO
LituaniaLTNO
LussemburgoLUSI
MaltaMTSI
Paesi BassiNLNO
PoloniaPLSI
PortogalloPTSI
RomaniaROSI
SlovacchiaSKSI
SloveniaSINO
SpagnaESNO
SveziaSENO
UngheriaHUNO

 

 

 

Piccoli produttori indipendenti di vino
 

Sempre in virtù dell’articolo 5 del Dl. N. 146/2021, citato nel paragrafo 1.2.14, nell’ambito del D.Lgs. n. 504/1995,  è stato introdotto l’articolo 37-bis, il quale disciplina la figura del “piccolo produttore indipendente di vino”.
Tale articolo afferma che:
“1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri, e che lo stesso produttore é legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui”.

La Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020  consente agli Stati Membri l’applicazione di aliquote di accise ridotte al vino che viene prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti. 
Per il nostro Paese, tale disposizione, al momento, riguardo alle vendite interne, non ha un effetto pratico essendo l’accisa sul vino pari a zero. E’, invece, importante riguardo alle vendite nei confronti di clienti B2B e B2C di altri Paesi Ue, in quanto, ove vengano soddisfatte le condizioni previste, consente ai vini venduti da tali produttori di essere assoggettati ad un’aliquota accise inferiore rispetto a quella ordinaria. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori di oltre 50% all'aliquota normale nazionale dell'accisa.   

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16/06/2025 - 16:11

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:11

1.2.10 - Deposito fiscale accise e deposito Iva


Il deposito Iva (disciplinato dall’articolo 50-bis del Dl n. 331/1993) può costituire un utile strumento operativo anche nel settore delle bevande alcoliche.

Al riguardo, la Circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 afferma che:
“Inoltre, possono essere utilizzati come depositi IVA: 

  • i depositi fiscali per i prodotti in essi custoditi, che istituzionalmente si trovano in regime di sospensione da accise (ad esempio prodotti petroliferi, bevande alcoliche);

(…)
Tuttavia, l'estensione della funzione di un deposito doganale o accise anche come deposito IVA è un'agevolazione che non può prescindere dal rispetto delle caratteristiche strutturali e normative proprie dei depositi stessi. Ad esempio, nei depositi accise utilizzati anche come depositi IVA potranno essere custodite solo merci soggette ad accisa (cfr. circolare 16/D del 28 aprile 2006).(….)”.

Nel caso in cui si intendesse utilizzare il deposito fiscale anche come deposito Iva, si dovrebbe inviare una specifica comunicazione al competente Ufficio delle Dogane.

Al riguardo, la Circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 afferma che:
“A seguito dell'entrata in vigore del comma 2-bis, aggiunto all’articolo 50-bis, dal D.L. 2 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, i titolari di depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e di depositi doganali, che in precedenza erano automaticamente autorizzati ad operare come depositi IVA, hanno l'obbligo di trasmettere un'apposita comunicazione in via preventiva all'Ufficio doganale che esercita la vigilanza sul relativo impianto. La stessa comunicazione deve essere indirizzata anche alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente in relazione al luogo di dislocazione del deposito. 
L'Ufficio doganale, infatti, deve verificare tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge e deve far eventualmente adeguare la garanzia prestata all'atto della autorizzazione alla gestione del deposito doganale o fiscale in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. 
Si fa rinvio, per quanto riguarda l'utilizzo di tali depositi come depositi IVA, alle istruzioni già dettate con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 gennaio 2007. In particolare, tale circolare ha chiarito che per le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative o enti con capitale o fondo di dotazione non inferiore a 516.456,90 euro, pur sussistendo l'obbligo di comunicazione in discorso, non è previsto un ulteriore adeguamento della garanzia.”.

L’utilità del deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva, si rivela particolarmente interessante, ad esempio, nel caso di acquisto di bevande alcoliche in Paese extra Ue, con loro immissione in libera pratica alla frontiera italiana, con pagamento dell’eventuale dazio ma non dell’accisa e dell’Iva, con introduzione delle bevande nel deposito fiscale – Iva; accisa e Iva saranno assolte nel momento di immissione in consumo delle bevande alcoliche:

  • riguardo all’accisa: con suo pagamento effettivo;
  • riguardo all’Iva: senza pagamento effettivo, con applicazione della procedura di reverse charge.

Altrettanto utile si rivela l’intervento di un operatore logistico dotato di deposito fiscale funzionante anche come deposito Iva nel caso di operatore economico estero (Ue o extra Ue), non identificato ai fini Iva in Italia, che acquista bevande alcoliche in Italia, mantenendole in deposito in Italia, con vendite successive nei confronti di clienti italiani o esteri e con invio delle stesse alle destinazioni pattuite (Italia o estero).

In tale evenienza il produttore italiano è abilitato a cedere i prodotti in regime sospensivo accise al cliente italiano o estero con invio al deposito fiscale – Iva designato dal cliente e con emissione di fattura senza applicazione dell’Iva, per operazione non soggetta, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del Dl n. 331/1993.

L’operatore economico estero potrà poi cedere e inviare le bevande alcoliche:

  • a clienti italiani: in tale evenienza il soggetto estero cede le stesse giacenti in deposito fiscale – Iva; il cliente italiano subentra nella posizione di depositante e svolge la procedura di reverse charge, per operazione non soggetta, articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993; se il cliente italiano provvede poi a estrarre le bevande alcoliche dal deposito fiscale – Iva, mettendole in consumo in Italia, in tale evenienza, il gestore del deposito assolve l’accisa, mentre il soggetto estrattore deve fornire al gestore del deposito i mezzi finanziari per pagare l’Iva o deve presentare dichiarazione d’intento nei confronti del gestore (Risoluzione del 20/03/2017 n. 35);
  • a clienti di altro Paese Ue: in tale evenienza, l’operatore economico estero, per effettuare tale operazione si avvale della partita Iva globale del gestore del deposito Iva;
  • a clienti di Paese extra Ue: in tale evenienza l’operazione di esportazione viene curata dal gestore del deposito Iva, a nome dell'esportatore estero. 

 

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16/06/2025 - 16:14

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:14

1.2.11 - Rimborso dell'accisa


Nel caso in un’impresa commerciale priva di deposito fiscale intenda vendere all’estero (a clienti di Paesi Ue o di Paesi extra UE) prodotti sottoposti ad accisa (ad esempio: grappe, liquori, etc.) acquistati presso imprese italiane, essa, al fine di non restare incisa dell’accisa italiana e di mantenere riservati i nominativi dei clienti esteri, potrebbe adottare una delle seguenti soluzioni:

–    acquistare i prodotti considerati, in regime sospensivo, dai produttori italiani facendoli inviare al deposito fiscale italiano incaricato della spedizione all’estero; in tale evenienza, i prodotti verrebbero introdotti nel deposito fiscale incaricato, privi di contrassegno di Stato; a questo punto il deposito fiscale invierebbe i prodotti al cliente estero previa sosta tecnica presso un deposito fiscale /destinatario registrato del Paese del cliente estero incaricandolo di applicare le fascette eventualmente previste dalla normativa di tale Paese; è anche prevista la possibilità da parte del deposito fiscale italiano, di acquisire le fascette estere in via preventiva e di  applicarle alle bottiglie prima della spedizione all’estero;
–    acquistare i prodotti considerati ad accisa italiana assolta. Molto spesso la soluzione in argomento è imposta dal rifiuto del produttore italiano di fornire prodotti in regime sospensivo. Supponendo che l’intero quantitativo acquistato venga venduto all’estero, al fine di ottenere il rimborso dell’accisa l’impresa commerciale potrebbe inviare il prodotto all’estero, chiedendo poi il rimborso dell’accisa.
L’articolo 14 del D.Lgs. n. 504/1995 afferma che:
“6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso é presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.
7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30.”.

La procedura concernente il rimborso dell’accisa è disciplinata dai seguenti provvedimenti / Circolari:
–    “Regolamento recante norme per l’effettuazione del rimborso dell’imposta sulla produzione e sui consumi” approvato con il Decreto 12 dicembre 1996 n. 689;
–    Articolo 11 del DM n. 210/1996;
–    Circolare esplicativa del Dipartimento Dogane n. 59/D del 28 febbraio 1997.
Limitando l’analisi ad alcune situazioni di maggior interesse pratico, occorre tenere presente che si ha diritto al rimborso dell’accisa nel caso in cui un prodotto assoggettato ad accisa:
–    viene trasferito in un altro Paese Ue;
–    oppure, viene esportato;
–    oppure, viene reintrodotto in un deposito fiscale (con sua riammissione al regime sospensivo).

 

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01/07/2025 - 14:42

Aggiornato il: 01/07/2025 - 14:42

1.2.12 - Trattamento daziario e fiscale nel paese extra UE di destinazione


Volendo conoscere qual é il trattamento daziario delle merci di origine comunitaria nei Paesi extra Ue nei quali le medesime vengono esportate, nonché la documentazione necessaria per consentirne lo sdoganamento, è possibile accedere alla banca dati comunitaria "Access2markets", all'indirizzo:

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

Al riguardo, una volta raggiunto il sito, occorre operare come segue:

inserire il codice doganale a 6 cifre del prodotto che si intende esportare; come in precedenza affermato, le prime 6 cifre del codice doganale sono comuni a tutti i Paesi che hanno adottato il sistema armonizzato di classificazione e di denominazione delle merci; le ulteriori cifre, costituiscono aggiunte attuate dal Paese di destinazione della merce (le quali, di conseguenza, normalmente, non coincidono con la codifica Ue);inserire il Paese di partenza (nel caso specifico: Italia);inserire il Paese estero di destinazione;cliccare su “ricerca”.

Si apre una pagina nella quale è indicato il dazio applicabile:

in relazione ai prodotti dei Paesi che hanno aderito al WTO (dazio MFN – Most Favoured Nation rate);in relazione ai prodotti riguardo ai quali l’impresa esportatrice italiana è in grado di attestare l’origine preferenziale comunitaria (in presenza di accordo di carattere daziario tra l’Unione Europea e il Paese di destinazione considerato).

Tramite la banca dati in argomento è altresì possibile individuare:

il trattamento fiscale del prodotto all’atto dell’importazione nel Paese di destinazione (Iva, altre imposte sugli scambi, etc.), cliccando su “taxes”;le regole di origine previste per il prodotto considerato, cliccando su “Rules of origin”;le formalità doganali nel Paese di destinazione (documenti di carattere generale e documenti di carattere specifico), cliccando su “Procedures and formalities”;dati di carattere statistico import /export, cliccando su “Trade flow statistics”;etc.

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01/07/2025 - 15:29

Aggiornato il: 01/07/2025 - 15:29

1.3 - Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche


Riguardo ai prodotti vitivinicoli esistono due diverse regolamentazioni:
1. la regolamentazione fiscale di competenza dell'Agenzia delle Dogane tesa ad assicurare i controlli sul prodotto ai fini dell'esatto accertamento del tributo;
2. la regolamentazione agricola di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Repressione Frodi, diretta a consentire  la verifica dell'origine, qualità e genuinità delle merci oggetto di produzione e spedizione.
Occorre distinguere tra:
• circolazione di prodotti in regime sospensivo;
• circolazione di prodotti ad accisa assolta.

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08/10/2019 - 08:40

Aggiornato il: 08/10/2019 - 08:40

1.3.1 - Circolazione di prodotti in regime sospensivo


In base all'articolo 6 del D.Lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,  nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:
a) per i prodotti provenienti da deposito fiscale:
• verso un altro deposito fiscale;
• verso un destinatario registrato;
• verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
• verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 (Organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, etc.).
b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo inizia:
• nelle ipotesi di cui alla lettera a): nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione;
• nelle ipotesi di cui alla lettera b): all'atto della loro immissione in libera pratica.

Il depositario autorizzato mittente (e/o altri soggetti) è tenuto a fornire garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti stessi. La stessa regola vale per lo speditore registrato.

La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve avere luogo con un documento amministrativo elettronico (DAA telematico e-AD), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore.
I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo.
I piccoli produttori di vino, come già in precedenza affermato, non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (come, in precedenza, non erano tenuti ad emettere il DAA cartaceo). Essi emettono il documento e-MVV.

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo termina:
• nel caso di circolazione nazionale o comunitaria: nel momento in cui gli stessi sono presi in consegna dal destinatario;
• nel caso di prodotti destinati ad essere esportati: nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea.

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25/03/2025 - 09:25

Aggiornato il: 25/03/2025 - 09:25

1.3.2 - Circolazione di prodotti ad accisa assolta


Circolazione nazionale

La circolazione nazionale dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assolta), viene eseguita sotto la scorta del documento DAS - Documento di Accompagnamento Semplificato.
Tale documento, a partire dal 1° gennaio 2020, secondo le intenzioni dell’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto essere emesso in forma elettronica (e-DAS). Tale decorrenza è stata più volte spostata in avanti.
Con la Determinazione Direttoriale 345801/RU pubblicata l’11 giugno 2024 , l' Agenzia delle Dogane ha posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione in forma esclusivamente elettronica del DAS NAZIONALE per i prodotti alcolici, precedentemente prevista per il 1° ottobre 2024 al 1° novembre 2025.
Fino a tale data resta in vigore il DAS cartaceo.

Non è tuttavia obbligatoria l'emissione del DAS per la circolazione nazionale dei seguenti prodotti alcolici ad accisa assolta:
• alcole e bevande alcoliche confezionati in recipienti di qualsiasi quantità, purché muniti di contrassegni di Stato;
• birra e vino;
• bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra qualora non destinate a distillerie;
• vini aromatizzati, liquori ed acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, contenuti in recipienti della quantità non superiore a 10 centilitri, aventi contenuto alcolometrico non superiore all'11% in volume;
• vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
Per i suddetti prodotti alcolici (esclusi dall'obbligo del DAS, relativamente alla loro circolazione nazionale), fatta eccezione:
• per il vino, relativamente al quale si applicano le norme in materia di tutela agricola;
• dei prodotti contrassegnati e di quelli destinati ad usi esenti, i quali circolano con la scorta del documento commerciale previsto dall'articolo 21, comma 4 del Dpr n. 633/1972 (e cioè, con il DDT- Documento Di Trasporto),  resta fermo l'obbligo di emissione della "bolla di accompagnamento dei beni viaggianti" di cui al Dpr n. 627/1978 (e cioè della BAM /X-AB).
Riguardo alla birra, l’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, ha precisato che:
“… l’emissione della BAM permane dovuta da parte del depositario autorizzato, così come da parte dei destinatari registrati, al momento dell’estrazione dall’impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo. Il medesimo obbligo non si rende applicabile invece, in virtù dell’art. 34, comma 43, del D.L. n. 179/2012 di cui in premessa, per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita”.

Circolazione comunitaria

Il D.Lgs. n. 180/2021 di recepimento della Direttiva (UE) n. 262/2000, ha introdotto nel D.Lgs. n. 504/1995, le figure del “destinatario certificato” (articolo 8-bis) e dello “speditore certificato” (articolo 9-bis).
Le implicazioni operative delle due figure sono state illustrate dall’ADM con la Circolare n. 3 del 3 febbraio 2023.
Esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
La circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione. Al documento elettronico è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo dell' Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.

N.B.  Per la movimentazione dei prodotti in questione è tuttavia possibile utilizzare i servizi di un operatore logistico avente la qualifica di speditore certificato o di destinatario certificato, a seconda dell’operazione di interesse.

Destinatario certificato ordinario
Il destinatario certificato è il soggetto abilitato a ricevere presso il deposito di cui ha la disponibilità, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato.
La possibilità di operare in tale veste presuppone:
•    in primis, che il soggetto sia in possesso della qualifica di depositario autorizzato ex art. 5 del D.Lgs. n. 504/95 o di destinatario registrato di cui all’art. 8 del TUA; 
•    e, in secondo luogo, l’ottenimento dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Venendo a coesistere in capo alla stessa persona fisica o giuridica una duplice qualificazione tributaria (depositario autorizzato o destinatario registrato, da una parte, destinatario certificato, dall’altra) da cui discendono specifiche discipline, per finalità di controllo è prescritta la separata detenzione dei prodotti di che trattasi all’interno del deposito di ricezione nonché la distinta contabilizzazione in appositi registri.

Esempio N. 1 - Società italiana acquirente destinatario certificato 

La società ALFA SRL – destinatario certificato acquista bevande alcoliche da fornitore speditore certificato di altro Paese Ue .
La società ALFA SRL svolge i seguenti adempimenti:
•    prima della spedizione dei prodotti presta la garanzia per il pagamento dell’imposta fissata in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante su di essi, nelle modalità ordinariamente ammesse;
•    riceve i prodotti (in genere, accompagnati da lettera di vettura – CMR) e li prende in consegna presso il deposito indicato nell’istanza di autorizzazione;
•    entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti provvede al versamento dell’accisa italiana; 
•    entro le ventiquattro ore decorrenti dal momento di presa in consegna, trasmette la nota di ricevimento all’ADM. La nota di ricevimento attesta la presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario certificato nazionale, quindi l’introduzione degli stessi nel deposito, e presuppone la loro contestuale iscrizione nelle contabilità, con indicazione degli estremi dell’e-DAS unionale.
Per i trasferimenti mediante automezzi la presa in consegna comprende necessariamente lo scarico effettivo, materiale, dei prodotti dal mezzo di trasporto e l’iscrizione in contabilità dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati, da effettuare entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico. L’invio della nota di ricevimento consegue all’espletamento da parte del destinatario certificato nazionale di tutti i prescritti obblighi, incluso quello di pagamento dell’imposta entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti. In caso di pagamento con mezzi diversi dall’F24 accise, il destinatario certificato ne dà prova mediante produzione di quietanza di versamento alla Tesoreria statale. 
•    Riceve la fattura di acquisto intracomunitario (recante o meno l’addebito dell’accisa del Paese di partenza dei prodotti) e svolge la procedura acquisti intracomunitari: numera e integra con Iva la fattura di acquisto aggiungendo al corrispettivo indicato nella stessa, l’accisa italiana; annota tale fattura nel registro fatture emesse e nel registro acquisti; trasmette allo SDI i dati della fattura estera integrata con il documento TD18; inserisce l’importo della fattura estera (senza tenere conto dell’accisa italiana) nel modello Intra 2-bis e, alla scadenza prevista, lo trasmette all’Agenzia delle Dogane.

L’Ufficio delle Dogane, verificato l’avvenuto pagamento dell’accisa dovuta, procede alla convalida della nota di ricevimento mediante il sistema informatizzato, cui segue l’invio all’autorità competente dello Stato membro di spedizione, e dispone lo svincolo della garanzia prestata dal destinatario certificato per la movimentazione di che trattasi.


Il fornitore speditore registrato di altro Paese Ue:
•    se ha venduto le bevande alcoliche includendo nel prezzo anche l’accisa del Paese di partenza, avendo ricevuto il rimborso dell’accisa dalla propria Amministrazione finanziaria, provvede a emettere nota di variazione a rettifica della fattura emessa e a rimborsare la stessa ad ALFA SRL;
•    se ha venduto le bevande alcoliche SENZA includere nel prezzo l’accisa del Paese di partenza, una volta ricevuto il rimborso dell’accisa dalla propria Amministrazione finanziaria la tiene a proprio favore.

Nel primo caso ALFA SRL numera e integra con Iva la nota di variazione e la annota con il segno meno nel registro fatture emesse e nel registro acquisti, trasmette allo SDI i dati della nota di variazione mediante il documento TD18, con il segno meno; inserisce la nota di variazione nel modello Intra 2 ter.
 


Destinatario certificato occasionale
La persona fisica o giuridica, munita di licenza fiscale di esercizio, che si trovi ad aver necessità di ricevere solo in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in altro Stato membro può, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 6, del TUA, presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale in cui intende ricevere e detenere i medesimi prodotti.
L’autorizzazione abilita alla ricezione dei suddetti prodotti provenienti da un unico speditore certificato ubicato in altro Stato membro ed in relazione ad unico movimento e per una quantità prestabilita. Al destinatario certificato occasionale è attribuito un codice identificativo. Anche per il destinatario certificato occasionale valgono gli obblighi di prestazione della garanzia in misura pari al 100 per cento dell’accisa gravante sui prodotti che intende ricevere e di pagamento dell’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo degli stessi prodotti. A tal fine, l’Ufficio procede ai medesimi adempimenti previsti per consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte del destinatario registrato occasionale.


Speditore certificato ordinario 
Lo speditore certificato è il soggetto abilitato a spedire, nell’esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato e successivamente trasportati per scopi commerciali verso il territorio di altro Stato membro. 
Per poter effettuare tale tipologia di operazioni l’esercente deve ottenere la previa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nell’istanza di autorizzazione riporta:
a) gli estremi identificativi comprensivi di denominazione della ditta, partita IVA, sede legale ed il proprio indirizzo di PEC;
b) il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e, ove in possesso, il codice di accisa;
c) indirizzo del deposito/locale da cui partono le spedizioni;
d) codici NC e denominazione commerciale dei prodotti da trasferire.
A differenza del destinatario certificato, per divenire speditore certificato non occorre essere già depositario autorizzato o destinatario registrato; tuttavia, sussistendo una stretta relazione della nuova qualifica con l’attività economica svolta, il soggetto richiedente deve comunque operare in uno dei settori contemplati dalla disciplina dell’accisa (ad es., deposito di vini, esercizio di vendita di prodotti alcolici).
L’esercente che richiede di operare come speditore certificato presenta, tramite PEC, apposita istanza all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul deposito/locale dal quale intende spedire i prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato per essere trasportati verso un destinatario certificato ubicato in altro Stato membro. 
Lo speditore certificato ha l’obbligo di iscrivere in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:
- estremi dell’e-DAS unionale;
- luogo in cui i prodotti sono consegnati.
Lo stesso speditore certificato fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato, che identifica la singola operazione di movimentazione.

Esempio N. 2 - Società italiana venditrice speditore certificato

La società ALFA SRL – speditore certificato vende bevande alcoliche, con resa DAP – luogo di arrivo,  a cliente destinatario certificato di altro Paese Ue .
La società ALFA SRL svolge i seguenti adempimenti:
•    predispone i colli per la spedizione;
•    prende contatto con il vettore per la spedizione dei prodotti;
•    compila la parte di sua spettanza della lettera di vettura CMR;
•    verifica che il numero identificativo Iva del cliente sia registrato nell’Archivio VIES, che il codice identificativo accise del cliente sia registrato nella banca dati SEED e che il cliente sia abilitato a ricevere il prodotto considerato;
•    emette fattura di cessione intracomunitaria per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e trasmette i relativi dati allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; a seconda di quanto previsto in contratto il corrispettivo indicato in fattura comprende o meno l’accisa italiana;
•    annota in apposito registro i prodotti trasportati al momento in cui lasciano il locale riportato nell’istanza, con annotazione di:
- estremi dell’e-DAS unionale;
- luogo in cui i prodotti sono consegnati.
•    fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento dell’e-DAS unionale
amministrativo semplificato, che identifica la singola operazione di movimentazione;
•    entra in possesso della prova di cessione intracomunitaria (messaggio di conferma da parte dell’Ufficio delle Dogane, copia della lettera di vettura CMR, completa della sottoscrizione del mittente, del vettore e del destinatario o mancante di tale ultima sottoscrizione (CMR incompleto).

Il competente Ufficio delle Dogane italiano ricevuto il messaggio di convalida della nota di ricevimento trasmesso dall’Autorità competente dello Stato membro di arrivo, invia messaggio di conferma all’impresa italiana venditrice.  


Speditore certificato occasionale
La persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della sua attività, si trovi ad aver necessità di spedire solo in via occasionale prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nello Stato può, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 3, del TUA, presentare tramite PEC la suddetta istanza di autorizzazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito/locale da cui intende spedire i medesimi prodotti.
Nell’istanza, oltre al contenuto di cui alle lett. a), b), c) e d) di cui sopra, riporta i dati identificativi del destinatario certificato ubicato nello Stato membro, comprensivi di denominazione, partita IVA, sede legale e codice identificativo, il luogo di consegna dei
prodotti nonché la data o il periodo di tempo entro cui sarà effettuata la spedizione

Circolazione verso Paesi extra Ue

Si rinvia a quanto affermato nella sintesi operativa di cui al box sottostante, sintesi contenente sia l'ambito nazionale, UE, extra UE:

Sintesi operativa circolazione prodotti confezionati e sfusi

Prodotti confezionati

Circolazione nazionale
•    Vino: DDT/Fattura accompagnatoria / MVV, così come previsto dal DM n. 7490/2013 e successive modifiche;
•    Birra (ad accisa assolta): 
o    Da deposito fiscale a deposito libero: XAB
o    Movimentazioni successive: DDT, fattura accompagnatoria, etc.
•    Prodotti muniti di contrassegno fiscale ad accisa assolta: 
o    in contenitori della capacità non superiore a 5 litri: esonero da documento di accompagnamento (articolo 30 del D.Lgs. N. 504/1995);
o    In contenitori della capacità superiore a 5 litri: emissione DAS.

NB: Con Decreto Dipartimentale n. 331 del 12 aprile 2018, sono state emanate le disposizioni per l’emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell’articolo 16 del DM 2 luglio 2013.

Circolazione in ambito UE
•    Circolazione vino: spedizione in altro Paese Ue: 
o    Da parte di titolare di deposito fiscale: emissione e-AD nei confronti di un Deposito fiscale o di un Destinatario registrato di altro Paese Ue;
o    Da parte di piccolo produttore: emissione di MVV-E nei confronti di un Deposito fiscale o di un Destinatario registrato di altro Paese Ue;
o    Da parte di altro soggetto (ad esempio: enoteca, in proprio o tramite operatore logistico speditore certificato) emissione di e-DAS unionale emesso nei confronti di un codice identificativo di destinatario certificato di altro Paese Ue;
•    Circolazione birra, liquori, spiriti,  in regime sospensivo con invio a soggetto dotato di idoneo codice di accisa di altro Paese Ue: operatore titolare di deposito fiscale oppure destinatario registrato ordinario o occasionale (per la singola spedizione): emissione di e-AD
•    Circolazione birra, liquori, spiriti,  ad accisa italiana assolta: emissione e- DAS unionale nei confronti di destinatario certificato di altro Paese Ue.

Circolazione con Paesi extra UE:
•    Spedizione in regime sospensivo: 
o    Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
o    Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue:
    Piccolo produttore di vino: MVV-E, emesso su dogana di esportazione;
    Deposito fiscale: e-AD emesso su dogana di esportazione;

•    Spedizione ad accisa Italiana assolta (ad esempio: spedizione da parte di commercianti ed enoteche): 
o    Uscita dal territorio Ue da dogana italiana: come circolazione nazionale;
o    Uscita dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue: e-DAS unionale emesso su dogana di esportazione.

Prodotti sfusi

Circolazione nazionale
•    MVV convalidato
•   in ogni caso, invio del documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione in ambito UE
•    Piccolo produttore di vino: MVV-E
•    Deposito fiscale: e-AD
•    In ogni caso, invio documento trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018)

Circolazione con Paesi extra UE:
•    Uscita da Dogana italiana (Piccolo produttore e deposito fiscale): 
o    MVV convalidato
•    Uscita da Dogana di altro Paese Ue: 
o    Piccolo produttore di vino: MVV-E
o    Deposito fiscale: e-AD
In entrambi i casi: invio del documento di trasporto a ICQRF (articolo 14 Regolamento UE n. 273/2018) 


 

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16/06/2025 - 16:20

Aggiornato il: 16/06/2025 - 16:20

1.3.3 - Regime di monopolio nei paesi Ue


Al momento, solo due Paesi Ue gestiscono le bevande alcoliche in regime di monopolio; si tratta della Svezia e della Finlandia. Da alcuni anni in tali Paesi si è acceso un vivace dibattito circa l’utilità di mantenere in vigore il sistema del monopolio. Nel giugno 2024, in Finlandia è entrata in vigore una legge che liberalizza il commercio delle bevande alcoliche con fermentazione naturale fino a 8 gradi (in aumento rispetto alla precedente soglia di 5,5 gradi).

Per quanto riguarda la Svezia, la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche è gestita in regime di monopolio dal SYSTEMBOLAGET.
Risulta che il monopolio copre circa i 2/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori svedesi.
Riguardo alle vendite a distanza, a partire dal 2007, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia del 5 giugno 2007, causa 170/2004, i consumatori finali svedesi possono liberamente acquistare vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite il SYSTEMBOLAGET.

Per quanto riguarda la Finlandia la vendita al dettaglio di vino e di altre bevande alcoliche con gradazione superiore a 8 gradi vol. è gestita in regime di monopolio dalle società ALKO OY e ALTIA GROUP OY.
Risulta che il monopolio copre circa 1/3 degli acquisti di bevande alcoliche da parte di consumatori finlandesi.
Riguardo alla vendita a distanza, i consumatori finali finlandesi sempre di più acquistano vino e altre bevande alcoliche a distanza, senza passare tramite ALKO OY; tenuto conto dell’importanza del canale in questione ALKO OY ha intenzione di entrare in tale mercato con un proprio sito; i prodotti NON verrebbero consegnati a casa del cliente, ma dovrebbero comunque essere ritirati presso i punti vendita di ALKO OY.
L’Autorità fiscale finlandese è molto attenta a riscuotere le imposte su tali tipologie di operazioni.

Riguardo ai Paesi extra Ue, il regime di monopolio per le bevande alcoliche è previsto in Norvegia (tramite il Vinmonopolet) e in Canada (escluso per la provincia di Alberta).
Negli Stati Uniti d’America, in qualche Stato, esistono forme di controllo sulla vendita di bevande alcoliche. 
 

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24/03/2025 - 21:46

Aggiornato il: 24/03/2025 - 21:46

1.4 - Cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione


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04/10/2019 - 16:59

Aggiornato il: 04/10/2019 - 16:59

1.4.1 - Premessa


L’Iva, in linea generale, non viene applicata sulle cessioni di beni inviati all’estero: i beni escono dal territorio nazionale liberi dall’Iva e saranno colpiti dalle imposte sugli scambi (Iva o altre imposte) nel Paese di arrivo.

L’impresa che cede beni inviati all’estero, al fine di non applicare l’Iva, deve espletare specifiche procedure operative.

Dette procedure si diversificano (soprattutto) in funzione del luogo di invio dei beni.

Se i beni vengono inviati in altri Paesi Ue, occorre espletare la procedura della cessione intracomunitaria dei beni; detta procedura è disciplinata dall’articolo 41del Dl n. 331/1993, convertito dalla legge n.  427/1993.

Se i beni vengono inviati in Paesi extra Ue, occorre espletare la procedura della cessione all’esportazione dei beni; detta procedura:

  • sotto il profilo doganale, è disciplinata:
    • dal Regolamento (UE) 952/2013 – Istituzione del CDU - Codice Doganale dell’Unione;
    • dal Regolamento delegato (UE) 2015/2446 del 28 luglio 2015 (RD);
    • dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del 24 novembre 2015 (RE);
    • e dalle disposizioni del D.Lgs.  n. 141 del 26 settembre 2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, entrato in vigore in data 4 ottobre 3034, con abrogazione del Dpr n. 43 del 23 gennaio 1973 (TULD – Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale);
  • sotto il profilo Iva, è disciplinata dall’articolo 8 del Dpr n. 633/1972.
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17/06/2025 - 14:12

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:12

1.4.2 - Cessioni intracomunitarie


La Direttiva 2006/112/CE afferma che:
TITOLO IX – ESENZIONI
Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
Articolo 138
1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni.
2.   Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
(….)
b)    le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16, della direttiva 92/12/CEE;

c)    le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.

L'articolo 41, Dl n. 331/1993, afferma che:
“Cessioni intracomunitarie non imponibili.
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
(….)
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
(…)
c)l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso. 
(…)
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis, e o del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.”.

La Circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:
“Si evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati) sono non imponibili se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalità previste, ai fini dell'applicazione delle accise, dagli artt. 6 ed 8 del decreto-legge n. 331 del 1993. In tale ipotesi l'IVA viene corrisposta unitamente alle accise presso i competenti Uffici dello Stato membro di destinazione.”.

Per poter porre in essere  operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (VAT information exchange system). L'opzione per poter effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (Intermediari abilitati).

L’impresa italiana che cede merce con invio della stessa in altro Paese Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:

  • Verificare che il cliente estero sia un OPERATORE ECONOMICO iscritto al VIES – VAT Information Exchange System, mediante l’apposita funzionalità prevista sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Imprese – Archivio Vies), stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo;
  • Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
  • Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
  • Entrare in possesso della prova di avvenuto ricevimento della merce da parte del cliente estero (“Prova cessione intracomunitaria”);
  • Presentare il modello Intrastat CESSIONI.
  • Tramettere allo SDI i dati della fattura emessa con il codice destinatario: XXXXXXX.

Riguardo alla prova delle cessioni intracomunitarie, è opportuno operare la distinzione tra:

  • Prove previste per le imprese in genere;
  • Prove reperibili dalle imprese che spediscono bevande alcoliche.

PROVE PREVISTE PER LE IMPRESE IN GENERE
Sino al 31 dicembre 2019, l’’Agenzia delle Entrate ha emanato le seguenti Risoluzioni / Risposte a interpello:

  • Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007, secondo la quale per provare la cessione intracomunitaria di beni il venditore italiano deve entrare in possesso della lettera di vettura (CMR) firmata (e timbrata) dal mittente, dal vettore e dal cliente estero (con suo ritorno al venditore italiano);
  • Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008, secondo la quale la prova di cessione intracomunitaria può essere data oltre che con la lettera di vettura (CMR), firmata (e timbrata), “… con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro”;
  • Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013, secondo la quale la prova della cessione intracomunitaria può essere data anche a mezzo di CMR elettronico e mediante accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo del vettore a mezzo di tracking number;
  • Risoluzione n. 71/E del 24 luglio 2014, secondo la quale la prova di cessione intracomunitaria può essere data anche tramite una dichiarazione di ricevimento da parte del cliente, opportunamente supportata con altra documentazione;
  • Risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019, secondo la quale la prova di cessione intracomunitaria può essere data da una dichiarazione di ricevimento da parte del cliente (la quale descrive compiutamente l’operazione), idoneamente supportata da altra documentazione (fattura di vendita, documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento, documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti, elenco intrastat). 

A partire dal 1° gennaio 2020, sono entrate in vigore le regole previste dal Regolamento di esecuzione (UE) del 4 dicembre 2018, che ha introdotto nel Regolamento n. 282/2011, il nuovo articolo 45 bis il quale precisa quali sono le prove di cessione intracomunitaria valide in tutti i Paesi Ue, relativamente alle operazioni di cui all’articolo 138 della Direttiva 2006/112/CE.
L’articolo 45 bis del Regolamento n. 282/2011 distingue tra due diverse situazioni:

  • Trasporto a cura o a spese del venditore (clausole Incoterms 2020 del Gruppo C e D);
  • Trasporto a cura o a spese dell’acquirente (clausole Incoterms 2020 del Gruppo E e F).

a) Trasporto a cura o a spese del venditore
MEZZI DI PROVA: 
Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione dei beni non contraddittori rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, quali, ad esempio:

  • un documento o una lettera di vettura CMR riportante la firma (del vettore), 
  • una polizza di carico, 
  • una fattura di trasporto aereo, 
  • oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;

oppure
Il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti singoli elementi di prova non contradditori,
che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente:

  • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

b) Trasporto a cura o a spese dell’acquirente
MEZZI DI PROVA:
Il venditore è in possesso di:

  • una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
    o    la data di rilascio; 
    o    il nome e l'indirizzo dell'acquirente; 
    o    la quantità e la natura dei beni; 
    o    la data e il luogo di arrivo dei beni; 
    o    nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta in argomento, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione;
e
almeno due degli elementi di prova non contraddittori esaminati con riferimento alla situazione di cui al punto a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Tenuto conto di quanto successivamente espresso dall’Agenzia delle Entrate:
•    Risposta a interpello n. 117 del 23 aprile 2020, secondo la quale vengono confermate le prove previste dalla Risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019;
•    Circolare n. 12 del 12 maggio 2020;
•    Risposta a interpello n. 166 del 5 giugno 2020;
•    Risposta a interpello n. 305 del 3 settembre 2020;
•    Risposta a interpello n. 632 del 29 dicembre 2020;
•    Risposta in occasione di Telefisco del 28 gennaio 2021;
•    Risposta a interpello n. 141 del 3 marzo 2021;
•    Risposta a interpello n. 101 del 10 marzo 2022;
•    Risposta a interpello n. 146 del 22 marzo 2022 (prodotti sottoposti ad accisa);

è da ritenere che l’impresa italiana abbia oggi a disposizione due tipologie di prove di cessione intracomunitaria:

  • Le prove previste dall’articolo 45 bis del Regolamento 282/2011, in base alle quali opera l’inversione dell’onere della prova: è l’Agenzia delle Entrate che deve dimostrare che le prove reperite dall’impresa venditrice non sono valide (in quanto false o irregolari);
  • Le prove previste dall’Agenzia delle Entrate nelle sue Risoluzioni / Risposte a interpello e Circolare n. 12/2020, in base alle quali è il contribuente che deve dimostrare la validità delle prove stesse.

In alcune recenti verifiche fiscali l’Agenzia delle Entrate (in contrasto con Risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019) ha sostenuto che la dichiarazione del cliente da sola non è sufficiente, dovendo la  stessa essere supportata da un documento emesso da un soggetto indipendente (ad esempio: una lettera di vettura CMR anche incompleta, un POD – Proof Of Delivery, etc.).

PROVE REPERIBILI DALLE IMPRESE CHE SPEDISCONO BEVANDE ALCOLICHE
Ferme restando le prove di cessione intracomunitaria previste per le imprese in genere, nel caso delle imprese che spediscono bevande alcoliche, tenuto conto del fatto che:

  • la spedizione deve avere luogo nei confronti di soggetti dotati di codice d’accisa (depositi fiscali/ destinatari registrati);
  • il trasporto dei beni in considerazione è già monitorato ai fini della tutela agricola e delle accise;

le prove di avvenuto arrivo della merce a destinazione sono, in genere, già a disposizione o comunque sono più facilmente reperibili da parte delle imprese in argomento.
In particolare:

  • Impresa dotata di deposito fiscale: nota di ricevimento della merce emessa in via telematica dal destinatario; riguardo a tale nota l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146 del 22 marzo 2022 afferma che: “In conclusione, sebbene l'e-AD sia un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR e limitato nel suo impiego alle sole merci soggette ad accise armonizzate, considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla pubblica amministrazione, la scrivente ritiene che tale documento possa essere validamente utilizzato in alternativa al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o altro documento di trasporto della merce, alfine di comprovare l'uscita dal territorio dello Stato dei suddetti beni.”;
  • Piccolo produttore di vino: ritorno di copia timbrata e firmata dell’MVV-E, oltre alla lettera di vettura CMR completa o incompleta (e cioè priva del timbro e della sottoscrizione del destinatario);
  • Impresa dotata di deposito commerciale: messaggio di appuramento dell’e-DAS inviato dal destinatario certificato che ha ricevuto il prodotto.

L’articolo 2 del D.Lgs. n. 87/2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario), con effetto dal 1° settembre 2024, ha esteso alle cessioni intracomunitarie con trasporto a carico del cliente non residente o per suo conto la regola dei 90 giorni già prevista dall’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972 per le cessioni all’esportazione con trasporto a carico del cliente estero.
Al riguardo l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997 - Violazioni relative alle esportazioni, afferma che:
“1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. «Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell’articolo 41,  articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.”.

Di conseguenza, riguardo alle operazioni in argomento l’impresa italiana venditrice deve non solo comprovare che la merce è giunta a destinazione, ma anche che il trasferimento della stessa ha avuto luogo entro 90 giorni dalla consegna.

In relazione a tale disposizione è possibile delineare il seguente quadro di sintesi:
CESSIONE INTRACOMUNITARIA ARTICOLO 41/1/A DEL DL N. 331/1993 - TRASPORTO A CARICO DEL CLIENTE ESTERO - CASISTICA OPERATIVA

  • La società italiana entro 90 giorni dalla consegna entra in possesso della prova che la merce è arrivata a destinazione: perfetto; l’operazione di cessione è NON imponibile;
  • La società italiana entra in possesso della prova che la merce è arrivata a destinazione successivamente ai 90 giorni dalla consegna, ma entro i 30 giorni successivi: dovrebbe valere la regola stabilita dalla Circolare n. 98/2010 per le esportazioni, la quale afferma che:

RISOLUZIONE N. 98/E  del 10 novembre 2014:
«E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.».

  • La merce giunge a destinazione successivamente ai 120 giorni dalla consegna:
    •  Ma l’impresa cedente entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna regolarizza la fattura con Iva e versa l’Iva: NO sanzione; dovrebbe valere quanto affermato in relazione all’articolo 8/1/b e cioè possibilità di recuperare l’Iva applicata mediante nota di variazione (Cfr. risposta a interpello n. 32/2023 riportata nelle successive slide).
    • Se, invece, l’impresa cedente NON regolarizza l’operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna e se l’impresa cedente entra in possesso della prova di cessione intracomunitaria, l’operazione di cessione resta NON imponibile, ma scatta la sanzione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. N. 471/1997 (del 50% dell’imposta), con possibilità di ravvedimento operoso;  in pratica, dovrebbe valere quanto affermato dalla Circolare n. 98/E del 10 novembre 2014.

• La merce NON giunge a destinazione (oppure NON viene reperita la prova di tale arrivo) e il contribuente NON regolarizza l’operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna, scatta l’obbligo di applicazione dell’Iva oltre alla sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997(50% dell’imposta), con possibilità di ravvedimento operoso.

