Avvertenze nomina amministratore per accettazione carica successiva


 

Compilazione della domanda

Nel modello S2 i riquadri interessati dalle modifiche sono:

  • riquadro 13/ORGANI SOCIALI IN CARICA: deve risultare compilato nel caso in cui la società modifichi la natura o la configurazione degli organi in carica preesistenti (es. da un consiglio di amministrazione si passa ad un amministratore unico, oppure quando viene modificato il numero dei componenti l’organo amministrativo in carica - consiglio di amministrazione o pluralità degli amministratori - es. da consiglio di amministrazione composto da 3 membri si passa ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri);
     

  • riquadro 14/POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA: al momento della costituzione della società in tale campo vengono indicati i poteri del solo organo amministrativo in carica previsti dallo statuto e/o dall’atto costitutivo – indicati con codice “999” – e/o attribuiti all’organo pluripersonale con verbale di assemblea dei soci/decisioni dei soci e/o verbale di consiglio di amministrazione/decisioni degli amministratori – indicati con codice “OCA”, per il consiglio di amministrazione, o “OPA”, per la pluralità di amministratori. Per i poteri delegati ai “singoli” componenti l’organo amministrativo (es. poteri attribuiti all’amministratore delegato della società) deve risultare compilato, invece, il riquadro 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA del relativo modello intercalare P. Nel caso di iscrizione della nomina successiva al deposito dell’atto di nomina i riquadri non devono essere compilati se non nel caso in cui l’atto depositato precedentemente modificava i poteri relativi all’amministratore che iscrive successivamente la sua nomina.

Per ogni soggetto per cui si richiede l'iscrizione della nomina, inoltre, deve risultare compilato un modello intercalare P, sezione NUOVA PERSONA, nei seguenti riquadri:

  • riquadro 1/DATI ANAGRAFICI (indicare se l’amministratore è rappresentante dell'impresa), riquadro 3/CARICHE O QUALIFICHE (indicare la carica ricoperta), 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA (indicare i poteri eventualmente attribuiti dall’atto di nomina).

 

Data notizia della nomina

La data notizia della nomina è la data in cui l’amministratore ha avuto notizia della propria nomina quale amministratore; nel modello intercalare P deve risultare indicata solo per la carica di amministratore/consigliere in corrispondenza del campo “data notifica conferimento”, tale data non necessariamente coincide con quella di accettazione della carica.

Variazione composizione organo amministrativo

In caso di variazione del numero dei componenti l'organo amministrativo, il modello S2 deve risultare compilato anche nel riquadro 13/ORGANI SOCIALI IN CARICA, con l’indicazione del nuovo numero (es. se da consiglio di amministrazione composto da 3 membri si passa ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, indicare il codice dell’organo amministrativo e il nuovo numero dei componenti, pari a 5).

Conferimento poteri all'amministratore che iscrive la sua nomina

Nel caso in cui l'assemblea dei soci e/o il consiglio  di amministrazione (se contestuale all'atto di nomina) deliberino il conferimento di specifici poteri all’amministratore, il modello intercalare P dello stesso deve risultare compilato anche nel riquadro 5/POTERI DI RAPPRESENTANZA.

 

Nomina amministratori soggetta a termine differito o a condizione sospensiva

Quando l’atto prevede che l’attribuzione delle cariche sia soggetta a termine differito o a condizione sospensiva la domanda avente ad oggetto la nomina e la cessazione deve sempre avvenire dopo l'avverarsi dell'evento o condizione. 
Se la pratica viene presentata prima dell'avverarsi degli effetti o prima dell'avverarsi della condizione sospensiva, la stessa non può essere iscritta nel registro delle imprese. 
Il termine di presentazione della domanda decorre dalla data dell’effetto differito o dalla data in cui si è verificata la condizione.

Nomina di una persona giuridica alla carica di amministratore

La persona fisica delegata deve appartenere all’organizzazione della persona giuridica amministratore e risultare nella visura della stessa. 

Se è estranea all’organizzazione è necessario allegare la relativa procura notarile

Sia la persona giuridica amministratore che la persona fisica designata (carica DLR) sono soggette alla pubblicità di cui all’art. 2383 c.c.. 

Il legale rappresentante della persona giuridica amministratore oppure la persona fisica designata devono sottoscrivere l’istanza presentata per richiedere l’iscrizione della propria nomina al Registro Imprese. Oppure risultare nell’incarico al professionista.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati: 

• il verbale di assemblea della società amministrata portante la delibera di nomina dell’ente/società amministratore; 
• l’atto, anche in forma semplice (tranne quelli stranieri), dell'ente/società amministratore che designa la persona fisica. 
• Se il soggetto designato è estraneo all’organizzazione e non è rintracciabile in visura, l’atto di designazione dovrà rivestire la forma di PROCURA NOTARILE.

L’atto di designazione da parte della società amministratore può trarsi da verbale di delibera assembleare o di decisione dei soci (anche decisione del socio unico) se la società amministratore è una Srl oppure può derivare da un verbale dell’organo amministrativo.

Se la società amministratrice è straniera l’atto di designazione in lingua estera deve essere tradotto con traduzione giurata.

L’atto che designa la persona fisica non è necessario: 
• se la modulistica è firmata digitalmente dal legale rappresentante della società/ente amministratore o se è stato dato incarico al professionista da entrambi;

• se nell'eventuale atto notarile della società amministrata portante la nomina dell’ente/società amministratore vengono richiamati gli estremi dell'atto di nomina della persona fisica designata. 
 

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Martedì, Aprile 7, 2026 - 15:09

Aggiornato il: Martedì, Aprile 7, 2026 - 15:09

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