5.2.4 - Le strade alternative alla giurisdizione ordinaria: arbitrato e mediazione


L’arbitrato e la mediazione sono strumenti con cui si possono risolvere le controversie commerciali, che si pongono come alternativi rispetto alla via giudiziaria.

Si tratta infatti di procedure gestite da soggetti diversi dal giudice, che presentano significativi vantaggi rispetto al processo civile, tra cui i tempi più brevi e la maggior riservatezza, ma che differiscono profondamente tra loro per il carattere e l’efficacia.

L’arbitrato e la Camera Arbitrale del Piemonte
Si può ricorrere all’arbitrato se le parti hanno espresso questa scelta al momento della conclusione del contratto, prevedendo un’apposita clausola. La clausola per arbitrato amministrato prevista da un’apposita istituzione è del tipo “Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di …... L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.” e porta ad una decisione (lodo) che ha lo stesso valore della sentenza del Tribunale ed è eseguibile all’estero.

N.B, Per la soluzione delle controversie delle PMI, un valido strumento è infatti rappresentato dall’arbitrato rituale ed amministrato, ossia gestito da un’istituzione, in base ad un regolamento da essa predisposto. Questo tipo di arbitrato conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza, e dunque, pur con altre forme, ha la medesima funzione del giudizio statale.

Altri tipi di arbitrato, che si ritengono meno consigliabili per le controversie delle PMI all’estero, sono invece:
• l’arbitrato irrituale, che conduce ad un lodo che ha un mero valore negoziale (e non di sentenza)
• l’arbitrato che non è amministrato da un’istituzione arbitrale (arbitrato ad hoc) che non consente di beneficiare dell’organizzazione dell’istituzione arbitrale, del suo regolamento (che ne disciplina i tempi) e del suo tariffario (che ne disciplina i costi).

Oltre ai motivi sopra accennati che possono condurre l’impresa italiana a preferire l’arbitrato rituale amministrato alla giustizia statale per la soluzione delle proprie controversie commerciali, anche internazionali, non si dimentichi che esso rappresenta una scelta fortemente consigliabile nei rapporti con i partner aventi sede fuori dall’Unione europea.

Infatti, ad eccezione di pochi Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali sul reciproco riconoscimento delle sentenze, al di fuori dell’Unione europea le sentenze italiane non sono facilmente eseguibili a causa dei complessi e incerti procedimenti (detti exequatur) previsti, nei vari Paesi stranieri, per il vaglio delle sentenze estere.

I lodi arbitrali possono invece trovare esecuzione grazie ad una convenzione internazionale di ampio consenso mondiale: quasi 200 Paesi hanno ratificato la Convenzione di New York del 1958 impegnandosi al reciproco riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali.

Una delle maggiori criticità che l’Italia presenta agli occhi degli imprenditori (italiani e soprattutto stranieri) è costituita dalle tempistiche processuali che non sempre offrono sufficienti garanzie di celerità agli imprenditori che vogliano portare la propria produzione sul nostro territorio.
Proprio per ovviare a questo tipo di problema il sistema delle Camere di commercio piemontesi ha costituito, diciassette anni fa, la Camera Arbitrale del Piemonte.
Obiettivo principale dell’organismo è quello di aiutare le imprese a trovare una definizione delle controversie commerciali attraverso il servizio di arbitrato amministrato che prevede la nomina di un arbitro e il controllo di costi e tempi della procedura attraverso apposito Regolamento. Il sistema camerale infatti, è inserito attivamente, alla luce della sua posizione di terzietà, nel circuito della giustizia, con l’amministrazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. Tale funzione istituzionale è riconosciuta dalla Legge 580/1993 (articolo 2, lettera g) come modificata dal D.lgs. 23/2010. In tale contesto, la Camera Arbitrale del Piemonte si occupa, a seguito della riforma della Mediazione, esclusivamente della gestione delle procedure di Arbitrato Amministrato.

La decisione resa dall’ arbitro (unico o collegiale, ferma restando la riserva di nomina da parte delle aziende in lite) ha infatti lo stesso valore di una sentenza di Tribunale.