In relazione all'operazione di cessione intracomunitaria si segnalano i seguenti aspetti specifici:

  • Contratto sottostante: vendita
  • Controllo registrazione del proprio numero identificativo Iva nella banca dati VIES - Intrastat;
  • Controllo esistenza e correttezza del codice identificativo Iva comunicato dal cliente, stampa della visura eseguita e sua tenuta agli atti;
  • Prezzo in moneta estera – fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972); in fattura deve essere indicata anche la base imponibile in euro (Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3);
  • Norma di inapplicabilità dell’imposta: “operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a) del Dl n. 331/1993”
  • Fattura e imposta di bollo: le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono esonerate dall’imposta di bollo (articolo 66, comma 5, del Dl n. 331/1993);
  • Acconto prezzo: nel caso delle operazioni intracomunitarie (come previsto dall’articolo 39 del Dl n. 331/1993) il ricevimento di un acconto o dell’intero prezzo non costituisce effettuazione dell’operazione; non è quindi obbligatorio emettere fattura in relazione allo stesso; ove la stessa venga emessa in via volontaria, occorre applicare la stessa norma di non imponibilità della cessione; 
  • Trasporto o spedizione dei beni all’estero, attuati “… dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto…” (a seconda della condizione di resa Incoterms 2020);
  • Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà: 
    • cessione intracomunitaria con trasporto a carico del venditore: non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto (Sentenza Corte Giustizia Ue sentenza 18 novembre 2010, causa C‐84/09, punto 33);
    • cessione intracomunitaria con trasporto a carico del cliente: i beni devono giungere a destinazione entro 90 giorni dalla consegna.
  • Prova dell’avvenuto arrivo dei beni al cliente estero (a partire dal 1° gennaio 2020, secondo le regole previste dall’articolo 45 bis del Regolamento n. 282/2011 o dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate);
  • Trasmissione  dei dati dell’operazione allo SDI, mediante XML, con il codice destinatario XXXXXXX;
  • Adempimenti Intrastat;
  • Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; in caso di loro emissione, necessità di provvedere a rettificare gli elenchi Intrastat.


 

 

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01/07/2025 - 15:49

Aggiornato il: 01/07/2025 - 15:49

1.4.3 - Cessioni all’esportazione


La Direttiva 2006/112/CE afferma che:
“TITOLO IX - ESENZIONI
Esenzioni all'esportazione
Articolo 146
1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunità;
b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità, ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità;
(….)”.

L'articolo 8, primo comma, del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’ art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978 n. 6, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni é data dalla documentazione doganale; 
(…..)”.

Coniugando le disposizioni dell’articolo 8 sopra riportato con le clausole Incoterms 2020 CCI Parigi, si ottiene il seguente schema di sintesi.
 Vendite con le clausole CPT, CIP, CFR, CIF, DPU, DAP, DDP: 

  • Trasporto della merce a destinazione a carico dell’impresa italiana venditrice
  • Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell’impresa italiana venditrice;
  • Dichiarazione di esportazione a nome (in qualità di esportatore) dell’impresa italiana venditrice;
  • Operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
  • Prova avvenuta esportazione: messaggio IVISTO contenuto nel cassetto doganale o risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN;

• Vendite con la clausola FOB: in base ad alcune Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria (R.M. 4 novembre 1986, n. 416596, R.M. 13 agosto 1996, n. 178/E), emesse in vigenza del TULD Dpr n. 43/1973, alle vendite in argomento si applicavano le regole di cui al punto precedente. In conseguenza dell’abrogazione del Dpr n. 43/1973 - TULD ad opera del D.Lgs. n. 141/2024, sembra ragionevole sostenere che alla clausola FOB si applichino le stesse considerazioni nel seguito delineate in relazione alle clausole FCA e FAS.
 Vendite con le clausole FCA e FAS:

  • Sotto il profilo doganale: come situazioni precedenti;
  • Sotto il profilo dell’Iva: poiché il trasporto è curato dal cliente estero, in base alla formulazione letterale della norma, l’operazione é da allocare nell’ambito dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972. 

• Vendite con la clausola EXW: 

  • Trasporto della merce a destinazione a carico del cliente estero
  • Operazione doganale di esportazione a cura e a spese dell’impresa estera acquirente: Dichiarazione presentata a mezzo rappresentante doganale nominato dal cliente estero; 
  • Dichiarazione di esportazione, in genere, a nome dell’impresa italiana venditrice (in veste di esportatore), salvo nel caso di operazione triangolare con esportazione a nome di promotore di altro Paese Ue; 
  • Operazione non imponibile articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972; 
  • I beni, una volta consegnati al cliente estero, NON possono formare oggetto di lavorazione; devono essere esportati tal quali (entro 90 giorni dalla consegna; termine non tassativo RISOLUZIONE N. 98/E del 10 novembre 2014);
  • Prova avvenuta esportazione: sino al 30 aprile 2016, la prova era costituita dalla fattura vistata. Poiché dal 1° maggio 2016, la bolletta di esportazione è a nome dell’impresa italiana, tale prova può essere costituita anche dal risultato di uscita ottenuto a mezzo MRN; a tal fine l’impresa italiana deve entrare in possesso di un esemplare del DAE riportante in casella 2, il riferimento alla stessa, o di altro documento dal quale risulti l’MRN della dichiarazione di esportazione.

Nel caso di cessione all’esportazione con trasporto a carico del cliente estero (come accade nel caso di resa EXW, FCA, FAS e FOB; quest’ultima alla luce della soppressione dell’articolo 130 del TULD Dpr n. 43/1973), la merce, come previsto dall’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, deve uscire dal territorio Ue entro 90 giorni dalla consegna.
Al riguardo l’articolo 7 del D.Lgs. n. 471/1997 - Violazioni relative alle esportazioni, afferma che:
“1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell' articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. (…….) La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.”.

In relazione a tale disposizione è possibile delineare il seguente quadro di sintesi:
CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE ARTICOLO 8/1/B DEL DPR N. 633/1972 - CASISTICA OPERATIVA

  • La merce esce dal territorio Ue entro 90 giorni dalla consegna: perfetto; l’operazione di cessione è NON imponibile;
  • La merce esce dal territorio Ue successivamente ai 90 giorni dalla consegna, ma entro i 30 giorni successivi: La Circolare n. 98/2010 afferma che: «E' evidente, infine, che laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti, ai fini della regolarizzazione, dall'articolo 7, comma 1, dei decreto n. 471 del 1997, e si abbia prova dell’avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.».
  • La merce esce dal territorio Ue successivamente ai 120 giorni dalla consegna: 
    •  Ma l’impresa cedente entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna regolarizza la fattura con Iva e versa l’Iva: NO sanzione; una volta entrati in possesso della prova di uscita della merce è possibile recuperare l’Iva applicata mediante nota di variazione (Cfr. risposta a interpello n. 32/2023 riportata nelle successive slide).
    •  Se, invece, l’impresa cedente NON regolarizza l’operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna, l’operazione di cessione resta NON imponibile, a condizione che l’impresa cedente entri in possesso della prova di uscita, ma scatta la sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997 (del 50% dell’imposta), con possibilità di ravvedimento operoso; 
  • La merce NON esce dal territorio Ue (oppure NON viene reperita la prova di tale uscita) e il contribuente NON regolarizza l’operazione entro i 30 giorni successivi ai 90 giorni dalla consegna, scatta l’obbligo di applicazione dell’Iva oltre alla sanzione di cui all’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 (del 50% dell’imposta), con possibilità di ravvedimento operoso.

L’impresa italiana che cede la merce con esportazione della stessa in Paese extra Ue, deve porre in essere i seguenti principali adempimenti:

  • Predisporre la documentazione necessaria per l’esportazione (varia in funzione del prodotto e del Paese di arrivo della merce);
  • Emettere fattura per operazione NON imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2020);
  • Annotare la fattura sul registro fatture emesse;
  • Prendere contatto con uno spedizioniere doganale per dichiarare la merce per l’esportazione definitiva. La merce in uscita dall'Italia deve essere dichiarata presso una dogana italiana. Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, nel suo sito, afferma che: “L’esportatore deve presentare le merci e la relativa dichiarazione di esportazione e, ove richieste specifiche autorizzazioni o licenze all’ufficio doganale di “esportazione” che, ai sensi dell’art. 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 (RE), è l’ufficio doganale competente per il luogo ove l’esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l’esportazione.”
  • Entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione; tale prova può essere ottenuta consultando il cassetto doganale (nel quale viene riportato il messaggio IVISTO in formato XML e il DAE in formato PDF) o interrogando a mezzo MRN il sito dell’Agenzia delle Dogane – Servizi online – Tracciamento di movimenti di esportazione e transito, stampando e tenendo agli atti l’esito del controllo; in caso di mancato risultato positivo di uscita entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di esportazione occorre prendere contatto con la dogana al fine di verificare i motivi del disguido; in caso di mancata risoluzione del problema occorre procurarsi ed esibire alla Dogana delle prove alternative (la principale delle quali è rappresentata dalla dichiarazione di importazione nel Paese di arrivo, vistata dalla Dogana di tale Paese); Riguardo all’operazione in argomento, NON vi è l’obbligo di inserimento nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (introdotta dalla Legge di bilancio 2018), a condizione che l’operazione di esportazione venga eseguita presso una dogana italiana.

In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:

  • Contratto sottostante: vendita;
  • Fattura immediata: la fattura deve essere emessa in tempo utile per consentire il compimento dell’operazione doganale;
  • Prezzo in moneta estera – fattura in lingua estera: consentito (articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972); in fattura deve essere indicata anche la base imponibile in euro (Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3); 
  • Norma di inapplicabilità dell’imposta: operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del Dpr n. 633/1972 (a seconda della condizione di resa Incoterms 2020);
  • Fattura e imposta di bollo: le fatture di esportazione sono esonerate dall’imposta di bollo (articolo 15 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972);
  • Acconto prezzo: deve essere fatturato (Risoluzione n. 525446 del 18 aprile 1975 e Risoluzione n. n. 125/E del 7 settembre 1998) con la stessa norma di non imponibilità della cessione;
  • Trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio Ue: ".. a cura o a nome dei cedenti anche per incarico dei propri cessionari.." oppure “… a cura del cessionario non residente o per suo conto…” (a seconda della condizione di resa Incoterms 2020) ;
  • Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo il passaggio di proprietà: 
    • cessione all’esportazione articolo 8/1/a: non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto;
    • cessione all’esportazione articolo 8/1/b: entro 90 giorni dalla consegna.
  • Dogana di esportazione: l'operazione doganale deve essere eseguita presso una dogana italiana (articolo 221, p. 2 del Reg. UE 2015/2447 e Circolare n. 18/D del 29 dicembre 2010); 
  • Prova dell'esportazione: occorre accedere al cassetto doganale e consultare il messaggio IVISTO; in alternativa occorre accedere al sito dell'Agenzia delle Dogane, verificare l'uscita della merce dal territorio Ue, con interrogazione mediante MRN (Movement Reference Number); al fine di avere evidenza del controllo eseguito, è opportuno stampare l'esito di uscita e tenerlo agli atti; in caso di esito negativo occorre procurarsi prove alternative);
  • Note di variazione in aumento e in diminuzione: le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; seguono la sorte (norma di non applicazione dell’Iva) dell’operazione principale; in caso di loro emissione, occorre verificare l’eventuale necessità di chiedere la revisione dell’accertamento doganale.

Nel caso in cui, nonostante il divieto posto dalla normativa in vigore, l’operazione doganale fosse eseguita (Dogana di esportazione) presso la Dogana di un altro Paese Ue (ad esempio: merce venduta a cliente russo alla condizione EXW, con dichiarazione doganale presentata alla Dogana lettone), l’impresa italiana dovrebbe procurarsi una prova alternativa di uscita della merce dal territorio Ue  e dovrebbe trasmettere il modello Intra 1-bis, ai soli fini statistici, natura operazione 72.
La prova alternativa tipica è rappresentata dalla bolletta di importazione nel Paese di destinazione vistata dalla Dogana di tale Paese; essa è da ritenersi valida a condizione che sia congruente con la fattura emessa dall’impresa italiana. Spetta comunque all’Agenzia delle Dogane / Entrate verificare l’ammissibilità di tale prova alternativa.

 

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26/06/2025 - 10:15

Aggiornato il: 26/06/2025 - 10:15

2 - Vendita di bevande alcoliche in Italia


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04/10/2019 - 17:03

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:03

2.1 - Vendita in Italia (presso i locali del venditore) a privati consumatori italiani ed esteri


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17/06/2025 - 14:34

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:34

2.1.1 - Vendita a consumatori italiani


VENDITA DI VINO

L’articolo 4 del D.Lgs.  n. 228/2001- Esercizio dell’attività di vendita afferma che:
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. (….)”.

Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • Nel caso di vendita al dettaglio esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica, con invio al cliente di copia di cortesia della stessa;
  • se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva ordinario:  obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale, salvo che i medesimi optino per l’emissione delle fatture elettroniche; 
  • se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime Iva speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972): 
    o     esonero dall’obbligo di emissione del documento commerciale (articolo 1, DM 24 dicembre 2019; articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
    o     esonero (in base alla legislazione vigente) dall’obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri;
    o     annotazione del corrispettivo nel registro dei corrispettivi;

L’esonero riguarda la vendita di vino ottenuto all’interno dell’azienda agricola stessa. Nel caso di vendita di vino oggetto di mera commercializzazione (cioè di vino che non ottenuto all’interno dell’azienda) la medesima é soggetta all’obbligo di certificazione mediante i corrispettivi telematici o all’emissione delle fatture elettroniche.

Riguardo alla vendita diretta, si ricorda che qualora questa non sia svolta esclusivamente all’aperto all’interno del perimetro aziendale, è obbligatorio presentare apposita comunicazione di avvio attività al Comune e al servizio sanitario tramite pratica SUAP.

Obblighi dell’impresa ai fini accise:
Esonero dall’obbligo di emissione del DAS nazionale (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola:

  • Trasporto eseguito dal venditore: esonero da documento di accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 100 litri; ad esempio, 133 bottiglie da 0,75 litri – 11 cartoni da 12 bottiglie;
  • Trasporto eseguito dal consumatore finale (vino contenuto in recipienti di volume nominale inferiore a 60 litri): esonero da documento accompagnamento sino a 30 litri (a tale quantitativo è possibile aggiungere i 100 litri di cui al punto precedente);

Al superamento dei suddetti quantitativi occorre la documentazione per la circolazione nazionale.
Nel caso di vendita di vino sfuso occorre emettere la documentazione per la circolazione nazionale (esaminata nel paragrafo 2.5, al quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti).

VENDITA DI BIRRA

Nel caso di vendita diretta di birra da parte di impresa agricola, trattandosi di prodotto NON rientrante tra i prodotti agricoli di cui alla parte prima della Tabella A) allegata al DPR 633/1972  la medesima è soggetta all’obbligo di certificazione mediante i corrispettivi telematici.

Nel caso di vendita diretta della birra presso il birrificio - punto vendita al dettaglio, valgono le seguenti regole:
Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • esonero dall’obbligo di emettere fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, n. 1, del Dpr n. 633/1972); nel caso di sua emissione volontaria o su richiesta occorre adottare la procedura della fatturazione elettronica;
  • obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell’emissione di un apposito documento commerciale, salvo che il birrificio decida di emettere fattura per tutte le operazioni effettuate;

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS nazionale (articolo 30, comma 2, lettera b, del D.Lgs. N. 504/1995);

In base alle considerazioni sopra delineate in relazione ai documenti di accompagnamento, è da ritenere che nei rapporti con i consumatori finali (commercio al dettaglio) non sussista l’obbligo di emissione della BAM; può tuttavia essere emesso un DDT oppure è possibile scortare la merce venduta a mezzo della copia cartacea della fattura elettronica eventualmente emessa.


VENDITA DI PRODOTTI CONTRASSEGNATI
Obblighi dell’impresa ai fini Iva:

  • Valgono le stesse considerazioni espresse in relazione alla vendita di birra.

Obblighi dell’impresa ai fini accise:

  • Esonero dall’obbligo di emissione del DAS nazionale, se confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, muniti di contrassegno fiscale (articolo 30, comma 2, lettera a, del D.Lgs. N. 504/1995);
  • In caso contrario, obbligo di emissione del DAS nazionale.
     

 

 

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17/06/2025 - 14:41

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:41

2.1.2 - Vendita a consumatori di altro Paese Ue


Ai fini dell’Iva, nel caso di vendita di bevande alcoliche in Italia a privati consumatori di altro Paese Ue, in ossequio al criterio del Paese di origine, l’impresa italiana cedente deve applicare l’Iva italiana.
Dette cessioni sono sottoposte alle regole previste per le cessioni interne al territorio dello Stato (applicazione dell’Iva italiana).

Ai fine accise, nel caso di prodotti acquistati da un privato per uso personale e trasportati dal medesimo è applicata l’accisa dello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1995, in linea con l’articolo 32, paragrafo 3, lettera b, della Direttiva (UE) 2020/262 e della precedente Direttiva 2008/118/CE,  afferma che:
 “1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose (1), 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi (2), 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri. (…)”.
3. Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10.

L’articolo 11 del D.Lgs n. 504/1995, come risulta evidente dalla sua formulazione, prende in considerazione il caso del consumatore finale italiano che si reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, nel rispetto dei limiti previsti, trasportandole con il proprio mezzo in Italia.
L’articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 consente di affermare che quanto previsto dall’articolo 11 sopra citato vale anche nella situazione opposta in cui l’acquisto viene effettuato in Italia da parte di un consumatore finale di altro Paese Ue.

Riguardo a come si debba calcolare la soglia, l’Agenzia delle Dogane nelle sue FAQ ha affermato che:
“Trasporto di prodotti alcolici (vino, birra, . . . ) al seguito del viaggiatore proveniente da altro Paese dell’U.E.
Quesito – Sono in procinto di rientrare in Italia da un altro Paese dell’Unione Europea: posso portare con me delle bottiglie di prodotti alcolici?
Risposta – L'articolo 11 del Testo Unico delle Accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, dispone che, per taluni prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per uso proprio e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui detti beni sono stati acquistati. Al comma 2 del citato articolo, inoltre, sono specificati i limiti quantitativi entro i quali si configura l'uso proprio: tali limiti sono riferibili a ciascun viaggiatore che, effettuato l'acquisto per uso proprio a titolo di privato consumatore, è in possesso della documentazione commerciale comprovante l’acquisto effettuato e trasporta tali beni al proprio seguito.”.

La risposta è riferita al caso del consumatore italiano che reca in altro Paese Ue e acquista bevande alcoliche in tale Paese, trasportandole in Italia con il proprio mezzo.
Tuttavia, la stessa, almeno sotto il profilo italiano, vale anche per i beni ceduti a consumatori finali di altro Paese Ue e dagli stessi trasportati nel loro Paese.

I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti sopra indicati si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le regole previste per la cessione a operatori economici di altro Paese Ue (ad esempio, nel caso di produttore di vino: emissione di e-AD o di e-MVV, a seconda che si tratti di spedizione da deposito fiscale o da parte di piccolo produttore di vino, appoggio della spedizione a codice di accisa del Paese di destino, assolvimento dell'accisa in tale Paese da parte del destinatario estero).
Le stesse regole da ultimo citate (acquisti considerati effettuati per fini commerciali), come espressamente affermato dalla Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05, valgono nel caso in cui  i prodotti siano spediti direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto.

Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 23 novembre 2006, causa C-05/05 
Causa C-5/05 - Staatssecretaris van Financiën contro B.F. Joustra
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 92/12/CEE — Accise — Vino — Artt. 7 10 — Determinazione dello Stato membro in cui le accise sono esigibili — Acquisto da parte di un soggetto privato per il fabbisogno proprio e di altri soggetti privati — Spedizione in un altro Stato membro da parte di un’impresa di trasporti — Regime applicabile nello Stato membro di destinazione»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 1° dicembre 2005 
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12 — Prodotti soggetti ad accisa — Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l’accisa (Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 7, 8 e 22, n. 3).
Massime della sentenza
La direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, dev’essere interpretata nel senso che nel caso in cui un privato, che non agisca a titolo professionale e non persegua scopi lucrativi, acquisti in un primo Stato membro, per il proprio fabbisogno personale e per quello di altri privati, prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in tale Stato membro e li faccia spedire in un secondo Stato membro, per proprio conto, da un’impresa di trasporti stabilita in questo stesso secondo Stato, trova applicazione l’art. 7 della direttiva e non il successivo art. 8, con la conseguenza che le accise vengono parimenti riscosse in quest’ultimo Stato. 
Infatti, ai fini dell’applicazione della direttiva 92/12, i prodotti non detenuti a fini personali e che dunque non rientrano nell’ambito dell’art. 8 della direttiva devono essere necessariamente considerati detenuti a fini commerciali e, per questa ragione, rientrare nell’ambito dell’art. 7 della medesima. Orbene, l’applicazione del menzionato art. 8 esige che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati personalmente dal privato che li abbia acquistati. A termini dell’art. 7, n. 6, della direttiva medesima, le accise versate nel primo Stato verranno, in tal caso, rimborsate conformemente alle disposizioni dell’art. 22, n. 3, della direttiva stessa. “.

NB:
L’articolo 7 della Direttiva 92/12/CE (in vigore al tempo della sentenza) riguardava i movimenti a scopo commerciale.
L’articolo 8, stessa Direttiva, affermava che:
“Articolo 8 
Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.”. 
 

Riguardo agli adempimenti relativi alla vendita dei prodotti in argomento, valgono le seguenti regole:

Ai fini Iva:

  •  Se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime speciale (articolo 34, comma 1, del Dpr n. 633/1972):
    • esonero dall’obbligo di emissione dello scontrino fiscale (articolo 2, lettera c, del Dpr n. 696/1996);
    •  annotazione dei corrispettivi di vendita nel registro dei corrispettivi.
  •  Se la cessione è posta in essere da altri soggetti:
    • obbligo della memorizzazione e della trasmissione in via telematica allo SDI dei corrispettivi giornalieri e dell'emissione di un apposito documento commerciale;
    •  annotazione dei corrispettivi di vendita nel registro dei corrispettivi.

Ai fini accise:

  • Esonero da DAS (articolo 9, comma 2, del Decreto n. 210/1996) e da altro documento di accompagnamento.

Ai fini tutela agricola (limitatamente alla cessione di vino):

  • Trasporto eseguito dal consumatore finale (1):
  • beneficia dell’esonero previsto dall’articolo 25 del Regolamento n. 436/2009 (esonero da documento accompagnamento sino a 100 litri confezionati);
  • deve essere rispettato il limite quantitativo di cui all’articolo 11 del D.Lgs. N. 504/1995 (90 litri, con un massimo di 60 litri di spumante).

NB (1): E’ comunque opportuno scortare il trasporto con fattura o con DDT.

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17/06/2025 - 14:45

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:45

2.1.3 - Vendita a consumatori di Paese extra Ue


AI FINI IVA

Ai fini dell’Iva, l’articolo38-quater del Dpr n. 633/1972 afferma che  le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a euro 70,00, destinati all' uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono avvenire o senza applicazione dell’Iva (comma 1) o con applicazione dell’Iva e successivo rimborso della stessa (comma 2).

Tale beneficio si applica anche:

  • ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residenti fuori dal territorio Ue;
  •  alle persone fisiche aventi residenza o domicilio nei territori esclusi dal territorio Ue, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 633/1972 (comuni di Livigno, Campione d’Italia, Monte Athos, isola di Helgoland, territorio di Büsingen, Dipartimenti  d’oltremare della Repubblica francese, Ceuta, Melilla e le Isole Canarie).

Tale beneficio NON si applica invece alle persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto le cessioni nei confronti delle stesse sono specificamente disciplinate dall’articolo 71 e dall’articolo 13, comma 1, del Dm 21 giugno 2021 – Cessioni nei confronti di privati, il quale afferma che:
“1. Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, diverse da quelle indicate nel presente titolo, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto”.
Si tratta cioè delle cessioni poste in essere nei confronti di consumatori finali, NON rientranti tale le seguenti operazioni:
–    Cessione di mezzi di trasporto nuovi (articolo 14); 
–    Vendite a distanza (articolo 15);
–    Cessioni di enti, associazioni e altre  organizzazioni  non  soggetti passivi d'imposta in Italia (articolo 16).
 

Riguardo ai beni ammissibili al beneficio, nella Circolare del 10/06/1998 n. 145 viene affermato che: “In ordine, infine, al significato da attribuire all'espressione "beni ...... ad uso personale e familiare", si evidenzia che le categorie merceologiche rilevanti a tale fine, da intendersi nell'accezione più ampia, ivi compresi i beni ad uso non esclusivamente personale del viaggiatore ma anche di eventuali suoi familiari non viaggiatori (cfr. Ris. n. 58/E dell'11 aprile 1997), sono, in linea di massima, le seguenti:
(…..)
alimentari;
(….)
prodotti alcoolici e vitivinicoli.
Peraltro, quale principio utile alla soluzione dei casi dubbi, si suggerisce di tenere conto della circostanza che i beni presentati in Dogana, per poter usufruire dell'agevolazione in questione, devono comunque essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale.”.

Procedura Otello 2.0

Beni ammissibili al beneficio

Prima di entrare nel merito del trattamento Iva delle operazioni in argomento, occorre tenere presente che a partire dal 1° settembre 2018, per la gestione delle stesse occorre emettere fattura elettronica adottando la procedura OTELLO 2.0, messa a punto dall’Agenzia delle Dogane.
Gli aspetti salienti di tale procedura sono i seguenti:

  • Sono disciplinati dai seguenti documenti dell’Agenzia delle Dogane:

 Nota Prot. 114938/RU del 10 ottobre 2017;
 Nota Prot. 54088/RU del 22 maggio 2018;
 Nota Prot. 54505 /RU del 22 maggio 2018;
 Nota Prot. 67079/RU del 21 giugno 2018.

  •  Il commerciante deve munirsi di credenziali SPID di livello 2 o CNS;
  •  Il commerciante deve accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane (con le indicate credenziali) e nominare un Gestore Otello, che può essere interno o esterno all’impresa (ad esempio, un commercialista o uno spedizioniere doganale);
  • Il Gestore Otello, ottenuta l’autorizzazione dal sistema, può operare direttamente, nominare altri soggetti definiti incaricati Otello o nominare un intermediario Otello (ad esempio, un’Agenzia di tax refund);
  • Il processo, da chiunque sia gestito (da un Gestore, da un Incaricato o da un Intermediario), si sviluppa come segue:

Il commerciante predispone la fattura elettronica:

  • o sul portale OTELLO 2.0 (modalità U2S – User To System),
  • o tramite un proprio software in grado di comunicare (inviare e ricevere dati) con OTELLO 2.0 (modalità S2S - System To System);

 Il sistema OTELLO 2.0:

  • verifica i dati inseriti nella fattura elettronica TF – Tax Free;
  •  attribuisce alla stessa un codice richiesta (Codice di Accettazione CRFO);
  • e inoltra la stessa all’Agenzia delle Entrate;

NB: nel caso in cui la fattura non risulti corretta, il sistema rilascia un codice di errore e la fattura non viene emessa;

 una copia della fattura viene data al cliente estero;

– Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana italiana, sono possibili le seguenti soluzioni:
 Punto di uscita dotato di desk / Kiosk (struttura nella quale è installato in Computer ad ambiente controllato gestita da un tax refund agent): attualmente, aeroporti di Fiumicino e Malpensa; l’addetto al punto di uscita si collega al sistema informatico e chiede l’apposizione del visto digitale; il sistema genera un messaggio di risposta, in funzione dell’analisi dei rischi:
 Verde: appone il visto digitale;
 Giallo: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per un controllo della propria identità;
 Rosso: il turista extra Ue deve recarsi in Dogana per il controllo fisico dei beni;

  • Punto di uscita NON dotato di desk / Kiosk: la richiesta di apposizione del visto digitale deve essere eseguita presso gli Uffici doganali;
  • Richiesta di apposizione del visto digitale relativa a beni spediti dal proprietario (turista extra Ue) come “bagaglio non accompagnato” (con un contratto di trasporto aereo che si perfeziona mediante l’emissione della c.d. Lettera di Trasporto Aereo (LTA): valgono le disposizioni recate dal punto precedente;

 Se il turista extra Ue esce dal territorio UE da Dogana NON italiana: l’apposizione del visto sulla fattura cartacea può essere comunicata ad OTELLO.

  •  E’ prevista anche una procedura da adottare in caso di mancato funzionamento del sistema informatico;
  • E’ prevista anche la possibilità consultare lo stato di una fattura elettronica (in quale punto della procedura la medesima si trova).

Per ulteriori informazioni, accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane.

https://www.adm.gov.it/portale/o.t.e.l.l.o.-2.0


AI FINI ACCISE

Ai fini delle accise, tenuto conto della complessità della procedura che conduce alla restituzione dell'accisa, il prodotto viene normalmente ceduto ad accisa italiana assolta, senza espletare la suddetta procedura di rimborso.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Come sopra accennato, le operazioni in argomento, possono essere effettuate, a discrezione del cedente, secondo due distinte modalità:
senza pagamento dell' imposta;
con pagamento dell’imposta ma con diritto a rimborso della stessa.

Cessioni senza pagamento dell’imposta

Tale disposizione si applica a condizione che:

  • sia emessa fattura elettronica (adottando la procedura OTELLO 2.0) a  norma  dell'articolo 21 del Dpr n. 633/1972;
  •  e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro   il   terzo   mese   successivo  a  quello  di  effettuazione dell'operazione.

In tal caso il venditore deve:

  • indicare sulla fattura, quale titolo di inapplicabilità dell’Iva, la dicitura “Operazione non imponibile articolo 38-quater, Dpr n. 633/1972”;
  •  annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi in maniera distinta dalle altre operazioni (articolo 24, primo comma, Dpr n. 633/1972);
  •  ottenere, entro il quarto mese successivo alla vendita, il visto digitale rilasciato dalla dogana italiana di uscita oppure la fattura cartacea vistata nel caso di uscita dal territorio Ue tramite dogana di altro Paese Ue. che dimostrano che la merce è uscita dal territorio Ue entro il terzo mese successivo alla cessione. La fattura deve recare anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale. In caso di mancato ottenimento del visto digitale o di mancata restituzione della fattura cartacea vistata, entro il termine previsto, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, del Dpr n. 633/1972, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine. In caso di non rispetto di tale ultimo termine torna applicabile una sanzione pari al 50% dell’imposta (articolo 7, comma 2,  del D.Lgs. n. 471/1997.
    Anche la nota di variazione deve essere emessa elettronicamente adottando la procedura OTELLO 2.0.  
Cessioni con pagamento dell’imposta

Per le cessioni per le quali il cedente non si sia avvalso della prima soluzione, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che:

  • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione;
  •  il cedente riceva il visto digitale rilasciato dalla dogana italiana oppure il turista restituisca al cedente l' esemplare della fattura vistata dall' ufficio doganale di altro Paese Ue, entrambi entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale;

In tal caso il venditore:

  •  all’atto della cessione emette  fattura con Iva e incassa l’importo totale fatturato;
  •  chiede al cessionario gli estremi del conto bancario a favore del quale eseguire il bonifico per l’Iva oggetto di rimborso, oppure l’indicazione di altri mezzi di rimborso;
  •  nel momento in cui ottiene in restituzione la fattura vistata dalla dogana di uscita (entro 4 mesi dalla cessione) provvede a rimborsare al turista estero (a mezzo accredito bancario o con altri mezzi di pagamento) l’importo dell’Iva. Il cedente  ha diritto di recuperare l' imposta mediante annotazione della corrispondente variazione in meno nel registro di cui all' articolo 25 del Dpr n. 633/1972 (registro degli acquisti).

Riguardo ai documenti di accompagnamento, per entrambe le modalità operative, occorre distinguere tra due situazioni:

  •  se il consumatore finale extra Ue esce da dogana italiana: come vendita in Italia (per il vino: esonero da documento di trasporto sino a 100 litri);
  • se il consumatore finale extra Ue dovesse uscire da dogana di altro Paese Ue (peraltro difficile da accertare in via preventiva): non è previsto quale documento di accompagnamento debba essere utilizzato.

In entrambi i casi, sul piano pratico, è da ritenere sia sufficiente il possesso della fattura.

 

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17/06/2025 - 14:47

Aggiornato il: 17/06/2025 - 14:47

2.2 - Vendita in Italia nei confronti di operatori economici italiani


Obblighi dell’impresa ai fini Iva

L’impresa cedente deve emettere fattura elettronica nei confronti del cliente, con sua trasmissione allo SDI – Sistema di Interscambio.
Le regole di fatturazione sono dettate dall’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 e della normativa secondaria di commento allo stesso.

Obblighi dell’impresa ai fini accise

Nel caso di vendita di vino vengono emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale DDT/Fattura accompagnatoria / MVV, così come previsto dal DM n. 7490/2013 e successive modifiche.
Nel caso di vendita di birra (ad accisa assolta), sulla base di quanto previsto dalla Circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, riguardo al documento di accompagnamento, occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • Da deposito fiscale a deposito libero: bolla di accompagnamento XAB
  •  Movimentazioni successive: DDT, fattura accompagnatoria, etc.

Nel caso di vendita di prodotti muniti di contrassegno fiscale ad accisa assolta, riguardo al documento di accompagnamento, occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • Prodotti contenuti in  recipienti della capacità non superiore a 5 litri: esonero da DAS (articolo 30, comma 2, lettera a),  del D.Lgs. N. 504/1995); emissione di XAB; in genere emissione di DDT;
  • Prodotti contenuti in recipienti della capacità superiore a 5 litri: emissione DAS nazionale.
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17/03/2025 - 13:06

Aggiornato il: 17/03/2025 - 13:06

3 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di altro Paese Ue con invio all'estero


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04/10/2019 - 17:08

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:08

3.1 - Vendita di vino da parte di piccoli produttori


Il piccolo produttore italiano che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue, non essendo titolare di codice di accisa, deve scortare il trasporto mediante MVV-E.
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  • deposito fiscale autorizzato;
  • destinatario registrato (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);
  • Ai fini dell'operazione in commento il vino ceduto viene considerato in regime sospensivo ai fini dell'accisa.

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

In base all’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153, il piccolo produttore ha l’obbligo di informare l’ADM competente per territorio delle operazioni intracomunitarie, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state espletate le suddette operazioni.


Alcuni esempi possono aiutare la comprensione dell'argomento.

ESEMPIO 1

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.
 
In Germania l’accisa sul vino tranquillo viene applicata con l’aliquota zero. Ciò nonostante è necessario espletare la procedura accise.
 
Il piccolo produttore italiano:

  • controlla il numero identificativo Iva (mediante accesso all'Archivio VIES) il codice d’accisa (mediante accesso alla banca dati SEED - System for Exchange of Excise Data), comunicati dal soggetto estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  • invia il vino al deposito fiscale del cliente tedesco con la scorta di MVV-E, indicando il codice di accisa del cliente tedesco;
  • emette fattura di vendita nei confronti del cliente tedesco per operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  • trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  • presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  • presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • aggiorna il registro di cantina;

Nel caso in cui l'operatore tedesco non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito fiscale italiano operante per conto terzi, il quale prende in carico il prodotto nel deposito fiscale e poi provvede a emettere l’e-AD nei confronti del deposito fiscale tedesco.

ESEMPIO 2

Piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo Iva olandese (ad esempio: ristoratore, enoteca, etc.)  e le invia in tale Paese.
 
L’Olanda riconosce lo status di piccolo produttore. L’Olanda sul vino applica l’accisa.
L’operatore olandese, prima della spedizione della merce, presenta all’Autorità fiscale del suo Paese competente per le accise richiesta di operare quale destinatario registrato occasionale (articolo 18, paragrafo 3, Direttiva UE n. 2020/262) e garantisce il pagamento dell’accisa.

L’Autorità fiscale olandese, rilascia all'operatore l’autorizzazione contenente il riferimento alla garanzia prestata e gli attribuisce un codice di accisa temporaneo.

L’operatore economico olandese invia al piccolo produttore italiano copia di detta autorizzazione.
 
Il piccolo produttore italiano:

  • controlla il numero identificativo Iva e il codice di accisa comunicati dal cliente estero, tenendo agli atti la stampa dell’esito del controllo;
  • invia il vino al cliente olandese, con la scorta di MVV-E e dell’autorizzazione trasmessa dal destinatario (trattenendosene copia);
  • emette fattura di vendita sul cliente olandese non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993;
  • presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste;
  • trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  • presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  •  aggiorna il registro di cantina;

Nel caso di invio di vino a operatore non registrato di Paese che applica accisa zero, è da ritenere che torni applicabile la stessa procedura sopra esaminata; l’operatore estero potrebbe recarsi presso la propria Autorità fiscale, farsi rilasciare l’attestazione (senza garanzia dell’accisa a destino, in quanto non dovuta) e inviarla al fornitore italiano, il quale provvede poi a utilizzarla per scortare la merce.
Nel caso in cui l'operatore economico olandese non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, il quale prende in carico il prodotto nel deposito fiscale e poi provvede a emettere l’e-AD nei confronti del deposito fiscale olandese.
Nel caso in cui l'operatore olandese non accettasse di svolgere la procedura sopra indicata, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare l’arrivo del prodotto in Olanda a deposito fiscale / destinatario registrato olandese operante per conto terzi.
 

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01/07/2025 - 15:51

Aggiornato il: 01/07/2025 - 15:51

3.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


L'impresa cedente italiana depositaria autorizzata che cede il vino a soggetto passivo d’imposta di altro Paese Ue deve emettere il DAA telematico (e-AD).
Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

  • deposito fiscale autorizzato;
  • destinatario registrato (munito di codice di accisa);
  • destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l’accisa nel suo Paese e ha inviato l’apposita autorizzazione al cedente italiano);

I soggetti esteri sopra indicati, relativamente alle bevande alcoliche dai medesimi ricevute in regime sospensivo accise, sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

ESEMPIO
Produttore italiano di vino, titolare di deposito fiscale, cede 1.000 bottiglie di vino spumante a commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in Germania.

La procedura si svolge come segue:

  • Il produttore italiano controlla il numero identificativo Iva ed il codice d’accisa, comunicati dal soggetto estero e stampa l'esito dei controlli eseguiti tenendoli agli atti;
  • Il depositario autorizzato italiano invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza ("draft") del DAA telematico (e-AD);
  • Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;
  • Il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;
  • nel caso di invio della merce in Paese che applica l’accisa in misura diversa da zero (come, ad esempio, avviene in Germania per il vino spumante), il produttore italiano contabilizza l’ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 10% dell’ammontare dell’accisa gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate;
  • il produttore italiano emette fattura per operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993 nei confronti dell’acquirente tedesco;
  • il produttore italiano trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2);
  • il produttore italiano presenta il Modello Intra 1-bis cessioni;
  • il produttore italiano alla scadenza prevista si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino e la tiene agli atti;
  • il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco (notifica di ricevimento) e svincola la cauzione. Tale documento, come esaminato nel paragrafo 2.6, costituisce valida prova di ricevimento della merce da parte del cliente estero.
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17/06/2025 - 15:04

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:04

3.3 - Vendita di birra da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale.
Nel caso dei micro-birrifici occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  • il birrificio detiene birra in regime sospensivo: viene applicata la stessa procedura adottata dai birrifici ordinari;
  • il birrificio detiene solo birra ad accisa assolta. In tale evenienza può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
  •  emettere l'e-DAS unionale, secondo le modalità indicata nel successivo punto dedicato alla vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.
  • introdurre la birra in un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, spedendo successivamente la birra in regime sospensivo e chiedendo poi il rimborso dell’accisa pagata.

 

ESEMPIO

Produttore italiano di birra dotato di deposito fiscale, al fine di facilitare la vendita di tale prodotto in Francia nei confronti di ristoranti, alberghi ed enoteche, non dotati di codice d’accisa, decide di vendere il prodotto ad accisa francese assolta. In base a tale scelta il prezzo praticato comprende l’accisa francese e le spese sostenute in Francia per lo svolgimento della procedura accise. A tal fine incarica un operatore economico francese avente la qualifica di destinatario registrato di assolvere gli obblighi accisa previsti dalla normativa francese.
La merce, prima di essere inviata al cliente, transita presso il destinatario registrato francese dove resta in sosta tecnica per il tempo necessario a svolgere gli adempimenti accisa.
Per il resto la procedura è simile a quella descritta con riferimento al produttore di vino dotato di deposito fiscale.
Il destinatario registrato addebita l’accisa e il proprio compenso al produttore italiano.

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19/03/2025 - 09:41

Aggiornato il: 19/03/2025 - 09:41

3.4 Vendita di prodotti intermedi e di bevande spiritose da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (paragrafo 3.2).

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10/10/2019 - 14:15

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:15

3.5 Vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.


Ai fini delle accise, nel caso di cessione di vino e/o di altre bevande alcoliche, ad accisa assolta, con invio delle stesse in altro Paese Ue da parte di supermercati, enoteche, etc., occorre svolgere la procedura dello speditore certificato / destinatario certificato.
Per svolgere tale procedura occorre però disporre della necessaria infrastruttura informatica oltre che della specifica autorizzazione da parte dell’ADM.
Al riguardo, nella Circolare ADM n. 3/2023 viene affermato che: “Il soggetto che intende agire nel descritto ambito è chiamato ad operare tramite EMCS e pertanto dovrà, a seconda dei casi, adeguare o predisporre il proprio sistema elettronico al colloquio telematico con il sistema informativo di questa Agenzia per lo scambio dei messaggi relativi all’emissione dell’e-DAS unionale.”.
Tenute presenti le difficoltà pratiche di allestire e di gestire tale procedura informatica, in genere, i supermercati, le enoteche, etc., si avvalgono dei servizi di operatori logistici specializzati i quali si impegnano a consegnare i prodotti ai destinatari esteri svolgendo la relativa procedura accise.


ESEMPIO
Enoteca italiana riceve, da ristoratore belga, un ordine di acquisto di vino e di altre bevande alcoliche, ad accisa italiana assolta, con resa DAP – locale del cliente - Bruxelles.
L’Enoteca italiana e il ristoratore belga, per lo svolgimento della procedura accise si rivolgono, rispettivamente, a un operatore logistico italiano (speditore certificato) e a un operatore logistico belga (destinatario certificato).
L’Enoteca italiana svolge la seguente procedura:

  • trasmette la conferma d’ordine al cliente belga;
  • prende contatto con l’operatore logistico italiano – speditore certificato e conclude il contratto di spedizione e di assolvimento procedura accise; l’operatore logistico si impegna a ritirare i colli presso la sede dell’enoteca e di trasportarli a destinazione a mezzo vettore;
  • predispone i colli per la spedizione;
  • compila il DDT, indicando i dati del cedente, del vettore e del destinatario estero;
  • compila la parte di propria spettanza della lettera di vettura CMR;
  • verifica che il numero identificativo Iva del cliente sia registrato nell’Archivio VIES;
  • emette fattura di cessione intracomunitaria per operazione non imponibile articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993 e trasmette i relativi dati allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX; a seconda di quanto previsto in contratto il corrispettivo indicato in fattura comprende o meno l’accisa italiana;
  • entra in possesso della prova di cessione intracomunitaria (messaggio di conferma da parte dell’Ufficio delle Dogane, copia della lettera di vettura CMR,
  • completa della sottoscrizione dell’operatore logistico mittente, del vettore e del destinatario o mancante di tale ultima sottoscrizione (CMR incompleto).

