Bilancio di esercizio di impresa sociale


L'impresa sociale deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio. 

L'impresa sociale, di qualsiasi forma giuridica, iscritta nella sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese, deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435- bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

Per le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali o cooperative si rimanda alla scheda relativa al deposito del bilancio di esercizio consultabile alla sezione Deposito bilanci e situazioni patrimoniali

Per le imprese sociali costituite nelle altre forme giuridiche fare riferimento alle seguenti indicazioni.

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 112/2017
D.Lgs 117/2017
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 marzo 2018.

Termine di presentazione della domanda: entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Soggetti obbligati: l'amministratore.

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati: il professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica

Si ricorda che il deposito del bilancio sociale non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

  • Modello B deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicato il tipo di bilancio, la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio di esercizio e che l'impresa sociale è obbligata al bilancio in XBRL

codice atto: 711 (per il bilancio ordinario), 712 (per il bilancio abbreviato), 718 (per il bilancio delle microimprese)

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui il soggetto obbligato, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.

Per la compilazione della modulistica consultare le istruzioni tratte dal Manuale operativo per DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna Bilanci 2021 –.

Allegati:

  • Bilancio redatto in formato XBRL
  • Ulteriore bilancio in formato pdf/a (eventuale, nel caso in cui la tassonomia XBRL non sia sufficiente a rappresentare il bilancio secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità)
  • Verbale dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio o decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e verbale riepilogativo del risultato conseguito redatto dagli amministratori (o liquidatori)
  • Relazione sulla gestione (eventuale)1
  • Relazione del sindaco unico/collegio sindacale (eventuale, se l'organo di controllo è stato nominato)
  • Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (eventuale, se è stato nominato un revisore/società di revisione)

Per la forma degli allegati consultare la sezione "Bilancio e allegati: forma per il deposito" della pagina Campagna Bilanci 2022

Registrazione dell'atto:

Obbligatoria in caso di distribuzione di utili in sede di approvazione del bilancio (Risoluzione della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate n. 353/E del 05 dicembre 2007).

La registrazione può essere comprovata in una delle seguenti modalità:

  • dal timbro apposto dall'Agenzia delle Entrate sulla copia del/la verbale/decisione dei soci
  • apponendo in calce al/la verbale di assemblea/decisione dei soci la formula: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero...”
  • apponendo, nell’ipotesi  in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione, la formula: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero in corso di attribuzione”. 

Importi:

  • Diritti di segreteria € 62,40
  • Imposta di bollo: € 59,00 se società di persone, € 65,00 se società di capitali o altra organizzazione collettiva.

 

1Sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione:

  • le imprese sociali che possiedono le condizioni per poter redigere il bilancio abbreviato, previste dall’articolo 2435-bis c.c., e che forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 c.c.;
  • le micro-imprese quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 c.c..

 

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Ultima modifica
Giovedì, Aprile 11, 2024 - 10:33

Aggiornato il: Giovedì, Aprile 11, 2024 - 10:33