5.2.1 - La determinazione del giudice competente
In base al Regolamento (UE) n. 1215/2012, la parti di un contratto internazionale sono libere di scegliere quale giudice deve essere competente per la risoluzione delle eventuali controversie, incluso il recupero dei crediti (articolo 23). La scelta deve essere espressa validamente e questo implica che l’impresa ponga particolare attenzione al processo di negoziazione e al conseguente momento conclusivo dell’accordo, che spesso è rappresentato da uno scambio di documenti (offerta, ordine, conferma d’ordine) nel quale si rischiano incertezze su quali siano le condizioni effettivamente concordate dalle parti.
Spesso le parti hanno, sulla scelta del giudice competente italiano o straniero, interessi contrapposti, in quanto, in linea generale, ogni impresa ha interesse a standardizzare al massimo le proprie procedure, inclusi i recuperi crediti: in questo senso potersi rivolgere al proprio tribunale comporta in genere costi minori e un maggior grado di prevedibilità dell’impegno e dell’esito.
Qualora le parti non abbiano (validamente) concordato quale giudice, se quello italiano o quello straniero, debba essere competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto, incluso il recupero crediti, l’imprenditore italiano si trova di fronte alle seguenti alternative:
• può rivolgersi al giudice straniero competente per la sede della parte contro cui si agisce in giudizio, quindi, nel caso di recupero del credito, il compratore/debitore (articolo 4)
• può rivolgersi al giudice del luogo (situato in uno Stato membro) in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna delle merci in base al contratto di vendita oppure, nel caso di prestazione di servizi, il luogo (situato in uno Stato membro) dove è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la prestazione dei servizi (articolo 7.1.b).
Si intende che il primo criterio esposto può portare alla competenza del giudice italiano qualora l’azione legale prenda le mosse dal compratore straniero insoddisfatto per i difetti della merce, per il ritardo nella consegna o altro.
Il secondo criterio, invece, come già esposto, si basa sul criterio del luogo di consegna, per il quale si rinvia al paragrafo 4.1.1.