L’operatore logistico italiano – speditore certificato:

  • ritira i prodotti dall’enoteca e li trasporta nel proprio magazzino;
  • annota in apposito registro i prodotti destinati al ristoratore belga al momento in cui lasciano il magazzino, con annotazione di:
  • estremi dell’e-DAS unionale;
  • luogo in cui i prodotti sono consegnati.
  • predispone (per la parte di sua spettanza), timbra e sottoscrive la lettera di vettura CMR  e fornisce al trasportatore il codice unico di riferimento dell’e-DAS unionale, che identifica la movimentazione;

L’operatore logistico belga – destinatario certificato

  • prima della spedizione dei prodotti da parte dello speditore certificato italiano, presta una garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi;
  • al momento dell’arrivo dei prodotti, li prende in consegna, li introduce nel proprio deposito e li iscrive nella contabilità accise, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS;
  • paga l'accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti in argomento;
  • trasmette la nota di ricevimento all’Amministrazione finanziaria belga;

L’Amministrazione finanziaria belga, una volta convalidato il messaggio lo trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana (competente Ufficio ADM);
Il competente Ufficio delle Dogane italiano ricevuto il messaggio di convalida della nota di ricevimento trasmesso dall’Autorità competente dello Stato membro di arrivo (Belgio), invia (tramite ADM) il messaggio di conferma all’operatore logistico italiano , il quale provvede a ritrasmetterlo all’enoteca italiana venditrice.
NB. Volendo approfondire la procedura espletata dal destinatario certificato belga, è possibile accedere al seguente link: https://finance.belgium.be/en/node/12399

In alternativa alla procedura sopra indicata, se ritenuto conveniente/opportuno, l’enoteca italiana potrebbe reintrodurre i prodotti in un deposito fiscale italiano, al fine di convertirli in prodotti in regime sospensivo, con successiva spedizione all’estero con emissione di e-AD da parte del deposito fiscale.

 

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19/03/2025 - 09:49

Aggiornato il: 19/03/2025 - 09:49

4 - Vendita di bevande alcoliche a operatori economici di Paesi extra Ue con invio all'estero


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04/10/2019 - 17:09

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:09

4.1 Vendita di vino da parte piccoli produttori


Si tratta della vendita di vino a soggetto passivo (operatore economico) di Paese extra Ue con dichiarazione di esportazione eseguita a nome del piccolo produttore italiano.

Nel caso delle cessioni all’esportazione, occorre osservare i seguenti adempimenti:
1)  il piccolo produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del piccolo produttore;
  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il piccolo produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;
3) il piccolo produttore italiano cedente:

  • se il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana italiana, emette i documenti previsti per la circolazione nazionale (DDT integrato, documento generico previsti dal decreto dirigenziale MPA del 14 aprile 1999, etc.);
  • se il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue, emette MVV-E sulla dogana di esportazione dal territorio Ue;

4) i beni vengono dichiarati alla dogana italiana di esportazione, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita, mediante invio telematico della dichiarazione di esportazione e con indicazione della dogana di (probabile) uscita;

5) la merce viene presentata alla Dogana di esportazione (salvo il caso di procedura di presentazione della merce in “altro luogo approvato dalle autorità doganali”, di cui all’articolo 139 del CDU);

6) la Dogana di esportazione rilascia, in forma cartacea, il modello DAE sicurezza – Documento Accompagnamento Esportazione Sicurezza, recante in alto a destra indicato MRN – Movement Reference Number, in caratteri alfanumerici e con il codice a barre;

7) l’Ufficio doganale di esportazione invia messaggio elettronico all’Ufficio doganale di (probabile) uscita;

8) il trasportatore si avvia verso l'ufficio doganale di uscita;

9) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

10) l'Ufficio doganale di uscita inserisce l'MRN nel sistema informativo (in pratica, mediante lettura automatica del codice a barre indicato sul DAE sicurezza) e invia il  “risultato di uscita” all’Ufficio doganale di esportazione;

11) l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione) e lo carica altresì, unitamente al DAE, nel cassetto doganale dell’esportatore piccolo produttore di vino;

12) il piccolo produttore verifica l’avvenuta esportazione mediante accesso al cassetto doganale nel quale, come indicato nel punto precedente, sono riportati il messaggio IVISTO e il DAE o mediante interrogazione on line del sistema informativo delle dogane mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

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17/06/2025 - 15:18

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:18

4.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale


Si tratta della vendita di vino a soggetto passivo di Paese extra Ue (operatore economico) con dichiarazione di esportazione presentata a nome del produttore italiano.
Occorre distinguere tra due diverse situazioni:
1. il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana italiana;
2. il vino è destinato a uscire dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue.

1. Il vino esce dal territorio Ue da dogana italiana
E’ possibile gestire l’operazione emettendo i documenti previsti per la circolazione interna (DDT, DA/IT, etc.).
Occorre osservare i seguenti adempimenti:

1) il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del venditore italiano;
  • oppure, “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;

3) il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita;

4) Il produttore italiano emette i documenti di accompagnamento previsti per la circolazione interna;

5) Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;

6) La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea,  il DAE sicurezza  (documento di accompagnamento esportazione sicurezza);

7) il trasportatore si avvia alla dogana di uscita;

8) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

9) la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio Ue.

10) l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione);

11) il produttore italiano esportatore verifica l’avvenuta esportazione mediante accesso al cassetto doganale nel quale, come indicato nel punto precedente, sono riportati il messaggio IVISTO e il DAE o mediante interrogazione on line del sistema informativo delle dogane mediante MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.

2. Il vino esce dal territorio Ue da dogana di altro paese Ue

Il deposito fiscale deve emettere e-AD sulla dogana di esportazione.
Occorre osservare i seguenti adempimenti:
1) il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell’Iva, indicando in fattura la dicitura:

  • “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del venditore italiano;
  • oppure, “Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera b), del Dpr n. 633/1972”, se il trasporto dei beni all’estero è a carico del cliente estero;

2) il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro Iva delle fatture emesse;

3) Il produttore italiano - depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza ("draft") del DAA telematico (e-AD);

4) Il sistema informatizzato convalida la bozza dell’e-AD e attribuisce l’ARC;

5) il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita; al riguardo, nella risposta al quesito: come va dichiarato il Documento amministrativo elettronico e-AD nei nuovi tracciati di esportazione Bx? L’ADM ha risposto che: “Per indicare l’e-AD nei nuovi tracciati di esportazione è necessario utilizzare il codice documento C651 nel data group di <PreviousDocument>. In virtù di ciò, il codice documento 01DA (Documento Amministrativo di Accompagnamento) non deve più essere utilizzato nei messaggi Bx. Nel data element <referenceNumber> andrà inserito l’identificativo ARC completo (n. 21 caratteri). Il data element <GoodsItemIdentifier> è obbligatorio e deve essere valorizzato con il numero di articolo dell’e-AD corrispondente.

6) Il produttore italiano - depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell’e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l’ARC;

7) Il trasportatore parte per la dogana di esportazione;

8) La dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea, il DAE sicurezza (documento di accompagnamento esportazione sicurezza), comprensivo del riferimento “ARC”;

9) il trasportatore si avvia alla dogana di uscita;

10) il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all’Ufficio doganale di uscita;

11) l’ufficio doganale di uscita legge il DAE mediante scanner e notifica alla dogana di esportazione l’effettiva uscita delle merci dal territorio Ue. 

12) L’ufficio doganale di esportazione notifica all'intestatario dell'e-AD la “nota di esportazione” con i dati di uscita e chiude l’MRN. Con questa notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate;

13) l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVISTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione) e lo carica altresì, unitamente al DAE, nel cassetto doganale dell’esportatore;

14) il produttore italiano esportatore, in alternativa alla nota di esportazione, verifica l’avvenuta esportazione mediante accesso al cassetto doganale nel quale, come indicato nel punto precedente, sono riportati il messaggio IVISTO e il DAE o mediante interrogazione on line del sistema informativo delle dogane tramite MRN, con stampa e tenuta agli atti dell’esito dell’eseguito controllo.


 

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17/06/2025 - 15:21

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:21

4.3 Vendita di birra da parte di produttori dotati di deposito fiscale


La cessione di birra, in regime sospensivo, con invio in Paese extra Ue, comporta l’emissione del DAA elettronico (e-AD).
Sotto il profilo operativo, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (caso 2).

Nel caso dei micro-birrifici occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  • il birrificio detiene birra in regime sospensivo: viene applicata la stessa procedura adottata dai birrifici ordinari;
  • il birrificio detiene solo birra ad accisa assolta. In tale evenienza può essere adottata una delle seguenti soluzioni:
    • in caso di uscita da dogana italiana: emettere la documentazione prevista per la circolazione nazionale (ad esempio: DDT);
    • in caso di uscita da dogana di altro paese Ue: occorre emettere l’e-DAS sulla dogana di esportazione;
    • in alternativa a quanto previsto nei due punti precedenti, introdurre la birra in un deposito fiscale italiano operante per conto terzi, spedendo successivamente la birra in regime sospensivo, con emissione di e-AD sulla dogana di esportazione, e con possibilità di chiedere poi il rimborso dell’accisa pagata.
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17/06/2025 - 15:28

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:28

4.4 Vendita di prodotti intermedi e di bevande spiritose da parte di produttori dotati di deposito fiscale


La cessione di prodotti intermedi e di bevande spiritose, in regime sospensivo, con invio in Paese extra Ue, comporta l’emissione del DAA elettronico (e-AD).
Sotto il profilo operativo, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino eseguita da produttore dotato di deposito fiscale (paragrafo 4.2 - caso 2).

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19/03/2025 - 11:12

Aggiornato il: 19/03/2025 - 11:12

4.5 Vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc.


Ai fini delle accise, nel caso di cessione di bevande alcoliche da parte di supermercati, enoteche, etc., con trasporto delle stesse in Paese extra Ue, trattandosi di prodotti assoggettati ad accisa (ad accisa assolta), muniti di contrassegno fiscale, occorre distinguere tra due situazioni:

  • se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana: possono essere emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale;
  • se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese Ue, occorre emettere l'e-DAS sulla dogana di esportazione.

Ai fini dell'Iva vale la consueta procedura di cessione all'esportazione.

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26/06/2025 - 10:00

Aggiornato il: 26/06/2025 - 10:00

5 - Vendita on line di bevande alcoliche a consumatori finali


In merito alla vendita on-line di vino e di altre bevande alcoliche nei confronti dei consumatori finali si rimanda al seguente paragrafo della guida on-line Imprese ed e-commerce: https://www.to.camcom.it/33-commercio-elettronico-di-bevande-alcoliche

 

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10/10/2019 - 14:35

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:35

6 - Campionature gratuite


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04/10/2019 - 17:10

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:10

6.1 Invio in altro Paese Ue


Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:

  1. Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
  2. Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

 
1. Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  • l’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
  • ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese Ue.

2. Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  • l’impresa italiana deve rendersi debitrice dell’Iva italiana; occorre trasmettere allo SDI il documento TD27;
  • ai fini delle accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese Ue.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, nel caso in cui l'impresa italiana:

  • espleta correttamente le formalità previste ai fini accise (invio dei prodotti a codice d'accisa estero);
  • è identificata ai fini Iva nel Paese di arrivo;

l'operazione:

  • ai fini italiani è qualificabile come non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993 ("trasferimento di stock");
  • ai fini del Paese di destino, viene a configurarsi come cessione gratuita interna a tale Paese con obbligo di assolvimento dell'Iva del Paese stesso;
  • trasmettere allo SDI i dati della fattura con destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2.

In tale evenienza, l’impresa italiana deve:

  • emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c, al costo, nei confronti della posizione Iva aperta nel Paese estero;
  • presentare il Modello Intra cessioni;
  • trasmettere allo SDI i dati della fattura con destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2.
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17/06/2025 - 15:33

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:33

6.2 Invio in Paese extra Ue


Ai fini Iva sono possibili due soluzioni:

  • Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972 (Cfr. Risoluzione 3 aprile 2003, n. 83/E);
  • Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  • L’operazione di cessione gratuita è fuori campo Iva;
  • Ai fini doganali è sufficiente redigere una lista valorizzata o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno) del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2, lettera c, Dpr n. 633/1972); tenuto conto del fatto che le regole del valore in Dogana hanno carattere internazionale e fanno riferimento all’operazione di importazione, al fine di consentire al cliente estero di rispettare tali regole è consigliabile fare riferimento al valore di mercato di tali beni (articolo 74 del CDU – Regolamento UE); nel caso di invio dei beni in Paese che non accetta la fattura pro-forma, si rende necessario emettere fattura ordinaria per operazione fuori campo Iva (articolo 2, terzo comma, lettera d), Dpr n. 633/1972;
  • Ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi),  del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); nonostante tale disposizione è opportuno scortare i beni con un DDT o altro documento similare;
  • L’impresa italiana cedente, per ragioni cautelative, deve essere munita della prova dell’avvenuta esportazione.

Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

  • La cessione viene eseguita in regime di non imponibilità ai sensi dell’ articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972: emissione di fattura ordinaria o di autofattura (singola o globale mensile) o annotazione sul registro omaggi.  In questi due ultimi casi, ai fini doganali, deve essere emessa una lista valorizzata  o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno)  del costo dei beni ceduti (articolo  13, comma 2, lettera c, Dpr n. 633/1972); come sopra indicato, rispetto al costo dei beni è preferibile indicare il valore di mercato di tali beni (articolo 74 del Regolamento UE n. 952/2013);
  • Ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra Ue (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l’articolo 25, lettera b), vi),  del Regolamento n. 436/2009 prevede l’esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri); nonostante tale disposizione è opportuno scortare i beni con un DDT o altro documento similare;
  • L’impresa italiana cedente deve essere munita della prova dell’avvenuta esportazione.
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17/06/2025 - 15:34

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:34

7 - Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni all’estero


Nel caso in cui un’impresa italiana partecipi ad una fiera o ad altra manifestazione commerciale all’estero, possono verificarsi le seguenti situazioni:

  •  fiere e altre manifestazioni commerciali, con ritorno della merce in Italia;
  •  fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita o distribuzione gratuita in  loco.
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10/10/2019 - 14:46

Aggiornato il: 10/10/2019 - 14:46

7.1 Fiere ed altre manifestazioni commerciali di sola esposizione con ritorno dei prodotti in Italia


E’ il caso dell’invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all’estero, con ritorno dello stesso in Italia al termine della manifestazione (situazione relativamente infrequente).

Fiere in altri Paesi Ue

Procedura:

  • l’impresa italiana, prima di procedere all’invio del vino e delle bevande alcoliche in fiera, deve individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destino, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa del Paese estero;
  • l’impresa italiana, al momento dello spostamento dei prodotti dalla sede italiana all’estero:
    • ai fini dell’Iva: deve provvedere all’annotazione dei beni sul registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993. Tale registro, com’è noto, non può essere sostituito dal documento di trasporto;
    • ai fini delle accise: deve emettere il documento MVV (se piccolo produttore di vino) o il DAA telematico (se produttore dotato di deposito fiscale) sul deposito fiscale del Paese estero o sul destinatario registrato del Paese estero; se si tratta, invece, di commerciante privo di deposito fiscale, viene emesso l’e-DAS unionale, espletando la procedura speditore certificato – destinatario certificato esaminata nel paragrafo 1.5.3.
  • al momento del ritorno dei prodotti in Italia, occorre appoggiare la spedizione della stessa su un deposito autorizzato sito nel Paese estero; se l'impresa italiana è un piccolo produttore di vino essa, in teoria, dovrebbe appoggiare l'arrivo dei prodotti su un deposito autorizzato italiano o su un destinatario registrato italiano (e ciò in quanto le semplificazioni previste dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 504/1995, per il piccolo produttore di vino, riguardano solo la spedizione e non il ricevimento dei prodotti):
    • il deposito autorizzato estero emette DAA telematico sul deposito fiscale italiano / destinatario registrato italiano;
    • l’impresa italiana deve scaricare la merce dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, Dl n. 331/1993.

Occorre tuttavia tenere conto del fatto che alcune Dogane, ad esempio, Liguria – Piemonte e Valle d’Aosta, tollerano il ritorno del vino senza necessità di appoggiare l’arrivo a deposito fiscale / destinatario registrato, purché il piccolo produttore sia in grado di dimostrare che si tratta di vino di ritorno da fiera di altro Paese Ue). Al riguardo è consigliabile eseguire una verifica preventiva presso il competente Ufficio delle Dogane.


Fiera in Paesi extra Ue

Procedura:

  •  l’impresa italiana, relativamente all’invio della merce all’estero:
    • dichiara la merce per la temporanea esportazione dall’Italia, ai sensi dell’articolo 72 del D.Lgs. n. 141/2024 (considerata la tipologia di prodotto non è possibile utilizzare la procedura del Carnet ATA);
    • annota la merce inviata all’estero in un registro di carico / scarico tenuto ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 633/1972. Tale registro è sostituibile dal documento di trasporto sul quale sia indicato l’invio dei beni all’estero a titolo non traslativo della proprietà;
    • ai fini accise: espleta la procedura prevista per l'esportazione dei prodotti;
    • dichiara la merce per la temporanea importazione nel Paese estero;
  •  l’impresa italiana, relativamente al rientro della merce in Italia:
    • chiude l’operazione di temporanea importazione nel Paese estero;
    • chiude l’operazione di temporanea esportazione dall’Italia;
    • ai fini accise: espleta la procedura prevista per la reimportazione di beni dall’estero;
    • provvede a scaricare il registro di carico/scarico.
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17/06/2025 - 15:37

Aggiornato il: 17/06/2025 - 15:37

7.2 Fiere ed altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita e di distribuzione /degustazione gratuita in loco


E’ il caso dell’invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all’estero, nel corso delle quali è prevista la vendita o la degustazione gratuita delle stesse ai partecipanti alla manifestazione.


Fiere in altri Paesi Ue

Le procedure nel seguito delineate sono basate su una rigida interpretazione delle norme Iva vigenti nei singoli Paesi Ue.
E’ possibile che, almeno relativamente alla distribuzione / degustazione gratuita in loco possano essere ammesse dalla competente Autorità fiscale del Paese estero, soluzioni meno rigide.
E’ bene condurre una verifica preventiva caso per caso.

Procedura:

  • l’impresa italiana, prima di procedere all’invio del vino e delle bevande alcoliche in fiera, deve
    • individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destinazione, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa del Paese estero (in certi casi si tratta dello stesso ente organizzatore della fiera);
    • aprire una posizione Iva nel Paese della fiera, per identificazione diretta, oppure, a mezzo di rappresentante fiscale;
  • l’impresa italiana, al momento dello spostamento della merce dalla sede italiana all’estero:
    • ai fini dell’Iva: emette fattura di cessione dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva del Paese della fiera, relativamente al costo della merce trasferita; l'operazione è non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993; viene presentato il modello Intra 1 bis; l’impresa italiana trasmette la fattura allo SDI con il suo stesso codice destinatario;
    • ai fini delle accise: emette il documento MVV (se piccolo produttore) o DAA telematico (se si tratta di depositario autorizzato) sul deposito fiscale estero / destinatario registrato; nel caso di commerciante privo di deposito fiscale, il medesimo, in proprio (se dotato di autorizzazione a operare come speditore certificato e della necessaria infrastruttura informatica) o tramite un operatore logistico italiano speditore certificato, emette il documento e-DAS unionale nei confronti di destinatario certificato del Paese Ue della fiera.
  •  l’impresa italiana, all’atto della vendita dei prodotti ai clienti:
    • se la normativa del Paese della fiera prevede l’obbligo di emissione della fattura, emette tale documento, indicando sullo stesso:
      • il corrispettivo relativo alla merce venduta (quantità per prezzo unitario)
      • l’accisa relativa alla merce venduta;
      • la base imponibile ai fini dell’Iva locale, fatta pari al corrispettivo + l’importo dell’accisa;
      • l’aliquota e l’importo dell’Iva del Paese della fiera, salvo che si tratti di vendita a operatore economico stabilito o identificato ai fini Iva nel Paese della fiera e che in tale Paese torni applicabile la procedura di reverse charge; in alcuni Paesi Ue tale procedura è applicabile solo nei confronti di operatori economici stabiliti in tale Paese (e cioè operatori che in tale Paese hanno la propria sede o una stabile organizzazione). 
      • il totale della fattura.
  • In caso contrario, l’importo complessivo dell’operazione forma oggetto di altro eventuale adempimento previsto dalla normativa del Paese estero (ad esempio: emissione di ricevuta o di scontrino, annotazione nel registro dei corrispettivi, semplice memorizzazione degli incassi, etc.).

Ove la merce venga invece ceduta o somministrata a titolo gratuito, l’impresa italiana deve comunque rendersi debitrice dell’Iva e dell’accisa del Paese estero di consumo.

  • l’impresa italiana, relativamente alla merce che viene riportata in Italia, opera come segue:
    • ai fini dell'Iva italiana: emette nota credito per operazione non imponibile articolo 41/2/c del Dl n. 331/1993 e presenta il modello Intra 1 ter; trasmette i dati della nota di variazione allo SDI con il suo stesso codice destinatario;
    • ai fini delle accise: opera lo spostamento dal deposito fiscale dell’altro Paese Ue all’impresa italiana, seguendo la procedura prevista per il ricevimento di beni soggetti ad accisa provenienti da altro Paese Ue.

NB: Alcuni Paesi Ue prevedono l’obbligo di emettere fattura di trasferimento dalla posizione Iva italiana alla posizione Iva estera dell’impresa italiana, solo riguardo alla merce venduta.
In tale evenienza:
• al momento del trasferimento della merce dall’Italia al Paese della fiera, viene semplicemente eseguita un’annotazione sul registro di carico / scarico di cui all’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993;
• riguardo alla merce venduta viene emessa la fattura nei confronti dei singoli clienti, come sopra indicato, con simultaneo scarico del registro di carico / scarico, oppure vengono svolti altri eventuali adempimenti previsti dal Paese estero considerato;
• riguardo alla merce ritornata in Italia viene eseguita l’annotazione di scarico nel sopra citato registro.


Fiera in Paesi extra Ue

Procedura:

  •  l’impresa italiana, relativamente all’invio della merce all’estero:
    • dichiara la merce per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di lista valorizzata;
    • ai fini delle accise: espleta la stessa procedura prevista per le cessioni all’esportazione a titolo oneroso;
    • dichiara la merce per l’importazione definitiva nel Paese estero.

Riguardo a quanto sopra si osserva che, ove nel Paese estero, fosse in vigore un’imposta sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana dovrebbe presumibilmente identificarsi ai fini Iva nel Paese estero, in modo da recuperare l’Iva sull’importazione definitiva dei beni e applicare l’Iva del Paese estero sulle vendite eseguite in loco.


L'impresa italiana, a propria scelta, in luogo dell'esportazione definitiva dall'Italia /importazione definitiva nel Paese estero può fare ricorso alla procedura dell'esportazione temporanea dall'Italia / importazione temporanea nel Paese estero.
Si ricorda che relativamente ai prodotti alimentari non è possibile fare ricorso alla procedura del carnet ATA.

  • l’impresa italiana, relativamente alla merce venduta o distribuita gratuitamente in loco, pone in essere operazioni che ai fini dell’Iva italiana, sono non soggette ai sensi dell’articolo 7-bis e 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972, rispettivamente nel caso di operazioni di cessione e di operazioni di somministrazione.

Ove tali operazioni, a titolo gratuito, vengano poste in essere in Paesi nei quali vige un’imposta sugli scambi del tipo Iva, l’impresa italiana (previa eventuale identificazione ai fini dell’Iva locale) dovrà applicare la stessa sulle vendite o rendersi debitrice della stessa sulle degustazioni gratuite.    

  • l’impresa italiana, relativamente all’eventuale rientro di merce in Italia:
    • nel Paese estero: dichiara la merce per l’esportazione definitiva;
    • in Italia: dichiara la merce per l’importazione definitiva (o per il rientro in franchigia, se possibile e conveniente);
    • ai fini accise: espleta la stessa procedura prevista per l’importazione di beni dall’estero.

 

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01/07/2025 - 15:54

Aggiornato il: 01/07/2025 - 15:54

8 - Invio a magazzino di consegna all’estero


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04/10/2019 - 17:11

Aggiornato il: 04/10/2019 - 17:11

8.1 Aspetti generali


L’impresa italiana, al fine di garantire la tempestività delle consegne ai propri clienti esteri, può fare ricorso allo strumento del magazzino di consegna.
Se tale struttura viene utilizzata per consegnare beni che vengono venduti dall’Italia, eventualmente con l’attività di promozione svolta da intermediari indipendenti italiani od esteri, nel Paese estero, ai fini delle imposte sui redditi, non vengono a realizzarsi gli estremi della stabile organizzazione (salvo nel caso dei Paesi in via di sviluppo che applicano il modello di convenzione ONU contro la doppia imposizione).

Specie con i Paesi extra Ue, occorre quindi eseguire una verifica preventiva Paese per Paese consultando l’eventuale convenzione contro la doppia imposizione in vigore con l’Italia ed, eventualmente, acquisire il parere di un consulente fiscale in loco.

Tale magazzino può essere strutturato in vario modo:

  • secondo una prima modalità, definibile come “pesante”, l’impresa italiana potrebbe decidere di:
    • prendere in locazione o un locale o un semplice spazio attrezzato all’interno di un locale di terzi;
    • assumere il personale destinato a custodire e a movimentare i beni affidare, in tutto o in parte, tali compiti a una o più imprese esterne;
    • affidare a trasportatori esterni la consegna fisica dei beni ai clienti finali;

NB: tale modalità di comportamento è da sconsigliare, in quanto potrebbe ingenerare la realizzazione della fattispecie della “stabile organizzazione Iva”. Importanti considerazioni in merito sono contenute nel documento di lavoro del Comitato Iva comunitario n.  968 del 15 maggio 2019, reperibile mediante google: wp 968 quick fixie.pdf

  • secondo un’altra  modalità, definibile come “leggera” (consigliabile ai fini fiscali), l’impresa italiana potrebbe decidere di  stipulare un contratto di deposito e logistica con un’impresa specializzata nel settore, che, in ambito Ue, sia anche titolare di deposito fiscale o che abbia la qualifica di destinatario registrato, incaricandola di svolgere tutto quanto necessario per far giungere a tempo debito i beni ai clienti finali.

Vediamo ora le implicazioni fiscali del magazzino di consegna, distinguendo tra beni inviati in Paesi extra UE e beni inviati in Paesi UE.

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17/06/2025 - 16:51

Aggiornato il: 17/06/2025 - 16:51

8.2 Invio dei beni in altro Paese Ue


Nel caso in cui l’impresa venditrice italiana, per la vendita dei propri prodotti,  intenda avvalersi di un magazzino di consegna localizzato in altro Paese Ue, per la stessa sorge l’obbligo di aprire una posizione Iva in tale Paese.

ESEMPIO
Società italiana, produttrice di vino, depositario autorizzato, intende aprire un magazzino di consegna in Germania avvalendosi dei servizi di un operatore logistico tedesco.

Adempimenti iniziali

In tale fase la società italiana deve individuare un consulente tedesco di sua fiducia, incaricandolo di:

  • aprire una posizione Iva in Germania, in nome e per conto della società italiana (cd. “identificazione diretta”);
  •  gestire la posizione Iva tedesca;
  • fungere da domiciliatario per eventuali comunicazioni inviate dall’Amministrazione finanziaria tedesca.

La società italiana stipula un contratto di deposito con operatore logistico tedesco depositario autorizzato o destinatario registrato.
 
Ottenuto il numero identificativo Iva in Germania, in Italia, è necessario sottoporlo a verifica al fine di appurarne l'esistenza sulla banca dati VIES - INTRASTAT.

Sempre ai fini Iva:

  • è opportuno istituire una serie di numerazione delle fatture attive tedesche, specifica per la Germania;
  • occorre predisporre lo stampato delle fatture Germania: carta intestata della società italiana, con riferimento alla posizione Iva tedesca (“Ust n. DE….);
  • occorre concordare la procedura operativa (chi fa cosa, come e perché) con il consulente tedesco, facendola validare, in modo espresso, dallo stesso; a tale riguardo si segnala che normalmente le fatture attive vengono emesse dalla stessa società italiana, sullo stampato predisposto ai fini della posizione Iva tedesca e con Iva tedesca, con invio delle stesse:
    • al cliente finale;
    • al consulente fiscale tedesco.

 
Al fine di monitorare il deposito tedesco, è necessario istituire un collegamento on-line tra:

  •  il sistema informatico del depositario tedesco;
  •  e il sistema informatico italiano;

in modo che il soggetto preposto alla fatturazione attiva possa emettere le fatture nel rispetto della normativa tedesca.

Adempimenti ricorrenti
 
La società italiana, con riferimento ad ogni spostamento di prodotti dall'Italia alla Germania, al magazzino di consegna, deve:

  • emettere fattura, per trasferimento di stock, al costo, dal numero identificativo Iva italiano  al numero identificativo Iva tedesco, indicando in fattura la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del Dl n. 331/1993”;
  • trasferire il vino dal deposito fiscale italiano al deposito fiscale tedesco, mediante espletamento della procedura accise;
  • annotare la fattura emessa nel registro fatture emesse italiano;
  • segnalare allo SDI i dati della fattura emessa con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2;
  • presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 –bis, per segnalare l’avvenuto spostamento del vino verso in Germania.

 
Il vino giunge al deposito fiscale tedesco; il depositario autorizzato la prende in carico ed esegue la notifica di arrivo prevista dalla procedura accise.
Il consulente fiscale tedesco espleta la procedura acquisti intracomunitari.
La procedura continua come segue:

  • il cliente tedesco ordina il prodotto;
  • il depositario autorizzato estrae il vino dal deposito, espleta la procedura accise e consegna il vino al cliente tedesco;
  • la società italiana emette fattura nei confronti del cliente tedesco, mediante la posizione Iva aperta in Germania, con applicazione dell’Iva tedesca; tale fattura, come sopra affermato, viene emessa con una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dalla società italiana, per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione Iva estera (consulente fiscale); un terzo esemplare viene inviato al cliente tedesco;
  • il gestore della posizione Iva estera annota la fattura emessa nel registro fatture emesse;
  • il gestore della posizione Iva tedesca espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa Iva tedesca (liquidazione periodica dell’Iva, dichiarazione mensile Iva, etc.);
  • l’impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione Iva del Paese estero, cura il versamento dell’Iva a debito (ad esempio, inviando al medesimo i fondi necessari).

In caso di reso (parziale o totale) del prodotto, con introduzione in deposito ordinario (libero) tedesco, l’impresa italiana deve stornare in tutto o in parte la fattura emessa mediante la posizione Iva estera a carico del cliente tedesco, con emissione di nota credito.
Ai fini dell’accisa del Paese estero, viene a formarsi un deposito di prodotti già immessi in consumo, da utilizzare per future forniture.

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17/06/2025 - 16:53

Aggiornato il: 17/06/2025 - 16:53

8.3 Invio dei beni in Paese extra Ue


Il magazzino può essere realizzato secondo due modalità:

1) con beni "allo Stato estero". In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono introdotti in deposito doganale. Al momento in cui vengono venduti (direttamente dall'Italia oppure tramite un agente indipendente locale) l'impresa italiana provvede a emettere fattura (per operazione non soggetta articolo 7-bis, Dpr n. 633/1972) nei confronti dell'acquirente finale; sarà poi lo stesso acquirente a provvedere all’ estrazione dei prodotti con sdoganamento degli stessi e al conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri) nella misura vigente nel Paese estero;
2) con beni sdoganati. In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono dichiarati per l'importazione definitiva. Ciò comporta la presentazione della dichiarazione doganale a nome del produttore italiano e il conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri). In virtù di quanto detto il produttore italiano si trova a essere intestatario della bolletta di importazione rilasciata dalla dogana estera. Nel caso in cui il Paese estero abbia adottato un'imposta indiretta strutturalmente simile alla nostra Iva (al momento 175 paesi nel mondo) questa soluzione può presentare notevoli inconvenienti di carattere pratico e ciò in quanto può obbligare il produttore italiano a nominare un rappresentante fiscale nel Paese estero (laddove previsto), con il compito di curare (in nome e per conto del mandante) il recupero dell'Iva subita all'atto dello sdoganamento, la successiva fatturazione attiva nei confronti del soggetto acquirente e, più in generale, tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa Iva del Paese estero.

E' evidente la necessità di una verifica preventiva delle concrete modalità operative con un consulente fiscale locale.

Sul piano operativo occorre distinguere tra magazzino di consegna in Paese extra Ue nel quale è vigente un'imposta del tipo Iva e Paese extra Ue senza tale tipo di imposta.

Magazzino di consegna in Paese extra Ue con imposta tipo Iva

Fasi preliminari

  •  Verifica della possibilità di aprire un magazzino di consegna nel Paese estero, senza necessità di costituire una società in loco o una stabile organizzazione in loco. Si supponga che la risposta sia positiva;
  • Nomina da parte del produttore italiano di un rappresentante fiscale nel Paese estero (laddove consentito) o assunzione diretta della posizione Iva locale da parte dell'impresa italiana;
  • Richiesta del numero identificativo Iva nel Paese estero a nome dell'impresa italiana, indicando l'ubicazione del magazzino di consegna;
  •  Istituzione della contabilità (eventualmente) prevista dalla normativa Iva estera;
  •  Comunicazione all'Ufficio delle Entrate italiano dell'apertura del magazzino di consegna nel Paese estero;
  •  Istituzione di apposito registro di carico/scarico tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972 (sostituibile con i DDT, ma utile sotto il profilo gestionale).

Fasi ricorrenti

  • Il produttore italiano invia la merce al magazzino estero. L'operazione, ai fini italiani, è così configurabile:
    • da un punto di vista Iva, si tratta di un semplice spostamento fisico della merce, in quanto il semplice invio non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972;
    • da un punto di vista doganale, si tratta di un'esportazione definitiva, eseguita in base a fattura pro-forma / lista valorizzata.
  •  Il produttore italiano annota l'avvenuto invio della merce sul registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 633/1972, indicando gli estremi (numero e data) della fattura pro-forma / lista valorizzata e della bolletta doganale di esportazione;
  •  Per quanto concerne gli adempimenti da osservare ai fini dell’accisa nella fase di esportazione del vino dall’Italia, si rinvia alle considerazioni delineate in merito alle cessioni all'esportazione;
  •  La merce giunge nel Paese estero: il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva estera o altro soggetto per suo conto) provvede a sdoganare la merce a nome del produttore italiano (posizione Iva del Paese estero) e a pagare l’eventuale dazio, l'Iva estera e l’eventuale accisa;
  • Il rappresentante fiscale o il gestore della posizione Iva estera (consulente locale) annota la bolletta d'importazione sul registro Iva acquisti;
  •  Nel momento in cui l'impresa italiana vende la merce, il gestore del deposito cura la consegna della stessa al cliente finale; viene emessa fattura di cessione, in base a quanto previsto dalla normativa di tale Paese. Tale fattura deve essere emessa su carta intestata del produttore italiano e da essa devono risultare sia l'ubicazione del magazzino sia la posizione Iva estera. La fattura deve essere redatta in almeno tre esemplari:
    • uno per il cliente estero;
    •  uno per il rappresentante fiscale o il gestore della posizione Iva estera;
    • uno per il produttore italiano (ai fini della contabilità Iva e della contabilità generale).

La fattura emessa nei confronti del cliente estero è rilevante per entrambi i Paesi:
o ai fini dell’Iva italiana, tale fattura viene emessa per operazione non soggetta articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 (l’obbligo di emettere tale fattura è previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b, del Dpr n. 633/1972); tale operazione NON concorre a formare il plafond (Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005);

  • ai fini dell’Iva del Paese estero, l’obbligo di emissione è sancito dalla normativa Iva locale;
  • in linea generale è possibile redigere una fattura che soddisfa le normative di entrambi i Paesi (fattura cd. “bivalente”), da annotare sia nella contabilità Iva italiana che in quella del Paese estero.

• Se il prezzo applicato per i prodotti venduti è diverso da quello in base al quale è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione dall'Italia e di importazione definitiva nel Paese estero, occorre presentare istanza di revisione dell'accertamento doganale (in Italia e nel Paese estero). Il produttore italiano provvede a scaricare il registro di carico/scarico, annotando gli estremi
      (numero e data) della fattura di cessione emessa.
• Periodicamente il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva estera) provvede a effettuare la liquidazione dell'Iva, recuperando in tal modo l'imposta sulla merce sdoganata e sulle eventuali spese sostenute nel Paese estero;
• Con la periodicità prevista dalla normativa locale il rappresentante fiscale (o il gestore della posizione Iva) provvede a presentare la dichiarazione Iva, a nome e per conto del produttore italiano, presso l'amministrazione finanziaria estera.

Magazzino di consegna in Paese extra Ue senza imposta tipo Iva

Fasi preliminari

  •  Individuazione del magazzino nel Paese estero;
  •  Verifica degli eventuali adempimenti fiscali che il produttore italiano deve espletare nel Paese estero;
  • Comunicazione all'Ufficio delle Entrate italiano dell'apertura del magazzino nel Paese estero;
  •  Istituzione di apposito registro di carico/scarico tenuto a norma dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972 (sostituibile con i DDT, ma utile sotto il profilo gestionale);

Fasi ricorrenti

  •  Il produttore italiano invia la merce al magazzino estero. L'operazione, ai fini italiani, così configurabile:
    • da un punto di vista Iva, si tratta di un semplice spostamento fisico della merce, in quanto il semplice invio non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972;
    • da un punto di vista doganale, si tratta di un'esportazione definitiva, eseguita in base a fattura pro-forma / lista valorizzata.
  • Il produttore italiano annota l'avvenuto invio della merce sul registro di carico/scarico, indicando gli estremi (numero e data) della fattura pro-forma / lista valorizzata e della bolletta doganale di esportazione;
  •  Per quanto concerne gli adempimenti da osservare ai fini dell’accisa nella fase di esportazione del vino dall’Italia, si rinvia alle considerazioni delineate in merito alle cessioni all'esportazione;
  • La merce giunge nel Paese estero: il gestore del magazzino provvede a introdurre la merce in deposito doganale a nome e a spese del produttore italiano o a sdoganare la stessa sempre a nome e a spese del produttore italiano - pagando l’eventuale dazio e l’eventuale accisa - con introduzione della stessa in magazzino ordinario;
  • Nel momento in cui l'impresa italiana vende la merce, il gestore del deposito cura la consegna della stessa al cliente finale; viene emessa fattura di cessione per operazione non soggetta ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972. Se il prezzo applicato per i prodotti venduti è diverso da quello in base al quale è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione dall'Italia e di importazione definitiva nel Paese estero, occorre presentare istanza di revisione dell'accertamento doganale (in Italia e nel Paese estero). Il produttore italiano provvede a scaricare il registro di carico/scarico, annotando gli estremi (numero e data) della fattura di cessione emessa. L'operazione di cessione non concorre a formare il plafond (Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005).
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18/06/2025 - 12:49

Aggiornato il: 18/06/2025 - 12:49

9 - Importazione e acquisto intracomunitario di bevande alcoliche


Nel seguito vengono sinteticamente esaminate le seguenti operazioni:

  • importazione di bevande alcoliche al seguito da parte di consumatori finali;
  •  importazione di bevande alcoliche da parte di operatori economici;
  • acquisti intracomunitari di bevande alcoliche.
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10/10/2019 - 16:35

Aggiornato il: 10/10/2019 - 16:35

9.1 Importazione al seguito da parte di consumatori finali


La normativa doganale prevede l'esenzione dai diritti doganali per i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell’Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il valore dei beni non superi complessivamente 300 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Il limite dei 300 e dei 430 euro è ridotto a 150 euro, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, per i viaggiatori avente un'età inferiore a 15 anni.

Nel valore delle soglie (riguardo alle bevande alcoliche) non devono essere considerati i seguenti quantitativi di prodotto:

  • alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%, oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%;
  • altre bevande alcoliche: 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Tale esclusione non vale per i viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

Se il valore delle bevande supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l’intero valore delle bevande alcoliche acquistate.

 

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08/11/2019 - 12:34

Aggiornato il: 08/11/2019 - 12:34

9.2 Importazione da parte di operatori economici


Nel caso di introduzione nel territorio dello Stato di bevande alcoliche provenienti da un Paese extra Ue, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

  • dichiarare i prodotti per l'introduzione in deposito doganale, ove gli stessi restano allo "stato estero" sino al momento della successiva partenza "in transito" per altro Paese Ue o extra Ue o della loro estrazione, con immissione in consumo in Italia; in tale ultima evenienza gli eventuali dazi e accise e l'Iva verranno pagati solo all'atto dell'estrazione;
  • dichiarare i prodotti per l'immissione in libera pratica, con pagamento dell'eventuale dazio e senza riscossione dell'eventuale accisa e dell'Iva, se gli stessi sono destinati a essere introdotti in un deposito accise abilitato a operare anche come deposito Iva; è, altresì possibile pagare l'Iva e mantenere i prodotti in regime sospensivo per le sole accise; si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 504/1995, il trasferimento dei prodotti dal luogo di importazione (luogo di immissione in libera pratica) al deposito fiscale viene eseguito, in regime sospensivo, in base a DAA telematico emesso dallo speditore registrato che ha curato l'operazione di immissione in libera pratica;
  • dichiarare i prodotti per l'importazione definitiva (con immissione in consumo), con pagamento dell'eventuale dazio, delle eventuali accise e dell'Iva.
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18/06/2025 - 12:50

Aggiornato il: 18/06/2025 - 12:50

9.3 Acquisto intracomunitario


Nel caso di acquisto intracomunitario di bevande alcoliche da parte di un operatore economico italiano, occorre ricordare che:

  • ai fini delle accise il prodotto, se in regime sospensivo, deve essere ricevuto:
    • da un soggetto titolare di deposito fiscale abilitato a ricevere la tipologia di bevanda alcolica acquistata: ad esempio un deposito fiscale abilitato solo al Vino (codice d'accisa recante quale settimo carattere la lettera V), non può ricevere bevande alcoliche di livello superiore;
    • o da un destinatario registrato (abilitato a ricevere tale tipologia di bevanda);
    • o da un destinatario registrato occasionale il quale, prima della spedizione delle bevande da parte del fornitore estero, si è rivolto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, presentando apposita richiesta di autorizzazione al ricevimento e garantendo il pagamento dell'accisa, con invio dell'attestazione al fornitore estero affinché venga utilizzata per scortare i prodotti in occasione del loro trasferimento dal Paese estero all'Italia.

