L’attività di bed & breakfast, la cui traduzione letterale dall'inglese è «letto e colazione»,consiste nel mettere a disposizione del pubblico alcune camere della propria abitazione privata (non più di tre camere con un massimo di sei posti letto) con servizio aggiuntivo della prima colazione.
Presentando la SCIA amministrativa1 e la SCIA sanitaria2 al SUAP del Comune dove ha sede il bed & breakfast, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.
1 La SCIA amministrativa deve essere compilata utilizzando la modulistica regionale reperibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.htm 2 Per i bed & breakfast è sempre necessaria la notifica ex articolo 6 del Reg. 852/2004, ai fini della loro registrazione, si veda punto 4, delle Situazioni particolari DGR n. 16-4910 del 14 novembre 2012 Allegato A delle Indicazioni operative per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004.3 Il Comune, ai fini informativi, trasmette altresì copia della SCIA amministrativa alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 15-bis, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede il bed & breakfast.
Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 15-bis, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31.
N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti rivolgersi al Comune dove ha sede il bed & breakfast.
Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:
Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare:
Manca solo la SCIA amministrativa La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
Manca solo la SCIA sanitaria La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
Manca sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice sia della SCIA amministrativa, sia della SCIA sanitaria. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, L’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari a confermare o meno l'iscrizione dell'attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione. Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”. Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi, con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.
1 La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).2 Laddove, la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.
Trasferimento sede dell’attività:
Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività allegare:
Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare:
Sospensione attività Nessuna documentazione/SCIA.
Ripresa attività (a seguito di sospensione) Nessuna documentazione/SCIA.
Cessazione attività Nessuna documentazione/SCIA.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa e una SCIA sanitaria (contestuale o non contestuale), per ciascuna di esse.
L’attività di bed & breakfast è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.
Legittimo avvio dell’attività L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.
Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente Il Comune e l’ASL hanno 60 giorni di tempo dal ricevimento, rispettivamente, della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dalle amministrazioni in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune e l’ASL adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari
Soggetti obbligati: Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere localizzazione e tipologia di attività.SCIA sanitaria: La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria: Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:
Ai sensi del punto 4 delle Indicazioni operative per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 Allegato A della DGR 14 novembre 2012, n. 16-4910 per i bed & breakfast è sempre necessaria la scia sanitaria.
Luoghi di esercizio dell’attività La sede dell’attività di bed & breakfast non deve necessariamente coincidere con la residenza1 del titolare/legale rappresentante.
Caratteristiche temporali del Bed & breakfast Ai sensi dell’articolo 15-bis, della Legge Regionale 15 aprile 1985, n. 31, l’attività di bed & breakfast deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti e il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i duecentosessanta giorni, da articolarsi nel seguente modo: a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni; b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
Attività di Bed & breakfast svolta in forma imprenditoriale L’attività di Bed & breakfast svolta in maniera organizzata, ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile e con il carattere della sistematicità, anche se in maniera discontinua, è considerata attività d’impresa e pertanto soggetta ad iscrizione nel Registro imprese/REA.
Somministrazione di alimenti e bevande L’attività di bed & breakfast deve comprendere sempre il servizio di prima colazione pertanto, è sempre necessario presentare al SUAP del Comune competente per territorio anche la SCIA sanitaria.
Variazioni Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio. Si considerano variazioni, secondo la modulistica regionale:
Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
1 In seguito al recepimento della Direttiva europea cosiddetta “Bolkestein” (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno) la residenza non è più un vincolo obbligatorio per l’esercizio dell’attività di bed & breakfast, pertanto è possibile svolgere l’attività anche in seconde case che corrispondano alla sede legale/principale dell’impresa, ma durante il periodo di esercizio il titolare/legale rappresentante dovrà convivere con i propri ospiti in quanto il B&B è un servizio di ospitalità in casa propria.
2 “Il titolare di un B&B che intende procedere alla sospensione temporanea dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al Comune”. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/ostelli.html