5.2.2 - Il titolo esecutivo europeo


L’Unione europea è ulteriormente intervenuta con il Regolamento CE 805/2004 per agevolare la soluzione delle controversie in materia civile e commerciale e, in particolare, il recupero dei crediti.

In base a detta norma, possono diventare titolo esecutivo europeo:
le decisioni giudiziarie emesse da un giudice di uno Stato membro
le transazioni giudiziarie
gli atti pubblici (la cui autenticità sia attestata da autorità pubblica dello Stato membro da cui proviene) che abbiano ad oggetto crediti non contestati (articolo 3).

Un credito si considera non contestato se:
• il debitore l’ha espressamente riconosciuto nell’ambito di un procedimento giudiziario (articolo 3.1.a)
• il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico (articolo 3.1.d, forma con la quale può essere stipulata anche una transazione stragiudiziale)
• il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario (articolo 3.1.b, quale è da considerarsi il decreto ingiuntivo non opposto entro il termine)
• il debitore, pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, non è comparso, nemmeno tramite rappresentante, ad un’udienza, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti sostenuti dal creditore (articolo 3.1.c).

Con l’applicazione del Regolamento CE 805/2004 è quindi possibile ottenere con un semplice modulo, se ricorrono le condizioni di cui sopra, il titolo esecutivo europeo sia per le decisioni giudiziarie (inclusi decreti ingiuntivi non opposti), sia per le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici, così evitando gli adempimenti normalmente necessari
per l’esecuzione di una sentenza in un altro Stato dell’Unione europea.

N. B.  Non è da dimenticare però che, per potersi avvalere del titolo esecutivo europeo, è necessario rispettare, in caso di mancata scelta del giudice competente, le regole sulla competenza giurisdizionale stabilite dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 (si veda paragrafo precedente), con la già ricordata rilevanza dell’INCOTERM prescelto.

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01/10/2018 - 17:18

Aggiornato il: 01/10/2018 - 17:18