Nel caso di ricevimenti di prodotti ad accisa estera assolta, occorre espletare la procedura dello speditore certificato /destinatario certificato.

  •  ai fini dell'Iva occorre distinguere tra due diverse situazioni:
    • il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo ai fini dell'accisa e ai fini dell'Iva (essendo introdotto in un deposito fiscale abilitato a operare anche come deposito Iva); in tale evenienza, l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera senza applicazione dell'Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del Dl n. 331/1993), trasmettendo allo SDI i dati della fattura integrata a mezzo del documento TD18, natura operazione N3.6 e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera (cfr. la Determinazione Agenzia delle Dogane, n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018, commentata dalla Nota n. 18558/RU del 20 febbraio 2018); l'accisa sarà versata al momento dell'estrazione delle bevande dal deposito fiscale per la loro immissione in consumo; l'Iva sarà assolta con la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 50-bis, comma 6,  del Dl n. 331/1993, a mezzo del documento TD22, tenendo conto, per la determinazione della base imponibile, anche dell'importo dell'accisa assolta in conseguenza dell'estrazione; il gestore del deposito provvede ad addebitare all’impresa italiana estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica; l’impresa estrattrice italiana trasmette il documento TD22 allo SDI;
    • il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo solo ai fini dell'accisa; in tale evenienza l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera con applicazione dell'Iva, , trasmettendo allo SDI i dati della fattura integrata a mezzo del documento TD18 e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera; nel momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, dovrà essere corrisposta l'accisa. Il gestore del deposito provvederà ad addebitare all’impresa estrattrice italiana, l’accisa e il suo compenso, mediante emissione di fattura elettronica. L’impresa estrattrice italiana deve integrare la fattura di acquisto della bevanda alcolica con Iva, mediante un documentoTD18, da trasmettere allo SDI.
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18/06/2025 - 12:56

Aggiornato il: 18/06/2025 - 12:56

10 - Schede di approfondimento


Il presente capitolo è dedicato all’approfondimento di alcune tematiche più specifiche, sempre inerenti la vendita del vino e delle bevande alcoliche in Italia e all’estero.

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10/06/2025 - 12:21

Aggiornato il: 10/06/2025 - 12:21

10.1 - Telematizzazione accise, e-AD, e-DAS


In base alla decisione n. 1152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottata in data 16 giugno 2003, veniva dato il via al progetto EMCS ("Excise Movement Control System"), volto a introdurre un sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa, mediante la sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (DAA - Documento Accompagnamento Accise) con un documento elettronico (e-AD).

La sua implementazione è diventata obbligatoria in tutta l'Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2011.

Nel nostro ordinamento l'obbligo della telematizzazione è stato introdotto dal Dl 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, il quale all'articolo 1, comma 1, prescriveva che il direttore dell'Agenzia delle dogane, con sua determinazione, doveva stabilire i tempi e le modalità per:

  • la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori;
  • e del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa.

Il direttore dell'Agenzia delle Dogane ha fatto fronte al proprio obbligo, emanando la determinazione n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e successive (proroghe), la quale fissa tempi e modalità di trasmissione dei file telematici di accisa.

La procedura operativa è stata disciplinata dalla Direttiva 2008/118/CE e dal Regolamento CE 689/2009.

Il sistema informatizzato è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs.  29 marzo 2010, n. 48.

L'Agenzia delle Dogane è intervenuta sull'argomento con la Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010 e con numerose altre precisazioni in merito.

Nel seguito si provvede a delineare sinteticamente la procedura prevista sulla scorta della normativa comunitaria e nazionale.

Il depositario autorizzato che intende spedire prodotti in sospensione di accisa, a partire dal settimo giorno precedente la spedizione, presenta al sistema informatizzato una bozza (draft) del DAA telematico (la cui struttura e i cui dettagli sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 684/2009 e successive modifiche: messaggio IE815).

Il sistema informatizzato, ricevuta la bozza in argomento, effettua una verifica dei dati ivi contenuti, che devono essere coerenti con le informazioni presenti sul S.E.E.D. ("System for Exchange Excise Data").

Qualora non siano rilevate irregolarità, il sistema informatizzato:

  • attribuisce al documento elettronico un codice unico di riferimento amministrativo, denominato ARC (Administrative Reference Code - codice univoco di riferimento di 21 caratteri);
  • tramette allo speditore e al destinatario un messaggio di notifica dell’operazione (messaggio IE801).

Il trasportatore dei prodotti deve essere dotato (alternativamente):

  • di una copia stampata del DAA telematico, riportante il codice ARC;
  • di un qualunque altro documento commerciale (ad esempio, fattura) recante indicato in modo chiaramente identificabile il codice ARC;

da esibire in caso di eventuale controllo durante la circolazione in regime sospensivo.

Il destinatario, ricevuti i prodotti, verifica la conformità degli stessi rispetto a quanto pattuito e a quanto risultante sull’e-AD; in caso di esito positivo della verifica, attesta il buon esito inviando telematicamente la nota di ricevimento (messaggio IE818).

Tale nota di ricevimento, superati i controlli, viene recapitata allo speditore, il quale procede a riaccreditare la cauzione.

Poiché l’operazione si è conclusa positivamente, a sistema appare la visualizzazione ACCETTATO - COMPLETATO.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane sono riportate le principali procedure (Processi) necessarie per la gestione dell’e-AD (https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/processi):

  • A - Processo ordinario
  • B -  Rigetto di un e-DAA
  • C -  Rifiuto totale della merce
  • D - Rifiuto parziale della merce
  • E - Cambio di destinazione spontaneo
  • F - Annullamento dell’e-DAA
  • G - e-DAA cumulativo
  • H - Reintroduzione in deposito
  • Notifiche EMCS

Sono previste procedure di riserva (Fall back) alle quali è possibile ricorrere nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione o nello Stato membro di destinazione.

Nel primo caso (indisponibilità del sistema informatizzato dello speditore italiano o dell’Agenzia delle Dogane), viene previsto che:

  • lo speditore italiano deve comunicare all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, l'esigenza di ricorrere alla procedura di riserva, utilizzando il modello cartaceo ("Adozione procedure di riserva a causa dell’indisponibilità del sistema informatizzato") riportato in allegato n. 1 alla Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema ovvero al sistema informatizzato dell'Agenzia - https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/mipaf-comunicazioni-settore-vitivinicolo/normativa-di-riferimento;
  • i prodotti devono essere accompagnati da un documento cartaceo recante la denominazione "Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa" (allegato I alla Nota Agenzia Dogane n.  156606 del  22 dicembre 2010 - https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/accise/telematizzazione-delle-accise/daa-telematico/normativa/nota-156606-del-22-dicembre-2010-daa-telematico-istruzioni-operative), contenente gli stessi dati della bozza del documento elettronico; in luogo dell’ARC occorre però indicare il numero di riferimento locale (LRM); tale documento deve essere emesso in tre esemplari e deve recare la data, la firma e il timbro personale dello speditore; un esemplare di tale documento viene consegnato al trasportatore, un altro è conservato agliatti dello speditore che provvede a riportarne gli estremi nella sua contabilità a giustificazione dello scarico;
  • gli eventuali cambi di destinazione dei prodotti, devono essere comunicati, mediante mezzi alternativi, al competente Ufficio delle Dogane, prima che gli stessi siano avviati alla nuova destinazione;  devono essere utilizzati i documenti cartacei:
    • cambiamento di destinazione di riserva;
    • annullamento di riserva;
  • nel momento in cui il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore comunica all'Ufficio delle dogane competente territorialmente il ripristino del sistema utilizzando il modello cartaceo ("Ripristino della circolazione prodotti soggetti ad accisa con procedure elettroniche" riportato in allegato n. 2 alla Determinazione Direttoriale n. 158235 sopra citata, e presenta una bozza del DAA elettronico, la quale, una volta convalidata secondo le procedure sopra descritte, con attribuzione dell’ARC, sostituisce il documento amministrativo provvisorio.
  • lo speditore deve conservare una copia del documento cartaceo.

Nel secondo caso (indisponibilità del sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane o del destinatario italiano), con conseguente impossibilità di presentare la nota di ricevimento in formato elettronico entro i 5 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, viene previsto che:

  • comunicazione al competente Ufficio delle Dogane  utilizzando il modello cartaceo ("Adozione procedure di riserva a causa dell’indisponibilità del sistema informatizzato") riportato in allegato n. 1 alla Determinazione Direttoriale n. 158235 del 7 dicembre 2010, specificando se l'indisponibilità è imputabile al proprio sistema informatizzato o a quello dell'Agenzia;
  • presentazione al competente Ufficio delle Dogane della nota di ricevimento di riserva, il cui modello è riportato in allegato I alla Nota Agenzia Dogane n.  156606 del 22 dicembre 2010;
  • nel momento in cui il sistema è nuovamente disponibile, il destinatario italiano presenta al sistema informatizzato la nota di ricevimento.

Come risulta dal punto 2.6 del documento “ICQRF – Vademecum – Campagna vitivinicola 2024/2025” e, in particolare, dall’Allegato: Quadro sinottico e Appendice:
“Documenti e-AD.
Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato dalla copia stampata del documento e-AD (emesso, in formato elettronico, in
conformità della Direttiva 2008/118/CE, del Regolamento (CE) n. 684/09 e del D. Lgs. n. 48/2010) o di un altro documento commerciale recante il codice ARC attribuito dal sistema
telematico doganale (EMCS) (vds. Allegato n. 2 - Quadro sinottico - Prospetti nn. 1 e 2). Il documento e-AD, per assolvere anche alle finalità vitivinicole, deve recare tutte le
informazioni richieste dalla specifica normativa UE e nazionale di settore.” 
 

ESEMPIO 1

Nel caso di invio di prodotti a cliente di altro Paese Ue, il flusso operativo può essere così sintetizzato:

  • Lo speditore prepara il documento amministrativo elettronico, lo firma digitalmente e lo trasmette in bozza (draft) all’Ufficio delle Dogane, mediante il STD - Sistema Telematico Doganale (messaggio IE815);
  • Il STD esegue i controlli previsti e se non vengono rilevate irregolarità, attribuisce al documento elettronico un codice unico denominato ARC - Administrative Reference Code di 21 caratteri (messaggio IE801); tale codice viene comunicato:
    • Allo speditore;
    • Al destinatario;
    • All’Autorità competente del Paese di destinazione dei prodotti;
  • Lo speditore annota la garanzia impegnata: 10% dell’imposta nazionale gravante o, se l’imposta è zero (caso del vino), 10% dell’imposta del Paese di destinazione;
  • Lo speditore stampa l’e-AD o predispone di altro documento commerciale con l’indicazione dell’ARC;
  • Il vettore trasporta i prodotti nel Paese di destinazione; il conducente del mezzo di trasporto reca con se la copia cartacea dell’e-AD e/o il documento commerciale recante indicato l’ARC;
  • Il destinatario di altro Paese Ue, ricevuti i prodotti, appura la conformità della merce e attesta il buon esito trasmettendo in via telematica la "nota di ricevimento" (messaggio IE818); tale nota deve essere trasmessa entro i 5 giorni lavorativi successivi all’arrivo dei prodotti;
  • La "nota di ricevimento" superati i controlli viene ricevuta dallo speditore che procede a riaccreditare la cauzione;
  • A sistema viene visualizzato: ACCETTATO - COMPLETATO.

Possibile esito della spedizione in ambito comunitario (campo 6b – nota ricevimento):

  1. Merce ricevuta accettata e soddisfacente: appuramento buon fine
  2. Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente
  3. Merce ricevuta, rifiutata, non conforme: ritorna al mittente / cambio di destinazione
  4. Merce ricevuta, parzialmente rifiutata: una quota parte torna al mittente
  5. Merce ricevuta,  accettata e soddisfacente di una partita cumulativa

Alcuni Paesi Ue consentono l’effettuazione della cd. "consegna diretta", e cioè consentono di indicare come luogo di destinazione un luogo diverso da quello del depositario autorizzato o del destinatario autorizzato.

Al riguardo, l’articolo 16, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2020/262, afferma che:

“… lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato diverso da un destinatario registrato in possesso di un'autorizzazione limitata….”.
 

In tale evenienza:

  • Il destinatario registrato / deposito fiscale è comunque obbligato a trasmettere la nota di ricevimento;
  • Campo "Codice tipo di destinazione": 4
  • Campo 5: dati del titolare dell’autorizzazione
  • Campo 7: dati del luogo di consegna
ESEMPIO 2

Nel caso di esportazione di merce, con uscita da Dogana di altro Paese Ue, riguardo alle indicazioni da inserire nel messaggio IE815, occorre distinguere tra le seguenti due situazioni:

  • Esportazione con modalità ordinaria (e cioè con presentazione della merce in Dogana):
    • Tipo di messaggio: 1
    • Campo 5: dati dello spedizioniere doganale che dichiarerà la merce in dogana, inclusa la sua partita Iva
    • Campo 6: esportazione
    • Campo 8: codice della dogana di esportazione
  • Esportazione con merci presentate in altro luogo approvato dall’Autorità doganale:
    • Tipo di messaggio: 2
    • Campo 5:  NON compilare
    • Campo 6: esportazione
    • Campo 8: codice della dogana di esportazione

Possibile esito della spedizione in caso di esportazione (campo 6b – nota di esportazione):

  • 21. Uscita accettata e soddisfacente
  • 22. Uscita accettata anche se insoddisfacente
  • 23. Uscita rifiutata

Struttura dell’e-AD

DATI DI CARATTERE GENERALE

Tipo messaggio, 2 possibilità:

  • codice 1: spedizione verso altro Paese Ue oppure esportazione in procedura ordinaria (e cioè con presentazione della merce presso la Dogana di esportazione);
  • codice 2: esportazione con procedura ordinaria presso luogo approvato dalle autorità doganali (Circolare Agenzia Dogane n. 2/D del 7 febbraio 2018).

(1.a) Codice del tipo di destinazione; 6 possibilità (articolo 17, Direttiva 2008/118/CE):

  •    codice 1: Deposito fiscale
  •    codice 2: Destinatario registrato
  •    codice 3: Destinatario registrato temporaneamente
  •    codice 4: Consegna Diretta
  •    codice 5: Destinatario esentato
  •    codice 6: Esportazione

(1.b) Durata del tragitto
(1.c) Organizzazione del trasporto
(1.d) ARC
(1.e) Data e ora di convalida dell’e-AD
(1.f) Numero progressivo (nell’ambito della stessa spedizione; 1-prima spedizione; 2-cambio destinazione)
(1.g) Data e ora di convalida dell’aggiornamento

DATI DELLO SPEDITORE E DEL RELATIVO DEPOSITO FISCALE

(2.a) Codice accisa dello speditore
(2.b) Nome dello speditore
(2.c) Via
(2.d) Numero civico
(2.e) Codice postale
(2.f) Città
(2.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

(3.a) Riferimento del deposito fiscale
(3.b) Nome dell’operatore
(3.c) Via
(3.d) Numero civico
(3,e) Codice postale
(3.f) Città
(3.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

INFORMAZIONE PER GLI ARRIVI DI MERCE

(4.a) Numero di riferimento dell’Ufficio doganale di importazione

DATI DEL DESTINATARIO

Nel caso di invio dei beni in altro Paese Ue:

  • Se il destinatario è un deposito fiscale, vengono compilati sia il campo 5 che il campo 7;
  • Se il destinatario è un destinatario registrato, viene compilato solo il campo 5.

Nel caso di invio dei beni in Paese extra Ue:

  • Se si tratta di esportazione in procedura ordinaria:
    • Nel campo 5 vengono indicati i dati dello spedizioniere doganale incaricato di predisporre e di trasmettere la dichiarazione di esportazione;
    • Nel capo 8: viene indicato il codice delle dogana di esportazione.
  • Se si tratta di esportazione in procedura ordinaria presso luogo autorizzato dall’Autorità doganale, viene compilato solo il campo 8.

(5.a) Identificazione del destinatario
(5.b) Nome del destinatario
(5.c) Via
(5.d) Numero civico
(5.e) Codice postale
(5.f) Città
(5.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

Codice EORI:
(6.a) Codice Stato membro del destinatario
(6.b) Numero progressivo del certificato di esenzione delle accise del destinatario

(7.a) Identificazione del luogo di consegna
(7.b) Nome dell’operatore
(7.c) Via
(7.d) Numero civico
(7,e) Codice postale
(7.f) Città
(7.g) NAD_LNG (si tratta del codice lingua utilizzare per compilare il presente gruppo di dati; nel caso di lingua italiana viene indicato "it")

(8.a) Numero di riferimento dell’Ufficio doganale di esportazione

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDO ALL’OPERAZIONE

(9.a) Numero di riferimento locale
(9.b) Numero della fattura
(9.c) Data della fattura
(9.d) Codice del tipo di origine
(9.e) Data di spedizione
(9.f) Ora di spedizione

ULTERIORI INFORMAZIONI

(...)

Introduzione dell’e-DAS nazionale

Tale documento, a partire dal 1° gennaio 2020, secondo le intenzioni dell’Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto essere emesso in forma elettronica (e-DAS). Tale decorrenza è stata più volte spostata in avanti.
Con la pubblicazione della Determinazione Direttoriale 345801/RU pubblicata l’11 giugno 2024 , Agenzia delle Dogane ha posticipato l’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione in forma esclusivamente elettronica del DAS NAZIONALE per i prodotti alcolici, precedentemente prevista per il 1° ottobre 2024 al 1° novembre 2025.
Fino a tale data resta in vigore il DAS cartaceo.

Introduzione dell’e-DAS Unionale

La Direttiva (UE) 2020/262 del 19 dicembre 2019, la quale con efficacia dal 13 febbraio 2023 ha sostituito la precedente Direttiva 2008/118/CE, ha introdotto nell’ordinamento UE le due nuove figure dello speditore certificato e del destinatario certificato, soggetti tra i quali vengono poste in essere le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso il territorio di un altro Stato membro.
Il Legislatore italiano ha recepito la suddetta disposizione con il D.Lgs. n. 180/2021, mediante il quale ha provveduto a inserire nel D.Lgs. n. 504/1995 (TUA – Testo Unico Accise), l’articolo 9-bis (Speditore certificato) e l’articolo 10-bis (Destinatario certificato).
Sempre a partire dal 13 febbraio 2023, come affermato dalla Nota ADM  prot. 569047/RU del 14 dicembre 2022, è stata attuata la sostituzione del modello cartaceo DAS, con il messaggio telematico e-DAS.
Nella tale Nota viene affermato che:
“Processi, tracciati, regole, condizioni e tabelle di servizio sono sostanzialmente condivisi tra e-AD ed e-DAS, con alcune differenze illustrate di seguito.
Gli e-DAS hanno la lettera ‘P’ nel penultimo carattere del codice identificativo ARC (Administrative Reference Code), generato dal sistema AIDA all’atto della convalida.
Nei casi di movimenti ad accisa assolta accompagnati da e-DAS, l’invio del messaggio IE818, Rapporto di Ricezione (ROR), ha implicazioni diverse a seconda del mittente. In particolare:

  1. la trasmissione del messaggio IE818 da parte del destinatario certificato implica l’arrivo della merce a destinazione e rappresenta, quindi, la presa in carico della merce/prodotto;
  2. l'inoltro dello stesso messaggio da parte dello Stato Membro di destinazione allo Stato Membro di spedizione implica che tutte le formalità fiscali sono state espletate a destinazione.

Il Rapporto di Ricezione è quindi un documento essenziale per permettere allo Stato membro di spedizione di procedere al rimborso dell’accisa allo speditore certificato.
L’Amministrazione di destinazione deve verificare l’espletamento delle formalità (pagamento dell’accisa in particolare) al ricevimento del Rapporto di Ricezione inviato dal destinatario certificato italiano (o destinatario certificato occasionale italiano), pertanto lo stesso Rapporto di Ricezione non può essere inoltrato automaticamente al Paese di spedizione, come avviene invece per gli e-AD, ma solo in seguito al completamento delle verifiche da parte del personale di ADM preposto, nei casi in cui queste sono previste.
In questo caso potrebbe verificarsi un ritardo, più o meno importante e non valutabile a priori, nell'inoltro del Rapporto di Ricezione dall’Amministrazione di destinazione all'Amministrazione di spedizione”.

 

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10/06/2025 - 12:25

Aggiornato il: 10/06/2025 - 12:25

10.2 - Piccoli produttori di vino


MODELLO MVV-E

OBBLIGO DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO MVV-E

Come risulta dal documento “ICQRF – Vademecum – Campagna vitivinicola 2024/2025” e, in particolare, dall’Allegato: Quadro sinottico e Appendice, i piccoli produttori di vino, relativamente alle spedizioni di prodotti vitivinicoli:

  • verso altri Stati Membri dell’Unione Europea;
  • verso Paesi extra Ue o territori ai medesimi assimilati, con uscita da Dogana di altro Paese Stato Membro dell’Unione Europea;

sono obbligati ad emettere il documento MVV-E.

Per prodotti vitivinicoli si intendono i prodotti elencati all’allegato I, parte XII del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compresi le uve da tavola avviate alla trasformazione nonché i sottoprodotti, i mosti, i succhi ed i fermentati alcolici ottenuti dalle uve stesse o dai derivati di esse

SPEDIZIONI VERSO ALTRI STATI MEMBRI UE

Nel sopra indicato Quadro sinottico viene affermato che:

  • il piccolo produttore di vino deve emettere il documento MVV - E (documento elettronico)
  • Il trasporto deve essere scortato da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN
  • La regola in questione vale sia per i prodotti sfusi che i prodotti confezionati
  • NON è richiesta la timbratura preventiva del documento;
  • La validazione del documento ha luogo mediante l’apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV. Il QR code e la marca temporale

In alternativa all’MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN, occorre emettere: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: “procedura di riserva- fallback procedure”:

  • Modello MVV predisposto dallo speditore e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR;
  • Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata.

Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto.
La procedura in questione vale sia per i prodotti sfusi che i prodotti confezionati;
NON è richiesta la timbratura preventiva del documento;
La validazione del documento ha luogo mediante PEC.

SPEDIZIONI VERSO PAESI EXTRA UE O TERRITORI AI MEDESIMI ASSIMILATI, CON USCITA DA DOGANA DI ALTRO PAESE MEMBRO UE

Vale la stessa procedura descritta relativamente alle spedizioni verso altri Stati Membri dell’Unione Europea.
Riguardo ai territori assimilati, si tratta dei territori di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3 della Direttiva (UE) 2020/262 del 19 dicembre 2019, la quale dal 13 febbraio 2023 ha sostituito la Direttiva 2008/118/CE.
L’articolo 4 della Direttiva (UE) 2020/262, afferma che:
“Applicazione territoriale
1.   La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE si applicano al territorio dell'Unione.
2.   La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a)  isole Canarie;
b)  i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE;
c)  isole Åland;
d)  isole Anglo-normanne.
3.   La presente direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 3, TFUE né ai seguenti altri territori che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione:
a)  isola di Helgoland;
b)  territorio di Büsingen;
c)  Ceuta;
d)  Melilla;
e)  Livigno.”.


INTEGRAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO CON IL DOCUMENTO MVV-E

Nel seguito, a scopo illustrativo, si riporta, in sintesi, il contenuto del documento MVV-E, traendo le necessarie informazioni dalla pubblicazione MIPAAF “Dematerializzazione dei registri di carico e scarico ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del Dl 91/2014 – Guida rapida alla gestione del documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)”.

Nel caso dei prodotti vitivinicoli il documento MVV-E, relativamente ad alcune funzionalità, è integrato con il registro elettronico. 
In particolare sono condivise le seguenti funzionalità : 

  • Anagrafica soggetti e anagrafica Vigne 
  • Catalogo Prodotti e storico Catalogo

E’ quindi possibile utilizzare lo stesso soggetto sia nelle operazioni di scarico/vendita nel registro (la cosiddetta CASD) ma anche referenziare lo stesso come destinatario della merce specificata nel documento MVV-E.

Questa soluzione tecnologica offre inoltre diversi vantaggi in termini di: 

  • utilizzo di tutte quelle informazioni già specificate all’atto della predisposizione del registro di carico e scarico (es. ragione sociale dell’azienda, sede legale, localizzazione degli stabilimenti/depositi ecc.) per la precompilazione automatica di alcune sezioni del documento di accompagnamento, come per esempio, i dati dello speditore; 
  • condivisione di un’Anagrafica unica (quella definita nel registro telematico) per la specificazione di tutti quei soggetti da indicare a vario titolo nel documento MVV-E che scorta il trasporto (in primis destinatario della merce ma anche acquirente, committente ecc.) con precompilazione automatica di tutti i dati anagrafici; 
  • semplice modalità di compilazione dei prodotti trasportati potendo riportare nel documento MVV-E i prodotti vitivinicoli in giacenza nel proprio stabilimento/deposito (oppure definiti nel CATALOGO PRODOTTI) senza quindi la necessità di specificarne la designazione ma riportando solo la quantità da trasportare (e l’unità di misura); 
  • possibilità di utilizzare anagrafiche (destinatario, acquirente ecc.) e prodotti vitivinicoli non presenti nel registro telematico (e indicati solo all’atto della compilazione del documento MVV-E) senza alcun vincolo; 
  • necessità di un’unica abilitazione per poter utilizzare in modo integrato sia le funzionalità del registro che quelle per la compilazione e validazione del documento MVV-E elettronico.

FASI DI VITA DEL DOCUMENTO MVV-E

Per quanto riguarda le fasi di vita del documento MVV-E, nella pubblicazione citata vengono individuate cinque diverse fasi:

  • FASE 1 – Compilazione del documento MVV-E elettronico da parte dello SPEDITORE (stato BOZZA): in questa fase il documento di accompagnamento, identificato dal codice ICQRF e da un progressivo, viene predisposto e può essere liberamente modificato e integrato con le informazioni di interesse nonché stampato su modello conforme senza nessun vincolo;
  • FASE 2 – Validazione del documento MVV-E elettronico da parte dello SPEDITORE (stato VALIDATO): Al completamento di questa fase il documento di accompagnamento (identificato da un numero di riferimento costituito dalle lettere maiuscole MVV-E, dal codice ICQRF dello stabilimento/deposito dello speditore, da un numero progressivo e dall’anno di riferimento) risulta “congelato”, può essere stampato ma non è più possibile aggiornare i dati riportati (con l’unica eccezione del campo “Ulteriori Note”).  
  • FASE 3 – Annullamento del documento MVV-E validato da parte dello SPEDITORE (stato ANNULLATO): Al completamento di questa fase il documento di accompagnamento, validato in precedenza, viene dichiarato “non valido” e non può più essere utilizzato per scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli.
  • FASE 4 – Consegna del documento MVV-E validato al TRASPORTATORE (stato VALIDATO): in questa fase il documento di accompagnamento, nello stato VALIDATO, viene preso in carico dal trasportatore che provvede al trasferimento della merce al destinatario. Tale fase non è tracciata dall’applicazione;
  • FASE 5 – Presa in carico del documento MVV-E validato da parte del DESTINATARIO: E’ la fase finale del ciclo di vita del documento MVV-E elettronico in cui viene preso in carico dal destinatario che riceve la merce (se nell’MVV-E è specificato il codice ICQRF del destinatario) il quale ha l’obbligo di verificarne l’aderenza rispetto ai prodotti consegnati, il quantitativo indicato e la descrizione del prodotto dichiarato.

Il documento MVV-E che esce da questa fase può assumere uno dei tre stati seguenti:

  • ACCETTATO CON REVISIONE DEI QUANTITATIVI di prodotto specificati 
  • ACCETTATO DAL DESTINATARIO (senza revisione dei quantitativi) 
  • RESPINTO DAL DESTINATARIO

CONTENUTO DEL MODELLO MVV-E

Il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli è strutturato in SEZIONI, alcune delle quali compilate automaticamente dal sistema con i dati nel medesimo contenuti (come nel caso della sezione speditore), altre, invece, devono essere compilare a cura dell’operatore.

SEZIONE SPEDITORE: riporta i dati anagrafici del soggetto che spedisce la merce (cognome e nome, nel caso di persone fisiche, ragione sociale o denominazione sociale, nel caso di società o di altri organismi, sede legale, codice fiscale, partita Iva, luogo di spedizione, con relativo indirizzo).

SEZIONE FRONTESPIZIO: riporta l’Ufficio ICQRF relativo al luogo di spedizione e l’indicazione se si tratta di trasporto di prodotto sfuso destinato all’estero.

SEZIONE DESTINATARIO: riporta i dati anagrafici del soggetto destinatario della merce (cognome e nome, nel caso di persone fisiche, ragione sociale o denominazione sociale, nel caso di società o di altri organismi, sede legale, codice fiscale, partita Iva; il destinatario può essere diverso dall’acquirente). Nel caso di soggetti stranieri (sia UE che extra-UE) non è richiesto il Codice Fiscale in quanto sostituito dalla denominazione dell’impresa speditrice e come localizzazione viene richiesto l’indirizzo e lo stato estero. E’ anche previsto il caso in cui il destinatario coincide con lo speditore (p.e. laddove si tratta di uno spostamento di merce della stessa azienda da uno stabilimento ad un altro)

SEZIONE LUOGO DI CONSEGNA: la sezione va specificata se il luogo di recapito della merce non coincida con l’indirizzo del destinatario e consente la specificazione del luogo di consegna dei prodotti vitivinicoli.

SEZIONE ACQUIRENTE: riporta tutte le informazioni relative ad un eventuale acquirente dei prodotti vitivinicoli elencati nel documento MVV-E

SEZIONE COMMITTENTE / VENDITORE: vanno specificate tutte le informazioni relative ad eventuali committenti oppure venditori nel caso di trasporto di prodotti vitivinicoli conto terzi.

SEZIONE TRASPORTATORE: è dedicata all’indicazione delle informazioni sulla causale del trasporto, sul nominativo del trasportatore, sul conducente dell’automezzo e su altri dati aggiuntivi relativi al trasporto come il tipo e la targa del mezzo.

SEZIONE ULTERIORI INFORMAZIONI: Questa sezione è dedicata alla specificazione di tutte quelle informazioni aggiuntive come: 

  • attestati e certificazioni; 
  • Codice SEED dello Speditore 
  • Codice SEED del Destinatario 
  • indicazioni inerenti la compilazione del certificato di origine o provenienza di cui art. 11 Reg. UE 273/2018; 
  • certificazioni di controllo all’esportazione; 
  • data e ora di inizio trasporto.

SEZIONE PRODOTTI: In questa sezione vanno elencati tutti i prodotti vitivinicoli trasportati.

CORRETTA GESTIONE DEL DOCUMENTO MVV-E

Al riguardo, nel seguito, si riportano i capitoli 2.3 e 2.4 tratti dal documento ICQRF “Campagna vitivinicola 2024/2025 – VADEMECUM VENDEMMIALE”:

2.3 Documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli. 
Com’è noto, la normativa attualmente vigente nello specifico settore comprende, in particolare, sia norme dell’Unione Europea, cioè il Capo IV del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, sia norme nazionali, vale a dire il decreto ministeriale n. 7490 del 2 luglio 2013 (6) i decreti dipartimentali n. 1021 del 17 giugno 2014, n. 788 del 21 settembre 2015 (decreti PEC e relativo aggiornamento a giugno 2024)(7) ed i decreti dipartimentali n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 20208.
Nell’allegato quadro sinottico e nella relativa appendice illustrativa sono riportati i casi ed i modi di emissione dei documenti in questione.
Nel rinviare al predetto allegato, si ritiene opportuno evidenziare che, con il decreto n. 9281513 del 30 ottobre 2020, tenuto conto del contenuto dell’art. 10, paragrafo 5, del Regolamento (9), nell’applicare l’articolo 18 del DM n. 7490 del 2 luglio 2013 nonché l’art. 3, comma 5, del DM n. 748 del 7 luglio 201710, è stato previsto:
➢ per i trasporti verso gli altri Stati membri dell’UE di prodotti non soggetti ad accisa e per i trasporti spediti da piccoli produttori, l’obbligo di utilizzare, esclusivamente, dal 1° gennaio 2021, il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico MVV-E (vedi paragrafo 2.4);
➢ esclusivamente per la circolazione nazionale di tutti i prodotti vitivinicoli, compresa l’esportazione effettuata direttamente da dogana italiana, la facoltà di utilizzare, in alternativa all’utilizzo dell’MVV-E, i documenti cartacei emessi nei casi e nei modi già disciplinati dai Capi I e II del DM 2 luglio 2013 e dai citati decreti n. 1021 del 17 giugno 2014 e n. 788 del 21 settembre 2015;
➢ esclusivamente per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati, compresa l’esportazione effettuata direttamente da dogana italiana, la facoltà, in piena alternativa all’utilizzo dell’MVV-E e dei menzionati documenti cartacei, di continuare ad utilizzare un «documento» emesso ai fini fiscali (fattura accompagnatoria e documento di trasporto), purché redatto in conformità dell’art. 4 del decreto n. 9281513 del 30 ottobre 2020;
➢ l’obbligo di utilizzo esclusivo del documento MVV-E anche per i trasporti nazionali da e per gli stabilimenti promiscui di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall’uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi (fatta salva la deroga per i trasporti di uve di cui al comma 6 del medesimo articolo 3 del DM n. 748/2017).

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6 reperibile alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6733 invece dell’art. 2, c. 1, lett. g) e h), vige l’art. 1, c. 2, lett. h) ed i), del DM n. 293 del 20/03/2015;
7 reperibili alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752  
8 reperibili alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12504 
9 “5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.”
10 reperibile alla pagina: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11468 


2.4 Documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV-E)
Per quanto riguarda la corretta gestione del documento MVV-E, si ritiene opportuno richiamare, in sintesi, i seguenti elementi.
L’MVV-E è emesso solo dopo la sua validazione da parte del sistema, che appone il codice MVV e la marca temporale. Fatta salva la possibilità di effettuare talune variazioni inerenti al luogo di consegna, al conducente e al mezzo di trasporto, dopo la validazione i dati inseriti sul documento MVV-E non possono più essere modificati. Inoltre, sul documento è presente un QR code che, tramite un’applicazione, consente di leggere le principali informazioni contenute nel documento MVV-E.
Per l’emissione dell’MVV-E:
✓ non sono previsti dei tempi per l’emissione e la validazione del documento MVV-E, ma è obbligatoria l’indicazione della data e dell’ora di partenza, che non può essere antecedente alla data e all’orario di validazione.
✓ la partenza deve avvenire entro un’ora da quella indicata sul documento validato. Il trasporto dei prodotti vitivinicoli avviene con la scorta di:
• un supporto cartaceo (la stampa dell’MVV-E oppure un documento commerciale recante i riferimenti all’MVV-E);
• un supporto elettronico mobile (ad esempio lo smartphone) (11) sul quale è visualizzabile l’MVV-E.
Il documento commerciale recante il riferimento all’MVV-E e il supporto mobile su cui è visualizzabile l’MVV-E, diversamente dalla stampa dell’MVV-E, possono essere utilizzati soltanto per scortare i trasporti circolanti esclusivamente sul territorio nazionale, compresi quelli destinati ad un Paese terzo con uscita da un Ufficio doganale dello Stato.
Se il documento MVV-E è su smartphone (o su altri supporti elettronici mobili) esso è valido solo ai fini della normativa vitivinicola ed è reso disponibile al:
✓ conducente mediante posta elettronica o direttamente sul cellulare;
✓ destinatario mediante posta elettronica o tramite la funzionalità telematica presente sul registro telematico ad uso del destinatario stesso.
Se è debitamente compilata la casella 17l l’MVV-E può essere utilizzato anche come:
✓ certificato della origine o della provenienza, della qualità e delle caratteristiche del prodotto vitivinicolo, dell’annata o delle varietà di uve da cui è ottenuto e, se del caso, della DOP o dell’IGP di cui all’articolo 11, comma 1, del Reg. (UE) n. 2018/273;
✓ certificazione per l’esportazione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2018/273.
La certificazione è disponibile in 6 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese). La certificazione non è obbligatoria, ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. L’MVV-E contenente la certificazione va stampato e firmato dallo speditore e scorta il trasporto.
Al paragrafo 9 dell’allegato al decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020, sono previste le modalità di inserimento nel sistema informativo e la validazione delle eventuali variazioni, che avvengono nel corso del trasporto, del luogo di consegna, del conducente e/o del mezzo di trasporto; le stesse variazioni sono normalmente inserite nel sistema informativo prima della conclusione del trasporto: qualora ciò non sia possibile e il trasporto avvenga con la scorta di un documento cartaceo, le variazioni intervenute dopo la validazione relative al luogo di consegna, al conducente e/o al mezzo di trasporto sono aggiunte a mano sul medesimo documento cartaceo nella casella 16, posta sul retro del documento, debitamente sottoscritte dal conducente. In tal caso, dette variazioni dovranno essere inserite dallo speditore sul sistema informativo e validate 3 giorni lavorativi successivi alla conclusione del trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
Esclusivamente nel caso in cui per il trasporto sia obbligatorio il documento MVV-E ed il SIAN sia indisponibile, l’art. 8 del decreto n. 9400871 del 28 dicembre 2020 prevede un’apposita procedura di riserva, prevedendo, in sostituzione dell’MVV-E, l’emissione di un documento MVV cartaceo convalidato tramite PEC; conseguentemente, sono state implementate le funzionalità SIAN che consentono l’inserimento di tale MVV cartaceo nel sistema informativo, quando quest’ultimo ritorna nuovamente disponibile, prevedendo che la registrazione debba essere effettuata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto, salvo casi di forza maggiore debitamente giustificati.
L’MVV-E deve essere annullato:
– per qualsiasi variazione relativa al trasporto che si verifichi dopo la validazione diversa dal luogo di consegna, dal conducente e dal mezzo di trasporto;
– quando l’ora di inizio del trasporto indicata nell’MVV-E e l’orario effettivo di partenza differiscono di oltre un’ora.
Nel caso di speditore soggetto alle procedure restrittive di cui all’art. 17 del Reg. 2018/273 per aver commesso una violazione grave, la validazione del Documento è effettuata solo a seguito della convalida dell’Ufficio territoriale competente dell’ICQRF, secondo le prescrizioni stabilite da quest’ultimo. In tal caso lo speditore ai fini della validazione del documento dovrà spuntare il flag “Art. 17 del reg. (UE) n. 2018/273 – convalida Autorità” e il documento rimarrà “sospeso” fino alla validazione (o non validazione) dell’Ufficio ICQRF competente per il luogo di carico.

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11 Supporto elettronico mobile: ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, ecc.
 

 

 

 

 

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21/05/2025 - 16:46

Aggiornato il: 21/05/2025 - 16:46

10.3 - Impresa agricola e bevande alcoliche


Regime speciale Iva e detrazione forfetizzata dell’Iva

L’articolo 34, del Dpr n. 633/1972 afferma che:

"1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
(…)
9. Ai soggetti del comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi dell’articolo 8, primo comma, 38 quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato".

L’impresa agricola operante in regime speciale:

  • relativamente alle vendite eseguite in Italia, applica le aliquote tecniche dell’Iva e detrae l’Iva a monte in modo forfetizzato, mediante applicazione ai corrispettivi delle percentuali di compensazione previste per ogni tipologia di prodotto;
  • relativamente alle vendite all’estero, non applica l’Iva ma ha comunque il diritto a recuperare l’Iva a monte con le stesse percentuali di compensazione di cui al punto precedente.

La detrazione dell’Iva teorica rappresenta un sistema di recupero dell’Iva assolta a monte da parte dei soggetti operanti in regime speciale dell’Iva agricola, per i quali non è consentito acquistare o importare beni o acquistare servizi senza applicazione dell’imposta mediante dichiarazione d’intento (plafond), in relazione alle operazioni non imponibili effettuate.

Riguardo ai prodotti vitivinicoli le percentuali di compensazione e le aliquote Iva sono le seguenti:

Elenco alfabetico dei prodottiProdotto agricolo Iva Tabella A - Prima partePercentuale di compensazioneAliquota tecnica Iva
Aceto di vino, anche balsamicoSI            (n.38)410     (n.85)
Acqueviti - grappaNO         22
Bevande a base di vinoNO 22
BirraNO 22
Fecce di vinoSI             (n.40)410     (n.89)
IdromeleSI             (n.36)422
Mosti di uva fresche mutizzati con alcole (Mistelle)SI             (n.35)422
Mosti di uve parzialmente fermentate, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcoleSI             (n.35)422
Mosto concentratoSI             (n.35)422
Sidro di pere e idromeleSI             (n.36)422
Uva da tavolaSI             (n.18)44         (n.8)
Uva da vinoSI             (n.18)410      (n.22)
VinacceSI             (n.41)410      (n.90)
Vini di uve fresche, con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcoleSI             (n.36)12,322
Vini liquorosi ed alcolizzati, vermouth ed altri vini di uve fresche, aromatizzati con parti di piante o con sostanze di piante, con esclusione di quelli contenenti più del 22% di alcoleNO 22
Vini di uva fresche, liquorosi, con più del 22% di alcoleNO 22
Vini spumanti, classificabili tra i vini di uve fresche (con fermentazione in tino, con fermentazione naturale in bottiglia, gassificati)SI             (n.36)12,322

 

Il beneficio della detrazione forfetizzata dell’Iva a monte compete relativamente alle seguenti operazioni:

  • cessioni interne all’Italia;
  • cessioni all’esportazione dirette, improprie e in triangolazione (articolo 8, primo comma, lettere a) e  b), del Dpr n. 633/1972);
  • cessioni di beni a fronte di dichiarazione d’intento (articolo 8, primo comma, lettera c), Dpr n. 633/1972);
  • cessioni di beni non imponibili a clienti della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano (combinato disposto dall’articolo 71 e dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972);
  • cessioni non imponibili a organismi internazionali di cui all’articolo 72 del Dpr n. 633/1972;
  • cessioni di beni a turisti extra Ue (articolo 38 quater del Dpr n. 633/1972);
  • cessioni intracomunitarie di beni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 del Dl n. 331/1993.

