Bivacco fisso


Attività regolamentata

L’attività di gestione di bivacchi fissi consiste nell’offrire strutture ubicate in luoghi di montagna molto isolati, incustodite e aperte in permanenza agli utenti della montagna, attrezzate con quanto essenziale per un ricovero di fortuna.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede il bivacco fisso)

Come si avvia l'attività

Presentando la Comunicazione1 al SUAP del Comune dove ha sede il bivacco fisso.
 


1Ai sensi dell’articolo 4, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 8, l’attivazione di un bivacco fisso è subordinata unicamente alla preventiva comunicazione, da parte del titolare, al Comune competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 8.
N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede il bivacco fisso.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 8.
N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede il bivacco fisso.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune dove ha sede il bivacco fisso.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare:
copia semplice della Comunicazione presentata al SUAP del Comune dove ha sede il bivacco fisso e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la Comunicazione
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della Comunicazione. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della Comunicazione al SUAP del Comune dove ha sede il bivacco fisso e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:
Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della Comunicazione presentata al SUAP del Comune dove ha sede il bivacco fisso e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).


Sospensione attività
Nessuna documentazione/comunicazione


Ripresa attività (a seguito di sospensione)
Nessuna documentazione/comunicazione


Cessazione attività
Nessuna documentazione/comunicazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una Comunicazione per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di bivacco fisso è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Variazioni

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità  è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio1.

Si considerano variazioni:

  • la variazione dell’attività;
  • il sub ingresso;
  • la sospensione temporanea dell’attività2;
  • ripresa dell’attività, a seguito di sospensione temporanea;
  • cessazione dell’attività.

Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
 


1Si veda l’articolo 4, comma 8, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 8.
2"Il titolare di un bivacco fisso che intende procedere alla sospensione temporanea dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al Comune”. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/bivacchi-fissi.html

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi