Deposito Bilancio di esercizio Enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese - non imprese sociali


Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio.

Riferimenti normativi: artt. 13 commi 4 e 5, 48 D.Lgs. 117/2017; art. 2423 e seguenti; art. 2435-bis; art. 2435-ter c.c.

Termine di presentazione della domanda: entro 60 giorni dall'approvazione.

Sanzioni: consulta la pagina Sanzioni amministrative R.I. e R.E.A.

Soggetti obbligati: amministratore.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica:

Si ricorda che per il deposito del bilancio di esercizio devono essere utilizzate le funzioni di spedizione disponibili in https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci e che lo stesso non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.

Modello B deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicata la data di chiusura dell’esercizio e che il soggetto è obbligato al deposito del bilancio in XBRL.  Il campo “data di approvazione del bilancio” non deve essere compilato.

Codice atto:

711 per il deposito del bilancio ordinario
712 per il deposito del bilancio abbreviato
718 per il deposito del bilancio delle microimprese

Allegati:

Bilancio di esercizio in XBRL

Il documento è formato in origine come documento informatico

Il bilancio di esercizio, in formato XBRL, riportante l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome degli amministratori che lo hanno redatto, può essere allegato in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula.

Per la predisposizione dell'istanza XBRL è possibile utilizzare uno dei software disponibili sul mercato oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito Registroimprese.it alla pagina dedicata alla pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
oppure sul nuovo sito TELEMACO all’indirizzo https://mypage.infocamere.it/ Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci alla sezione Strumenti XBRL.

 


1In calce al documento, prima della dichiarazione, devono essere indicati il nome e cognome degli amministratori che hanno redatto e sottoscritto il bilancio.

Verbale di approvazione

Per la forma del verbale di approvazione del bilancio dell'ente del Terzo settore ai fini del deposito, consultare la pagina Atti probatori.

Importi:

Diritti di segreteria: € 62,40

Imposta di bollo: esente (art. 82 D.Lgs. 117/2017).

Avvertenze:

  • alla domanda non devono essere allegate eventuali relazioni 
  • sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4 co. 1 D.lgs. 117/2017)
  • gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore (art. 13 co. 7 D.lgs. 117/2017).
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Ultima modifica
Venerdì, Maggio 9, 2025 - 15:49

Aggiornato il: Venerdì, Maggio 9, 2025 - 15:49

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