La norma non accenna:

  • alle operazioni di cessione intracomunitaria in triangolazione di cui all’articolo 58 del Dl n. 331/1993;
  • alle cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro Paese Ue o di Paese extra Ue, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del Dl n. 331/1993);
  • alle cessioni di beni custoditi in deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del Dl n. 331/1993).

Nel silenzio della legge e dell’Agenzia delle entrate è opportuno adottare comportamenti prudenziali e quindi escludere queste ultime operazioni dalla base di conteggio dell’Iva teorica.

Regime speciale Iva e commercializzazione prodotti acquistati presso terzi

L’articolo 2135 del codice civile afferma che:

"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Come affermano G. P. Tosoni e F. Preziosi, nel libro "Agricoltura e fisco", Il Sole 24 Ore, 2018, pp. 21-22:

"... l’acquisto presso terzi, e la successiva cessione, di prodotti compresi nella prima parte della Tabella A, può generare una operazione agricola e, quindi, una cessione rientrante nel primo comma dell’articolo 34. (...) Tale condizione si verifica - come precisato in modo inequivocabile nelle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 14 maggio 2002 e n. 44/E del 15 novembre 2004 - quando l’attività comporta la trasformazione o la manipolazione del prodotto acquistato: caso tipico è quello della produzione di vino che viene integrata e migliorata con vino o mosto acquistato da terzi. (...) Riprendendo l’esempio della produzione di vino al quale viene aggiunto vino o mosto acquistato presso terzi, il prodotto ottenuto deve essere considerato nella sua interezza un prodotto agricolo, con la conseguenza che non si verifica l’ipotesi dell’impresa mista. L’impresa agricola può acquistare prodotti presso terzi …anche per aumentare la gamma dei prodotti da immettere sul mercato... Affinché tale attività possa avere carattere agricolo, occorre soddisfare tre condizioni:

  1.  I prodotti acquistati devono appartenere al medesimo comparto produttivo dei prodotti ottenuti sul fondo; si ritiene che per comparto produttivo si debba fare riferimento, in linea di massima, alla natura merceologica dei prodotti…
  2.  I prodotti acquistati devono subire, nell’ambito dell’azienda agricola, una lavorazione che possa rappresentare un processo di trasformazione o manipolazione (... vinificazione delle uve...); al contrario, se i prodotti acquistati vengono semplicemente rivenduti allo stato originario, l’attività è di pura commercializzazione e non rientra tra quelle agricole;
  3.   I prodotti acquistati non devono essere prevalenti in confronto ai propri: la prevalenza viene misurata confrontando la quantità prodotta con quella acquistata. Qualora i prodotti acquistati, che devono appartenere alla medesima tipologia di quelli propri, siano però di specie diversa, la condizione di prevalenza va verificata confrontando il valore di mercato dei prodotti agricoli ottenuti sul fondo e il costo di quelli acquistati".

Se vengono rispettate le tre condizioni sopra indicate, per le imprese agricole in genere (qualunque sia la loro forma giuridica), vi è la possibilità di applicare il regime speciale di detrazione dell’Iva qualora i prodotti ceduti rientrino nella Tabella A, parte prima.

Nel caso in cui, invece, "... i prodotti acquistati presso terzi in misura non prevalente sono semplicemente commercializzati insieme ai propri prodotti, senza attuare un processo di manipolazione o di trasformazione, non è possibile applicare il regime speciale di detrazione Iva. Infatti, anche se la commercializzazione è un’operazione contemplata nell’articolo 2135 del codice civile fra quelle connesse alla attività agricola, essa deve avere, comunque, una funzione accessoria e strumentale all’attività principale, che deve essere quella di produzione agricola. La commercializzazione parallela di prodotti non può, quindi, trovare spazio nell’ambito del regime speciale Iva. Anche se l’articolo 4 del D.Lgs. N. 228/2001 consente ai produttori agricoli di commercializzare prodotti di terzi senza obblighi in materia di autorizzazione amministrativa, tale agevolazione non ha alcun riflesso ai fini dell’Iva, poiché nella fattispecie si verifica, comunque, una operazione extra agricola".

Alla luce di quanto in precedenza esposto, è possibile trarre le seguenti conclusioni di sintesi:

  • cessione di vino prodotto con l'uva della propria vigna, sia, in misura non prevalente rispetto alla propria produzione, con uva e/o mosto acquistati presso terzi: rientra nel regime speciale;
  • cessione di vino prodotto con uva della propria vigna con l'aggiunta in fase di produzione, in misura non prevalente, di vino (da taglio) acquistato presso terzi: rientra nel regime speciale;
  • cessione di vino prodotto con uva della propria vigna e, in misura non prevalente, di vino già condizionato (imbottigliato, etichettato, etc.) acquistato presso terzi:
    • la cessione del vino prodotto con la propria uva rientra nell'ambito del regime speciale;
    • la cessione del vino acquistato presso terzi (già condizionato): rientra nel regime ordinario;
    • l'impresa agricola, ai fini dell'Iva, assume la natura di impresa mista.

 

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08/05/2025 - 11:52

Aggiornato il: 08/05/2025 - 11:52

10.4 - Origine non preferenziale e origine preferenziale delle bevande alcoliche


Una merce possiede sempre un’origine non preferenziale (NP - non preferenziale).

Essa viene utilizzata:

  • per applicare le misure di politica commerciale da parte di un determinato paese (contingenti, dazi antidumping, embarghi commerciali, ecc.);
  • per predisporre le statistiche del commercio con l’estero;
  • per applicare l’etichettatura di origine (cd. "Made in").

Le regole di origine non preferenziale:

  • non sono (ancora) armonizzate a livello internazionale;
  • ogni paese applica le sue regole;
  • gli operatori Ue utilizzano le regole Ue; esse sono generalmente accettate anche in molti Paesi extra Ue.

Poiché le norme di origine non preferenziale non sono armonizzate a livello globale, i certificati di origine non preferenziale emessi dalle competenti autorità del paese di esportazione non vincolano generalmente le autorità doganali del paese di destinazione.

In caso di dubbi sull'origine non preferenziale di un prodotto, l'operatore può richiedere informazioni vincolanti sull'origine all'amministrazione doganale e delle accise.

Una merce può inoltre avere un’origine preferenziale (P), la quale influisce sull’ammontare dei dazi applicabili all’importazione, nel quadro degli accordi di libero scambio stipulati da un determinato paese o delle concessioni tariffarie unilaterali accordate dallo stesso. 

Nel seguito si provvede a esaminare sinteticamente i due concetti.

Origine non preferenziale (o comune)

Le regole Ue in tema di origine non preferenziale (o comune o generale o commerciale) sono contenute nei seguenti documenti:

  • CDU - Codice Doganale Unionale (Regolamento CE 952/2013): Articoli da 59 a 63;
  • RD - Regolamento Delegato (Regolamento UE 2015/2446): Articoli da 31 a 36;
  • RE - Regolamento di Esecuzione (Regolamento UE 2015/2447): Articoli da 57 a 59.

L’articolo 60 (Acquisizione dell'origine) del Regolamento UE 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione afferma che:

  1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;
  2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

NB: l’origine riguarda il luogo geografico ove avviene l’ultima lavorazione sostanziale al fine di ottenere un prodotto nuovo nel caso di prodotti trasformati oppure nel caso di merci interamente ottenute (prodotti ortofrutticoli raccolti il luogo ove ciò avviene), mentre la provenienza è un fatto meramente geografico che nulla ha a che vedere con l’origine.

Riguardo alle merci non interamente ottenute, l’Allegato 22.01 del RD - Regolamento UE 2015/2446, detta le regole in tema di origine non preferenziale limitatamente ad alcune tipologie di merce.

Nel caso in cui la merce considerata NON sia contemplata nell’Allegato 22.01, viene fatto riferimento alle regole che corrispondono alla posizione difesa dalla Ue  nell’ambito WTO (World  Trade Organization - Associazione del Commercio Mondiale) nel quadro dei lavori per l’armonizzazione delle regole di origine non preferenziale (cd. Regole di lista).

Tali regole sono riportate sul sito dell’Unione Europea, sempre tenendo in considerazione i concetti di carattere generale indicati dal CDU articoli da 59 a 63.

Al fine di determinare l’origine non preferenziale di una determinata bevanda alcolica, è necessario conoscere:

  • la classificazione doganale del prodotto, a livello di voce (4 cifre) o di sottovoce (6 cifre);
  • la catena di produzione e cioè in quali paesi o territori si è svolto il ciclo produttivo volto a realizzare il prodotto oggetto di esame;
  • la catena del valore e cioè come e dove si è formato il valore del prodotto lungo la catena di produzione.

Occorre distinguere tra due situazioni:

  1. prodotti interamente ottenuti in un paese o territorio;
  2. prodotti alla produzione dei quali hanno contribuito più paesi o territori.

Limitando l’analisi alle bevande alcoliche, valgono le seguenti considerazioni.

  1. prodotti interamente ottenuti in un paese o territorio: I prodotti in considerazione acquisiscono l’origine non preferenziale di tale paese o territorio. Al riguardo l’articolo 31 del Regolamento Ue 2015/2446 afferma che: "I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio: (…) b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; (…) j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i)".
  2. prodotti alla produzione dei quali hanno contribuito più paesi o territori: Se la catena di produzione coinvolge più di un paese o territorio, si ritiene che il prodotto abbia acquisito l’origine non preferenziale nel paese o territorio in cui ha avuto luogo l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. Quest'ultima trasformazione o lavorazione deve soddisfare diverse condizioni:
    1. deve trattarsi di una trasformazione o lavorazione sostanziale; non sono ritenute tali le cd. “operazioni  minime” di cui all’articolo 34 del Regolamento Ue 2015/2446;
    2. deve essere economicamente giustificata e cioè deve far parte di un ordinario ciclo di produzione e non deve essere esclusivamente mirata a eludere l'applicazione delle misure di politica commerciale;
    3. deve essere effettuata in un'azienda attrezzata a tale scopo e cioè questa  deve disporre dei beni strumentali e umani necessari per attuare tale trasformazione o lavorazione;
    4. deve essersi conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione; in sostanza, il prodotto risultante dalla lavorazione deve avere proprietà e composizione specifiche che non possedeva prima di questa trasformazione o lavorazione.

Le bevande alcoliche (capitolo 22) sono espressamente previste nell’allegato 22.01 del Regolamento Ue 2015/2446.

Al riguardo si osserva che è innanzitutto necessario verificare l'esistenza di una regola primaria per il prodotto considerato.

Se le condizioni stabilite dalla regola primaria non sono soddisfatte, si applicano le regole residuali di capitolo (riferita quindi alle prime due cifre del codice doganale).

Sull’argomento si segnala la Nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. 70339/RU del 16 luglio 2018 avente per oggetto le linee guida in tema di origine non preferenziale.

Si riporta l’utile diagramma riepilogativo nella medesima contenuto.

L’origine non preferenziale viene normalmente attestata da un Certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio, su richiesta dell’esportatore.

In genere, il certificato di origine viene preteso da quei Paesi con i quali l’Unione Europea NON ha in vigore accordi di carattere daziario (ad esempio, Stati Uniti).

Nei casi in cui l’emissione del Certificato di origine non è indispensabile (ad esempio, il medesimo non viene richiesto nel Paese di importazione), l’origine non preferenziale delle merci può essere dichiarata direttamente sui documenti commerciali (ad esempio: fattura) o di trasporto.

Nel caso di dichiarazione in fattura si indica, ad esempio, la seguente frase:

  • "Merce di origine non preferenziale unionale" ("Goods of European Union non preferential Origin);

oppure:

  • "Merce di origine UE" ("Goods of EU origin).

Se nel Paese di destinazione si intende mettere in evidenza l’origine italiana, allora si può utilizzare, ad esempio, la frase: "Merce di origine UE/Italia" ("Goods of EU/Italian origin").

Se la fattura si riferisce a merci di diverse origini, è indispensabile specificare l’effettiva origine di ogni articolo.

Le frasi sopra indicate sono utilizzabili anche negli scambi interni e negli scambi intracomunitari al fine di informare i clienti sull’origine non preferenziale dei prodotti venduti per consentirne la tracciabilità in caso di rivendite successive.

ALLEGATO 22.01 al Regolamento UE n. 2015/2446

NB: La sigla “ex” significa che quanto indicato in casella Regole primarie si applica solo alle merci considerate.

L’esempio n. 2 riportato sulla Nota Dogane prot. n. 73999 è riferito alle bevande alcoliche:

Descrizione: Schermata 2019-08-09 alle 14

Descrizione: Schermata 2019-08-09 alle 14

Origine preferenziale

Ogni Paese, in base alla sua politica commerciale stipula accordi con Paesi terzi e può concedere, a sua discrezione, agevolazioni unilaterali nei confronti di Paesi ritenuti meritevoli.  
Lo stesso  comportamento è stato adottato dall’Unione Europea.  
A tal fine occorre distinguere fra due possibili tipologie di accordi:

  1. accordi bilaterali reciproci: basati sull’istituzione progressiva di un’unione doganale o di una zona di libero scambio ai sensi delle regole WTO che prevedono per definizione la reciprocità del trattamento preferenziale; si tratta, ad esempio,  dei seguenti accordi:
    1. Accordi con i Paesi Pan-euromediterranei (Paesi EFTA e Paesi mediterranei);
    2. Accordi con i Paesi balcanici occidentali.
  2. accordi bilaterali NON reciproci: stabiliscono trattamenti preferenziali da parte dell’Unione Europea senza obbligo di reciprocità, a taluni Paesi a titolo di “aiuti allo sviluppo”, accettati dal WTO come compatibili con le regole dell’accordo medesimo; si tratta, ad esempio, degli accordi con i Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).

In presenza di accordo le regole di origine sono indicate nei PROTOCOLLI DI ORIGINE contenuti nei singoli accordi.

Oltre agli accordi, vi sono le concessioni tariffarie accordate unilateralmente dall’Unione Europea mediante propri atti normativi.

Si tratta delle seguenti concessioni:

  • Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG): Riguarda attualmente 90 Paesi. Le regole di origine preferenziali (applicabili da parte della Ue) sono riportate negli articoli da 41 a 58 del Regolamento Delegato n. 2015/2446. Riguardo alle merci non interamente ottenute, valgono le disposizioni riportate negli Allegati da 22-03 a 22-05, del Regolamento Delegato n. 2015/2446;
  • PTOM - Paesi e Territori d’Oltremare che costituiscono dipendenze di tre Stati dell’Unione Europea (Danimarca, Francia, Paesi Bassi): Le regole di origine preferenziali (applicabili da parte della Ue) sono riportate negli articoli da 59  a 70 del Regolamento Delegato n. 2015/2446. Riguardo alle merci non interamente ottenute, valgono le disposizioni riportate nell’ Allegato 22-11, del Regolamento Delegato n. 2015/2446;
  • Altri Paesi: Kossovo (sino al 31 dicembre 2020); Ceuta e Melilla.

Anche riguardo all’origine preferenziale occorre distinguere tra:

  • Prodotti "interamente ottenuti" in un determinato Paese (cd. "Prodotti autoctoni");
  • Prodotti ai quali hanno contribuito due o più Paesi.

Nel caso di questa ultima tipologia di prodotti, gli stessi, per poter essere considerati originari di un determinato Paese, devono aver subito in tale Paese una lavorazione "sufficiente".

Ogni singolo accordo / atto di concessione unilaterale contiene il cd. "Protocollo di origine" che indica le condizioni osservando le quali le merci possono essere considerate di origine preferenziale.

Ogni singolo accordo prevede anche quali sono le lavorazioni minime, insufficienti a far conseguire l’origine preferenziale.

L’elenco degli accordi stipulati dall’Unione europea è riportato al seguente link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en.

REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

Al fine di beneficiare delle riduzioni/esenzioni daziarie la merce deve spostarsi direttamente dal Paese di origine al Paese di destinazione (Paesi contraenti dell’accordo). 
Se tale condizione non si verifica è necessario che i prodotti vengano accompagnati da un "certificato di non manipolazione" emesso dalla Dogana del Paese presso il quale è transitata la merce.
Questa regola mira ad evitare che le merci, durante l’attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dall’Unione europea, possano essere sostituiti, in modo parziale e/o totale.

CLAUSOLA "NO DRAWBACK"

Le materie non originarie utilizzate per la fabbricazione di prodotti originari per le quali viene emessa una prova di origine preferenziale non possono beneficiare di rimborsi o di esoneri daziari
Negli scambi tra Paesi legati da accordi che prevedono questa clausola (ad esempio, articolo 14 della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali Pan-euro-mediterranee) non è ammesso il rilascio del certificato di origine preferenziale per prodotti ottenuti in regime di TPA - Traffico Perfezionamento Attivo o altro Regime sospensivo. In tale evenienza, all’atto dell’immissione in libera pratica dei prodotti occorre pagare i dazi sui materiali utilizzati.

ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

L’origine preferenziale può essere attestata:

  1. Dall’Autorità doganale del Paese esportatore con il rilascio del Modello EUR 1 o EUR MED. Dal 1° gennaio 2025 trova applicazione la convenzione PEM riveduta, la quale prevede norme di semplificazione amministrativa; in base a queste norme la prova di origine viene data solo utilizzando l’EUR 1 e non viene quindi più utilizzato EUR-MED
  2. Dall’Esportatore stesso con la dichiarazione in fattura: 
  • Fino a 6.000 euro per spedizione;
  • Senza limiti di importo per gli esportatori autorizzati (Circolare n. 227/D del 7 dicembre 2000; Nota n. 91956 del 26 luglio 2019); occorre indicare in fattura il numero dell’autorizzazione;

NB: la dichiarazione in fattura deve essere compilata dall’esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso. In alcuni accordi (ad esempio: Corea del Sud) NON è previsto il modello EUR-1.
Come afferma l’Agenzia delle Dogane nella nota n. 61168 del 16 novembre 2017:
"Dal 1 gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati REX che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE. Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111. I paesi beneficiari SPG hanno aderito al sistema REX entro il 30 giugno 2020 secondo un calendario concordato con la UE. All'avvenuta adesione del Paese beneficiario gli esportatori sono inseriti nella banca dati REX a cura delle proprie autorità competenti e utilizzano le attestazioni di origine di cui all'allegato 22-07 del RE. Sono tenuti a richiedere la registrazione nel sistema REX anche gli operatori economici dell'Unione Europea che intendono effettuare:

  • esportazioni verso i paesi del SPG di merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi importati a loro volta nella UE (cd. cumulo bilaterale) di valore superiore a 6.000 Euro
  • rispedizioni di merci originarie di paesi del SPG verso altri Stati membri di valore superiore a 6.000 Euro
  • esportazioni nel contesto di accordi commerciali bilaterali che ne prevedono l'uso (e.g. accordo CETA con il Canada)".

Nel caso di esportazione di vino e di altre bevande alcoliche è da ritenere che il sistema REX, al momento, sia di particolare interesse riguardo alle esportazioni, di importo superiore a 6.000 euro (per singola spedizione), eseguite nei confronti di clienti dei seguenti Paesi:

  • Canada (l’accordo tra l’Unione Europea e il Canada - CETA è entrato provvisoriamente in vigore a partire dal 1° settembre 2019;
  • Giappone (l’accordo fra l’Unione Europea e il Giappone è entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2019).
  • Regno Unito (l’accordo fra l’Unione Europea e il Giappone è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2021).

Ai sensi di tali accordi, le esportazioni di prodotti di origine preferenziale comunitaria devono essere supportate dall’emissione di una dichiarazione di origine preferenziale da parte degli esportatori Ue registrati (REX), in virtù della quale l’importatore canadese o giapponese venga posto in grado di beneficiare delle riduzioni o esenzioni daziarie previste.
In data 25 gennaio 2021 è stato messo a disposizione dai servizi tecnici della Commissione Europea il Portale dell'Operatore per il REX (Portale REX) per consentire agli operatori economici la presentazione elettronica delle richieste di registrazione alla banca dati REX.
Ad oggi l'utilizzo è facoltativo ed alternativo alla presentazione cartacea (tramite l'allegato 22-06 del Regolamento 2447/2015 da inviare all'ufficio delle dogane competente),
Al riguardo la nota delle Dogane n. 61168/2017, afferma che:
3.1 Attribuzione del codice e registrazione nel sistema REX
L' ufficio procede all'attribuzione del codice REX, secondo la seguente regola di composizione:

  • IT
  • REX
  • Codice EORI dell'operatore economico

Esempi
Esempio 1: ITREXIT12345678901; ITREXITRSSMRA89E07H501
Il personale abilitato provvede alla registrazione dell'operatore economico nel sistema REX, al quale si accede dal menu di AIDA - Altri servizi - Sistemi Unionali - REX e, se la registrazione è andata a buon fine, l'ufficio procede a notificare all'esportatore l'avvenuto inserimento nel sistema REX con le modalità descritte nel già citata provvedimento prot.. n. 128069/R.U/DCLPD del 16/11/2017.
L’esportatore italiano deve indicare tale codice nell’ambito della dichiarazione di origine apposta sulla fattura emessa per l’esportazione della merce nei suddetti Paesi.
Ad esempio: "L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ITREXIT12345678901), dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale...".

Esempio 2: Protocollo di origine dell’accordo PANEUROMEDITERRANEO


 


Dichiarazioni di origine per singola operazione o a lungo termine

Il produttore al fine di stabilire se un determinato prodotto dal medesimo realizzato possiede o meno l’origine preferenziale alla luce degli accordi stipulati tra l’Unione Europea e i Paesi terzi, ha generalmente la necessità di conoscere l’origine (preferenziale) dei materiali acquistati; tale necessità è ancora maggiormente frequente nel caso dei commercianti
Il fornitore può rilasciare: 

  • una dichiarazione in relazione alla singola fornitura;

oppure

  • una dichiarazione a lungo termine.

La dichiarazione a lungo termine:

  • può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione.
  • può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione.
  • può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione.
  • reca una firma manoscritta del fornitore.

E’ disciplinata dagli articoli 61 e seguenti del Regolamento 2015/2447.

La modulistica è contenuta negli Allegati da 22.15 a 22.18 al Regolamento 2015/2447. 

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10/06/2025 - 12:31

Aggiornato il: 10/06/2025 - 12:31

10.5 - Vendita di bevande alcoliche a provvista di bordo di navi e aeromobili


 

L’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972 assimila alle cessioni all'esportazione le cessioni di provviste di bordo destinate alle navi e agli aeromobili agevolati, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo.

La norma citata afferma infatti che:
“Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8:
(….)
d) (….) le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo; (….)”.

L’articolo 74 del D.Lgs. n. 141/2024 – Provviste e dotazioni di bordo, afferma che:
“(….)
2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare: 
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri; 
b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo; 
c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo; 
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.”.

Tale beneficio è escluso riguardo al vettovagliamento (Risoluzione n. 10 del 1° febbraio 2012) destinato alle navi adibite alla pesca costiera:

  • sia che si tratti di pesca locale: che si esercita sino ad una distanza di 6 miglia dalla costa;
  • che di pesca ravvicinata: che si esercita sino ad una distanza di 20 miglia.

Le operazioni in argomento concorrono altresì alla formazione del plafond per l’acquisto di beni sul mercato nazionale o in importazione e di servizi. Al riguardo l’articolo 8-bis, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 afferma che:
“Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.”.

Provviste di bordo destinate alle navi
Sono agevolate le provviste di bordo (di bevande alcoliche) destinate alle seguenti navi:

  • navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca professionale;
  • navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

Sono escluse le unità da diporto, salvo che le stesse vengano adibite alla navigazione in alto mare e siano destinate all’esercizio di attività commerciali.

Per quanto concerne la condizione di nave adibita alla navigazione in alto mare il terzo comma dell’articolo 8-bis, afferma che:

“Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale é superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.”.

Una parziale eccezione rispetto a quanto descritto riguarda le imbarcazioni adibite a operazioni di salvataggio o assistenza in mare, per le quali, come affermato dalla risposta a interpello n. 120/2022 è possibile beneficiare del regime di non imponibilità anche in assenza del requisito della navigazione in “alto mare”. 

Riguardo al soggetto cessionario di tali provviste di bordo, la regola è che deve trattarsi dell’armatore della nave interessata (cd. “fornitura diretta”).

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con la Risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2017, ha riconosciuto la non imponibilità IVA (ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, lett. d), del Dpr n. 633/1972) anche alla fornitura di carburante da società petrolifera all’intermediario, a condizione che la consegna del carburante fosse effettuata dalla società petrolifera, su indicazione dell’intermediario, direttamente nel serbatoio della nave e che tale circostanza fosse attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte di quest’ultima ai sensi dell’art. 269 par. 3 del Regolamento 952/2013 (CDU). 

Fabio Tullio Coaloa ed Emanuele Greco, nella nota “Non imponibilità Iva esclusa per le dotazioni di bordo indirette”, Eutekne Info, del 7 aprile 2022, hanno affermato che:  

“Già nel 2014, in realtà, rispondendo a una consulenza giuridica non pubblicata, l’Agenzia aveva avallato l’applicabilità della non imponibilità ai fornitori “indiretti” di provviste di bordo (in particolare alle somministrazioni di alimenti e bevande all’interno della nave, in cui le merci venivano imbarcate sulla nave direttamente dal fornitore indiretto, che conservava copia della fattura timbrata dalla dogana e dalla bolletta di esportazione). Veniva sottolineato che “l’orientamento restrittivo della Corte UE espresso dalla sentenza Elmeka ... potrebbe essere superato se fosse garantita e verificabile la tracciabilità delle merci ... e quindi al loro consumo a bordo delle navi”. 

Nel caso specifico, però, “il provveditore marittimo non si limita ad effettuare la cessione delle provviste di bordo all’appaltatore ma provvede, altresì, all’imbarco dei beni sulla nave” e quindi “non si ravvisa un doppio passaggio dei beni costituenti provviste di bordo... bensì una unica cessione nei confronti dell’appaltatore funzionale”. 

Inoltre, “le citate formalità doganali – espletate sotto la vigilanza degli uffici doganali – costituiscono un efficace sistema di tracciabilità della merce”. Ciò costituisce un elemento sufficiente per escludere l’esistenza di uno “stadio commerciale anteriore” che legittima l’estensione del regime di non imponibilità.”.

Come riportato nella Risposta a interpello del 22 novembre 2022, n. 568,  “Tale orientamento risulta, altresì, coerente con la recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2022, n. 12140 (….). In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto l'applicazione del regime di non imponibilità, di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 8-bis d.P.R. n. 633 del 1972, anche alle cessioni indirette di prodotti e bevande (cd vettovagliamento).
In tale occasione, i giudici di legittimità hanno chiarito che a ''consegna direttamente a bordo realizza, dunque, la concomitanza tra il trasferimento della proprietà e il momento in cui l'armatore è autorizzato a disporre dei beni, proprio perché nessun altro passaggio è risultato occorrente. La consegna, difatti, si traduce nella possibilità per chi la riceve, di disporre di fatto dei beni come se ne fosse il proprietario, secondo la definizione unionale di cessione...''.
Riguardo alle navi adibite alla pesca professionale la non imponibilità opera per le sole unità adibite alla navigazione d’alto mare (ad esempio, pesca d’altura esercitata nel Mediterraneo o pesca oceanica esercitata oltre gli Stretti).

Il beneficio della non imponibilità di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972, si applica altresì alle cessioni di provviste di bordo nei confronti dell’armatore di UNITA’ DA DIPORTO, utilizzate in navigazione di alto mare, destinate a un utilizzo commerciale:

  • Noleggio o locazione di unità da diporto;
  • Utilizzo per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  • Utilizzo da parte di centri di immersione e di addestramento subacquee (come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo);

Possono essere fatturate in regime di non imponibilità, nel rispetto di alcune condizioni.

Al fine di fruire della non imponibilità Iva è necessario che l’acquirente (armatore) dimostri che sussistono le condizioni per il regime di non imponibilità sulla base degli obblighi di registrazione in vigore:

  • Yacht commerciali: Iscrizione nel Registro internazionale;

Oppure:

  • Navi da diporto: iscrizione nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto o in altro registro navale straniero, con l’indicazione dell’uso commerciale;
  • Imbarcazioni da diporto: iscrizione nei registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici della motorizzazione civile con l’indicazione dell’uso commerciale;
  • Natanti: siano comunque immatricolati nei registri alla stregua delle imbarcazioni.

Quanto sopra esposto riguardo alla navigazione in alto mare vale sia per le navi battenti bandiera italiana che per le navi battenti bandiera estera.

Riguardo agli adempimenti che devono essere osservati dai soggetti acquirenti delle provviste di bordo, l’articolo 8-bis, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, afferma che:

“(….) I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.”.

L’articolo 1, commi da 708 a 712,  della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178  - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ha introdotto nel nostro ordinamento:

  • La dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, ai fini della non imponibilità, di imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 7-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • La dichiarazione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi dell’articolo 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

e ha introdotto un regime sanzionatorio analogo a quello previsto riguardo alle violazioni commesse in riferimento delle dichiarazioni d’intento.

Con il  Provvedimento direttoriale n. 151377/2021 del 15 giugno 2021 è stato approvato il Modello di dichiarazione (unico per entrambe le dichiarazioni):
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/modello-istruzioni-dichiarazioni-imbarcazioni

Con la Risoluzione del 06/08/2021 n. 54, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di trasmissione della dichiarazione di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità IVA, nei seguenti casi:

  1. soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati nel territorio dello Stato (procedura provvisoria, consistente nella trasmissione al COP – Centro Operativo di Pescara di una copia scansionata della dichiarazione);
  2. fornitori indiretti;
  3. utilizzo del mezzo di trasporto per la navigazione in alto mare, nell'ipotesi di navi in costruzione.

Con la Risoluzione n. 2 del 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate, ha affermato che:
“Tenuto conto della necessità di dare piena attuazione al dettato normativo, che prevede un generalizzato obbligo di presentazione telematica della dichiarazione in esame, è stata perfezionata una soluzione implementativa che consente di estendere la procedura telematica anche ai soggetti non residenti, privi di rappresentante fiscale e non identificati in Italia. 
Pertanto, a far data dalla pubblicazione della presente Risoluzione, anche i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, devono presentare la "dichiarazione alto mare" accedendo all'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.”.

Sono altresì agevolate le forniture di provviste di bordo destinate alle seguenti unità:

  • navi di cui all’articolo 239 del Codice dell’ordinamento militare: navi militari e navi da guerra;
  • navi di cui all’articolo 243 del Codice dell’ordinamento militare e cioè navi in dotazione: 
    o    All’Esercito italiano;
    o    All’Aereonautica militare;
    o    All’Arma dei Carabinieri (ivi comprese le Guardie Forestali, incorporate in tale Arma in virtù del D.Lgs. n. 177/2016);
    o    Al Corpo della Guardia di Finanza;
    o    E al Corpo delle Capitanerie di porto.

Sono, di conseguenza, escluse dal beneficio le provviste di bordo destinate alle navi in dotazione alla Polizia di Stato.

Prova di imbarco

L’articolo 269 del CDU - Codice Doganale Unionale, entrato in vigore in data 1° maggio 2016, afferma che:

"Esportazione di merci unionali:

  1. Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.
  2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci unionali: (...) c) merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;
  3. Le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all'esportazione di cui alla normativa doganale si applicano ai casi di cui al paragrafo 2, lettere …  c)".  

In pratica, in base a quanto previsto dall’articolo 269 del CDU, l’uscita dal territorio doganale Ue delle provviste di bordo ha luogo senza che le medesime siano vincolate al regime di esportazione. 

Resta comunque ferma la necessità di disporre della prova di imbarco e di trasmettere la dichiarazione di esportazione, con conferma del risultato di uscita (dal territorio Ue) ottenuta mediante accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione a mezzo MRN.

Alla relativa bolletta di esportazione viene ora attribuito, dall’articolo 269 del CDU, un semplice valore cartolare di prova dell’approvvigionamento e non è più necessaria l’effettiva uscita della merce dall’Unione Europea, come avviene necessariamente per l’art. 8 del Dpr n.633/72.

L’articolo 74 del D.Lgs. n. 141/2024 - Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, nell’ultimo comma, afferma che:
“4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.”.

Nella Circolare ADM n. 20/2024, al riguardo, viene affermato quanto segue:
“L’art. 74 reca la disciplina in materia di provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aerei in linea con il quadro normativo unionale definito nell’art. 269 del CDU, riproponendo unicamente i contenuti delle disposizioni previgenti compatibili con le norme unionali.
L’articolo in esame contiene quindi la definizione di provviste e dotazioni di bordo mutuandola dagli articoli 252 e 267 del TULD ed introduce una previsione specifica in ordine alle procedure doganali applicabili alle merci imbarcate, richiamando al riguardo la disciplina definita nella normativa unionale.
Come è noto, infatti, le forniture di beni destinati a provviste e dotazioni di bordo sono contemplate nella legislazione doganale unionale all’ art. 269 par.2 e 3 del CDU.
Agli approvvigionamenti di navi e aerei si applicano regole particolari in quanto i beni non sono esportati fuori dal territorio doganale, ma destinati ad essere utilizzati o consumati a bordo; a tali approvvigionamenti non si applica il regime di esportazione in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 269 par. 1 e par. 2 lett. c) del CDU.
La dichiarazione di esportazione è tuttavia richiesta al ricorrere delle seguenti condizioni:
- trattasi di una fornitura di beni che beneficia di una esenzione dal pagamento dell’IVA o delle accise;
- è necessario fornire la prova di tale approvvigionamento.
Non rileva invece la destinazione della nave che può essere diretta in un Paese terzo o in uno Stato membro dell’Unione.
In linea con quanto previsto dalla normativa unionale, l’art. 74 dispone che per le provviste e le dotazioni di bordo la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco.
La ratio della disposizione, che prevede la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione al ricorrere delle condizioni definite dalla normativa unionale, è quella di consentire al fornitore delle provviste e dotazioni di bordo di poter disporre della prova dell’avvenuto approvvigionamento richiesta dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale.
In ordine alla compilazione della dichiarazione doganale di esportazione sulla base di quanto previsto al capitolo 99 della Tariffa doganale (Codici speciali della nomenclatura combinata), sottocapitolo II relativo a Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci, è possibile utilizzare codici tariffari semplificati così come di seguito indicato:
- 99302400: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata (NC);
- 99302700: merci indicate al capitolo 27 della NC;
- 99309900: merci classificate altrove.
Sulla base di quanto riportato nelle linee guida unionali sull’esportazione e l’uscita delle merci, il cui allegato B è dedicato alle Ship supplies, sono escluse dalla semplificazione dichiarativa le merci soggette ad accisa, che pertanto saranno indicate nella dichiarazione di esportazione con l’esatta classificazione prevista nella Nomenclatura Combinata. Analoga limitazione si applica in caso di dichiarazione di riesportazione di merci non unionali destinate all’approvvigionamento di navi e aerei, vincolate ad un regime speciale diverso dal transito (es. deposito doganale).
Si fa inoltre presente che la dichiarazione di esportazione relativa alle provviste e dotazioni di bordo dovrà riportare l’indicazione del codice F61(approvvigionamento e rifornimento di combustibile) nel data element 11 10 000 000 (regime aggiuntivo) del nuovo messaggio B1 previsto dal sistema AES per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione, o nella seconda suddivisione della casella 37 per il messaggio ET ancora in uso.”.

Sotto il profilo dell’Iva le operazioni in considerazione non rientrano nella previsione dell’articolo 8/1/a o dell’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, bensì tra le operazioni assimilate alle esportazioni di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972.
Riguardo al trattamento Iva delle operazioni in argomento, è possibile tracciare il seguente quadro di sintesi:

  • Cessione all’esportazione di dotazioni / provviste di bordo con trasporto /spedizione dei beni in argomento fuori dal territorio doganale Ue: valgono le regole di cui all’articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972 (Cfr. in merito la Risposta a interpello n. 174 del 6 aprile 2022); 
  • Cessione assimilata alla cessione di esportazione, con caricamento dei beni su nave (italiana o estera) che attracca in porto italiano: valgono le regole di cui all’articolo 8/bis del Dpr n. 633/1972; 
  • Cessione interna nel caso di cessione di beni «….. destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da (PURO) diporto ….»; vale la regola di cui all’articolo 8/1/b del Dpr n. 633/1972, la quale esclude dalla non imponibilità la cessione “…dei beni  destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato”; relativamente a tali cessioni occorre emettere fattura con Iva;
  • Cessione intracomunitaria: cessione di provviste e dotazioni di bordo con invio a clienti (operatori economici) di altro Paese Ue, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993.

Con la Risposta a interpello n. 244/2024 è stato affrontato il tema di forniture di provviste di bordo a navi attraccate in porti di altri Paesi Ue o di Paesi extra Ue. 
Riguardo alle navi presenti in porti di altri Paesi Ue, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: 
«(….) Da quanto sopra consegue che se il cessionario, soggetto UE o extra-UE, in possesso di un'imbarcazione presso un porto UE, non ha comunicato all'Istante un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione dei prodotti di cui trattasi, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato articolo 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia.».
Tale risposta, a quanto risulta, NON viene condivisa da primarie compagnie di navigazione. Tali compagne sostengono che riguardo alle cessioni in argomento è applicabile la procedura di cui all’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972.
Riguardo, invece, alle navi presenti in Paesi extra Ue, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:
«(….) si ritiene, quindi, che le cessioni dei prodotti di cui trattasi, la cui consegna avviene in un porto extra-UE, costituiscano cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633 del 1972, sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla predetta disposizione.».  

Esempio 1

Produttore italiano di vino, dotato di deposito fiscale, il quale rifornisce la Costa Crociere con caricamento della merce a bordo nave nel porto Savona:

  • riceve in via telematica la dichiarazione di navigazione in alto mare;
  •  scorta la merce con la documentazione nazionale (ad esempio: DDT integrato);
  • emette fattura elettronica nei confronti di Costa Crociere Spa per operazione non imponibile articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972;
  • dichiara la merce all’esportazione ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 3, del CDU, a mezzo di spedizioniere doganale;
  • reperisce la prova di avvenuta esportazione mediante accesso al cassetto doganale o mediante accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione a mezzo MRN, stampando l’esito positivo di uscita e tenendolo agli atti.
     
Esempio 2

Produttore italiano di vino vende il medesimo direttamente ad armatore italiano o estero.
Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • fornitura di provviste di bordo con caricamento delle stesse su nave presente in porto italiano: il produttore italiano chiede e riceve in via telematica la dichiarazione di navigazione in alto mare, emette fattura per operazione non imponibile articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972; dichiara la merce in dogana per l’esportazione; entra in possesso della prova di avvenuta esportazione;
  • fornitura di provviste di bordo con caricamento delle stesse su nave presente in porto di altro Paese Ue: secondo la Risoluzione n. 244/2024 valgono le regole previste per la cessione intracomunitaria (identificazione dell’armatore nel Paese di imbarco, prova dio cessione intracomunitaria, etc.); come sopra affermato, secondo alcune compagnie di navigazione, trova applicazione l’articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972, come nel caso di nave presente in porto italiano;
  • fornitura di provviste di bordo con caricamento delle stesse su nave presente in porto di Paese extra Ue: in tale evenienza è da ritenere ragionevole emettere fattura per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, dichiarando la merce per l’esportazione definitiva presso dogana italiana, entrando successivamente in possesso della prova di avvenuta esportazione. Il cliente può essere un armatore italiano o un armatore estero.
     
Forniture di provviste di bordo eseguite nei confronti di soggetti diversi dall'armatore

Le cessioni di provviste di bordo fornite a soggetti diversi dall'armatore, con consegna della merce in Italia, in linea generale, sono da assoggettare a Iva.

A tale riguardo, nella pubblicazione NAUTICA E FISCO, sopra citata, paragrafo III.1.2., viene affermato che:

"Gli stessi beni, se acquistati dai fornitori di tali soggetti, perdono la non imponibilità, a meno che i detti fornitori non siano esportatori abituali ed effettuino l’acquisto con utilizzo del plafond".

Tuttavia, come in precedenza illustrato, secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 14 aprile 2022, n. 12140, nel caso di consegna diretta a bordo nave da parte del primo cedente per conto del promotore dell’operazione triangolare, sembrerebbe possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8-bis, lettera d), del Dpr n. 633/1972. 

Ove le provviste di bordo fossero consegnate a soggetto di altro Paese Ue o di Paese extra Ue, con invio delle stesse in tali Paesi, tornerebbero applicabili, ove vengano soddisfatte le condizioni per le medesime previste, le disposizioni, rispettivamente, in tema di cessioni intracomunitarie e di cessioni all'esportazione.  

Esempio 1

Piccolo produttore di vino fornisce 100 confezioni di bottiglie di vino a provveditore di bordo avente sede in Italia. In tale caso:

  • il produttore di vino:
    • ai fini Iva: emette fattura elettronica nei confronti del provveditore di bordo con applicazione dell'Iva, salvo che quest'ultimo, prima dell'effettuazione dell'operazione, chieda la fatturazione senza applicazione dell'Iva in base a dichiarazione d'intento;
    • ai fini accise: invia le confezioni al provveditore di bordo scortandole con la documentazione  prevista per la circolazione nazionale (ad esempio, DDT integrato).
  • il provveditore di bordo, all’atto del rifornimento della nave, emette fattura per operazione non imponibile articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr n. 633/1972 e provvede  a espletare le formalità doganali previste.

NB (1): Secondo Giampaolo Giuliani, Provviste delle navi, luci sull’Iva, Il Sole 24 Ore del 14 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto applicabile il regime della non imponibilità riguardo alle provviste di bordo acquistate dai provveditori di bordo, con una consulenza giuridica chiesta dall’associazione nazionale provveditori e appaltatori navali in base alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 settembre 2006 (cause riunite C-181/04 e C-183/04). Trattandosi di una risposta non divulgata, volendo applicare il regime di non imponibilità, è opportuno chiedere una dichiarazione scritta da parte del provveditore di bordo, meglio se supportata dalla predetta consulenza giuridica.