I servizi della Camera Arbitrale del Piemonte


I vantaggi nello scegliere di affidarsi alla Camera Arbitrale del Piemonte sono molteplici. Vengono infatti garantiti:
• nomina di professionisti (avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili) competenti e imparziali
• costi contenuti e predefiniti in un apposito tariffario pubblico
• decisione rapida (4 mesi nel caso dell’arbitrato rapido, 6 mesi nel caso dell’arbitrato ordinario), salvo proroghe nei casi più complessi, che portano la durata in un anno)
• procedura predefinita a partire dal Regolamento
• segreteria di riferimento in Torino per deposito e scambio atti
• scelta della sede istruttoria fissata dall’arbitro in luogo ritenuto opportuno nell’interesse delle parti
• servizio di consulenza gratuito fornito dagli esperti della Camera Arbitrale nella redazione della clausola compromissoria per la quale viene predisposto un apposito modello
• servizio di assistenza gratuito nella redazione e nel deposito della domanda e della risposta di arbitrato rapido, ferma sempre la possibilità di farsi assistere da un legale di parte
• servizio di ricezione e scambio di atti, verbalizzazione delle udienze, comunicazioni tempestive e funzionali a garantire il rispetto delle corrette tempistiche delle procedure
• riservatezza della procedura
• controllo sulla regolarità della procedura e dei requisiti formali del lodo




Collaborazione con gli Ordini Professionali Piemontesi

Dal 2004 la Camera Arbitrale del Piemonte può avvalersi della preziosa collaborazione istituzionale degli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai: i rappresentanti di tali Ordini, infatti, siedono nella Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte. La collaborazione con gli Ordini è particolarmente strategica per la promozione delle procedure di arbitrato amministrato, poiché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori ed utilizzatori, alla luce della loro competenza tecnica. Nel 2014 è stata sottoscritta una Convenzione con tutti gli Ordini Professionali Piemontesi delle tre categorie di riferimento (Avvocati, Notai e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) con la quale si è formalizzato il coinvolgimento degli Ordini nella designazione di potenziali arbitri idonei ad assumere l’incarico di Arbitro in casi concreti (nei quali la nomina, di competenza della Camera Arbitrale del Piemonte, è effettuata all’interno dei nominativi designati dagli Ordini di volta in volta).

Nel caso dell’arbitrato amministrato rapido come già accennato, l’emissione del lodo avviene entro un massimo di 4 mesi dal deposito della domanda e il dibattimento si svolge tendenzialmente in una sola udienza durante la quale ciascuna delle parti può chiarire la propria posizione (fermo il deposito dei rispettivi atti difensivi iniziali – domanda e risposta). I tempi di definizione della lite risultano pertanto estremamente favorevoli all’impresa specie se confrontati con i diversi anni che costituiscono la durata media di una causa civile in Italia.  Nel delicato ambito del recupero del credito in particolare, l’arbitrato rapido può rappresentare una valida soluzione ai problemi di liquidità delle aziende.
Le imprese possono infatti inserire la clausola arbitrale nei propri contratti, o negli ordini di fornitura/servizi per usufruire dell’arbitrato amministrato in luogo del tribunale per tutti i casi di recupero del proprio credito commerciale (per somme a partire dai 10.000,00 euro). Qualora si voglia inserire la clausola compromissoria per arbitrato commerciale su un ordine di fornitura, questa andrà apposta sul frontespizio dell’ordine con duplice firma e data.
La clausola arbitrale può essere inoltre inclusa negli statuti societari come strumento di soluzione di tutte quelle controversie che possono incorrere tra soci, tra soci e società, o nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori.

I tempi di definizione di un arbitrato amministrato ordinario sono invece di circa sei mesi dalla prima udienza salvo proroghe nei casi più complessi, che portano la durata in un anno.
In entrambe le procedure arbitrali amministrate è comunque previsto un tentativo di transazione per cercare di risolvere la lite con un accordo tra le parti dinnanzi all’arbitro o fuori udienza.

Normalmente le udienze di arbitrato amministrato sono state svolte presso le sedi delle Camere di commercio garantendo un servizio capillare su tutto il territorio piemontese, ma sono molte anche le imprese operanti fuori dalla nostra regione che hanno scelto di avvalersi dei servizi della Camera Arbitrale.
Per quanto riguarda invece la tipologia di contenziosi per cui gli imprenditori hanno scelto l’arbitrato amministrato quale strumento di giustizia alternativa, troviamo gli appalti e le materie commerciali (cessioni d’azienda, compravendite franchising) e la materia societaria (liti fra soci o tra soci e società e/o verso amministratori).

In alcuni casi le liti arbitrali hanno carattere internazionale e coinvolgono almeno un’azienda straniera.

