Avvertenze deposito situazione patrimoniale consorzi con attività esterna


Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio dei bilanci sono disponibili le seguenti modalità: 

  • “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it, che permette di compilare e inviare sia pratiche di Comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” non richiede l’installazione di un software specifico.
  • “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. Una lista, non esaustiva, di alcune delle principali soluzioni di mercato è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni-mercato
     

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2024.

Formato XBRL - tassonomia

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione “2018-11-04”.
La tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:

https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile

oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo:

https://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/

Regole per utilizzo delle tassonomie

A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

Nello schema seguente si forniscono indicazioni per individuare la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in funzione della data di inizio esercizio:

Inizio esercizio prima del 1/1/2016versione 2015-12-14
Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poiversione 2018-11-04
Approvazione della situazione patrimoniale

La legge non prevede che la situazione patrimoniale dei consorzi tra imprese, con attività esterna, debba essere approvata dall' assemblea dei consorziati. Nel caso in cui, il contratto costitutivo del consorzio preveda l’approvazione della situazione patrimoniale da parte dei consorziati, alla domanda di deposito della situazione patrimoniale non deve essere allegata copia di questo verbale.

 

Modalità di redazione della situazione patrimoniale: schemi di bilancio

Relativamente alla struttura della situazione patrimoniale dei consorzi, il codice civile si limita a richiamare genericamente le norme sulla redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, senza precisare se tra queste debbano intendersi applicabili anche quelle sul bilancio abbreviato (art. 2435 bis c.c.) o quelle sul bilancio delle micro-imprese (2435 ter c.c.). 
A tale riguardo l'Ufficio del Registro delle imprese precisa quanto segue:

  1. il deposito della situazione patrimoniale è eseguito a seguito di un'apposita attitività istruttoria, espressione dei poteri di verifica e di controllo di natura esclusivamente formale, riconosciuti all'Ufficio;
  2. tali verifiche non comportano un'analisi ispettiva nè un preventivo controllo di legalità sostanziale, in quanto non di competenza dell'Ufficio stesso, che nel caso di specie deve limitarsi ad eseguire il deposito richiesto quando la rispettiva domanda abbia per oggetto la situazione patrimoniale di un consorzio (denominata "bilancio" nell'istanza XBRL) qualunque sia il suo contenuto e lo schema adottato;
  3. qualora la giurisprudenza dovesse ritenere che i consorzi non possano redigere la situazione patrimoniale secondo lo schema previsto per il bilancio abbreviato o per quello delle micro-imprese, il deposito comunque eseguito secondo uno di questi schemi, per scelta dell'impresa, non sanerà l'irregolarità sostanziale del bilancio;
  4. l'Ufficio iscrive il deposito della situazione patrimoniale, redatta anche con le modalità dettate per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c. o per il bilancio delle micro-imprese ex art. 2435 ter c.c., purchè nel modello B della domanda sia indicato quale codice atto il 720 (situazione patrimoniale consorzi).


 

Elenco dei soci

I consorzi fra imprese, con attività esterna, non devono presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci, in quanto adempimento pubblicitario non previsto dalla legge. Se presentata, la stessa è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore, in quanto atto atipico, non soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese.

Consorzi tra cooperative

I consorzi tra cooperative, costituiscono delle vere e proprie società cooperative, anche se di secondo grado, per questo sono soggetti alle norme sulle società cooperative (artt. 2511 c.c. e seguenti) anche per quel che riguarda il bilancio.

Questi consorzi, pertanto, non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese esclusivamente il bilancio di esercizio ex artt. 2423 c.c. e seguenti, con l’osservanza delle norme sul bilancio delle società per azioni (art. 2519 c.c.).

Confidi

Gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori che ne depositano una copia, corredata dalla copia della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell’assemblea.

Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati, sempre a cura degli amministratori, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Per maggiori informazioni consulta la pagina Deposito bilancio di esercizio consorzi confidi

Consorzi per l'internazionalizzazione

I consorzi per l’internalizzazione non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori che ne depositano una copia, corredata dalla copia della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell’assemblea.

Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati, sempre a cura degli amministratori, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Per maggiori informazioni consulta la pagina Deposito bilancio di esercizio consorzi per l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 7 del D.L. 83/2012

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Giugno 12, 2024 - 16:26

Aggiornato il: Mercoledì, Giugno 12, 2024 - 16:26