 

Esempio 2

Come caso precedente, ma rapporto con provveditore di bordo, dotato di numero identificativo Iva, come risulta dall’Archivio VIES e di codice di accisa, avente sede in altro Paese Ue, con invio delle provviste in tale Paese. In tal caso:

  • il piccolo produttore di vino:
    • ai fini Iva: verifica l'esistenza e la correttezza del numero identificativo Iva comunicato dal provveditore di bordo, tenendo agli atti l'esito del controllo; emette fattura nei confronti del provveditore di bordo indicando sulla stessa la menzione "Operazione non imponibile articolo 41, comma 1, lettera a, del Dl n. 331/1993"; annota tale fattura sul registro fattura emesse e, alle scadenze previste, presenta i modelli Intra 1 e Intra 1 bis; trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, recupera le prove di cessione intracomunitaria;
    • ai fini accise: verifica l'esistenza e la correttezza del codice di accisa comunicato dal provveditore di bordo, tenendo agli atti l'esito del controllo; invia le confezioni al provveditore di bordo di altro Paese Ue scortandole con il documento MVV-E; presenta all'Agenzia delle Dogane, entro il giorno 5 del mese successivo,  la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • il provveditore di bordo all’atto del rifornimento della nave provvede  a espletare le formalità  di esportazione previste dal proprio Paese.
Esempio 3

Come caso precedente, ma rapporto con provveditore di bordo avente sede in Paese extra Ue, con invio delle provviste in tale Paese. In tal caso:

  • il piccolo produttore di vino:
    • ai fini Iva: emette fattura nei confronti del provveditore di bordo di Paese extra Ue indicando sulla stessa la menzione "Operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr n. 633/1972" o articolo 8, comma 1, lettera b, del Dpr n. 633/1972, a seconda della condizione di resa INCOTERMS 2020 prevista in contratto,  annota tale fattura sul registro fatture emesse; dichiara il vino per l'esportazione definitiva; entra in possesso della prova di avvenuta esportazione, mediante accesso al cassetto doganale o al sito dell’Agenzia delle Dogane e interrogazione a mezzo MRN;
    • ai fini accise; invia le confezioni al provveditore di bordo estero scortandole con la documentazione prevista per la circolazione nazionale (se la merce esce dal territorio Ue da dogana nazionale) oppure con il Modello MVV-E (se la merce esce dal territorio Ue da dogana di altro Paese Ue);
  • il provveditore di bordo dichiara le provviste per l'importazione definitiva o per l'introduzione in deposito doganale (soluzione maggiormente utilizzata) e all’atto del rifornimento della nave  e della conseguente cessione all’esportazione o uscita in transito dal deposito doganale del suo Paese, provvede  a espletare le formalità previste dal proprio Paese.

Provviste di bordo destinate agli aeromobili

Nel caso degli aeromobili sono da considerare agevolati gli aeromobili posseduti da:

  • organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
  • imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali.

Per il resto valgono le disposizioni sopra considerate.

Rientrano nell’ambito della non imponibilità ai sensi dell’articolo 8-bis del Dpr n.633/1972 anche le provviste di bordo acquistate da imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, anche se destinate ad aeromobili che effettuano voli interni (Sentenza della Corte di Giustizia Ue, causa n. C-382/02 del 16 settembre 2004).                           
 

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10/06/2025 - 12:39

Aggiornato il: 10/06/2025 - 12:39

10.6 - Vendita di bevande alcoliche su aeromobili, navi e treni e relativi approvvigionamenti


Vendita dei prodotti da asporto

Si tratta della vendita di prodotti NON destinati ad essere consumati a bordo della nave (come accade, invece, per le provviste di bordo). I prodotti in questione vengono portati al seguito da parte dei passeggeri del mezzo di trasporto.

L’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 afferma che:

"2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato".

L’articolo 7 del Dpr n. 633/1972, afferma che:

"e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", é il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", é l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto".

La Corte di Giustizia CE nella sentenza del 15 settembre 2005, causa C-58/04, ha affermato che:
“Le fermate effettuate da una nave nei porti di paesi terzi, nel corso delle quali i viaggiatori possono lasciare la nave, anche per breve tempo, costituiscono «scali fuori della Comunità» ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/ CEE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto.”.

Conseguentemente, le vendite di beni da asporto (e cioè, vendita di beni che non sono destinati al consumo immediato a bordo) effettuate su aeromobili, navi o treni nei confronti di passeggeri durante un trasporto internazionale in partenza dall’Italia:

  • con luogo di arrivo in Italia o in altro Paese Ue, senza scali in Paese extra Ue, sono imponibili in Italia (tassazione nel luogo di partenza); nel caso di scali in Paese extra Ue, durante i quali i viaggiatori possono lasciare la nave o l’aereo o il treno, anche per breve tempo, le cessioni eseguite durante il periodo di scalo, ai fini dell’Iva italiana, si considerano fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972; in tale evenienza, ai fini fiscali valgono le regole del Paese dello scalo; nel caso di scalo di durata molto breve (senza diritto dei passeggeri di lasciare la nave o l’aeromobile) lo stesso non interrompe la continuità del trasporto; in base a quanto previsto dalla Risoluzione n. 188/E del 22 novembre 2001, se tra la partenza e  l'arrivo, entrambi in territorio comunitario, viene percorso uno spazio aereo o marittimo al di fuori della Comunità, ciò non muta la natura di trasporto comunitario della tratta in questione;
  • con luogo di arrivo in Paese extra Ue, senza scali in un altro Paese Ue, non sono assoggettate a imposta; sono equiparate alle operazioni non imponibili, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, anche agli effetti del plafond (Risoluzione n. 188/E del 22 novembre 2001); la non imponibilità si applica per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro il limite di valore di 175 euro. Per il raggiungimento di tale limite non devono essere compresi gli importi di alcuni beni per i quali sono invece stabiliti specifici limiti quantitativi; se, invece, viene compiuto uno scalo in altro Paese Ue, con diritto dei passeggeri di lasciare la nave o l’aeromobile, le vendite ante scalo devono essere assoggettate all’Iva italiana; quelle post scalo, secondo la Risoluzione n. 188/E sopra citata dovrebbero parimenti essere assoggettate all’Iva italiana; si tratta di una interpretazione non pacifica.

Com’è possibile notare, è irrilevante la residenza del viaggiatore; ciò che rileva è il luogo di destinazione del viaggio.

Trattandosi di vendite nei confronti di consumatori finali, le stesse rientrano nell’ambito delle previsioni dell’articolo 22 del Dpr. n 633/1972. Per il momento, in base a quanto previsto dal decreto MEF del 10 maggio 2019, le imprese in argomento, riguardo alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale, non sono obbligate alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi allo SDI. Per tali soggetti continua a restare in vigore l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
L’articolo 1 del decreto MEF 10 maggio 2019, afferma, infatti, che:
“(…)
1.    In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
(….)
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Riguardo all’accisa sulle bevande alcoliche, occorre distinguere a seconda delle seguenti situazioni (Circolare n. 67/D del 5 aprile 2000):

  • bevande alcoliche vendute su aeromobili: sono sottoposte all’accisa del Paese di imbarco;
  • bevande alcoliche vendute nei negozi esistenti sulle navi:
    • Negozi che sospendono l’attività di vendita durante la sosta in un Paese diverso da quello di imbarco: i prodotti venduti a bordo sono sottoposti all’accisa del Paese di imbarco;
    • Negozi che continuano l’attività di vendita durante tutto il tragitto: viene applicata l’imposta dello Stato Ue nelle cui acque territoriali viene effettuata la vendita; se la vendita viene eseguita in acque internazionali si applica l’imposta dello Stato Ue nelle cui acque territoriali la nave è appena transitata; se la vendita è effettuata nelle acque territoriali di un Paese extra Ue, l’operazione dovrebbe essere considerata extra territoriale;
    • Negozi su navi da crociera: se la crociera transita in un Paese extra Ue e i passeggeri possono scendere ed acquistare merci in tale Paese, l’intero viaggio è considerato verso un Paese terzo e tutte le vendite da asporto sono NON imponibili ai sensi dell’articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, per tutta la durata del viaggio; se la crociera si svolge solo tra porti di Paesi Ue viene applicata l’accisa del Paese di imbarco sino a che la nave si trova nelle acque territoriali di tale Paese  o nelle acque internazionali immediatamente successive.

Anche riguardo alle accise, la distinzione tra prodotti oggetto di vendita a bordo nave con asporto e prodotti formanti oggetto di provviste di bordo è facilmente desumibile in base a quanto affermato dalla Circolare n. 67/D/2000:

"I beni, imbarcati in Italia, destinati ad essere consumati a bordo da passeggeri ed equipaggio continueranno ad essere esenti dall'accisa nazionale sia nel caso in cui essi siano offerti gratuitamente ai viaggiatori sia che siano acquistati presso le rivendite collocate sulle navi o sugli aerei. In questo ultimo caso, le vendite dovranno essere limitate alle quantità e alle tipologie di condizionamento dei prodotti indicate nell'allegato alla presente circolare e non potranno avvenire che nei luoghi destinati alla distribuzione dei beni da consumare a bordo (bar, ristoranti, caffè). Allo scopo di poter usufruire dell'esenzione dall'accisa, tutti i prodotti dovranno essere aperti prima della loro consegna al viaggiatore".

Approvvigionamento dei prodotti

Riguardo all’approvvigionamento dei prodotti oggetto di vendita nei negozi a bordo di aeromobili o di navi ci si limita a considerare il caso di un’impresa italiana dotata di tali negozi la quale acquista bevande alcoliche presso produttori italiani destinate ad essere caricate a bordo nave (in ipotesi battente bandiera italiana).

Si potrebbe delineare la seguente procedura:

  • L’impresa italiana produttrice di bevande alcoliche consegna la merce nel deposito italiano dell’impresa dotata dei negozi a bordo nave, emettendo fattura elettronica, con applicazione dell’Iva, salvo che venga ricevuta dichiarazione d’intento;
  • L’impresa italiana dotata dei negozi a bordo nave provvede a imbarcare la merce a bordo nave presentando dichiarazione di esportazione in base a fattura pro-forma;
  • Nel momento della vendita dei prodotti ai viaggiatori, viene applicata la procedura sopra descritta.

Riguardo all’accisa il comportamento da tenere da parte del produttore dipende dal concreto assetto dell’impresa cliente (dotata o meno di deposito fiscale o avente o meno la qualifica di destinataria registrata).

Nel caso in cui tale impresa sia priva di tali requisiti e la merce venga quindi consegnata in un deposito ordinario, la stessa sarà fornita ad accisa assolta.

Viceversa nel caso di impresa acquirente dotata di deposito fiscale o destinataria registrata. 

 

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16/06/2025 - 15:05

Aggiornato il: 16/06/2025 - 15:05

10.7 - Vendita di bevande alcoliche nei duty free shop e relativi approvvigionamenti


Vendita nei duty free shop

Le vendite di beni (ivi comprese le bevande alcoliche) effettuate nei duty free shop, in genere, operanti nell’ambito degli aeroporti e dei porti internazionali nei confronti di viaggiatori:

  • diretti in altro Paese Ue: sono sottoposte ai tributi italiani (tassazione nel luogo di partenza);
  • diretti in Paese extra Ue: NON sono sottoposti ai tributi italiani (vendite "tax free")

L’articolo 1, punto 40, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, definisce la figura del viaggiatore, affermando che:

"40. «viaggiatore»: una persona fisica che: a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente; b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio; c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente; d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo, senza esservi residente normalmente".

Sul piano operativo, occorre distinguere tra due diversi regimi fiscali in funzione dell’area di ubicazione del negozio:

  • negozi nell’area Schengen
  • negozi nell’area extra Schengen

Con l'accordo di Schengen, firmato il 14 giugno 1985, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare progressivamente i controlli alle frontiere interne e di introdurre la libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea (UE) e di alcuni paesi terzi.

La convenzione di Schengen ha completato l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. Firmata il 19 giugno 1990 dagli stessi cinque paesi, è entrata in vigore nel 1995.

Lo spazio di Schengen comprende attualmente 25 dei 27 paesi dell’UE. Al momento i controlli alle frontiere interne con Cipro non sono ancora stati soppressi e l'Irlanda non fa parte dello spazio Schengen; ne fanno invece parte i quattro Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA): (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).

Negozi nell’area Schengen

Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o verso altri Paesi Ue che hanno aderito alla convenzione di Schengen.

I negozi in questione vengono gestiti come normali esercizi commerciali (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000). Essi, a partire dal 1° luglio 1999, hanno perso i benefici un tempo previsti per i duty free shop.

Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o in altri Paesi Ue (che abbiano o meno aderito alla convenzione Schengen) devono essere assoggettate a Iva e alle accise.

Le cessioni eseguite nei confronti di viaggiatori diretti in Paesi extra Ue che applicano la convenzione in argomento (Paesi EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)   possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 38-quater del Dpr n. 633/1972.

I prezzi dei beni esposti nei DFS possono essere differenziati a seconda della tipologia di viaggiatore, oppure possono essere indifferenziati; per i viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o di altri Paesi Ue, il prezzo costituisce la base imponibile su cui calcolare le imposte da applicare all’atto della vendita.

I gestori dei DFS devono predisporre un tabulato riepilogativo delle vendite giornaliere, da cui risultino:

  • l’elencazione di tutti i documenti delle vendite effettuate 
  • e, per ogni documento fiscale, il numero di volo del passeggero acquirente con la relativa destinazione, la qualità del prodotto venduto e il prezzo. 

Poiché i duty free sono ubicati in spazi sottoposti a vigilanza doganale e, pertanto, i passeggeri possono essere soggetti a controlli, l’Agenzia delle dogane aveva stabilito che i gestori dovessero annotare gli estremi del documento di vendita sulla carta d’imbarco dell’acquirente.

Ogni dieci giorni, i gestori devono versare all’Erario gli importi delle imposte dovute a titolo di dazi, Iva e accise sulle merci vendute. 

I viaggiatori in partenza da un aeroporto italiano che siano muniti di un biglietto unico con destinazione finale in un Paese extra Ue e con transito intermedio in un altro aeroporto nazionale o comunitario, se effettuano un unico check in (cd. "through check-in") all’aeroporto di partenza con il contestuale rilascio di due carte d’imbarco – una per il primo volo nazionale o comunitario e l’altra per la successiva destinazione finale extra Ue - possono effettuare acquisti in esenzione dei tributi dovuti presso i duty free shops siti nell’aeroporto di partenza nell’area extra Schengen, se permangono nella stazione di transito per un massimo di cinque ore (Circolare dell’Agenzia  delle Dogane n. 44 del 1° ottobre 2001).

Tenuto conto che non in tutti gli aeroporti è semplice avvalersi della possibilità da ultimo indicata, l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 9/D del 20 febbraio 2004 ha consentito ai gestori di istituire dei negozi speciali in area Schengen destinati ad operare nei confronti dei viaggiatori muniti della doppia carta d’imbarco, con i benefici dei duty free shops.
Per quanto concerne il rifornimento di tali negozi valgono le regole ordinarie previste per gli esercizi commerciali italiani:

  • ai fini Iva: cessioni interne da assoggettare a Iva;
  • ai fini accise: cessioni di beni ad accisa assolta.

Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:

  • Acquisti da fornitori di altri Paesi membri: 
    o    Ai fini Iva: l’impresa che gestisce il negozio deve espletare la procedura acquisti intracomunitari;
    o    Ai fini accise: l’impresa che gestisce il negozio deve comportarsi da operatore destinatario registrato (ordinario o occasionale) o da destinatario certificato, a seconda che i prodotti arrivino in regime sospensivo o ad accisa estera assolta, oppure deve avvalersi di un operatore logistico che possieda le suddette qualifiche.
  • Acquisti da fornitori di Paesi extra Ue: l’impresa che gestisce il negozio, normalmente, assolve l’eventuale dazio, l’accisa e l’Iva in dogana (in sede di importazione definitiva dei beni).
     

Negozi nell'area extra Schengen

Tale area è riservata ai viaggiatori diretti verso Paesi Ue che NON hanno aderito alla convenzione di Schengen e verso Paesi extra Ue; possono accedere a tale area anche i viaggiatori muniti di doppia carta d’imbarco (di cui si è rassegnato nel punto precedente).

L’articolo 67 del D.Lgs. n. 141/2024 – Allegato 1, afferma che:
“Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita
1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimità dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Agenzia, che stabilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.”.

L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 5 del 29 gennaio 2024, ha previsto che il gestore possa scegliere tra due distinti modelli di gestione:

  • il DFS ordinario
  • il DFS semplificato.

Riguardo alla gestione dei DFS ordinari continuano a valere le disposizioni  recate dalla Circolare 179/D/2000.
Riguardo, invece, alla gestione dei DFS semplificati, valgono le disposizioni recate dalla Circolare n. 5/2024.

DFS ordinario
Riguardo al trattamento fiscale delle vendite occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

  • cessioni di beni a viaggiatori con destinazione finale Paese extra Ue: vengono eseguite senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 e delle accise; le cessioni in questione non concorrono a formare il plafond;
  • cessioni di beni a viaggiatori diretti verso Paesi Ue non aderenti alla Convenzione di Schengen devono essere effettuate con applicazione dell’Iva e delle accise.

Le cessioni di beni effettuate nei duty free shop nei confronti di viaggiatori diretti verso Paesi extra-Ue, non rilevano ai fini né della formazione del plafond Iva né dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09750 del 13 ottobre 2016).

Riguardo all’approvvigionamento dei prodotti, nel caso di fornitori nazionali:

  • ai fini Iva: la Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000,  afferma che "L'introduzione deve avvenire sulla base di bolletta EX1 intestata al fornitore nazionale. Le fatture emesse dai fornitori nazionali, ..., recheranno quale titolo di non imponibilità l'art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/72";
  • ai fini accise: cessione di beni ad accisa sospesa.

Nel caso in cui i gestori dei negozi acquistassero beni da fornitori di altro Paese Ue o da fornitori di Paesi extra Ue, tornerebbero applicabili le seguenti regole:

  • Nel caso di fornitori di altri Paesi Ue: L’acquisizione di questa merce avviene nel rispetto degli adempimenti e degli obblighi dettati in particolare dagli artt. 46 e seguenti del Dl 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427. L’introduzione dei prodotti nel DFS deve avvenire sulla base di bolletta EX1 intestata al gestore (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000);
  • Nel caso di fornitori di Paesi extra Ue: Le merci sono introdotte nei duty free shops in sospensione di tutte le imposte, dazi, Iva ed accise. L’introduzione dei prodotti deve avvenire con l’emissione di documento doganale intestato al gestore, sia per quelle merci prelevate direttamente dai magazzini di rifornimento che eventualmente per appurare il precedente documento di accompagno (Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000; in tale Circolare. Per l’introduzione dei beni si faceva riferimento al documento L.M.E.).

I prodotti introdotti nei negozi in argomento conservano o acquisiscono, all’atto della loro introduzione in tali locali, la condizione giuridica di beni allo "stato estero".
Come affermato dalla C.M. n. 179/D del 2000, infatti, "si ritiene che detti esercizi ... debbano essere assimilati a tutti gli effetti ai depositi doganali privati" al cui interno le merci si considerano, appunto, merci "estere".

I prezzi dei beni esposti in tali negozi possono essere differenziati a seconda della tipologia di viaggiatore, diversificando il prezzo praticato nei confronti dei viaggiatori comunitari (comprensivo dei tributi dovuti) da quello praticato nei confronti dei viaggiatori extra-comunitari (esente da imposte), oppure possono essere indifferenziati; in tale situazione, per i viaggiatori diretti verso destinazioni nazionali o di altri Paesi Ue, il prezzo costituisce la base imponibile su cui calcolare le imposte da applicare all’atto della vendita.

In tal caso deve essere opportunamente reso noto se il prezzo dei beni è comprensivo o meno dei tributi e di eventuali sconti commerciali. La misura dello sconto praticato deve risultare nello scontrino emesso a fronte di vendite soggette ad imposta, in modo da consentire la corretta ricostruzione della base imponibile delle operazioni di cessione. 

I gestori dei negozi in argomento:

  • devono annotare gli estremi del documento di vendita sulla carta d’imbarco del passeggero;
  • devono predisporre il riepilogo giornaliero delle vendite, mediante elaborazione di un tabulato da cui risultino:
    - l'elencazione dei documenti emessi secondo la numerazione progressiva per punto vendita o per numero di cassa;
    - il numero del volo e la relativa destinazione (eventualmente codificata) per ogni documento fiscale emesso;
    - la qualità ed il prezzo dei beni venduti.
  • devono, inoltre, con cadenza non superiore a 10 giorni, provvedere al pagamento degli importi dovuti a titolo di dazio, IVA ed accise gravanti sulle merci vendute. Con le stesse modalità vengono liquidati e riscossi dalla competente Dogana i diritti sulle vendite a viaggiatori diretti verso altri Paesi Ue.

Al fine di consentire gli opportuni controlli doganali, i gestori dei depositi devono dotarsi di apparecchiature elettroniche che consentano la registrazione su nastro magnetico e la contemporanea stampa su tabulati di tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti posti in vendita, con l'aggiornamento automatico delle rimanenze contabili,  in modo da permettere alla Dogana di effettuarne il riscontro con le reali consistenze presso il punto-vendita.
Al momento dell'introduzione dei prodotti destinati alla vendita nei locali, il gestore deve inoltre provvedere a registrare sull'apposito terminale elettronico il quantitativo di ciascun articolo introdotto ed il relativo codice meccanografico che deve essere programmato in
modo tale da consentire, mediante apposite tabelle di trasposizione, la rilevazione delle caratteristiche delle merci, ai fini della determinazione del relativo carico fiscale. Una copia del tabulato emesso dal predetto terminale, annotata con gli estremi del corrispondente documento doganale, deve essere allegata alla matrice della bolletta con la quale sono state introdotte le merci, confermando così l'avvenuta memorizzazione da parte dell'elaboratore.

Trattandosi di prodotti in condizione giuridica di beni allo stato estero, essi sono posti sotto assiduo controllo dell’Autorità doganale. Ove in sede di controllo venissero individuati dei prodotti mancanti, il gestore è tenuto a corrispondere immediatamente i diritti doganali gravanti sugli stessi.

Altrettanto importanti sono le ulteriori indicazioni contenute nella C.M. n. 179/D del 2000, volte ad assicurare un'adeguata informazione ai viaggiatori extra comunitari, anche mediante appositi cartelli, in ordine alla necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di duty free e/o di non cedere tali beni ad altri passeggeri, considerato che essi sono destinati ad essere usati o consumati fuori dal territorio doganale dell’Unione europea. 

DFR semplificato
La Circolare ADM n. 5/2024 afferma che:
“I negozi in argomento detengono:

  • sia  prodotti allo stato estero (non unionali)
  • sia prodotti in posizione unionale

Riguardo ai prodotti alcolici privi di contrassegni di Stato rimane invariata l’attuale disciplina delineata dalla circolare 179D del 2000 sull’introduzione, detenzione e vendita, come aggiornata con la citata circolare.
I prodotti alcolici possono essere venduti unicamente a viaggiatori extra-U.E ed a viaggiatori UE, rimanendo esclusa la possibilità di vendita a viaggiatori con carta d’imbarco a destinazione Italia ed a soggetti non muniti di carta d’imbarco.

In caso di vendita di prodotti alcolici e/o tabacchi lavorati a viaggiatori extra-U.E., gli stessi devono essere consegnati al medesimo inseriti in un contenitore (busta) dotato di sistema di sigillatura atto ad evidenziarne l’eventuale apertura.

2. Prezzi di vendita
Nella gestione del DFS semplificato caratterizzato, come anticipato, dalla presenza di prodotti allo stato estero  e prodotti in posizione unionale  gli altri prodotti possono variare, al momento della vendita, la loro posizione doganale:
- da non unionale a unionale, nel caso degli alcolici venduti a viaggiatori U.E.;
- da unionale a non unionale nel caso dei restanti prodotti, quando venduti a viaggiatori extra-U.E.
Alla luce delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), il prezzo di vendita è il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra eventuale imposta.
Pertanto, il prezzo di vendita esposto dal gestore dovrà essere quello che l’acquirente pagherà in fase di perfezionamento dell’acquisto, salvo l’applicazione di eventuale scontistica.
In sostanza, non è possibile indicare un prezzo di vendita dei prodotti, al quale in fase di perfezionamento del pagamento da parte dell’acquirente siano aggiunte l’IVA o altre imposte.
Il gestore del DFS potrà quindi optare per una delle seguenti modalità:
- Prezzo unico: tutti i prodotti in vendita nel DFS hanno un unico prezzo, valido per qualsiasi tipologia di acquirente, sia viaggiatore extra-U.E. che altri soggetti;
- Prezzo differenziato: il prezzo di vendita è differenziato, mediante distinzione del prezzo di vendita praticato nei confronti dei viaggiatori extra-U.E. (esente da imposte), rispetto a quello praticato nei confronti degli altri acquirenti (comprensivo di imposte).
Nel caso di vendita con prezzo differenziato, lo stesso dovrà risultare evidenziato sugli scaffali, in corrispondenza dei prodotti in vendita, in modo da informare compiutamente gli acquirenti.
Nel caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., il prezzo di vendita sarà anche il valore in dogana per l’esportazione.
Nel caso di vendita di prodotto alcolico senza contrassegno a viaggiatori U.E., dovendo il prezzo di vendita essere comprensivo dell’IVA e delle altre imposte, il valore in dogana su cui calcolare i diritti doganali (dazi, accise e IVA) nella dichiarazione periodica decadale, dovrà essere determinato scorporando dal prezzo di vendita praticato le imposte già corrisposte dal viaggiatore.

3. Codifica dei prodotti 
Tutti gli articoli in vendita nei DFS devono essere dotati di codifica2 . In caso di controllo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione della Dogana, anche in formato digitale leggibile, l’elenco di tutti gli articoli e la relativa codifica riferita al periodo oggetto di controllo.

4. Avvertenze ai viaggiatori 
All'interno del DFS sarà esposta, a cura del gestore, apposita cartellonistica idonea ad avvisare i viaggiatori extra-U.E. della necessità di non infrangere il sigillo apposto ai sacchetti contenenti i beni venduti in regime di duty free e/o di non cedere tali beni ad altri passeggeri, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste. Sugli scaffali dove sono esposti i prodotti di cui al paragrafo 1 (alcolici e tabacchi lavorati), devono essere indicate chiaramente le categorie di viaggiatori che possono acquistarli. 
5 Contabilità informatica e relativi requisiti 
Tutta la contabilità relativa alle giacenze, introduzioni, estrazioni e vendite dovrà essere gestita su sistema informatico dei gestori che non possono essere, quindi, autorizzati a contabilità manuali o cartacee. L’emissione del documento di vendita dovrà avvenire mediante appositi registratori di cassa, dotati di lettori ottici e/o magnetici di carte d’imbarco. In caso di vendita a viaggiatori extra-U.E., non è consentita la registrazione manuale dei dati presenti sulla carta d’imbarco. Qualora, venisse effettuata una vendita a viaggiatore extra-U.E., con inserimento manuale dei dati della carta d’imbarco, la stessa verrà considerata a tutti gli effetti come vendita a viaggiatore U.E. In caso di anomalia temporanea della lettura ottica delle carte d’imbarco, può essere prevista la possibilità di inserimento manuale dei dati delle carte d’imbarco da parte degli addetti alle vendite, ma solo per vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti non muniti di carta di imbarco e, comunque, la registrazione della vendita sul sistema informatico dovrà dare evidenza delle operazioni per cui sono stati inseriti manualmente i dati della carta d’imbarco dall’addetto del DFS. Per ogni vendita, il sistema del gestore dovrà altresì registrare l’addetto del DFS (matricola o altro identificativo) che ha curato la vendita e provveduto a registrare l’operazione in cassa. Eventuali annullamenti/rettifiche dovranno risultare in forma chiara, leggibile e verificabile in ogni momento e, anche in tali evenienze, la registrazione dovrà dare evidenza dell’operatore del DFS (matricola o codice) che li ha effettuati. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, tutte le introduzioni/estrazioni dal DFS devono essere immediatamente registrate sul sistema informatico, in modo da consentire l’aggiornamento delle giacenze contabili dei singoli prodotti e la possibilità di verificarne la corrispondenza con le giacenze fisiche esistenti nel DFS.”.

Riguardo alle modalità di approvvigionamento, occorre distinguere a seconda che si tratti di merce unionale o non unionale.

Acquisto di merce in posizione unionale

Per gli acquisti da fornitori nazionali, l'introduzione deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al fornitore nazionale. Le fatture emesse dai fornitori nazionali recheranno quale titolo di non imponibilità l'articolo 8, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/72. 
Per gli acquisti da fornitori di altri Stati membri, l'acquisizione di questa merce avviene nel rispetto degli adempimenti e degli obblighi dettati in particolare dagli artt. 46 e seguenti del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.93, n. 427. Il gestore deve quindi svolgere la procedura acquisti intracomunitari.
L'introduzione dei prodotti deve avvenire sulla base di dichiarazione di esportazione intestata al gestore. 
Nel caso di merce esportata direttamente dal gestore del DFS (esportatore), previo acquisto intracomunitario della stessa, alla dichiarazione di esportazione sarà allegata una fattura pro-forma emessa dallo stesso. 
Trattandosi di prodotti sottoposti ad accisa, per la relativa circolazione in regime sospensivo dovranno essere osservate le pertinenti disposizioni dell’articolo 6 del testo unico accise di cui al D.Lgs. 504 del 1995.

Acquisto di merce in posizione NON unionale (merce “allo stato estero”)
L'introduzione dei prodotti deve avvenire sulla scorta di documento di transito, anche nel caso di merce proveniente da depositi doganali. 

Si tratta di merce che:

  • arriva in Italia da Paese extra Ue e che viene dichiarata per il transito con introduzione nel DFS;
  • arriva in Italia da altro Paese Ue, scortata a T1, e che viene dichiarata per il transito con introduzione nel DFS;
  • trasferita da deposito doganale italiano.

Le merci così introdotte nei duty free shops sono da considerarsi in sospensione di tutte le imposte, dazi, IVA ed accise. 

Il regime di transito verrà appurato dalla dogana competente, salvo i controlli disposti dal sistema STRADA, sulla base della dichiarazione di introduzione nel DFS da parte del gestore. La Dogana avrà cura di annotare sul sistema STRADA l'avvenuta introduzione nel DFS interessato. 

Estrazione di merci precedentemente introdotte nel DFS 

Nei casi in cui il gestore debba estrarre merci invendute, precedentemente introdotte nel DFS, lo stesso procederà ad un'operazione di importazione con pagamento dei relativi diritti ovvero ad altra formalità doganale, qualora la merce abbia una destinazione diversa dall'importazione (ad esempio: reintroduzione in deposito doganale). 

Dichiarazione doganale di importazione riepilogativa per le vendite di alcolici senza contrassegno a viaggiatori U.E. 

Con cadenza non superiore a 10 giorni, i gestori, sulla base di un riepilogo delle vendite effettuate nel periodo, presentano una dichiarazione doganale di importazione riepilogativa, al fine di corrispondere gli importi delle imposte dovute a titolo di dazio (per merci in posizione non unionale prima dell'introduzione nel DFS), accisa (nel caso di alcolici senza contrassegno) e IVA gravanti sugli alcolici venduti a viaggiatori U.E. 

Alla dichiarazione di importazione riepilogativa, il gestore allegherà una fattura pro-forma. Nel caso di esito VM disposto dal circuito doganale di controllo per la dichiarazione di importazione riepilogativa, lo stesso verrà trattato come CD (trattandosi di dichiarazione successiva).

In caso di CD, il funzionario delegato al controllo acquisirà dal gestore il prospetto di liquidazione predisposto dallo stesso ai fini della dichiarazione doganale (qualora i dati richiesti non siano già presenti nella fattura pro-forma), contenente la distinta degli articoli venduti nel periodo a viaggiatori U.E. con i relativi importi (subtotali) e la liquidazione dei tributi con le relative aliquote applicabili. 

Riguardo a quanto sopra esposto, come sappiamo, in Dogana, al fine di minimizzare i rischi di carattere fiscale, sanitario, etc. è stato istituito il sistema centralizzato di analisi dei rischi, il cosiddetto Circuito Doganale di Controllo che consente di individuare il livello di rischio associato alla tipologia di merce movimentata e, quindi, la tipologia di controllo che il funzionario doganale è chiamato ad eseguire. Questa procedura informatizzata fornisce parametri e profili di rischio utili ad orientare, in modo preciso ed efficace, l’attività di verifica. Tale attività è disciplinata dall’articolo 188 del Codice Doganale dell’Unione e viene condotta dalle autorità doganali del territorio ove la dichiarazione doganale viene trasmessa. Questa prevede differenti tipologie di controllo:

  1. Controllo Documentale – CD ovvero l’esaminazione della dichiarazione presentata e dei documenti di accompagnamento accertando la qualità, la quantità, il valore e l’origine delle merci;
  2. Controllo Scanner – CS ovvero la scansione del mezzo di trasporto con la conseguente verifica della compatibilità tra il carico e la dichiarazione presentata;
  3. Visita Merci – VM ovvero il controllo documentale accompagnato dalla visita totale o parziali delle merci.

Sempre che non siano rilevati errori, al termine del controllo, il funzionario provvederà alla registrazione dell'avvenuto svincolo annotando su AIDA la dicitura: "Liquidazione diritti DFS conforme alla fattura pro-forma allegata". 

Requisiti per poter operare come DFS semplificato 

Oltre all'autorizzazione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 141/2024, il modello del DFS semplificato presuppone l'utilizzo di specifiche semplificazioni previste dalla normativa doganale unionale e consequenziali all'ottenimento da parte del gestore della qualifica AEO-C. 

Le semplificazioni necessarie al funzionamento del modello DFS semplificato sono le seguenti: 
- la dichiarazione semplificata per le operazioni di esportazione di cui all'articolo 182.1 
CDU (Iscrizione nelle scritture del dichiarante); 
- l'esonero dalla presentazione delle merci ex articolo 182.3 CDU; 
- la semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse, ex articolo 177 CDU ai fini della dichiarazione di esportazione complementare riepilogativa. 

L'Ufficio delle Dogane che rilascia l'autorizzazione ed è competente per il controllo sulla corretta gestione del DFS, deve essere sia dogana di esportazione che dogana di uscita.

I prodotti, ad eccezione dei prodotti alcolici non contrassegnati, sono introdotti nel DFS semplificato in posizione unionale, senza quindi formalità doganali e restano tali fino al momento della loro iscrizione nelle scritture del dichiarante per l'esportazione. 

Obblighi del gestore 

In considerazione della natura dell'autorizzazione a gestire un DFS semplificato, il gestore, in quanto autorizzato a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante ex articolo 182.1 CDU, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi (articolo 234 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015, d'ora in avanti R.E.): 
a) registrare nella propria contabilità, al momento della vendita a viaggiatore extra U.E. almeno le indicazioni di una dichiarazione doganale semplificata; 
b) su richiesta dell'ufficio doganale di controllo, mettere a disposizione le indicazioni della dichiarazione in dogana iscritte nelle scritture e ogni documento di accompagnamento, salvo che le autorità doganali abbiamo autorizzato il dichiarante a fornire un accesso informatizzato diretto a tali indicazioni nelle proprie scritture;
c) mettere a disposizione dell'ufficio doganale di controllo le informazioni sulle merci che sono soggette a restrizioni e divieti;
d) presentare la dichiarazione complementare di esportazione riepilogativa all'ufficio doganale di controllo, secondo le modalità ed entro il termine fissato nell'autorizzazione.

Documento di vendita

Vendite a viaggiatori extra-U.E. 
Nel caso di vendita a viaggiatori extra U.E., la registrazione della vendita con emissione del relativo documento equivale a dichiarazione di esportazione mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante e contestuale introduzione nel DFS. 

Il documento di vendita è da considerarsi una riproduzione cartacea dei dati della dichiarazione di esportazione semplificata, avvenuta mediante iscrizione nei registri del dichiarante. 

In luogo della fattura da allegare alla dichiarazione, il documento di vendita è da considerarsi anche quale scontrino fiscale ex articolo 7 – bis del Dpr n. 633/1972 ai fini della registrazione del relativo incasso. Esso, è altresì, documento valido al fine di eventuali controlli doganali sulla effettiva uscita dei beni insieme al viaggiatore extra-U.E. e per consentire di verificare la legittimità del possesso di beni allo stato estero negli spazi doganali, con particolare riferimento ai prodotti alcolici privi di contrassegno. 

I dati della dichiarazione semplificata iscritta nei registri del gestore e che dovranno essere riprodotti sul documento di vendita, e per i quali si potranno utilizzare anche le codifiche internazionali ove applicabili, dovranno essere almeno i seguenti: 
- dati identificativi del DFS; 
- numero progressivo del documento emesso; 
- data e ora (ora e minuti) dell'emissione del documento di vendita; 
- dati identificativi (matricola o codice) dell'operatore del DFS che ha provveduto alla registrazione dell'operazione; 
- codice PNR (booking reference, reservation number, ecc.) 
- numero e data del volo; 
- aeroporto di destinazione; 
- codici dei prodotti venduti con relativa quantità e subtotale; 
- importo totale corrisposto dal viaggiatore.

Si ribadisce che i dati della carta d'imbarco del viaggiatore extra-U.E. devono obbligatoriamente essere acquisiti mediante sistemi automatizzati di lettura ottica. 
La numerazione dei documenti relativi a vendite a viaggiatori extra U.E. deve essere progressiva e distinta dalla numerazione relativa alle altre vendite. 
In alternativa, l'Ufficio delle Dogane competente può autorizzare una numerazione unica solo qualora il sistema contabile del gestore sia in grado di produrre elenchi specifici per:
- vendite a viaggiatori extra U.E.; 
- vendite a viaggiatori U.E. di prodotti alcolici di cui al paragrafo 1 
- vendite a viaggiatori U.E. o a soggetti non muniti di carta d'imbarco, di merci diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

In considerazione della natura e delle attività svolte dal DFS semplificato, tenuto conto che lo stesso è ubicato all'interno degli spazi doganali e che tali spazi sono soggetti alla vigilanza della dogana, lo svincolo delle esportazioni nel caso delle esportazioni mediante iscrizione nelle scritture è immediato. 
Atteso poi che, di norma, le vendite dei DFS a viaggiatori extra-U.E. sono continue, gli eventuali controlli delle operazioni di esportazione, possono essere organizzati e pianificati dalla Dogana con la previsione di una presenza temporanea di funzionari presso il DFS (vedi paragrafo 12.7 - Piano di controllo). 
Per le operazioni di esportazione in argomento, i gestori sono esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma del paragrafo 1, lettera f, dell'articolo 245 del Regolamento delegato (Reg. UE n. 2015/2446, d'ora in avanti R.D.), in quanto le merci sono trasportate fuori dall'U.E contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. 

Vendita a viaggiatori U.E. ed a soggetti non muniti di carta d'imbarco 

Ad eccezione dei prodotti alcolici senza contrassegno, la vendita di merci unionali presenti nel DFS a viaggiatori U.E. ed a soggetti non muniti di carta d'imbarco si configura come una vendita nazionale a tutti gli effetti e, pertanto, il gestore è tenuto al rispetto della normativa fiscale applicabile, sia per le formalità e modalità, sia per il pagamento delle imposte. 

Dichiarazione complementare riepilogativa 

Il gestore del DFS semplificato è tenuto alla presentazione di una dichiarazione complementare riepilogativa a norma dell'articolo 167.1 CDU.

Si evidenzia che a norma del paragrafo 4 del citato articolo 167, l'iscrizione nelle scritture del dichiarante e la dichiarazione complementare riepilogativa, "sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile", che ha effetto a decorrere dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 146 R.D., trattandosi di regime di esportazione, la dichiarazione complementare riepilogativa può coprire un periodo di tempo fino a massimo di un mese di calendario. 

Il successivo paragrafo 3 dell'articolo 146, stabilisce che il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare stessa.

Per "periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare riepilogativa", si intende il periodo (data inizio e fine) durante il quale sono state effettuate le operazioni di esportazione. 

Garanzia

Considerato che i DFS sono da considerarsi depositi doganali, prima dell'avvio della gestione, è richiesto il deposito di una garanzia pari al 30% del valore della merce non unionale detenuta allo stato estero nel DFS. 

In caso di primo avvio di attività, la garanzia del 30% é calcolata sulla base valore delle merci, in base ad una giacenza media dichiarata dal gestore. 

Successivamente all'avvio, la garanzia può essere adeguata su richiesta del gestore oppure a seguito di una verifica dell'Ufficio delle Dogane competente. 

Nel caso dei DFS semplificati, la garanzia va calcolata, ovviamente, solo sui prodotti di cui al paragrafo 1 della presente circolare.
 

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10/06/2025 - 12:45

Aggiornato il: 10/06/2025 - 12:45

10.8 - Vendita di bevande alcoliche ad organismi internazionali


Aspetti di carattere generale ai fini Iva

Le forniture di beni eseguite nei confronti delle ambasciate, consolati, organismi internazionali, etc., sono disciplinate dall’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, che recepisce nel nostro ordinamento le disposizioni dell’articolo 151 della Direttiva 2006/112/CE.
L’articolo 72 del Dpr n. 633/1972 relativamente alle operazioni in argomento, nel rispetto di alcune condizioni, ne prevede la non imponibilità ai fini dell’Iva.
L’articolo 72 del Dpr n. 633/1972, afferma che:
"1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; 
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; 
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.

Aspetti di carattere generale ai fini accise

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 504/1995 - esenzioni, afferma che:

"1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.
3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262.
3-bis. Le disposizioni relative all'articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell'ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.
4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità. 
(….)”. 

Aspetti di carattere operativo

Al fine di poter emettere fattura senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 72 del Dpr n. 633/1972 e di non versare l’accisa eventualmente dovuta, è necessario comprovare che il soggetto destinatario ha titolo a beneficiare dell’agevolazione. 
Riguardo agli adempimenti da espletare, valgono le regole generali, con alcuni adeguamenti.

