Avvertenze deposito situazione patrimoniale contratti di rete


La Legge n. 154/2016 ha esonerato le reti senza soggettiività giuridica dall'obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale. Pertanto solo se il contratto di rete è dotato di soggettività giuridica e prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, deve essere redatta e depositata al Registro delle imprese la situazione patrimoniale. La mancanza di uno solo dei tre elementi comporta la non obbligatorietà della redazione della situazione patrimoniale del contratto di rete.

Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio dei bilanci sono disponibili le seguenti modalità: 

  • “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di Comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” non richiede l’installazione di un software specifico.
  • “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. Una lista, non esaustiva, di alcune delle principali soluzioni di mercato è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni-mercato
     

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2024.

Formato XBRL - tassonomia

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione “2018-11-04”.
La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:

https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile

oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo:

https://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/

Regole per utilizzo delle tassonomie

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Nello schema seguente si forniscono indicazioni per individuare la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in funzione della data di inizio esercizio:

Inizio esercizio prima del 1/1/2016versione 2015-12-14
Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poiversione 2018-11-04 
Modalità di redazione della situazione patrimoniale: schemi di bilancio

Relativamente alla struttura della situazione patrimoniale, l'art. 3, comma 4-ter, n. 3), del D.L. n. 5/2009 si limita a richiamare genericamente le norme sulla redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, senza precisare se tra queste debbano intendersi applicabili anche quelle sul bilancio abbreviato (art. 2435 bis c.c.) o quelle sul bilancio delle micro-imprese (2435 ter c.c.). 
A tale riguardo l'Ufficio del Registro delle imprese precisa quanto segue:

  • il deposito della situazione patrimoniale è eseguito a seguito di un'apposita attività istruttoria, espressione dei poteri di verifica e di controllo di natura esclusivamente formale, riconosciuti all'Ufficio;
  • tali verifiche non comportano un'analisi ispettiva né un preventivo controllo di legalità sostanziale, in quanto non di competenza dell'Ufficio stesso, che nel caso di specie deve limitarsi ad eseguire il deposito richiesto quando la rispettiva domanda abbia per oggetto la situazione patrimoniale di un consorzio (denominata "bilancio" nell'istanza XBRL) qualunque sia il suo contenuto e lo schema adottato;
  • qualora la giurisprudenza dovesse ritenere che i consorzi non possano redigere la situazione patrimoniale secondo lo schema previsto per il bilancio abbreviato o per quello delle micro-imprese, il deposito comunque eseguito secondo uno di questi schemi, per scelta dell'impresa, non sanerà l'irregolarità sostanziale del bilancio;
  • l'Ufficio iscrive il deposito della situazione patrimoniale, redatta anche con le modalità dettate per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c. o per il bilancio delle micro-imprese ex art. 2435 ter c.c., purché nel modello B della domanda sia indicato quale codice atto il 722 .
Approvazione della situazione patrimoniale

La legge non prevede che la situazione patrimoniale del contratto di rete debba essere approvata dalle imprese partecipanti. Nel caso in cui il contratto preveda l’approvazione della situazione patrimoniale da parte delle imprese partecipanti alla rete, alla domanda di deposito della situazione patrimoniale non deve essere allegata la copia del relativo verbale.

Elenco dei soci

Non è previsto il deposito nel Registro delle imprese dell’elenco dei partecipanti al contratto di rete in occasione del deposito della situazione patrimoniale. Se presentato, lo stesso è rifiutato con provvedimento motivato del Conservatore in quanto adempimento pubblicitario non previsto dalla legge.

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Ultima modifica
Mercoledì, Giugno 12, 2024 - 16:53

Aggiornato il: Mercoledì, Giugno 12, 2024 - 16:53

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