Per maggiori informazioni, modelli di clausola, costi:
http://www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte


Collaborazione con la Camera Arbitrale francese di Lione e di Madrid



Proprio per potenziare il servizio di arbitrato amministrato trans-frontaliero è stata definita nel 2012 una stabile collaborazione con la Camera Arbitrale francese di Lione, il CIMA. L’organismo francese, al pari di quello piemontese coinvolge nella gestione dei propri servizi i tre Ordini Professionali (Avvocati, Commercialisti ed Esperti contabili e Notai) oltre al sistema delle Camere di commercio.
Tale accordo è volto a favorire le negoziazioni con le controparti francesi: nelle fasi di accordo contrattuale è possibile inserire la clausola di arbitrato amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte nei contratti italo-francesi. All’insorgere dell’eventuale controversia, la Camera Arbitrale del Piemonte e il CIMA si comunicano reciprocamente tutte le informazioni relative alle procedure arbitrali che coinvolgano un’impresa dei rispettivi Paesi. Le Camere nominano un arbitro unico, italiano o francese, o un collegio condiviso e costituito da professionisti scelti alla luce dei criteri di competenza linguistica, professionale e di indipendenza.

Analoga convenzione è stata stipulata nel maggio del 2016 con la Camera Arbitrale di Madrid (Corte de Arbitraje de Madrid).Sempre nell’ottica di fornire un servizio trasparente e puntuale, è stato pubblicato il Regolamento tradotto in inglese e francese con modelli di clausola arbitrale tradotti in tali lingue.

 


La mediazione
La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che permette a due o più parti, attraverso l’intervento di un mediatore, di raggiungere in maniera del tutto autonoma la soluzione che esse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto che le riguarda.
La mediazione è informale, riservata e la conclusione dell’accordo è rimessa alla volontà delle parti: in qualsiasi momento le parti sono libere di ritirarsi dal tentativo o di non concludere alcun accordo; non è esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al giudice ordinario, o all’arbitrato, in caso di insuccesso del tentativo.

Il D.lgs. 28/2010 ha normato in modo organico la mediazione ed ha previsto, tra l’altro, che al verbale di accordo, a seguito dell’omologazione da parte del Presidente del Tribunale, possa essere attribuita efficacia di titolo esecutivo.

La novità più dirompente di tale normativa è senza dubbio la previsione dell’obbligatorietà della mediazione per una serie di materie, per le quali l’esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità in relazione al giudizio ordinario. Tali materie sono:

  •  condominio
  •  diritti reali
  •  divisione
  •  successioni ereditarie
  •  patti di famiglia
  •  locazione
  •  comodato
  •  affitto di azienda
  •  risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
  •  risarcimento da responsabilità medica
  •  risarcimento da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  •  contratti assicurativi
  •  contratti bancari
  •  contratti finanziari

Alla procedura si può accedere prima di iniziare un procedimento, giudiziario o arbitrale; durante lo stesso per verificare se vi siano spazi per sanare il conflitto in tempi brevi e a costi ridotti, o quando sia prevista da una clausola nel contratto e nello statuto.

La procedura di mediazione si conclude entro 3 mesi dal deposito dell’istanza presso un Organismo accreditato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. 28/2010, ma può anche essere sufficiente un solo incontro.
Il costo varia a secondo del valore della controversia in base ad uno specifico tariffario e viene sostenuto in misura uguale da entrambe le parti.

Oltre al risparmio dei tempi e dei costi di un processo ordinario, altri vantaggi sono riconosciuti dalla legge per chi conclude un accordo di mediazione:
• l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo;
• un credito d’imposta fino a € 500;
• un’esenzione dall’imposta di registro entro il valore di 50.000,00 euro.

La procedura mediazione si attiva presentando domanda presso un Organismo di Mediazione iscritto presso un apposito Registro ministeriale


ADR Piemonte (Alternative Dispute Resolution)


Le Camere di commercio del Piemonte svolgono servizi di mediazione su tutto il territorio regionale attraverso il loro Organismo associato ADR Piemonte, istituito all’interno dell’Unioncamere Piemonte con sedi a Torino e presso le Camere di commercio di Alessandria, Asti, Biell-Vercelli, Cuneo, Novara e Verbania.

Dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione, avvenuta il 21 marzo 2011, ad oggi, l’ADR Piemonte ha gestito più di 6.000 procedure su tutto il territorio regionale.
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Oltre ad essere un organismo di Mediazione (Iscritto al num. 30 dell’Elenco tenuto dal Ministero di Giustizia), ADR Piemonte è anche Ente di Formazione accreditato al Ministero di Giustizia ed organizza corsi di formazione per mediatori per tutte le Camere di commercio piemontesi.
Dall’entrata in vigore della normativa sulla mediazione obbligatoria la domanda formativa è molto aumentata e ad oggi ADR Piemonte ha formato oltre 550 nuovi mediatori.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito:
http://www.adrpiemonte.it

 

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02/10/2018 - 09:08

Aggiornato il: 02/10/2018 - 09:08