Essi possono essere così riepilogati:

  • ricevimento dell’ordine e della documentazione idonea a dimostrare il diritto dell’acquirente a beneficiare dell’agevolazione;
  • predisposizione dei colli e invio della merce;
  • in relazione all’invio dei beni, ai fini delle accise, occorre emettere i documenti previsti, in funzione del luogo di destinazione della merce: 
    o    invio alla sede italiana dell’organismo: emissione documenti per la circolazione nazionale;
    o    invio in altro Paese Ue
        piccolo produttore di vino: emissione MVV-E;
        produttore dotato di deposito fiscale: emissione e-AD;
        commerciante di vino speditore certificato: e- DAS unionale;
    o    invio in Paese extra Ue
        Con uscita da dogana italiana: emissione dei documenti previsti per la circolazione nazionale;
        Con uscita da dogana di altro Paesi Ue: a seconda della natura dello speditore, MVV o e-AD o e-DAS unionale;
  • Fatturazione attiva: 
    o    Nel caso di invio alla sede italiana dell’organismo: emissione di fattura elettronica, per operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972, con invio all’organismo di copia analogica della stessa (copia di cortesia);
    o    Nel caso di invio in altro Paese Ue: emissione di fattura cartacea o PDF allegato a e-mail per operazione non imponibile articolo 72 del Dpr n. 633/1972; NO modello Intrastat; trasmissione dei dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura N3.4; reperimento della prova di cessione intracomunitaria;
    o    Nel caso di invio in Paese extra Ue: emissione di fattura cartacea o PDF allegato a e-mail per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972, con presentazione della dichiarazione di esportazione e reperimento della prova di avvenuta esportazione;
  • Registrazione della fattura nel registro fatture emesse.

Nella tabella che segue viene indicata la documentazione probatoria per tipologia di operazione e per destinazione dei beni.

Al riguardo si evidenzia che la direttiva 2025/425/UE ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE l’articolo 151-bis, il quale prevede la sostituzione dell’attuale certificato cartaceo, reso obbligatorio dall’articolo 151 di tale ultima direttiva e riportato nell’Allegato II del Regolamento UE 282/2011, con un certificato elettronico, riportato nell’Allegato II del Regolamento UE 2025/428.

Tale certificato elettronico deve essere rilasciato da colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi. Viene inoltre individuato il set di dati minimo da indicare nel documento.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 1° luglio 2031. Tuttavia, viene prevista la possibilità di continuare a utilizzare la versione cartacea del certificato, fino al 30 giugno 2032.  

Rif.Norma articolo 72Documentazione probatoria
a)Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italianiNB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione, cfr. la Circolare n. 62/E del 1° agosto 2002 e la risposta n. 16 del 28 settembre 2018.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di sedi e consolati esistenti in Italia
Modello 181 US con attestazione Ministero Affari Esteri
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di sedi e consolati in altri Paesi UE
In alternativa al Modello 181 US, è possibile utilizzare il Certificato di esenzione Iva e accise riportato nell’allegato II al Regolamento  n. 282/2011/CE, con attestazione della competente Autorità del Paese Ue ospitante. 
 
  • Cessioni di beni con invio in Paesi extra UE
Prova avvenuta esportazione a mezzo cassetto doganale o MRN
b)Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;NB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione, cfr. la Risoluzione n. 280/E del 4 ottobre 2007. Con sentenza della Corte di Cassazione n. 14505 del 9 maggio 2022, è stata negata l’agevolazione alla vendita di vini in bottiglia nei confronti del personale civile e militare appartenente alla base USA di Aviano in quanto non correlata all’espletamento delle funzioni istituzionali di difesa comune.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di Comandi etc. esistenti in Italia o in altri Paesi UE;

     

Specifica attestazione (articolo 66, comma 21, del Dl n. 331/1993).
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 

 
 
  • Cessioni di beni nei confronti di Comandi etc. esistenti in Paesi extra UE;
Prova avvenuta esportazione a mezzo cassetto doganale o MRN
b-bis)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

NB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione cfr. la Circolare n. 8/E del 6 aprile 2023.


Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 
 

b-ter)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività  dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune; 

Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione cfr. la Circolare n. 8/E del 6 aprile 2023.

Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante. 

c)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa; 
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di organismo avente sede in Paesi UE diverso da quello del soggetto cedente/prestatore
Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.
 
  • Cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti degli Uffici in Italia della Commissione Europea
Secondo autorevole dottrina (Renato e Alessandro Portale, Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, 2025, p. 1958): non necessitano particolari documenti probatori; il beneficio è riconosciuto in senso oggettivo.
c-bis)le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; 

Risultano mancare specifiche indicazioni. 

Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato II al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.
 

d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;Non risultano particolari documenti probatori; il beneficio è riconosciuto in senso oggettivo. Dovrebbe essere sufficiente la documentazione contrattuale.
e)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;Attestazione idonea a confermare il diritto di beneficio
f)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

NB: Riguardo all’ambito applicativo dell’agevolazione cfr. la risposta a interpello n. 256 del 17 luglio 2019, risposta a interpello n. 45 del 19 gennaio 2021 e risposta a interpello n. 495 del 5 ottobre 2022.

Riguardo alla documentazione, Certificato di esenzione Iva e accise riportato in allegato al Regolamento n. 282/2011, con attestazione competente Autorità del Paese Ue ospitante.

 

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11/06/2025 - 14:00

Aggiornato il: 11/06/2025 - 14:00

10.9 - Operazioni con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano


L’articolo 71 del Dpr n. 633/1972, afferma che:
“Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo - vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati  (…)”.

Vendita a clienti della Repubblica di San Marino

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Sotto il profilo dell’Iva, le regole da osservare nei rapporti con la Repubblica di San Marino sono dettate dal Dm 21 giugno 2021.

Sotto il profilo delle accise, l’articolo 1 del D.Lgs. N. 504/1995 (TUA) afferma che:
“3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;(…)”.

In pratica, il territorio della Repubblica di San Marino (RSM), sotto il profilo accise, viene considerato territorio dello Stato Italiano.
Nella Repubblica di San Marino non risultano essere presenti imprese che vendono vino e altre bevande alcoliche all’ingrosso o al dettaglio, operanti come deposito fiscale o destinatario registrato. 
Le imprese dotate di codice d’accisa (ad esempio: per commercio di prodotti petroliferi) hanno un codice di accisa rilasciato dalla Dogana di Bologna e versano l’accisa a favore dello Stato italiano.

Per le spedizioni di vino e di altre bevande alcoliche a clienti della RSM, risulta che:

  • NON è possibile appoggiare la spedizione su un codice d’accisa della RSM;
  • NON è possibile emettere l’e-AD;
  • Occorre vendere i prodotti ad “accisa assolta” ed emettere i documenti previsti per la circolazione nazionale.

Nella presente scheda vengono esaminate solo le vendite nei confronti di operatori economici della Repubblica di SM.
Per quanto riguarda la vendite nei confronti di consumatori finali della Repubblica di SM, ci si limita ad affermare quanto segue:

  • L’articolo 38 quater del Dpr n. 633/1972 - Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea, con trasporto dei beni all’estero da parte dei turisti stessi, non trova applicazione nei rapporti con i consumatori finali della Repubblica di SM; le relative cessioni sono quindi da considerare come cessioni interne all’Italia, con le relative conseguenze fiscali (applicazione dell’Iva, etc.);
  • Nel caso di vendita a distanza nei confronti di consumatori finali della Repubblica di SM, sino ad una determinata soglia annuale (28.000,00 euro) viene applicata l’Iva italiana, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta monofase della Repubblica di SM; oltre tale soglia l’impresa italiana venditrice deve registrarsi presso l’Ufficio Tributario della Repubblica di SM e applicare l’imposta monofase di tale Paese.
     

ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE

In caso di vendita di vino o di bevande alcoliche nei confronti di operatori economici della Repubblica di SM, occorre svolgere la seguente procedura:

  • Il cliente della RSM trasmette all’impresa italiana il proprio numero identificativo fiscale (si tratta del C.O.E. – Codice Operatore Economico); tale numero può essere anche contenuto nell’ordine di acquisto ed è verificabile mediante accesso al Registro delle Imprese della Repubblica di San Marino;
  • L’impresa italiana predispone il DDT  (Documento di Trasporto) in 2 esemplari (in 3 esemplari se il trasporto è eseguito da un vettore) con indicazione della causale del trasporto (come suggerito dalla Circolare 16 settembre 1996, n. 225/E, punto 2.5). Sul DDT, oltre al numero, occorre indicare i dati previsti dal Dpr n. 472/1996 (data, generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti);
  • IT emette fattura elettronica nei confronti del cliente della Repubblica di SM, per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8/1/a e dell’articolo 71 del Dpr n. 633/1972 e la trasmette allo SDI, indicando sulla stessa:
    •    Il numero e la data della fattura elettronica
    •    Il numero identificativo comunicato dal cliente della Repubblica di San Marino (COE di 5 cifre); senza indicare SM;
    •    Il codice destinatario: “2R4GTO8 “
    •    Il Tipo di documento:  TD24
    •    La data di effettuazione dell’operazione di cessione 
    •    Il riferimento al numero e alla data del DDT
    •    La natura dell’operazione: N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino
    •    Etc.
    NB: In dichiarazione Iva l’operazione considerata verrà rilevata nel rigo VE30, casella 4.
  • L’impresa italiana annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse articolo 23 del Dpr n. 633/1972; 
  • L’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino una  volta   verificato   il   regolare   assolvimento   dell'imposta (monofase) sull'importazione  convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito  del  controllo  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle entrate attraverso apposito canale telematico e trasmette la fattura al cliente della RSM. 
  • L’impresa italiana visualizza   telematicamente l'esito del  controllo  effettuato  dall'ufficio  tributario  di  San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a  disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta della propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. E’ possibile vedere oltre alla propria fattura inviata, anche la fattura elettronica convalidata dall’Ufficio tributario di San Marino. 
    NB: dal 1° luglio 2021, NON risulta più necessario trasmettere il Modello Intra cessioni.
  • Se entro i quattro mesi successivi all'emissione della  fattura, l’Ufficio  tributario  non  ne   ha   convalidato   la   regolarità, l'operatore economico italiano, nei trenta giorni  successivi  emette nota di variazione per addebito dell’Iva, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Dpr n. 633/1972, senza  il  pagamento  di sanzioni e interessi.

Riguardo alla CONVALIDA, nel Provvedimento Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021 viene affermato che:
“3. Cessioni di beni verso San Marino (art. 2 decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021) 
3.1 Attraverso i servizi di consultazione di cui al punto 2, nel caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino. 
3.2 In caso di esito negativo del controllo da parte dell’Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta ed è operata la variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. “
Alla luce di tale affermazione è da ritenere che l’esito di cui si parla sia quello indicato sulla fattura riportata nel portale “FATTURE E CORRISPETTIVI” dell’Agenzia delle Entrate:
Esito: Fattura vidimata.  

Vendita a clienti dello Stato della Città del Vaticano

Comprende gli enti, i dicasteri, le direzioni, i servizi, gli uffici e le aree ove hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati dalla Convenzione Doganale Italo/Vaticana del 30/06/1930 (immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazione e tributi).
Il territorio dello Stato della Città del Vaticano è posto fuori:

  • dal territorio doganale unionale, come definito dal Regolamento (UE) n. 952/2013;
  • dal territorio Iva, come  definito dall’articolo 6 della Direttiva 2006/112/CE; norma  recepita nell’ordinamento italiano dall’art. 7, comma 1, lett. b) del DPR n. 633/1972;
  • e dal territorio accise, come definito dall’articolo 4 della Direttiva (UE) 2020/262, norma recepita nell’ordinamento italiano dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 504/1995.

Tra l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano, dal 1° agosto 1930, è in vigore una Convenzione doganale. 
Riguardo ai Rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, sino ad oggi, non è stato emanato alcun decreto attuativo.
Occorre quindi attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 71 del Dpr n. 633/1972.

Nel caso di cessione di bevande alcoliche nei confronti di clienti (operatori economici o consumatori finali) dello Stato della Città del Vaticano occorre osservare la seguente procedura: 

  • Auto-dichiarazione attestante diritto all’esenzione IVA con attestazione del Pontificium Opus a Propagatione Fidei;
  • Emissione dei documenti previsti per la circolazione nazionale;
  • Emissione fattura per operazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 71 e dell’articolo  8 del Dpr n.  633/1972;
  • Trasmissione dei dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.1;
  • Ritorno della fattura nazionale emessa recante il timbro rosso e la firma dell’addetto dell’Ufficio merci dello Stato del Vaticano, con attestazione di regolare entrata delle merci in Vaticano (“visto entrata”).

Al riguardo, la Risoluzione Min. Finanze 19.1.1976 n. 520877, afferma che:
“Oggetto: Esportazioni nello Stato della Città del Vaticano.

Nel far presente che alcune aziende sono fornitrici di birra ad Enti ed Organismi dello Stato della Città del Vaticano, è stato chiesto di conoscere le modalità che dette aziende debbono osservare per poter fruire, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni previste dalla normativa di tale tributo in materia di esportazioni.
Esaminata la questione, la scrivente deve preliminarmente osservare che le forniture di beni allo Stato della Città del Vaticano trovano la loro disciplina fiscale, ai fini dell'IVA, nell'art. 71 del DPR 26-10-1972, n. 633, modificato dal DPR 23-12-1974, n. 687, che prevede l'applicazione dei benefici previsti dai precedenti artt. 8 e 9 secondo modalità che debbono essere stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
Ora, poiché non v'è dubbio che le forniture in questione si concretano in operazioni di esportazioni e che, in quanto tali, le stesse rientrano nel campo applicativo delle agevolazioni stabilite dai citati artt. 8 e 9, si ritiene sufficiente, in attesa dell'emanazione del suaccennato decreto ministeriale, che, ai fini di dette agevolazioni, gli operatori interessati dimostrino l'avvenuta introduzione dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano mediante apposizione, da parte delle competenti autorità vaticane, del "visto di entrata" dei beni stessi sul duplo della fattura in possesso del venditore nazionale, analogamente, del resto, a quanto richiesto in passato ai fini della cessata IGE.”.  

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11/06/2025 - 14:03

Aggiornato il: 11/06/2025 - 14:03

10.10 - Operazioni di triangolazione


Aspetti di carattere generale

L’articolo 8, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 afferma che:

"Costituiscono cessioni all'esportazione: a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni (…);"

L’articolo 58 del Dl n. 331/1993, afferma che:

"1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni".

Condizioni da soddisfare al fine di poter realizzare un'operazione di triangolazione:

  • Il cessionario italiano (promotore dell’operazione di triangolazione) deve incaricare il cedente italiano a inviare i beni all’estero “a cura o a nome del cedente”;
  • Il cedente italiano deve cedere i beni al proprio cliente italiano (promotore dell’operazione di triangolazione), organizzando e pagando il trasporto della merce all'estero;
  • I beni non devono entrare nella disponibilità del cessionario italiano (promotore dell’operazione di triangolazione);
  • I beni devono andare all’estero a titolo definitivo (e non solo per subire lavorazioni, etc., con ritorno degli stessi in Italia).

Se le condizioni sopra indicate vengono rispettate, entrambi i soggetti italiani pongono in essere una CESSIONE NON IMPONIBILE, rispettivamente:

  • ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a del Dpr n. 633/1972, nel caso di invio dei beni in Paese extra Ue;
  • ai sensi dell’articolo 58 (per il cedente italiano) e dell’articolo 41 comma 1 lettera a del Dl n. 331/1993 (per il cessionario italiano - promotore dell’operazione di triangolazione), nel caso di invio dei beni in altro Paese Ue. 

Riguardo a tale ultima operazione si osserva che, in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni comunitarie sulle operazioni a catena (Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre  2018), a partire dal 1° gennaio 2020, l’applicazione dell’articolo 58 del Dl n. 331/1993 (il quale, secondo l’Agenzia delle entrate, presuppone che il trasporto dei beni all’estero sia a carico del primo cedente della catena – IT1), è suscettibile di causare contestazioni da parte dell’Autorità fiscale del Paese di destinazione nei confronti del promotore dell’operazione IT2. In pratica, tale Autorità fiscale può sostenere che essendo la cessione con trasporto quella posta in essere da IT1 nei confronti di IT2, quest’ultimo avrebbe dovuto identificarsi nel Paese di arrivo dei beni al fine di svolgere la procedura acquisti intracomunitari, e nei Paesi che per le cessioni interne  di beni non prevedono il reverse charge (ad esempio, la Germania), emettere fattura con Iva nei confronti del cliente finale.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni è consigliabile che il trasporto sia posto a carico di IT2 e che IT1 venda i beni con resa EXW o FCA, emettendo fattura con Iva o per operazione non imponibile articolo 8/1/c del Dl n. 331/1993 (nel caso in cui IT2 abbia trasmesso dichiarazione d’intento).

Nel seguito, per completezza, si procede comunque a descrivere tale procedura ritenuta rischiosa per il promotore dell'operazione triangolare.

Ai fini delle accise le relative procedure devono essere svolte dal primo cedente italiano

Beni inviati in altro Paese UE (procedura rischiosa, per IT2, nel Paese di arrivo)

Esempio: Società italiana IT2 vende vino a clienti di altro Paese Ue dando incarico ai suoi fornitori, Piccoli Produttori di vino IT1, di inviarlo direttamente a tali clienti.

Procedura:

  • Il cliente estero soggetto passivo d’imposta (ristoranti, enoteche, etc.) ordina il vino alla società italiana IT2;
  • La società italiana IT2 indica al cliente estero gli estremi dello speditore della merce, ai fini accise (piccolo produttore);
  • Il cliente estero deve chiedere alla propria Autorità fiscale l’autorizzazione al ricevimento della partita di vino (“destinatario registrato occasionale”) garantendo il pagamento dell'accisa dovuta nel Paese di destinazione; l'Autorità fiscale attribuisce un codice d'accisa temporaneo al cliente estero e rilascia la prevista autorizzazione; il cliente estero invia l’autorizzazione alla società italiana IT2;
  • La società italiana IT2 dà incarico al piccolo produttore IT1 di inviare il vino all’estero e gli rigira copia dell’autorizzazione inviata dal cliente;
  • Il piccolo produttore IT1 spedisce il vino all’estero, con emissione del modello MVV-E,  recante in allegato la copia dell’autorizzazione; emette fattura elettronica nei confronti della società italiana (non imponibile articolo 58 del Dl n. 331/1993);
  • La società italiana IT2, verifica l’esistenza e la correttezza del numero identificativo Iva comunicato dal cliente estero ed emette fattura nei confronti del cliente estero per “operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a, del Dpr n. 331/1993; essa, in virtù di tale operazione, si crea un plafond libero pari al margine realizzato e un plafond vincolato pari al costo della merce;
  • La società italiana IT2 presenta il modello Intra 1 bis;
  • Il Piccolo Produttore IT1 e la società italiana IT2 devono entrare in possesso delle prove di cessione intracomunitaria;
  • La società italiana IT2 trasmette i dati della fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2;
  • Il Piccolo Produttore IT1 entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento presenta la distinta delle spedizioni fatte verso altro Paese Ue.
     

Invio dei beni in Paese extra UE
Continua, invece, ad essere pienamente valida, secondo le vecchie modalità, l’operazione di triangolazione in esportazione.

Procedura:

  • Commerciante italiano di vino ALFA SRL, a seguito di trattativa con cliente USA e con un produttore italiano di vino BETA SRL,  stipula il contratto di fornitura con il cliente USA; resa DAP aeroporto JFK New York;
  • ALFA SRL acquista la merce da BETA SRL, con la condizione Incoterms 2020  DAP aeroporto JFK New York, dando incarico allo stesso di inviarla in tale luogo;
  • BETA SRL stipula il contratto di trasporto aereo + il contratto di assicurazione trasporto merci da Milano Malpensa all’aeroporto JFK New York;
  • ALFA SRL emette fattura di cessione all’esportazione nei confronti dell’impresa USA, per operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972;
  • ALFA SRL prende contatto con lo spedizioniere doganale, incaricandolo di svolgere la procedura doganale di esportazione;
  • ALFA SRL  invia allo spedizioniere doganale la fattura di vendita nei confronti del cliente USA e la restante documentazione (certificato di origine, certificato di analisi, etc.)
  • Lo spedizioniere doganale carica nel sistema AIDA la dichiarazione di esportazione, indicando: 
    o    Come Ufficio Doganale di esportazione,  la Dogana di Torino;
    o    Come Ufficio Doganale di uscita, la Dogana di Malpensa Centrale;
    o    L’informazione (“stringa”) che la merce è stata fornita da BETA SRL , fattura n. … del ….;
  • Il vettore terrestre ritira la merce presso BETA SRL e la porta alla Dogana di Torino; 
  • BETA SRL  emette fattura elettronica di cessione e DDT; sul DDT indica: 
    o    Cedente: estremi di BETA SRL;
    o    Cessionario: estremi di ALFA SRL;
    o    Causale: merce destinata all’esportazione negli USA – esportazione triangolare;
    o    Descrizione: merce consegnata per ordine e conto di ALFA SRL.
  • La Dogana di Torino emette il DAE e lo consegna al trasportatore terrestre;
  • Il trasportatore terrestre trasporta la merce a Milano Malpensa ed esibisce il DAE alla Dogana di Malpensa (relativamente al DAE è prevista la sua soppressione; presumibilmente verrà sostituito da un QR code);
  • La Dogana legge (a mezzo scanner) l’MRN e trasmette il risultato di uscita alla Dogana di Torino e il messaggio IVISTO allo spedizioniere doganale e all’esportatore ALFA SRL, con caricamento nel suo cassetto doganale; in futuro, presumibilmente verrà anche trasmesso al primo cedente (nel caso specifico BETA SRL), con caricamento nel suo cassetto doganale;
  • ALFA SRL trasmette il DAE a BETA SRL, la quale esegue la ricerca del risultato di uscita a mezzo MRN, stampa il medesimo e lo tiene agli atti;
  • BETA SRL annota sul registro delle fatture emesse e in contabilità generale la fattura emessa nei confronti di ALFA SRL.
  • ALFA SRL annota sul registro degli acquisti e in contabilità generale la fattura emessa nei suoi confronti da BETA SRL;
  • ALFA SRL annota sul registro delle fatture emesse e in contabilità generale la fattura emessa nei confronti del cliente USA. 
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11/06/2025 - 14:06

Aggiornato il: 11/06/2025 - 14:06

10.11 - Invio di bevande alcoliche all’estero tramite call off stock


Aspetti di carattere generale

Nella pratica degli affari hanno raggiunto un’ampia diffusione i casi di imprese italiane che inviano beni ai propri clienti esteri con passaggio della proprietà degli stessi (beni) all’atto del prelievo da parte dei clienti medesimi.
E così pure i casi di imprese italiane che ricevono beni inviati dai propri fornitori esteri con passaggio della proprietà dei beni all’atto del loro prelievo.
L’Agenzia delle Entrate italiana, riguardo ai contratti in argomento, nelle Risoluzioni pronunciate sino al 31 dicembre 2019, ha sempre fatto riferimento alla nozione di “consignment stock”.
Nelle Risoluzioni successive, in genere, ha invece fatto riferimento alla nozione di «call off stock».
In base a tale contratto, i beni vengono inviati al cliente estero con effetto traslativo sospeso sino all’atto del prelievo da parte del cliente stesso: i beni sono a disposizione del cliente estero ricevente. Viceversa nel caso di fornitori esteri.
Il contratto di call off stock, sotto il profilo giuridico, presenta notevoli affinità con il contratto estimatorio di cui all’articolo 1556 del codice civile.
Secondo tale norma: “Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”. 
Sotto il profilo civilistico si tratta comunque di un contratto atipico, in quanto non espressamente previsto dal nostro codice civile.

Rapporti con clienti di altri Paesi Ue
Evoluzione della normativa

In ambito comunitario, sino al 31 dicembre 2019 sotto il profilo fiscale, la gestione del contratto presentava notevoli differenze tra i singoli Paesi Ue:

  • alcuni Paesi prevedevano l’obbligo di apertura di una posizione Iva in loco da parte del fornitore italiano: Danimarca, Estonia, Grecia, Malta (salvo specifica autorizzazione), Polonia (per i beni oggetto di semplice rivendita a terzi), Portogallo, Spagna (se il cliente non era disponibile a svolgere la procedura di acquisto intracomunitario all’atto del ricevimento dei beni) e Svezia;
  • Altri Paesi prevedevano l’obbligo di apertura della posizione Iva nel caso in cui la merce «ruotava» lentamente: Austria (se la merce veniva prelevata oltre 6 mesi dall’arrivo) e Francia (se la merce veniva prelevata oltre 3 mesi dall’arrivo);
  • Altri Paesi ancora, nel rispetto delle regole previste, non obbligavano il fornitore italiano ad aprire una posizione Iva in loco: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania (a partire dal 2018, a determinate condizioni), Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia (nel caso di beni destinati a subire un processo di trasformazione industriale o da utilizzare per prestazioni di servizi), Regno Unito (ante BREXIT) , Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

In data 4 dicembre 2018 viene emanata la Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, che modifica la Direttiva 2006/112/CE, e inserisce nella stessa (oltre ad altre norme) l’articolo 17-bis, che detta disposizioni in merito al contratto di call off stock.
Tali disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2020.
L’Italia ha recepito tale Direttiva con circa 2 anni di ritardo, con il DLgs. 5.11.2021 n. 192, entrato in vigore a partire dal 1° dicembre 2021. 
Tale decreto ha introdotto nel Dl n. 331/1993 gli articoli 38 ter e 41 bis,  
La Commissione UE nel mese di dicembre 2019 ha reso disponibili le Note esplicative "2020 Quick Fixes", la cui versione italiana è stata pubblicata nel mese di marzo 2020.

Il contratto in argomento, sotto il profilo dell’Iva, può essere gestito con l’adozione di una delle seguenti due diverse procedure operative:  

  • Procedura semplificata: avvalendosi delle disposizioni in tema semplificazione fiscale di cui all’articolo 17-bis della Direttiva 2006/112/CE, le quali consentono di gestire il contratto senza apertura di una posizione Iva nel Paese di destinazione;
  • Procedura tradizionale: aprendo una posizione Iva nel Paese del cliente di altro Paese Ue.  

Condizioni da rispettare al fine di poter adottare la procedura semplificata 
Al fine di consentire all’impresa italiana di applicare la procedura semplificata, devono essere soddisfatte alcune condizioni di carattere generale:

  • sia il fornitore che l'acquirente destinatario devono essere soggetti passivi (e cioè operatori economici identificati ai fini Iva nei rispettivi Paesi); 
  • il fornitore non deve aver stabilito la sede della propria attività economica né deve disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati; 
  • i beni sono trasportati da uno Stato membro a un altro Stato membro allo scopo di esservi ceduti, in una fase successiva all'arrivo, a un acquirente destinatario (con il quale è stato stipulato uno specifico contratto di call off stock); 
  • i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro di destinazione dal fornitore o da un terzo che agisce per suo conto;
  • il fornitore deve registrare la spedizione/il trasporto dei beni nell’apposito registro di cui all’articolo 54-bis del Regolamento UE 282/2011 e dell’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993; 
  • il fornitore indica il numero di identificazione IVA dell'acquirente destinatario nel proprio elenco riepilogativo (solo tale dato, non il valore dei beni) presentato per il periodo in cui ha luogo il trasporto di detti beni;  per l’Italia si tratta del Modello INTRA 1-SEXIES;
  • l'identità e il numero identificativo IVA dell'acquirente destinatario sono noti al fornitore al momento dell'inizio della spedizione o del trasporto (e sono stati quindi indicati nel relativo contratto di call off stock); 
  • i beni devono essere prelevati entro 365 giorni dal loro arrivo nel Paese estero; per la gestione di tale termine viene (da sempre) utilizzata la regola FIFO – First In First Out; al fine di rispettare la regola in argomento è opportuno inserire in contratto una clausola idonea a prevedere che all’avvicinarsi di tale termine (ad esempio: superati i 360 giorni di giacenza) i beni in giacenza (che hanno superato tale termine) si considerano prelevati;
  • i beni giacenti in regime di call off stock devono essere venduti solo al cliente estero con il quale è stato stipulato il relativo contratto; NON possono quindi essere ceduti a clienti dello stesso Paese o di altri Paesi Ue o di Paesi extra Ue; 
  • se tali beni vengono rifiutati dal cliente (in quanto, ad esempio non conformi), gli stessi devono essere fatti ritornare in Italia.

In caso di mancato rispetto di una o più delle condizioni sopra indicate, l’impresa italiana NON è (o cessa dall’essere) abilitata a utilizzare le disposizioni in tema di semplificazione e, al fine di gestire il relativo contratto, deve aprire una posizione Iva nel Paese del cliente estero.

Nel seguito ci si limita a descrivere la procedura semplificata, essendo quella di maggiore utilizzo per le imprese italiane.

Sotto il profilo delle accise, la procedura deve essere integrata in funzione della posizione fiscale dei soggetti tra i quali viene svolta l’operazione:

  • spedizione eseguita da piccolo produttore di vino; il medesimo deve emettere l’MVV-E nei confronti di un deposito fiscale o di un destinatario registrato del Paese di destinazione;
  • spedizione eseguita da deposito fiscale: il medesimo deve emettere l’e-AD nei confronti di un deposito fiscale o di un destinatario registrato del Paese di destinazione;
  • spedizione eseguita da deposito commerciale- speditore certificato: il medesimo deve emettere l’e-DAS nei confronti di un destinatario certificato.

Svolgimento della procedura semplificata
La procedura semplificata viene svolta come segue:

  • stipula di contratto scritto di call off stock con il cliente estero (prevedendo nello stesso che la gestione fiscale del contratto viene eseguita applicando la procedura semplificata prevista dall’articolo 17-bis della Direttiva 2006/112/CE e dalle rispettive norme nazionali (per l’Italia: articolo 41-bis del Dl n. 331/1993): NO posizione Iva in loco; il contratto deve prevedere  CHI FA COSA;
  • invio al cliente estero della merce prevista in contratto (consigliabile la resa DAP); ai fini della prova di cessione intracomunitaria, raccolta e tenuta agli atti dei documenti relativi al trasporto (ad esempio, trasporto terrestre: 
    •    DDT con causale non traslativa firmato dal conducente dell’automezzo;
    •    lettera di vettura internazionale CMR con timbro e firma dell’impresa italiana mittente e del vettore;
    •    al momento del pagamento della fattura relativa al trasporto, occorre raccogliere e tenere agli atti la fattura del vettore e il documento bancario a conferma del pagamento stesso (completamento delle prove di cessione intracomunitaria).
    Nel caso di spedizione da parte di deposito fiscale o da speditore certificato, la nota di ricevimento vale come prova di cessione intracomunitaria.
  • annotazione della merce inviata sull’apposito registro di carico /scarico articolo 54 bis del Regolamento UE 282/2011 e dell’articolo 50, comma 5-bis, del Dl n. 331/1993; la merce resta di proprietà dell’impresa italiana sino al momento del prelievo;
  • con riferimento al periodo di spedizione dei beni deve essere presentato il Modello Intra 1-SEXIES, al fine di segnalare l’identità del cliente al quale i medesimi sono trasferiti; 
  • Il cliente riceve la merce e la deve custodire con la diligenza del depositario (ed, eventualmente, se previsto in contratto, deve coprire i rischi di furto, incendio, bagnamento, etc. mediante un contratto di assicurazione);
  • Il cliente deve annotare i beni sull’apposito registro di carico / scarico di cui all’articolo 54 bis del Regolamento Ue 282/2011; 
  • Il prelievo deve avere luogo entro il termine previsto in contratto o, se più breve, entro il termine previsto dalle norme di legge (12 mesi dall’arrivo); per la gestione dei prelievi viene, generalmente, utilizzata la regola FIFO
  • Eseguito il prelievo lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all’impresa italiana (anche in via riepilogativa settimanale, quindicinale, mensile); utile la gestione a distanza mediante accesso dell’impresa italiana al sistema informativo del cliente;
  • Sotto il profilo della normativa Iva italiana, con riferimento al prelievo (in genere, con riferimento ai prelievi eseguiti nel corso di un determinato mese solare o di un intervallo temporale più breve: settimana, quindicina, etc.), viene posta in essere una cessione intracomunitaria di beni, con conseguente obbligo di:
    •    emettere fattura di cessione intracomunitaria, per operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 41/1/a del Dl n. 331/1993;
    •    scaricare il registro di carico / scarico di cui all’articolo 54 bis del Regolamento UE 282/2011;
    •    presentare il modello Intra cessioni (Intra 1-bis), sia ai fini fiscali che ai fini statistici;
    •    trasmettere allo SDI  i dati della fattura con il codice destinatario XXXXXXX, natura operazione N3.2;
  • L’impresa cliente svolge la procedura acquisti intracomunitari;
  • L’impresa cliente deve pagare la fattura entro un determinato termine;
  • Gestione dell’eventuale modifica dei prezzi di listino;
  • Gestione degli eventuali resi e degli inventari rotativi e/o periodici con gestione delle eventuali discordanze;
  • Cessazione del rapporto e gestione della merce residua.
  • Etc. 

Rapporti con clienti di Paesi extra Ue

Nei rapporti con clienti di Paesi extra Ue, la procedura adottabile è stata descritta dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005.
L’applicazione di tale procedura richiede tuttavia una verifica preventiva della normativa in vigore nel Paese di destinazione:

  • Alcuni Paesi possono pretendere l’identificazione ai fini Iva in loco da parte dell’impresa italiana (è, ad esempio, il caso della Gran Bretagna);
  • Altri presentano una normativa complessa che, per il cliente estero, può rendere conveniente l’utilizzo del deposito doganale;
  • Etc.

In base alla risoluzione n.58/2005 la procedura si svolge come segue:

  • stipula di contratto scritto di call off stock;
  • l’impresa italiana dichiara i beni in esportazione definitiva, in base al prezzo di futura vendita, con esibizione in dogana (italiana) di semplice lista valorizzata / fattura pro-forma;
  • l’impresa italiana annota i beni su apposito registro di carico / scarico tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 633/1972;
  • i beni giunti nel Paese estero vengono dichiarati:
    per l’importazione definitiva a nome dell’impresa estera. La dogana del Paese estero rilascia bolletta di importazione definitiva a nome dell’impresa estera, con riscossione dell’eventuale dazio, delle imposte statali sui consumi, dei diritti, ecc. previsti dalla normativa doganale e fiscale del Paese estero;
    oppure
  • per l’introduzione in deposito doganale / zona franca (soggetto depositante: impresa estera cliente), senza riscossione di diritti;
  • I beni, a seconda della soluzione adottata, vengono immagazzinati: 
    •    nel deposito ordinario dell’impresa estera o presso un operatore logistico;
    •    nel deposito doganale / zona franca, dove restano «allo stato estero»..
  • Riguardo al prelievo dei beni:
    •    Soluzione deposito ordinario: nel momento in cui l’impresa italiana riceve notizia dell’avvenuto prelevamento dei beni da parte dell’impresa estera (con conseguente passaggio della proprietà degli stessi),  emette fattura di vendita non imponibile all’ IVA ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera a), del DPR 633/1972 e scarica il registro di carico / scarico; tale operazione concorre a formare il volume d’affari e il plafond; il prelevamento deve avere luogo entro 365 giorni dall’invio della merce al cliente estero;
    •    Soluzione deposito doganale/ zona franca: in linea generale, l’impresa estera per poter estrarre i beni dal deposito doganale / zona franca, deve disporre della fattura di acquisto degli stessi; essa deve pertanto comunicare all’impresa italiana l’intenzione di prelevare i beni; per il resto vale quanto affermato per il deposito ordinario;
  • al termine dell’esercizio l’impresa italiana prende in carico nel bilancio  la rimanenza di beni esistente all’estero.

Prove di avvenuta esportazione:

L’impresa italiana deve periodicamente (almeno annualmente) eseguire un raccordo tra:

  • I beni inviati all’estero, dichiarati in esportazione definitiva in base a lista valorizzata / fattura pro-forma, con le ordinarie prove di esportazione (“risultato di uscita” tramite messaggio IVISTO o tramite accesso al sito ADM e con interrogazione a mezzo MRN), come da annotazioni eseguite sul registro di carico e scarico;
  • I beni successivamente ceduti con fatture emesse senza applicazione dell’Iva (“operazioni articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972”); al riguardo si ricorda che deve essere rispettato il limite temporale dei 365 giorni dalla spedizione della merce (di cui all’articolo 6 del Dpr n. 633/1972) o il minor limite fissato in contratto. Regola FIFO. 
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16/06/2025 - 15:21

Aggiornato il: 16/06/2025 - 15:21

11 - Etichettatura delle bevande alcoliche


Le disposizioni che riguardano l’etichettatura hanno lo scopo di informare in modo chiaro il consumatore, e contemporaneamente consentono alle aziende produttrici di proporre i loro prodotti seguendo un modello di presentazione uniforme.

Esistono regole che cambiano a seconda del Paese in cui avviene la commercializzazione, in base anche a come vengono classificati merceologicamente i prodotti, secondo standard che possono variare da Paese a Paese.

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22/04/2021 - 16:14

Aggiornato il: 22/04/2021 - 16:14

11.1 - Classificazione merceologica bevande alcoliche Italia ed UE


Per bevande alcoliche si intendono le bevande con un contenuto variabile di alcol, in genere superiore a 1,2 % vol.

Risulta indispensabile procedere ad un’ identificazione esatta del prodotto per poter applicare in modo corretto le disposizioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie.  La classificazione merceologica segue quanto prescritto nelle leggi che regolano la commercializzazione delle bevande alcoliche.

Nell’UE è presente la libera circolazione delle merci, che consente, in caso di assenza di disposizioni comunitarie specifiche, di vendere bevande alcoliche conformi alle regole del singolo Stato membro, salvo particolari vincoli di tutela della salute stabiliti dal Paese UE che riceve la bevanda alcolica.

Per i Paesi extra UE con cui sono presenti accordi bilaterali che riguardano anche bevande alcoliche, si attuano reciprocamente le disposizioni previste.

E’ possibile consultare i registri dei prodotti qualità sul sito dell’Unione europea:

eAmbrosia per i dati legali di registrazione per vini, bevande spiritose, vini aromatizzati: 
https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/

GI-view per l’elenco di tutte le indicazioni geografiche protette in UE (comprese quelle di Paesi extra UE con cui ci sono accordi di riconoscimento: 
https://www.tmdn.org/giview/
 

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19/07/2024 - 17:09

Aggiornato il: 19/07/2024 - 17:09

11.1.1 - Birra



Si ottiene dalla fermentazione alcolica, effettuata da lieviti Saccharomyces carlsbergensis o  Saccharomyces cerevisiae, di un preparato, detto mosto, preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento (oppure da altri cereali o da materie amidacee e zuccherine (in quantità < 40 % estratto secco del mosto) o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. Per la legge italiana esistono diverse denominazioni a seconda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:

DenominazioneCaratteristicheRiferimento
Birra analcolicaGrado Plato 3 – 8 
Titolo alcolometrico < 1,2 % vol
Art.2 Legge 1354/1962
Birra leggera o birra lightGrado Plato 5 – 10,5
Titolo alcolometrico  1,2 -3.5 % vol
Art.2 Legge 1354/1962
BirraGrado Plato > 10.5 
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol
Art.2 Legge 1354/1962
Birra specialeGrado Plato > 12.5
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol
Art.2 Legge 1354/1962
Birra doppio maltoGrado Plato > 14.5
Titolo alcolometrico  > 3,5 % vol
Art.2 Legge 1354/1962
Birra artigianaleProdotta in piccolo birrificio (indipendente, <200000 hl/annui)
Non pastorizzata, non microfiltrata
Art.35 comma 1 Legge 154/2016

 

E’ consentito aggiungere frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti caratterizzanti, da riportare nella denominazione di vendita (esempio “Birra alla castagna”, “Birra alla menta” ecc).

Oltre alle denominazioni legali sono presenti le classificazioni di tipo commerciale, basate sulla tipologia di lievito utilizzato e sulla tipologia di  fermentazione:
- Birre Ale, Saccharomyces cerevisiae ed alta fermentazione
- Birre Lager, Saccharomyces carlsbergensis e bassa fermentazione
- Birre Lambic fermentazione spontanea

 

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25/07/2024 - 15:52

Aggiornato il: 25/07/2024 - 15:52

11.1.2 - Vino


Si definisce a livello comunitario come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”. Oltre a questa definizione vengono fornite indicazioni relative alle categorie di prodotti vitivinicoli.

Sempre in UE sono riconosciuti come di qualità alcuni prodotti vitivinicoli, tutelati come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) con un disciplinare di produzione. In Italia è consentito identificare i vini DOP con le menzioni tradizionali ‘Denominazione di Origine Controllata’ (DOC) e ‘Denominazione di Origine Controllata e Garantita’ (DOCG), mentre per i vini IGP si può utilizzare ‘Indicazione Geografica Tipica’ (IGT).

La tutela di queste denominazioni è assicurata in Unione europea, mentre nei Paesi extra UE occorre un accordo bilaterale di riconoscimento.

Nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina e l’etichettatura. E’ possibile per questi vini adottare la dicitura “vino varietale”, seguito dal nome del vitigno utilizzato compreso nell’elenco delle varietà autorizzate e a specifiche condizioni.

Un’altra categoria prevista è quella dei prodotti vitivinicoli aromatizzati,  ossia i prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo che sono stati aromatizzati; sono classificati in : 

  • vini aromatizzati, tra cui il Vermouth
  • bevande aromatizzate a base vino, tra cui la Sangria
  • cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.


Per i vini aromatizzati sono previste le Indicazioni Geografiche (IG) che tutelano a livello comunitario i prodotti legati ad un determinato territorio: ad esempio in Italia è stato emanato il disciplinare di produzione del ‘Vermut di Torino’ o ‘Vermouth di Torino’.

Categorie prodotti vitivinicoli

Si riportano di seguito alcuni esempi di prodotti vitivinicoli, come definiti all’All. VII, parte II del Reg. UE 1308/2013.



Denominazione

 

Caratteristiche

 

Riferimento

Vino

Ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve

Titolo alcolometrico effettivo > 8,5 % vol (zone A e B)

Titolo alcolometrico effettivo > 9 % vol (altre zone tra cui Italia)

Titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol. (vino DOP o IGP)

Titolo alcolometrico totale <15 % vol, deroga sino a 20 %vol  

 

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino liquoroso

Ottenuto da mosto di uve parzialmente fermentato, vino, una loro miscela oppure mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi DOP o IGP

Titolo alcolometrico effettivo 15 - 22 % vol

Titolo alcolometrico totale >17,5 % vol (deroga per DOP e IGP)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante

Ottenuto da prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale delle cuvées > 8,5 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante di qualità

 

Ottenuto da prima o seconda fermentazione di uve fresche o mosto d’uva o vino con titolo alcolometrico totale delle cuvées > 9 %vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica dovuta alla fermentazione (sovrapressione > 3,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino spumante gassificato

Ottenuto da vino senza DOP o IGP

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica aggiunta o da fermentazione (sovrapressione > 3 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino  frizzante

Ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato con titolo alcolometrico totale > 9 %vol 

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica endogena (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino  frizzante gassificato

Ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato

Titolo alcolometrico effettivo > 7 % vol

Titolo alcolometrico totale > 9 % vol

Sviluppo alla stappatura di anidride carbonica totalmente o parzialmente aggiunta (sovrapressione 1 – 2,5 bar)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

Vino ottenuto da uve appassite

 

Ottenuto da uve essiccate al sole o all’ombra
 
Titolo alcolometrico totale > 16 % vol

Titolo alcolometrico effettivo >  9 % vol

Titolo alcolometrico naturale > 16% vol (o 272 g/l di zuccheri)

Allegato VII Parte II Reg.1308/2013

 

 

 

Vino varietale

Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno (vitigno (almeno l’85% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tale varietà) non provenienti da una zona specifica. Nell’Allegato IV del Decreto ministeriale del 13/08/2012 è riportato l’elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell’etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP.
Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.  
L’impresa che intende vantare il vitigno sull’etichetta di un vino senza DOP o IGP deve individuare un organismo di controllo tra quelli autorizzati dal Ministero ed comunicare tale scelta alla Regione e all’ICQRF.

 

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

 

Esistono disposizioni comunitarie (Regolamento UE 251/2014) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, soprattutto riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.

Prodotto

Caratteristiche

Vino aromatizzato*Prodotti vitivinicoli > 75 %  del volume totale
 
Eventuale aggiunta alcole, mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti
 
Titolo alcolometrico effettivo 14,5 - 22 % vol
 
Titolo alcolometrico totale > 17,5 % vol
Bevanda aromatizzata a base vino*

Prodotti vitivinicoli > 50 %  del volume totale

Senza aggiunta alcole (salvo se previsto)

Eventuale aggiunta mosto uve , mosto uve parzialmente fermentato, coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 4,5 – 14,5 % vol

Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli*

Prodotti vitivinicoli > 50 % del volume totale

Senza aggiunta alcole

Eventuale aggiunta coloranti e/o edulcoranti

Titolo alcolometrico effettivo 1,2 – 10 % vol

*  è possibile integrare le seguenti diciture riguardanti il tenore di zuccheri:
 extra secco o extra dryZuccheri < 30 g/l (e titolo alcolometrico totale > 15% vol. per i vini aromatizzati)
 secco o dryZuccheri < 50 g/l (e titolo alcolometrico totale > 16% vol. per i vini aromatizzati)
 semisecco o semi-dry  Zuccheri 50 – 90 g/l
 semidolce Zuccheri 90 – 130 g/l
 dolceZuccheri > 130 g/l

 

 

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20/09/2024 - 16:29

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:29

11.1.3 - Bevande spiritose


A livello comunitario (Regolamento UE 787/2019), si definiscono come bevande alcoliche destinate al consumo umano e aventi un titolo alcolometrico minimo di 15 % vol., con l’eccezione del liquore a base di uova, e che siano ottenute:
direttamente mediante l'uso di uno dei metodi seguenti, utilizzati singolarmente o in combinazione

distillazione
macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose

indirettamente mediante aggiunta, singolarmente o in combinazione, di uno qualsiasi dei seguenti:
- altre bevande spiritose,
- alcole etilico di origine agricola,
- distillati di origine agricola, 
- altri prodotti alimentari

L' elenco delle categorie di bevande spiritose è contenuto nell' Allegato I del sopracitato Regolamento UE 787/2019.


Anche per queste bevande alcoliche sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), legate cioè al Paese di origine e riconosciute a livello comunitario. Alcune bevande spiritose IG italiane sono ad esempio:
- grappa, 
- brandy italiano, 
- mirto di Sardegna, 
- genepì, 
ecc.
 

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20/09/2024 - 16:32

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:32

11.2 - Etichettatura Paesi UE


All’interno dell’UE esistono indicazioni comuni per l’etichettatura in generale (Regolamento UE 1169/2011) e in particolare per vino e bevande spiritose. Ogni singolo Stato può introdurre disposizioni specifiche da seguire ma che non ostacolano la vendita delle bevande alcoliche prodotte in un altro Paese membro.

Fatto salvo quanto specificatamente previsto per la quantità netta o da altre disposizioni, l’altezza del carattere utilizzato deve essere di almeno 1,2 mm, con rifermento alla lettera “x” (articolo 13 e Allegato IV del Regolamento UE 1169/2011).

Esiste inoltre l’obbligo di tradurre l’etichetta nella lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori dello Stato membro in cui avviene la commercializzazione, salvo diversamente previsto dalle specifiche normative di settore (es. vino).

Sono obbligatorie dal 1° gennaio 2023 per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia le informazioni per il corretto smaltimento. Per ciascuna componente separabile manualmente dell'imballaggio devono comparire:
•    codifica alfanumerica secondo la Decisione 129/97/CE, informazione che deve essere fornita dal produttore dell'imballaggio (es. GL 70, PAP 22, etc.)
•    indicazioni sulla raccolta di destinazione es. “raccolta vetro”, “raccolta metalli”, etc. oppure "raccolta differenziata - vetro"
È opportuno indicare anche le componenti a cui fanno riferimento le informazioni (es. bottiglia, tappo, etc.) e invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Nel caso delle bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 1,2 % vol. esiste l’obbligo di riportare nel medesimo campo visivo, cioè in modo che siano visibili con un’unica occhiata, senza dover ruotare o girare la confezione, le seguenti informazioni
 

denominazione della bevanda

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa

quantità netta

La quantità netta di una bevanda alcolica è espressa utilizzando come unità di volume il litro (l o L), il centilitro (cl o cL) o il millilitro (ml o mL). Al valore numerico deve fare immediatamente seguito l’unità di misura, simbolo o nome per esteso (ad es. 750 cl oppure 0,75 L).

Nel caso dei preimballaggi, prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità si esprime come quantità nominale. La quantità nominale è il volume indicato sull'imballaggio, corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere (cioè quantità media che un particolare imballaggio può contenere) e tiene conto delle tolleranze, previste dalle normative vigenti.

Preimballaggi Tipo CEE - le tolleranze ammesse sono riportate nella tabella contenuta nell' Allegato I del D.M. 27/02/1979, mentre per  

Preimballaggi nazionali (Tipo diverso da CEE)  è necessario consultare la tabella contenuta nell'articolo 5  "Tolleranze" del D.P.R. del 26/05/1980 n. 391

La cifra indicante la quantità deve avere un’altezza minima rapportata al contenuto nominale:

D.M. 27 febbraio 1979 – D.P.R. 391/80)
Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri    Altezza minima (mm)
Fino a 502
Da 50 a 2003
Da 200 a 10004  
Oltre 10006

Le suddette iscrizioni devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto e del titolo alcolometrico volumico effettivo.

 

titolo alcolometrico volumico effettivo

 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere riportato con non più di una cifra decimale.

Nell’Allegato XII del Regolamento UE 1169/2011 sono riportate le tolleranze consentite (positive o negative), che si applicano fatta salva l’incertezza di misura del metodo adottato:

Descrizione delle bevandeTolleranza positiva o negativa
1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva;0,5 % vol.  
2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5% vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva eventualmente frizzanti o spumanti; idromele.1 % vol.
3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;0,5 % vol.
4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume 0,3 % vol.

Viene prevista per il vino all’articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 una tolleranza positiva o negativa di 0,8 %vol in alcuni casi:

Vini DOP o IGP immagazzinati in bottiglie da oltre tre anni
Vini spumanti
Vini spumanti di qualità
Vini spumanti gassificati
Vini frizzanti
Vini frizzanti gassificati
Vini liquorosi
Vini di uve stramature

 

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29/07/2024 - 12:31

Aggiornato il: 29/07/2024 - 12:31

11.2.1 - Etichettatura birra


Non è prevista una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra.

Le indicazioni da riportare considerando il Reg. UE 1169/2011 e la normativa nazionale (Legge 1354/1962 e s.m.i.) sono:
•    denominazione della birra
•    titolo alcolometrico volumico effettivo
•    volume nominale
•    lotto di produzione
•    nome o ragione sociale e indirizzo completo del responsabile delle informazioni in etichetta
•    sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento (se diverso dal responsabile informazioni)
•    allergeni o sostanze che provocano intolleranza (es. “contiene orzo”), se presenti
•    termine minimo di conservazione (es. “da consumarsi preferibilmente entro il …”)
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti, se presente, accanto all’ingrediente in questione.
•    informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi
L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol., ma può essere riportato a titolo volontario. 
È possibile, a titolo volontario, riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 % vol.; tale informazione può limitarsi al valore energetico su 100 ml di prodotto, espresso in kJ e in kcal.
All’art. 21 della Legge 1354 del 1962 si precisa che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte a livello nazionale, purché sia dimostrata la destinazione all’esportazione.
 

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29/07/2024 - 12:36

Aggiornato il: 29/07/2024 - 12:36

11.2.2 - Etichettatura vino


Sono stabilite regole comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 33/2019) a cui sono state aggiunte disposizioni nazionali (es. Legge 238/2016).

È obbligatorio riportare nel medesimo campo visivo:

•    designazione della categoria (vino, vino spumante ecc.), che si può omettere nel caso di DOP o IGP
•    per i vini DOP o IGP l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” seguita dal nome della DOP o IGP, con le disposizioni previste nel disciplinare; può essere sostituita dalla menzione tradizionale (per l’Italia DOC, DOCG, IGT) o non riportata in circostanze specifiche, come ad esempio per Marsala, Asti e Franciacorta
•    titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol.
•    volume nominale
•    indicazione della provenienza (es. “Prodotto in …”)
•    indicazione dell’imbottigliatore e indirizzo (Comune e Stato); diventa il nome del produttore o venditore per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici
•    indicazione dell’importatore, se si tratta di vini importati
•    tenore di zucchero nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici
•    elenco degli ingredienti
•    dichiarazione nutrizionale
Sono da riportare obbligatoriamente, ma senza vincolo di collocazione:
•    annata di produzione delle uve per vini DOP (ad eccezione dei vini spumanti millesimati e vini frizzanti)
•    presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze, se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica
•    lotto
•    informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi

La dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti sono informazioni obbligatorie per il vino a decorrere dall’8 dicembre 2023. 

L'elenco degli ingredienti può essere fornito direttamente sull'imballaggio/etichetta apposta ad esso oppure per via elettronica (es. QR Code). Nel caso in cui l'elenco degli ingredienti sia fornito tramite strumento digitale l'indicazione relativa agli allergeni (es. "contiene solfiti") deve in ogni caso figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta apposta ad esso. 

La dichiarazione nutrizionale può essere riportata, in forma completa, direttamente sull’imballaggio/etichetta a esso apposta oppure può essere limitata al valore energetico, espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tal caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve comunque essere fornita per via elettronica (es. QR Code).
Se riportate per via elettronica, tali informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
I vini che sono stati prodotti prima dell'8 dicembre 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, anche se le etichette non recano le nuove informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale).

Rimane invece una scelta riportare le indicazioni facoltative:
•    nome di una o più varietà di vino, assimilabili ai vini varietali per i quali in Italia sono stabilite le varietà adottabili e le modalità per l’utilizzo della dicitura
•    tenore in zucchero per i vini per cui non esiste già l’obbligo
•    per DOP e IGP le menzioni tradizionali, quali ‘classico’, ‘superiore’, se previste nel disciplinare
•    il simbolo comunitario per i prodotti DOP e IGP
•    termini relativi a metodi di produzione
•    per i vini DOP il nome di un’area, “vigna”, se autorizzata

Per il vino biologico occorre attenersi alle disposizioni specifiche relative alle autorizzazioni e riportare le indicazioni previste: i riferimenti all’organismo di controllo deputato e autorizzato dal Ministero, il logo biologico UE e il luogo di coltivazione delle materie prime (es. “Agricoltura: Italia”).

Esistono infine indicazioni libere, che possono ad esempio riguardare la conservazione del vino, le caratteristiche organolettiche, i suggerimenti enogastronomici e la storia dell’azienda
 

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02/08/2024 - 10:49

Aggiornato il: 02/08/2024 - 10:49

11.2.3 - Etichettatura bevande spiritose


Sono presenti disposizioni comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento 787/2019) a cui si accompagnano disposizioni nazionali essenzialmente legate alle Indicazioni Geografiche di alcune bevande spiritose.

Le indicazioni obbligatorie sono:

•    denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel Regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche
•    titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
•    volume nominale
•    nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
•    sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’indirizzo dell’OSA responsabile
•    sostanze allergizzanti, se presenti. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. 
Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa o solfiti, qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l.
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
•    luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto
•    lotto di produzione
•    indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio
•    informazioni per lo smaltimento degli imballaggi

La normativa di settore prevede specifiche disposizioni per:
- le miscele (combinazione di bevande spiritose appartenenti a categorie diverse o una bevanda spiritosa e un distillato o alcole etilico di origine agricola)
- gli assemblati (combinazione di bevande spiritose della stessa categoria, ma diverse tra loro per metodo di produzione periodo di maturazione/invecchiamento o zona geografica di produzione 
- l’utilizzo di termini composti: termini che descrivono una bevanda alcolica, combinando una categoria di bevanda spiritosa con prodotti alimentari non alcolici

L’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente non è obbligatorio se il titolo alcolometrico effettivo supera 1,2 % vol., ma può essere riportato a titolo volontario. 

È possibile, a titolo volontario, riportare la dichiarazione nutrizionale: per le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico > 1, 2 % vol. tale informazione può limitarsi al valore energetico su 100 ml di prodotto, espresso in kJ e in kcal.

Nel caso delle bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: si tratta di disposizioni specifiche del settore di commercializzazione delle bevande alcoliche.

Le bevande spiritose devono essere munite dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 

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02/08/2024 - 10:56

Aggiornato il: 02/08/2024 - 10:56

11.2.4 - Etichettatura prodotti vitivinicoli aromatizzati


L’etichettatura di questi prodotti segue disposizioni comunitarie generali (Regolamento UE 1169/2011) e specifiche (Regolamento UE 251/2014), a cui si accompagnano disposizioni nazionali relative alle Indicazioni Geografiche.

Le indicazioni obbligatorie sono:
•    denominazione del prodotto vitivinicolo aromatizzato, da individuare secondo quanto previsto dal Regolamento UE 251/2014
•    titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
•    volume nominale
•    nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo
•    sede dello stabilimento del produttore o, se diverso, dell’imbottigliatore, se diversa dall’OSA responsabile
•    ingrediente caratterizzante evidenziato, se del caso. È definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione
•    lotto di produzione
•    informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi
•    elenco degli ingredienti
•    dichiarazione nutrizionale

L' elenco degli ingredienti può essere fornito direttamente sull'imballaggio/etichetta apposta ad esso oppure per via elettronica (es. QR Code). Nel caso in cui l'elenco degli ingredienti sia fornito tramite strumento digitale l'indicazione relativa agli allergeni (es. "contiene solfiti") deve in ogni caso figurare direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta apposta ad esso.

La dichiarazione nutrizionale può essere riportata, in forma completa, direttamente sull’imballaggio/etichetta a esso apposta oppure può essere limitata al valore energetico, espresso mediante il simbolo “E” per l'energia. In tal caso, la dichiarazione nutrizionale completa deve comunque essere fornita per via elettronica (es. QR Code).

Se riportate per via elettronica, tali informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.

I prodotti vitivinicoli aromatizzati che sono stati prodotti prima dell'8 dicembre 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte, anche se le etichette non recano le nuove informazioni obbligatorie (elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale).

Vige inoltre l’obbligo di riportare in etichetta il codice accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli imballaggi devono essere muniti dei contrassegni di Stato strutturati come fascette e rilasciati dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 

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04/09/2024 - 15:37

Aggiornato il: 04/09/2024 - 15:37

11.3 - Etichettatura Paesi extra-UE


Si riportano a titolo esemplificativo alcune indicazioni richieste da Paesi terzi per l’etichettatura delle bevande alcoliche, con riferimento ai singoli prodotti.

Si consiglia di consultare il sito dell’Unione Europea  Access2markets per ottenere un primo orientamento anche su accordi esistenti e verificare specifiche sui singoli prodotti consultando la sezione My Trade Assistant: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/home

Nel caso del vino da esportare è consentito, secondo quanto indicato nel Regolamento UE 33/2019, riportare in etichetta diciture differenti da quelle conformi alla normativa comunitaria, previa autorizzazione dello Stato membro e qualora siano previste dalla normativa del Paese terzo verso cui si esporta. In tal caso le indicazioni possono essere riportate in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione Europea.
Inoltre, occorre dimostrare di essere in grado di evitare che, nella gestione dei prodotti  destinati alla commercializzazione verso Paesi extra UE, si possano verificare per errore immissioni sul mercato nazionale o comunitario di prodotti etichettati secondo le disposizioni di un Paese extra UE.
Le disposizioni dettate dalle normative di settore si applicano anche nel caso delle bevande spiritose e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati prodotti nell’Unione Europea e destinati all’esportazione verso Paesi terzi.  I termini indicati per le singole categorie e per le indicazioni geografiche registrate non devono essere tradotti: occorre comunque verificare le disposizioni del Paese extra UE verso cui si esporta. 

Anche in questo caso è necessaria una gestione dei prodotti per evitare un’erronea destinazione al mercato nazionale o comunitario.
 

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02/08/2024 - 11:14

Aggiornato il: 02/08/2024 - 11:14

11.3.1 - Esempi Europa extra-UE


In generale occorre tradurre l’etichetta nella lingua del Paese, apponendola al posto o accanto all’etichetta originale. Si riportano alcuni esempi di richieste da espletare per esportare le bevande alcoliche.

Svizzera 

OID e Ordinanza 817.022.12

Per l’esportazione di vino in Svizzera devono figurare, nello stesso campo visivo, le seguenti informazioni:
•    la denominazione specifica del prodotto
•    il nome o la ragione sociale del produttore, del vinificatore, del negoziante, dell’importatore, dell’imbottigliatore o del venditore, corredato del rispettivo indirizzo
•    il Paese di produzione dei vini, sempre che esso non possa essere desunto dalla denominazione specifica o dal nome, dalla ragione sociale o dall’indirizzo del produttore;
•    il tenore alcolico
•    il volume nominale
•    la partita
•    l’indicazione «trattato con radiazioni ionizzanti» oppure «irradiato» nel caso in cui sia stato impiegato tale procedimento 
•    il tenore di zucchero residuo per litro per i vini spumanti

Sono inoltre obbligatorie, con collocazione libera, l’informazione relative alla presenza di allergeni (solfiti > 10 mg/l), se la presenza degli ingredienti interessati può essere individuata nel prodotto finale (i pittogrammi possono sostituire l’informazione scritta) e una menzione per le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono state ricavate da OGM

Si consiglia di consultare l’Ordinanza 817.022.12 per la definizione delle bevande alcoliche sul sito della Confederazione elvetica: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
 

Regno Unito


Per esportare bevande spiritose in Regno Unito è necessario riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

•    denominazione del prodotto (per la Gran Bretagna il riferimento è il Reg. CE 110/2008, mentre per l’Irlanda del Nord il Reg. UE 787/2019)
•    titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.
•    volume nominale
•    nome o ragione sociale dell’OSA responsabile; per la commercializzazione in Gran Bretagna tale soggetto deve avere la sede in UK oppure essere l’importatore 
•    allergeni
•    ingrediente caratterizzante evidenziato (QUID), se del caso 
•    lotto di produzione
•    indicazione relativa alla presenza di liquirizia per le bevande che contengono acido glicirrizico o il suo sale di ammonio

Nel caso del vino le informazioni sono pressoché le medesime previste per la commercializzazione in UE, ad eccezione delle nuove indicazioni (elenco degli ingredienti e della dichiarazione nutrizionale) e delle informazioni specifiche previste dalle normative nazionali. Per i prodotti venduti in Inghilterra, a partire dal 1° gennaio 2024, deve obbligatoriamente figurare il riferimento a un OSA stabilito in UK, nelle Isole del Canale oppure nell’isola di Man o, in sua assenza, all’importatore. Per il vino commercializzato con i riferimenti dell’importatore non è necessario riportare la qualifica “Importer” oppure “Imported by”.

È inoltre altamente consigliato, per quanto al momento non obbligatorio, riportare delle raccomandazioni sui limiti di alcol, l’indicazione delle unità di alcol per contenitore e le avvertenze sul consumo di alcol durante la gravidanza. 

Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili ai seguenti link:
https://www.gov.uk/guidance/labelling-spirit-drinks
https://www.gov.uk/government/publications/communicating-the-uk-chief-medical-officers-alcohol-guidelines 
 

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20/09/2024 - 16:36

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:36

11.3.2 - Esempi Asia


In generale occorre riportare le informazioni nella lingua locale. Seguono indicazioni riguardanti Cina, Giappone e Corea del Sud

Cina

Nell’attuale contesto normativo, il prodotto deve entrare in Cina con l’etichetta compilata secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Nel caso del vino, e delle bevande alcoliche per quanto pertinente, le bottiglie devono essere etichettate secondo la norma GB 7718-2011 (il precedente standard GB 10344-2005 è stato abrogato) che prevede le seguenti indicazioni:
•    brand/marchio
•    tipologia di prodotto (da individuare secondo lo standard raccomandato GB 15037-2006 per il vino)
•    Paese d’origine
•    elenco degli ingredienti
•    titolo alcolometrico volumico
•    nome e indirizzo del produttore o del distributore locale. È obbligatorio per i prodotti importati riportare nome e indirizzo di importatore, agente o distributore; non c’è l’obbligo di riportare nome e indirizzo del produttore, se indicato può non essere riportato in caratteri cinesi
•    data di imbottigliamento e durabilità (quest'ultima non è richiesta per il vino e per le bevande con gradazione alcolica superiore a 10% vol.)
•    volume netto
•    contenuto in zuccheri
•    numero di registrazione del produttore (GACC manufacturer registration)
•    avvertenze: riportare la dicitura relativa ai danni per la salute correlati al consumo di alcool (GB 2758).

L’etichetta deve riportare le indicazioni in cinese.
Nel GB/T 15037-2006 sono riportate le definizioni delle tipologie di vino, i parametri da considerare e i limiti da osservare.
 

Tabella Parametri Tipologie Tolleranza

Nel GB 15037-2006 sono riportate le definizioni delle tipologie di vino, i parametri da considerare e i limiti da osservare.

Parametro Tipologie e limitiTolleranza
Titolo alcolometrico effettivo  Tutte le tipologie di vino ≥ 7% vol± 1.0 % vol
Zuccheri totali espressi in glucosioTutte le tipologie di vino (limiti differenti a seconda della tipologia di vino)Differenti a seconda della tipologia di vino
Estratto seccoTutte le tipologie di vino (vino rosso ≥ 18.0 g/L, vino rosato ≥ 17.0 g/L, vino bianco ≥ 16.0 g/L)/
Acidità totaleTutte le tipologie di vino (valore da confrontare con il contenuto in zuccheri totali)/
Acidità volatileTutte le tipologie di vino ≤ 1.2 g/L/
Acido citricoTutte le tipologie di vino (tutti i vini esclusi i dolci ≤ 1.0 g/L, vini dolci ≤2.0 g/L)/
SovrapressioneVini spumanti (limiti differenti a seconda della tipologia di vino spumante)/
FerroTutte le tipologie di vino ≤ 8.0 g/L/
RameTutte le tipologie di vino ≤ 1.0 g/L/

Metanolo
 
Tutte le tipologie di vino (vino bianco e vino rosato ≤ 250 mg/L, vino rosso ≤ 400 mg/L)/
Acido benzoico Tutte le tipologie di vino ≤ 50 mg/L/
Acido sorbicoTutte le tipologie di vino ≤ 200 mg/L/

Per poter utilizzare correttamente una denominazione, occorre verificare se è prevista una categoria merceologica e se la bevanda alcolica rientra come caratteristiche produttive e di composizione in quanto previsto dalla specifica normativa


Giappone

L’etichetta in lingua giapponese deve essere applicata nello stabilimento di produzione o nella zona franca doganale. Le prescrizioni sono:

  • denominazione
  • additivi alimentari (es. anidride solforosa)i
  • titolo alcolometrico
  • quantità contenuta e volume del contenitore
  • Paese d’origine
  • indicazioni sull’importatore e rivenditore
  • indirizzo distributore se diverso dall'importatore o dal rivenditore
  • avvertenza per evitare un consumo eccessivo o per allertare categorie a rischio, come giovani minori di 20 anni e donne in stato di gravidanza

Oltre a queste indicazioni obbligatorie è possibile aggiungere informazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche.

Per la birra sono da considerare le seguenti tipologie:

  • Birra con un contenuto in peso del malto estratto superiore al 67% degli ingredienti fermentativi
  • Happōshu con percentuale in malto dal 25 al 50 %
  • Happōsei (birra di terza categoria) senza malto con un titolo alcolometrico 5-6 % vol


Corea del Sud

Le indicazioni da riportare, in lingua coreana, sono le seguenti:

  • nome della bevanda
  • paese d’origine
  • tipologia di prodotto
  • volume
  • ragione sociale, indirizzo e telefono dell' importatore e relativa licenza
  • titolo alcolometrico volumico
  • elenco ingredienti
  • elenco additivi utilizzati
  • allergeni (es. solfiti > 10 mg/L)
  • data imbottigliamento (non necessaria se è presente una data di termine minimo di conservazione)
  • avvertimento sul consumo di alcol in relazione alla salute
  • avvertimento sul divieto di consumo di liquori per i minorenni
  • nome del canale distributivo per la grande distribuzione, per il commercio al dettaglio “per uso domestico”, per vendita all’ingrosso “per vendita all’ingrosso”. Da indicare “vendita in ristoranti e bar non è consentita”,
  • numero nazionale per eventuali reclami e indicazioni per eventuale restituzione o sostituzione
  • informazioni relative all’imballaggio

In questo Paese il consumo della birra è molto diffuso. Esistono standard per la birra da seguire:

Standard per la birra
CaratteristicaStandard previsti
Principali ingredienti Malto (orzo e frumento), luppolo,acqua, ingredienti o amidacei (inclusi frumento, riso, orzo, mais, patata, e amido)
Metanolo< 0,5 mg/ml
Contenuto in alcol < 25 % vol (con tolleranza rispetto al dichiarato di 0,5)
Additivi consentitiAspartame, stevia, sorbitolo, sucralosio, acesulfame K, eritritolo, xilitolo, latte, latte in polvere, crema di latte, caseine, gomma arabica, pectine, anidride carbonica, zuccheri, caramello ecc. 


 

 

 

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20/09/2024 - 16:38

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:38

11.3.3 - Esempi Africa


Le etichette che presentano le bevande alcoliche seguono regole molto restrittive in alcuni Paesi africani e sono soggette quindi a norme nazionali.

Molto spesso in Africa le importazioni di vino sono subordinate all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle autorità locali che impongono etichettature particolari.

Sud Africa 

Le indicazioni obbligatorie da riportare sono:

  • denominazione del prodotto
  • nome e indirizzo del produttore, imbottigliatore, venditore, importatore
  • istruzioni speciali per lo stoccaggio e l’utilizzo, se necessario
  • paese di origine
  • contenuto netto
  • lotto e data di confezionamento
  • allergeni eventualmente presenti (es. contiene solfiti) da indicare tra gli ingredienti
  • avvertenza sulla salute (da individuare tra quelle previste)

L’etichetta può essere redatta in lingua inglese e deve essere sottoposta a preventiva approvazione al Dipartimento Nazionale dell’Agricoltura sudafricano.

Sull’etichetta deve figurare il B Code Number, ossia il numero di identificazione dell’importatore sudafricano. 
 

 

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02/08/2024 - 14:21

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11.3.4 - Esempi Oceania



Australia

Le indicazioni da riportare nelle etichette sono reperibili sul sito www.foodstandards.gov.au dove è possibile consultare il Food Standards Code che al Chapter 1 part 1.2 riporta le regole generali per l’etichettatura. 
Le indicazioni specifiche per le bevande alcoliche e degli alimenti contenenti alcol sono riportate nello Standard 2.7.1:

•    nome del prodotto e brand
•    lotto
•    nome e indirizzo del responsabile dell’etichetta
•    termine minimo di conservazione (se inferiore a due anni)
•    istruzioni uso e conservazione, se necessarie
•    informazioni sugli allergeni (es. solfiti)
•    titolo alcolometrico (% vol.)
•    numero delle porzioni (standard drinks) per confezione: con standard drinks si intende la quantità di bevanda che contiene 10 grammi di etanolo; se la bottiglia contiene meno di 10 standard drinks occorre arrotondare a una cifra decimale, se ne contiene di più l’arrotondamento sarà senza cifre decimali.
•    Paese origine
•    “Pregnancy warning label”, secondo le modalità previste

warning label

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02/08/2024 - 14:35

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11.3.5 - Esempi Americhe


Americhe

Le esportazioni di bevande alcoliche nelle Americhe necessitano spesso di procedure particolari. A  titolo esemplificativo si riportano le richieste relative a Stati Uniti d’America, Canada, Messico e Brasile

Stati Uniti d’America

Le bevande alcoliche seguono particolari disposizioni negli Stati Uniti d’America, a cui occorre attenersi anche per la commercializzazione, in quanto sono presenti regole diverse da Stato a Stato nella vendita al dettaglio.  

Nell’esportazione verso gli USA è necessario per le bevande alcoliche avere delle autorizzazioni preventive. Più precisamente occorre ottenere il  Cola (Certificate of Label Approval), che comprende anche l’approvazione dell’etichetta. Il produttore italiano deve inoltre, per poter registrare l’etichetta, individuare un importatore e autorizzarlo a registrare i suoi prodotti per venderli nello Stato dove opera l’impresa importatrice. Solo dopo la registrazione dell’etichetta sarà possibile spedire e commercializzare il prodotto alcolico. Il sito da consultare per le procedure di registrazione ha il seguente indirizzo:   https://www.ttb.gov/
Completate queste formalità, per poter esportare è necessario che l’azienda si registri sul sito FDA (Food and Drug Administration Authority).

Sull’ etichetta del vino occorre riportare:

  • Marca. Può essere utilizzato anche il nome dell’importatore, dell'imbottigliatore o del confezionatore. Se il nome ha riferimenti geografici e può essere confuso con l’origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine BRAND, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso.
  • Tipologia, ad esempio "Table Wine". 
  • Nome e indirizzo dell’importatore, dell’agente, del distributore o del responsabile dell’importazione preceduto dai termini “Imported by” o similari
  • Paese d’origine (“Product of Italy” o “Produced in Italy by…”)
  • Contenuto netto (NET CONTENT - ML) . E’ possibile aggiungere l’equivalente in once: “FL.OZ.”
  • Titolo alcolometrico. L’indicazione al di sotto di 14 % vol. non è obbligatoria per il governo federale, ma lo è in molti Stati; pertanto è opportuno riportarla.
  • Avvertenze per la protezione del consumatore. Se è presente un quantitativo di anidride solforosa totale maggiore di 10 mg/L, è necessario indicare “Contains sulfites” o “Contains (a) sulfiting agent(s)”. In alternativa, è possibile specificare il tipo di solfato presente, come ossido di zolfo, metabisolfito di potassio, metabisolfito di sodio ecc.
  • Avvertenza per la salute “GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems”.   

In generale, a seconda del volume è necessario rispettare i requisiti di leggibilità e di altezza dei caratteri: per volumi superiori a 187 ml l’altezza minima di tutte le informazioni, ad eccezione del titolo alcolometrico, è pari a 2 mm.
Per volumi uguali o inferiori a 5 L l’altezza minima dell’informazione relativa al titolo alcolometrico è compresa tra 1 e 3 mm.

Per il  "Government warning" sono previste specifiche disposizioni sulle dimensioni del carattere che deve essere leggibile: in altezza, ad esempio minimo 2 mm di altezza tra 237 mL (8 fl.oz.) e 3 L (101 fl.oz.), in larghezza, ad esempio al massimo 25 caratteri per pollice nel caso di altezza di 2 mm, mentre la collocazione è libera ma deve essere separata dalle altre informazioni.

Canada

Nell’agosto del 2014 è stato raggiunto l’accordo di libero scambio CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra UE e Canada che ha portato anche ad importanti aspetti commerciali nell’agroalimentare tra cui il riconoscimento di alcune DOP (comprese IGP). L’accordo prevede che ulteriori DOP possano essere inserite in seguito nell’elenco di tutela. Un altro aspetto importante da sottolineare è che la protezione viene estesa a tutte le DOP nella fase di comunicazione anche grafica: su prodotti non DOP non sarà possibile inserire ad esempio una bandiera italiana o altri simboli evocativi dell’Italia.

Di seguito sono riportate le informazioni che devono comparire in etichetta. Si consiglia di consultare il sito del Canadian Food Inspection Agency per approfondire le singole voci e per verificare se esistono specifiche disposizioni per i vostri prodotti:  https://inspection.canada.ca/en

seguendo il percorso:    Home - Food  Labels -  Industry labelling tool

In particolare si consiglia di utilizzare la check list relativa all’etichettatura (Labelling Requirements Checklist)

Le informazioni obbligatorie  per il vino che devono essere riportate sull’etichetta principale sono:

  • denominazione in francese e inglese (Vin – Wine). le denominazioni di origine possono essere indicate nella lingua originale
  • Paese di origine in francese e inglese
  • titolo alcolometrico
  • contenuto netto

Devono inoltre comparire anche se non sull’etichetta principale:

  • solfiti, se presenti in quantità superiori a 10 ppm
  • nome e indirizzo dell’azienda responsabile, secondo le modalità previste
  • lotto di produzione

A seconda del luogo dove avviene la commercializzazione occorre verificare se sono richieste informazioni aggiuntive, in quanto sono presenti regole dei singoli Stati canadesi.

Le etichette devono essere redatte nelle due lingue ufficiali, cioè inglese e francese. E’ possibile nel caso di importazione di specialità alimentari che non sono prodotte in Canada mantenere la denominazione del prodotto nella lingua originaria: occorre quindi verificare la presenza di questo requisito. 

Vi sono norme definite per la collocazione delle informazioni e sono specificati i requisiti di leggibilità: i caratteri devono avere un’altezza minima di 1,6 mm (1/16 inch), se in caratteri maiuscoli, o basati sull’altezza della lettera “o”, se in caratteri minuscoli.
Nel caso della quantità occorre seguire le regole specifiche, a seconda dell’area disponibile. 
 

Messico

In Messico le indicazioni relative all’etichettatura di bevande alcoliche confezionati e venduti al consumatore sono riportate nella disposizione di legge NOM-142-SSA1/SCFI-2014. In Messico le bevande alcoliche sono quelle che presentano un grado alcolico compreso tra 2% vol. e 55% vol.

In etichetta le informazioni richieste dalla normativa messicana devono essere riportate in spagnolo, su etichette adesive apposte sulla confezione (non asportabili) o stampate direttamente sulla confezione. Se si utilizzano sulla medesima confezione anche altre lingue, le dimensioni delle scritte in spagnolo devono essere uguali o maggiori a quelle riportate nelle altre lingue.

Secondo il NOM-142-SSA1/SCFI-2014 le indicazioni obbligatorie che devono comparire in etichetta sono:

  • denominazione alimento/descrizione del prodotto
  • nome commerciale/brand
  • nome e indirizzo della persona responsabile del prodotto; nel caso di prodotti importati deve figurare l’importatore. Le informazioni relative al produttore devono essere fornite dall'importatore, su sua richiesta, al Ministero dell'Economia (Secretaría de Economía), il quale a sua volta le fornirà ai consumatori che ne facciano richiesta quando vi siano reclami sui prodotti.
  • Paese d’origine (“Hecho de …”, “producto de …”)
  • contenuto alcolico a 20°C in % Alc. Vol.
  • volume netto (secondo NOM-030-SCFI-2006)
  • termine minimo di conservazione, per i prodotti che hanno una durabilità uguale o inferiore a 12 mesi
  • indicazione sul lotto  
  • elenco degli ingredienti, per le bevande che dopo la distillazione e/o prima dell'imbottigliamento utilizzano ingredienti facoltativi e/o additivi che provocano ipersensibilità, intolleranza o allergia e sono presenti nel prodotto finale.

In etichetta devono inoltre comparire l’indicazione “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” e i simboli che si riferiscono al divieto di consumo di alcol per i minori, le donne in gravidanza o in caso di guida:

La denominazione, il brand, il volume e il titolo alcolometrico devono essere riportati nel campo principale dell’etichetta.

Brasile

Le informazioni obbligatorie per il vino devono essere riportate in lingua portoghese (sono ammessi sticker) e sono stabilite principalmente dal DECRETO Nº 8.198, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014.

  • Denominazione del prodotto e marchio commerciale
  • Nome e indirizzo del produttore e dell'importatore•    
  • il numero di registrazione del prodotto presso il Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o il numero di registrazione dello stabilimento importatore, quando il prodotto viene importato              
  • Ingredienti
  • Paese di origine
  • Volume
  • Titolo alcolometrico
  • Lotto
  • Indicazioni circa la presenza di glutine (contiene o non contiene)
  • Avvertenza per la salute del consumatore: “Evite o consumo excessivo de álcool” 

Brand, denominazione del prodotto e volume devono figurare sull’etichetta frontale.


Dal gennaio 2020 sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’importazione in Brasile. Si consiglia di consultare l’Instrução normativa nº 67, de 5 de novembro de 2018, che ha apportato modifiche operative ed ha introdotto l’Annexo XI (tipicità e regionalità dei prodotti vitivinicoli), un documento rilasciabile dalla Camera di Commercio o da un laboratorio accreditato inserito nel sistema brasiliano SISCOLE e autorizzato al rilascio. 
Da consultare per gli standard di prodotto e le analisi richieste all’importazione in Brasile l’Instrução Normativa SDA/MAPA nº 140 de 28/02/2024.
 

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20/09/2024 - 16:49

Aggiornato il: 20/09/2024 - 16:49

Bibliografia


  • Gennaro Caliendo, Roberto Quercia: Manuale pratico sulle accise, G.Giappichelli Editore, Torino, 2018
  • Anna Girotto, Carlo Cosentino: Il vino, Editrice Euroitalia, Genova, 2018
  • F. Lupi e A. F. Ragone: Documenti vitivinicoli: orientarsi tra DOCO, e-AD, MVV, incontro di Livorno 24 giugno 2016
  • Nicola Forte: Manuale Iva, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2019
  • Renato Portale: Imposta sul valore aggiunto, Il Sole 24 Ore, Milano, 2019
  • Massimiliano Giua, Fabrizio Stella, Elena Galiberti, Nicola Monfreda, Vincenzo Mirra e Ciro Giuseppe Fanelli: I prodotti alcolici - Merceologia, cultura e fiscalità, Eutekne Formazione, Torino, 2015
  • Carmine Zennamo, Rosamaria Concetta Antonucci: Il vino nel regime delle accise, Matera, 19 dicembre 2016
  • Angelo Alibrandi, Carmelo Belfiore, Piero Porcu: Le accise sugli alcoli e le bevande alcoliche, Edizione Tecniche Nuove, Milano, 2007
  • Angelo Alibrandi: Il commercio Ue ed extra Ue del vino nel regime delle accise, Edizione 2013
  • Stefano Ciotti, Franco Fragale, Maurizio Raponi, Lara Sanfrancesco, Umberto Sirico: Gli alcoli: profili tecnici e fiscali, Guido Scialpi Editore, 2009
  • Francesco Maria Spano: L'economia delle imprese vitivinicole, Giuffré Editore, Milano, 2010
  • Gianna Pratesi (Agenzia delle Dogane - Firenze): Il vino nel regime delle accise, incontro Lucca, 15 novembre 2017
  • Gianna Pratesi (Agenzia delle Dogane - Firenze): EAD (DAA telematico), appunti seminario c/o CCIAA Siena, del 19 maggio 2011
  • Gian Paolo Tosoni, Francesco Preziosi: Agricoltura e Fisco, Il Sole 24 Ore, Milano, 2018
  • Silvio Menghini, Bruno Fabbri: Qualità e tracciabilità della filiera dei vini a denominazione per la tutela del consumatore e la competitività delle imprese, Franco Angeli, Milano, 2013

Capitolo 11 - Etichettatura Vino:

Generale

Regolamento UE 1169/2011

Birra

Legge 1354 del 16/08/1962 e s.m.i.

Vino

Regolamento CE 203/2012
Regolamento UE 848/2018 (biologico)
Regolamento CE 1308/2013 e s.m.i.
Regolamento 251/2014 (bevande aromatizzate)
Legge 238/2016
Regolamento UE 33/2019
Regolamento 198/2020 (vini aromatizzati)
Decreto ministeriale 22/03/2017 (Vermut di Torino o Vermouth di Torino)

Bevande spiritose
Regolamento CE 110/2008
Regolamento UE 787/2019

Esempi schede tecniche Indicazioni geografiche italiane di bevande spiritose:

Decreto ministeriale 24/11/2014 (Genepì delle Alpi)
Decreto ministeriale 11/02/2015 (Genepì della Valle d’Aosta)
Decreto ministeriale 21/07/2016 (Genepì del Piemonte)
Decreto ministeriale 28/01/2016 (Grappa)
Decreto ministeriale 02/08/2017 (Grappa Valle d’Aosta)
Decreto ministeriale 08/06/2016 (Liquore di limone di Sorrento)
Decreto ministeriale 08/06/2016 (Nocino di Modena)
Decreto ministeriale 08/06/2016 (Liquore di Limone della Costa d’Amalfi)
Decreto ministeriale 08/06/2016 (Mirto di Sardegna)
Decreto ministeriale 16/06/2016 (Brandy italiano)

SITOGRAFIA

Prodotti di qualità, Menzioni tradizionali, Indicazioni geografiche
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/geographical-indications/index_it.htm

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-products-registers_en

Svizzera
https://www.admin.ch

 

 

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04/06/2021 - 21:45

Aggiornato il: 04/06/2021 - 21:45